§ 67.4.118 – L. 27 luglio 1967, n. 658.
Riordinamento della previdenza marinara.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:27/07/1967
Numero:658


Sommario
Art. 1.  Scopi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Art. 2.  Poteri del Comitato amministratore.
Art. 3.  Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Art. 4.  Le categorie degli iscritti alla Gestione marittimi.
Art. 5.  Retribuzione assoggettabile a contributo.
Art. 6.  Variazione della tabella retributiva.
Art. 7.  Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni.
Art. 8.  Rimborso contributi a favore dei superstiti in caso di morte di iscritto senza diritto a pensione a carico della Gestione marittimi.
Art. 9.  Equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare in tempo di pace.
Art. 10.  Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra.
Art. 11.  Computo del servizio militare compiuto a terra durante la guerra 1940-1945.
Art. 12.  Carattere integrativo della Gestione marittimi.
Art. 13.  La misura della pensione.
Art. 14.  Maggiorazione della pensione per differimento.
Art. 15.  Requisiti per il diritto a pensione.
Art. 16.  Misura della pensione per anni 25 di effettiva navigazione.
Art. 17.  Pensione di superstiti.
Art. 18.  Decorrenza della pensione.
Art. 19.  Annullamento del libretto di navigazione e sospensione della pensione nel caso di reimbarco. Maggiorazione per nuova navigazione.
Art. 20.  Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e sostituzione della Gestione marittimi nei diritti derivanti da posizioni [...]
Art. 21.  Effetti della domanda di pensione e dell'accertamento dell'inabilità alla navigazione ai fini delle prestazioni a carico della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, [...]
Art. 22.  Concorso finanziario dello Stato.
Art. 23.  Iscrizione alla Gestione marittimi del personale delle navi-traghetto dipendente dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Variazioni dell'aliquota contributiva.
Art. 24.  La retribuzione contributiva e pensionabile.
Art. 25.  Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio con iscrizione alla Gestione marittimi ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il [...]
Art. 26.  Condizioni per il pensionamento e determinazioni dei servizi utili a pensione.
Art. 27.  Regolamento a fini previdenziali dei rapporti fra la Gestione marittimi, il Fondo pensioni ed i marittimi di ruolo delle Ferrovie dello Stato.
Art. 28.  Liquidazione delle prestazioni secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti.
Art. 29.  Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie [...]
Art. 30.  Revisione e liquidazione delle pensioni corrisposte ai marittimi dipendenti dalle Ferrovie dello Stato.
Art. 31.  Abrogazione delle disposizioni contrarie e incompatibili con la nuova disciplina del trattamento pensionistico del personale delle navi traghetto appartenenti alle Ferrovie dello Stato.
Art. 32.  Iscrizione alla Gestione marittimi ed alle altre forme assicurative obbligatorie del personale del Corpo equipaggi militari marittimi.
Art. 33.  La misura della retribuzione contributiva e pensionabile per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi.
Art. 34.  Rimborso allo Stato da parte della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria dei contributi di pensione per il personale appartenente al Corpo equipaggi militari marittimi trasferito in [...]
Art. 35.  Assicurazione dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere - Competenza esclusiva della Gestione marittimi.
Art. 36.  Assicurazione dei marittimi italiani durante l'imbarco su navi straniere.
Art. 37.  Riscatto della navigazione effettuata su navi straniere.
Art. 38.  Effetti del riscatto della navigazione straniera.
Art. 39.  Utilizzazione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei periodi di navigazione su navi straniere.
Art. 40.  Personale salariato inquadrato nei ruoli organici degli operai dello Stato.
Art. 41.  Prosecuzione volontaria dell'assicurazione.
Art. 42.  Riscatto della navigazione per i piloti.
Art. 43.  Esclusione dei servizi militari dal calcolo della pensione.
Art. 44.  Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra.
Art. 45.  Contributi per il riconoscimento del lavorio meccanico.
Art. 46.  Riliquidazione delle pensioni a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1964.
Art. 47.  Rivalutazione preliminare delle pensioni liquidate in base a periodi di navigazione anteriori al 1° giugno 1957.
Art. 48.  Miglioramenti delle pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965.
Art. 49.  Miglioramenti delle pensioni ai superstiti.
Art. 50.  Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni dirette e per i superstiti.
Art. 51.  Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i marittimi titolari di pensione.
Art. 52.  Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori marittimi in attività di servizio.
Art. 53.  Visita sanitaria per i titolari di pensioni liquidate per inabilità alla navigazione.
Art. 54.  Diritto a pensione degli orfani maggiorenni abili dei pensionati o iscritti deceduti tra il 1° gennaio 1940 ed il 19 giugno 1946.
Art. 55.  Sistema tecnico-finanziario della Gestione marittimi.
Art. 56.  Ammortamento del disavanzo.
Art. 57.  Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatorio per tubercolosi, dei periodi postsanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilità temporanea per infortunio e per i [...]
Art. 58.  Estensione della assicurazione obbligatoria agli iscritti alla Gestione speciale.
Art. 59.  Cessazione dell'iscrizione del personale di stato maggiore navigante alla Gestione marittimi e norme sulla iscrizione dei dirigenti alla Gestione speciale.
Art. 60.  Carattere integrativo della Gestione speciale.
Art. 61.  La retribuzione contributiva.
Art. 62.  Le aliquote contributive.
Art. 63.  Sistema tecnico finanziario della Gestione speciale.
Art. 64.  Ammortamento del disavanzo.
Art. 65.  Requisiti per il diritto a pensione.
Art. 66.  Retribuzione pensionabile.
Art. 67.  La misura della pensione.
Art. 68.  I trattamenti minimi ed il massimale pensionistico.
Art. 69.  Rivalutazione preliminare delle pensioni del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965.
Art. 70.  Miglioramenti delle pensioni dirette del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965.
Art. 71.  Miglioramenti delle pensioni ai superstiti del personale amministrativo.
Art. 72.  Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti fino al 1° gennaio [...]
Art. 73.  Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del fondo per la copertura delle pensioni del personale amministrativo e dei superstiti titolari di [...]
Art. 74.  Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale amministrativo in attività di servizio.
Art. 75.  Riliquidazione delle pensioni in favore del personale amministrativo e dei superstiti aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1965.
Art. 76.  Riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante.
Art. 77.  Copertura dell'onere delle pensioni in favore degli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante e dei superstiti, aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge.
Art. 78.  Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale di stato maggiore navigante in attività di servizio.
Art. 79.  Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale.
Art. 80.  Riconoscimento agli effetti della prestazione a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marittimi.
Art. 81.  Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - Concorso della Gestione marittimi - Assegno "una tantum".
Art. 82.  Accertamento dell'invalidità ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale.
Art. 83.  Sostituzione della Gestione speciale nei diritti derivanti agli iscritti dall'assicurazione obbligatoria.
Art. 84.  Continuazione della iscrizione alla Gestione speciale dopo la cessazione del servizio.
Art. 85.  Trattamento pensionistico spettante agli iscritti ai sensi del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058.
Art. 86.  Facoltà di opzione per il trattamento pensionistico previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
Art. 87.  Riliquidazione delle pensioni calcolate secondo le disposizioni di cui al regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058.
Art. 88.  Ricostituzione delle pensioni liquidate in misura ridotta.
Art. 89.  Pensioni di riversibilità.
Art. 90.  Riconoscimento del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale.
Art. 91.  Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento.
Art. 92.  Adeguamento periodico delle pensioni.
Art. 93.  Soppressione del Fondo assegni complementari e di altre gestioni.
Art. 94.  I ricorsi.
Art. 95.  I termini per la presentazione e la decisione dei ricorsi.
Art. 96.  La decadenza dell'azione giudiziaria; la risoluzione delle controversie riguardanti la inidoneità alla navigazione.
Art. 97.  Esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie.
Art. 98.  Norme transitorie per le vedove già escluse dal pensionamento.
Art. 99.  Richiamo delle norme del testo unico di previdenza marinara e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Art. 100.  Abrogazione di alcune norme contenute nel testo unico delle leggi sulla previdenza marinara incompatibili con la presente legge.
Art. 101.  Entrata in vigore.


§ 67.4.118 – L. 27 luglio 1967, n. 658.

Riordinamento della previdenza marinara.

(G.U. 9 agosto 1967, n. 199, S.O.).

 

PARTE GENERALE

 

     Art. 1. Scopi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

     La Cassa nazionale per la previdenza marinara costituisce una gestione autonoma dell'INPS ed ha lo scopo di integrare, secondo le norme contenute nella presente legge, in favore degli iscritti alle Gestioni di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, il trattamento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di corrispondere, a proprio carico, pensioni o indennità negli speciali casi previsti dalle disposizioni che seguono.

 

          Art. 2. Poteri del Comitato amministratore.

     Il Comitato amministratore di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 delibera:

     1) sulla formazione dei regolamenti interni e sui criteri generali di applicazione delle leggi per la previdenza marinara;

     2) sulla formazione dei bilanci annuali;

     3) sui ricorsi riguardanti contributi e prestazioni relativi alla Gestione marittimi e alla Gestione speciale;

     4) sull'impiego dei fondi, in conformità delle norme generali stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e delle disposizioni di legge riguardanti l'Istituto medesimo.

     Il Comitato amministratore esprime pareri sulla determinazione della misura dei contributi dovuti alla Gestione marittimi ed alla Gestione speciale ed in ogni altro caso previsto dalla presente legge.

 

TITOLO I

Gestione marittimi

 

CAPO I

SOGGETTI

 

          Art. 3. Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, i marittimi per i quali, durante i periodi di navigazione, ricorra l'obbligo dell'iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a norma dell'art. 4 della presente legge, fatta eccezione per il personale di cui ai successivi articoli 23 e 35, sono assoggettati anche all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni e integrazioni nonchè secondo le norme della presente legge.

 

          Art. 4. Le categorie degli iscritti alla Gestione marittimi.

     Sono iscritti alla Gestione marittimi:

     a) le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono ai sensi di legge l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;

     b) le persone assunte con contratto scritto che prestano servizio sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade, aventi le caratteristiche di cui all'art. 15 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, purchè siano iscritte nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria;

     c) i piloti;

     d) i civili imbarcati su navi militari, quali cuochi, domestici borghesi e panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

     e) il personale imbarcato con contratto scritto su navi e natanti dello Stato aventi le caratteristiche di cui all'art. 15 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

     f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, durante il periodo intercorrente fra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma settennale o triennale, nel caso previsto dall'art. 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

     g) le persone componenti l'equipaggio delle navi da diporto munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;

     h) gli allievi imbarcati sulle navi adibite a corsi pratici per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta e di macchina ovvero di radiotelegrafia.

 

CAPO II

CONTRIBUZIONI

 

          Art. 5. Retribuzione assoggettabile a contributo.

     I contributi dovuti dagli armatori e dai lavoratori alla Gestione marittimi, all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, nonchè quelli dovuti dagli armatori e dai lavoratori all'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sono calcolati in base alla retribuzione prevista dalla tabella G. M. n. 2, annessa alla presente legge, in relazione alla qualifica rivestita a bordo dall'iscritto ed al genere della nave e della navigazione.

     I contributi base dovuti per le assicurazioni obbligatorie indicate nel precedente comma, nonchè il contributo base dovuto allo ENAOLI possono essere riscossi in contanti, anzichè mediante marca, nella misura stabilita dalle norme vigenti nel tempo, in corrispondenza alla retribuzione tabellare.

     Ai fini suddetti nonchè ai fini del secondo comma del successivo art. 13, la retribuzione giornaliera s'intende pari ad un trentesimo della retribuzione mensile.

     I contributi di cui ai precedenti comma godono degli stessi privilegi attribuiti ai contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dall'art. 20 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109. Essi sono riscossi dalla Cassa medesima a norma degli articoli 20, ultimo comma, e 21 del citato testo unico, fermi restando i privilegi e la procedura ivi prevista nonchè l'obbligo del riscosso per il non riscosso a carico degli esattori.

     Si applicano per tutti i contributi indicati nel presente articolo le disposizioni dell'art. 19, secondo, terzo e quarto comma del citato testo unico, nonchè gli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, approvato con regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447.

     La Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara cura la ripartizione dei contributi riscossi fra tutte le gestioni indicate nel presente articolo.

 

          Art. 6. Variazione della tabella retributiva. [1]

 

          Art. 7. Misura dell'aliquota contributiva e relative variazioni.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione marittimi, la costituzione della riserva di cui all'art. 55 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'art. 56, è dovuto un contributo pari al 6 per cento della retribuzione di cui al precedente art. 5, posto per il 5 per cento a carico dell'armatore, e per l'1 per cento a carico del marittimo.

     L'aliquota contributiva della Gestione marittimi può essere modificata, in relazione alle risultanze annuali di gestione e a conguaglio degli avanzi e disavanzi annuali della medesima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'art. 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

     In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione marittimi devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento.

 

          Art. 8. Rimborso contributi a favore dei superstiti in caso di morte di iscritto senza diritto a pensione a carico della Gestione marittimi.

     In caso di morte dell'iscritto che non abbia raggiunto i requisiti per il diritto a pensione di cui all'art. 15 della presente legge, spetta ai superstiti previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una somma pari all'importo dei contributi versati per l'iscritto medesimo nella Gestione marittimi ai sensi del precedente art. 7, comprensiva dell'indennità per morte corrisposta, in luogo di pensione, dalla citata assicurazione obbligatoria.

 

Capo III

CONTRIBUZIONI FIGURATIVE

 

          Art. 9. Equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare in tempo di pace.

     Si considera come navigazione mercantile il periodo di imbarco su navi militari in armamento o in riserva degli iscritti alla leva di mare della Marina militare, durante il primo periodo della ferma o in occasione del loro richiamo alle armi.

     I periodi di servizio militare prestato a terra in tempo di pace, per obbligo di leva o per richiamo alle armi, sono considerati utili, entro i limiti del servizio di leva, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della Gestione marittimi, purchè:

     1) non siano coperti da contribuzione;

     2) siano stati compiuti dopo l'inizio della navigazione mercantile;

     3) risulti, nell'anno precedente la data di inizio del servizio militare da riconoscere, un periodo di contribuzione alla Gestione marittimi.

     Per il raggiungimento del limite previsto dal precedente comma si computa anche la navigazione su navi militari.

     I servizi militari da volontario in tempo di pace sono considerati utili nei limiti di quelli compiuti nel periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva.

 

          Art. 10. Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra.

     Agli effetti della determinazione dei servizi utili per la pensione di cui al successivo art. 13 sono considerati per una entità doppia della loro durata:

     a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della Marina militare e sulle navi mercantili nazionali, compiuti dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

     b) i periodi di imbarco sulle navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, compiuti dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

     c) il servizio effettuato dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di dragaggio;

     d) il periodo di servizio a terra nei reparti combattenti della Marina militare, compiuto in zona di operazioni dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918.

     Se, durante i periodi elencati nel precedente comma, il marittimo sia stato assicurato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara o ad altre forme previdenziali sostitutive della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che abbiano dato luogo ad esclusione od esonero dalla assicurazione medesima, i periodi predetti sono considerati, agli effetti della pensione da liquidare secondo le norme della pensione marittima, utili per una sola volta, oltre a quelli di effettiva contribuzione.

 

          Art. 11. Computo del servizio militare compiuto a terra durante la guerra 1940-1945.

     I periodi di servizio militare prestati dagli iscritti alla Gestione marittimi per richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato, fra il 10 giugno 1940 ed il 15 ottobre 1946, sono considerati utili per l'accertamento del diritto e la determinazione della misura della pensione prevista dal successivo art. 13, purchè nell'anno immediatamente precedente alla data di richiamo alle armi l'iscritto possa far valere un periodo di effettiva contribuzione alla predetta Gestione.

     Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di richiamo alle armi anche quelli di arruolamento volontario e di trattenimento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria.

 

Capo IV

PRESTAZIONI

 

          Art. 12. Carattere integrativo della Gestione marittimi.

     Il trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e dalla presente legge, per i periodi valutati ai fini della pensione marittima, è integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatta eccezione per i trattamenti previsti dal successivo Capo VII - Sezione I e III - che restano ad esclusivo carico della Gestione marittimi.

 

          Art. 13. La misura della pensione. [2]

     La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi.

     Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere -- vigenti alla data di decorrenza della pensione -- relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione o di imbarco -- o nel minor periodo complessivo che l'iscritto può far valere ai fini del conseguimento della pensione -- ed al genere della nave e della navigazione.

     La determinazione delle medie anzidette è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

     Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.

     L'importo della pensione è integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed e maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione medesima.

     Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione obbligatoria allorquando competa al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.

     L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato, applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.

     La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'art. 15, lettera d) della presente legge.

     La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva.

     Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.

     La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili.

     La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

 

          Art. 14. Maggiorazione della pensione per differimento. [3]

 

          Art. 15. Requisiti per il diritto a pensione.

     Hanno diritto alla pensione prevista dalla presente legge:

     a) le persone che possano far valere almeno 20 anni di servizio utile e abbiano compiuto 60 anni di età, se uomini, o 55 anni, se donne. Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione effettiva al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione può essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di servizio utile, di cui 10 di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo la pensione può essere liquidata a 55 anni;

     b) le persone che possano far valere 15 anni di servizio utile, di cui almeno un anno di effettiva navigazione o di contribuzione nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e abbiano compiuto 60 anni di età, se uomini, o 55 anni, se donne;

     c) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione per qualsiasi causa, qualunque sia la loro età, purchè possano far valere 20 anni di servizio utile, oppure 10 anni a condizione che, in questo caso, possano far valere almeno un anno intero di servizio utile nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o di dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni;

     d) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio, occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcate;

     e) le persone di qualsiasi età che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione, ivi compresa la contribuzione figurativa per periodi di navigazione militare e mercantile e di servizio militare, riconosciuti utili ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.

     Il requisito di contribuzione di cui al precedente comma s'intende anche raggiunto allorchè l'iscritto possa far valere almeno 25 anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

     La pensione di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e calcolata secondo le norme vigenti a tale data, è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia e non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente.

     Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria [4].

     Il marittimo che abbia maturato i requisiti per la liquidazione della pensione non perde il relativo diritto per effetto della tardiva presentazione della domanda.

     La decorrenza di questa pensione è stabilita dall'art. 18 della presente legge.

 

          Art. 16. Misura della pensione per anni 25 di effettiva navigazione.

     La misura della pensione è determinata sulla base di 30 anni di servizio, quando i periodi di navigazione effettiva con contribuzione alla Cassa e quelli compiuti su navi militari, valutabili ai sensi delle disposizioni della presente legge, raggiungano complessivamente la durata di almeno 25 anni interi.

     Agli effetti del beneficio previsto dal precedente comma non si computano:

     a) la maggiorazione prevista per i periodi d'imbarco compiuti su navi militari o su navi mercantili battenti bandiera nazionale, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

     b) la maggiorazione per i periodi d'imbarco effettuati su navi da guerra e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato adibito al dragaggio mine, dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1957;

     c) la maggiorazione dei periodi di servizio effettuati a terra nei reparti combattenti della Marina militare in zona di operazioni, dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918;

     d) il servizio militare comunque compiuto a terra;

     e) il servizio militare prestato per speciali esigenze dal 1° ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dallo Stato;

     f) il servizio prestato come legionario nella impresa fiumana;

     g) i periodi riconosciuti utili per disoccupazione, malattia, assistenza antitubercolare, gravidanza e puerperio nonchè i servizi a terra riscattati e quelli il cui riconoscimento sia ottenuto a seguito di richiesta dell'iscritto.

 

          Art. 17. Pensione di superstiti.

     Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che, alla data del decesso risulti in possesso delle condizioni di pensionabilità previste dall'art. 15 della presente legge, lettere a), b), e c), ovvero nel caso di morte dell'iscritto che sia deceduto per infortunio, occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio, o per malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, spetta ai superstiti una pensione da calcolare secondo le stesse aliquote stabilite dalle corrispondenti disposizioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni.

     I beneficiari della pensione di cui al precedente comma sono quelli previsti dalle corrispondenti disposizioni riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Le stesse disposizioni disciplinano i casi di esclusione e di perdita del diritto a pensione.

     La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico.

 

          Art. 18. Decorrenza della pensione.

     La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'iscritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'iscritto stesso raggiunga i limiti di età previsti per la liquidazione della suddetta pensione, purchè a tale data sussistano le altre relative condizioni e purchè l'iscritto non abbia compiuto ulteriori periodi di navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi dalla data del raggiungimento di detti limiti di età a quella della presentazione della domanda, nel quale caso la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la domanda è presentata.

     La decorrenza per la pensione d'invalidità, conseguibile ai sensi del precedente art. 15, è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto è dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è presentata, purchè le relative condizioni sussistano alla data di presentazione della domanda stessa.

     La pensione per i superstiti di cui all'art. 17 della presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato, semprechè da parte degli aventi diritto sia presentata regolare domanda entro un anno dal decesso dell'iscritto o del pensionato. In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

     La data di decorrenza della pensione in favore dei piloti è fissata secondo quanto disposto dal primo comma e dal secondo comma del presente articolo, tenuto presente l'art. 118 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni.

 

          Art. 19. Annullamento del libretto di navigazione e sospensione della pensione nel caso di reimbarco. Maggiorazione per nuova navigazione. [5]

 

CAPO V

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

 

          Art. 20. Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e sostituzione della Gestione marittimi nei diritti derivanti da posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima. Qualora i contributi versati o accreditati a favore del pensionato nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non diano diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, danno titolo alla liquidazione di una pensione complementare, purchè l'iscritto abbia compiuto l'età stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione medesima o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 5 luglio 1939, n. 1272.

     La pensione complementare non può essere integrata ai trattamenti minimi e ad essa si applicano le norme stabilite per la pensione supplementare di cui all'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ivi inclusa quella di cui all'art. 8 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

     La Gestione marittimi si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi valutati ai fini della pensione della gestione medesima.

     Qualora il trattamento a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti risulti determinato anche da contributi relativi a periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione marittimi, la sostituzione di cui al precedente comma è limitata alla quota di pensione corrispondente al rapporto che intercorre tra i contributi versati o accreditati alla predetta assicurazione con riferimento ai periodi valutati ai fini della Gestione marittimi ed i contributi che hanno determinato l'intero importo della pensione a carico della citata assicurazione.

     La sostituzione di cui al presente articolo opera dalla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione marittimi, se a tale data l'iscritto ha diritto alla pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o dalla data successiva in cui il diritto medesimo risulti acquisito, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

 

          Art. 21. Effetti della domanda di pensione e dell'accertamento dell'inabilità alla navigazione ai fini delle prestazioni a carico della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     La domanda di pensione di cui all'art. 18 si intende rivolta anche al conseguimento delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Nel caso di dichiarazione di inabilità alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933 n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i nominativi dei marittimi dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.

     Quando si verifichi l'ipotesi del precedente comma, l'Istituto accerta, anche indipendentemente dalla domanda dell'interessato, l'esistenza dell'invalidità ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

     Qualora sia accertata l'invalidità predetta e semprechè intervenga la liquidazione della pensione a carico della Gestione marittimi, le relative quote di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria, da attribuire alla Gestione marittimi ai sensi del precedente art. 20, avranno la stessa decorrenza della pensione marittimi.

 

CAPO VI

FINANZIAMENTO

 

          Art. 22. Concorso finanziario dello Stato.

     A decorrere dall'anno 1966, il contributo previsto dall'art. 3 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, è elevato da lire 1.700 milioni a lire 2.650 milioni annui.

     L'ammontare complessivo del contributo annuo di cui al precedente comma è destinato, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge ed in relazione alle norme di cui agli articoli 3 e 51 della stessa:

     a) per lire 2.050 milioni alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

     b) per lire 600 milioni al Fondo istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, ad integrazione del contributo annuo a carico dello Stato di cui all'art. 3, lettera a), di detta legge.

     Per i marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, è concesso dallo Stato alla cassa stessa un contributo straordinario di lire 10.000 milioni - ripartito in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1967 e 1968 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 - destinato a concorrere alla riduzione degli oneri derivanti agli armatori e ai marittimi stessi dall'applicazione del precedente art. 7 [6].

     Con la forma e le modalità previste dal secondo comma dello stesso art. 7 sarà determinata l'aliquota contributiva da applicarsi per la medesima categoria di marittimi e per le gestioni assicurative interessate, tenendo conto del concorso statale di cui al precedente comma [7].

     Al maggiore onere di lire 950 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967 derivante allo Stato dall'applicazione del primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     All'onere di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, derivante allo Stato dalla applicazione del terzo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso [8].

     Il Ministro per il tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

CAPO VII

NORME RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE

 

SEZIONE I

PERSONALE DELLE NAVI-TRAGHETTO DIPENDENTE

DALLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

 

          Art. 23. Iscrizione alla Gestione marittimi del personale delle navi-traghetto dipendente dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Variazioni dell'aliquota contributiva.

     Il personale di ruolo delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, è iscritto alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, ancorchè iscritto al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni.

     L'assicurazione di cui al precedente comma è esercitata esclusivamente dalla Gestione marittimi cui fa carico l'onere delle prestazioni stabilite dalla presente legge e cui compete l'importo globale dei contributi previsti dal precedente art. 7, riferiti alla retribuzione prevista dal successivo art. 24.

     Le variazioni del contributo di cui al precedente comma sono disposte nella stessa misura in cui intervengano variazioni dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 7 e variazioni dei contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria ed al Fondo adeguamento pensioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'art. 6 del testo unico sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

 

          Art. 24. La retribuzione contributiva e pensionabile.

     La retribuzione assoggettabile a contributo e da prendersi a base per il calcolo della pensione, ai sensi del precedente art. 13, è fissata dalle tabelle G.M. n. 1 e G.M. n. 2 allegate alla presente legge, in relazione alle qualifiche rivestite a bordo dal personale interessato ed al genere della nave e della navigazione, e sarà successivamente variata, ove ricorrano le condizioni previste dal precedente art. 6, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro.

 

          Art. 25. Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio con iscrizione alla Gestione marittimi ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato.

     L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato è tenuta a versare, con le stesse modalità previste per i marittimi imbarcati sulle navi mercantili nazionali, i contributi dovuti a norma del precedente art. 23 prelevandoli, sia per la parte a carico dell'Azienda sia per quella a carico del marittimo, dal Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato.

     Per i periodi di servizio non di ruolo con iscrizione alla Gestione marittimi, riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, l'azienda provvederà a rimborsare ai dipendenti interessati la quota posta a loro carico dei contributi versati alla Gestione stessa.

 

          Art. 26. Condizioni per il pensionamento e determinazioni dei servizi utili a pensione.

     Il personale di cui al precedente art. 23 ha diritto alla pensione ed alle relative maggiorazioni previste dalla presente legge a carico della Gestione marittimi quando cessi in via definitiva dallo imbarco sulle navi delle Ferrovie dello Stato e sia in possesso dei requisiti di pensionabilità stabiliti dal precedente art. 15.

     La pensione compete anche ai familiari dell'iscritto quando si verifichino le condizioni previste dalle norme vigenti.

     Nel calcolo dei servizi utili a pensione sono considerati anche i periodi di navigazione compiuti per conto delle Ferrovie dello Stato.

     Sono esclusi dal computo dei servizi utili i periodi di servizio militare svolto a terra o con imbarco su navi militari e ogni altro servizio figurativo, se i servizi stessi siano stati computati per la pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato o a carico dello Stato o per la determinazione di altro trattamento pensionistico.

     I periodi di imbarco su navi militari sono, tuttavia, considerati validi secondo le norme vigenti, ai fini del diritto a pensione, ma non per la determinazione della misura della pensione medesima.

 

          Art. 27. Regolamento a fini previdenziali dei rapporti fra la Gestione marittimi, il Fondo pensioni ed i marittimi di ruolo delle Ferrovie dello Stato.

     Il trattamento a carico della gestione marittimi è ripartito, tra il Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato ed il marittimo, in proporzione, rispettivamente, alla durata dei servizi di navigazione, di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria - per i quali il predetto Fondo e l'Azienda ferroviaria abbiano contribuito alla Gestione marittimi - ed alla durata dei rimanenti servizi considerati utili per la determinazione della pensione a carico della gestione stessa.

     La sospensione della pensione prevista dalle norme sulla previdenza marinara per i casi di reimbarco dopo il pensionamento non opera sulle somme devolute al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, ai sensi del precedente comma.

     Per il marittimo che risulti imbarcato su navi delle Ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge la quota di pensione spettante in relazione ai periodi di navigazione effettuati prima della iscrizione al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, secondo le norme di cui alla presente legge, non può essere inferiore a quella determinata sulla base delle competenze medie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1237 e delle qualifiche rivestite nel triennio immediatamente precedente al collocamento in pensione ed è integrata eventualmente fino al raggiungimento dell'importo di detta ultima quota.

     La quota spettante al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato ai sensi del primo comma del presente articolo è ridotta della corrispondente integrazione di cui al precedente comma.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del marittimo dipendente di ruolo dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato che passi ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per il quale si faccia luogo alla ricongiunzione dei servizi, ai sensi della legge 12 ottobre 1949, n. 771 e della legge 22 giugno 1954, n. 523, o di altre disposizioni che prevedano tale ricongiungimento.

 

          Art. 28. Liquidazione delle prestazioni secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti.

     Se il marittimo non consegua il diritto a pensione a carico della Gestione marittimi, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 52 per la ricostituzione di posizioni assicurative anteriori alla entrata in vigore della presente legge, ovvero le disposizioni dell'art. 39, secondo comma, per la ricostituzione delle posizioni assicurative posteriori alla data citata, sulla base della retribuzione stabilita ai sensi del precedente art. 24.

     Il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato subentra nei diritti del marittimo e dei superstiti in conformità alle disposizioni dell'art. 27 della presente legge.

 

          Art. 29. Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o di altri Enti ed Amministrazioni.

     Se il marittimo non consegua il diritto a pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai periodi coperti di contribuzione alla Gestione marittimi.

     In tali casi i periodi sopra specificati non vengono considerati utili ai fini dell'indennità una tantum in luogo della pensione prevista dal testo unico per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni.

     Nel caso che si debba provvedere al ricongiungimento dei servizi ai sensi delle norme richiamate dall'ultimo comma dell'art. 27 della presente legge, le disposizioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente applicate secondo gli effetti derivanti dal ricongiungimento medesimo.

     Al marittimo che abbia maturato il diritto alla pensione a carico della Gestione marittimi prima della data di cessazione del servizio ferroviario e che non consegua poi il titolo al trattamento di pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato o a carico del bilancio dello Stato o di altre Amministrazioni od enti, la Gestione marittimi corrisponderà a decorrere da tale data, l'intero trattamento di pensione ed il Fondo medesimo restituirà l'importo complessivo delle quote di pensione acquisito ai sensi del precedente art. 27, primo comma, nel periodo compreso fra la data di decorrenza della pensione a carico della gestione marittimi e quella di cessazione dal servizio.

 

          Art. 30. Revisione e liquidazione delle pensioni corrisposte ai marittimi dipendenti dalle Ferrovie dello Stato.

     Tutte le pensioni in atto corrisposte ai marittimi dipendenti dalle Ferrovie dello Stato e ai loro superstiti, liquidate in base alle norme abrogate con la presente legge, sono sottoposte a revisione e riliquidate a seconda della decorrenza, in base alle disposizioni previste nell'art. 47 ovvero con l'applicazione delle norme di cui agli articoli 48, 49 e 50 e delle norme di cui all'art. 27 della presente legge.

     Qualora l'importo della quota di pensione da corrispondere al marittimo ai sensi del precedente comma risulti inferiore al trattamento in atto, nessuna variazione sarà apportata alla misura del trattamento stesso, ma la differenza sarà corrisposta a titolo di assegno personale, non riassorbibile in occasione di futuri miglioramenti e riversibile secondo le vigenti disposizioni.

     La quota di pensione corrispondente ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato resta in tal caso acquisita alla Gestione marittimi.

 

          Art. 31. Abrogazione delle disposizioni contrarie e incompatibili con la nuova disciplina del trattamento pensionistico del personale delle navi traghetto appartenenti alle Ferrovie dello Stato.

     Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     articolo 9 della legge 23 luglio 1914, n. 742;

     articolo 8, ultimo comma, del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292;

     articolo 8, penultimo comma, del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667;

     articolo 1, ultimo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1053;

     articoli 41, 42 e 43 del Regolamento approvato con regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447;

     articolo 24 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

 

SEZIONE II

PERSONALE APPARTENENTE

AL CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI

 

          Art. 32. Iscrizione alla Gestione marittimi ed alle altre forme assicurative obbligatorie del personale del Corpo equipaggi militari marittimi.

     Ferme restando le disposizioni in vigore per il computo, ai fini delle assicurazioni sociali, del servizio militare corrispondente alla ferma di leva, l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, previsto dall'art. 39 del regio decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, per i volontari del Corpo equipaggi militari marittimi durante le ferme successive a quella sessennale, sussiste anche durante il periodo intercorrente fra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale e di quella triennale, di cui all'art. 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, nonchè durante il compimento delle rafferme biennali di cui all'art. 2 della stessa legge n. 447.

     L'art. 20, secondo comma, della legge 27 novembre 1956, n. 1368, è abrogato.

 

          Art. 33. La misura della retribuzione contributiva e pensionabile per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi.

     La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui all'articolo 20 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, nonchè l'importo della pensione sono determinati sulla base delle retribuzioni mensili di lire 36.000 per i secondi capi e sergenti e di lire 15.000 per i sottocapi e comuni. Tali retribuzioni saranno variate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa.

     Il contributo dovuto alla Gestione marittimi per il servizio prestato a terra del personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi o su navi in posizione diversa da quella in armamento o riserva, è pari ai tre quinti di quello stabilito dall'art. 7, primo comma, della presente legge, fermo restando l'obbligo del versamento del contributo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti nella misura prevista dalle disposizioni della medesima assicurazione.

     Il primo e il terzo comma dell'art. 22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, sono abrogati.

 

          Art. 34. Rimborso allo Stato da parte della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria dei contributi di pensione per il personale appartenente al Corpo equipaggi militari marittimi trasferito in servizio permanente o in ruolo.

     La Gestione marittimi e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti rimborseranno allo Stato, per il personale trasferito in servizio permanente, i contributi della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti versati dalla Amministrazione militare marittima.

     Parimenti le Gestioni predette rimborseranno allo Stato i contributi versati a favore dei sottufficiali volontari raffermati, di cui all'art. 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianità di servizio ovvero che abbiano conseguito la nomina all'impiego civile di Stato, a norma degli articoli 57 e seguenti della legge 31 luglio 1954, n. 599.

     L'art. 23 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e abrogato.

 

SEZIONE III

MARITTIMI ITALIANI IMBARCATI SU NAVI STRANIERE E PILOTI ITALIANI

CHE EFFETTUANO SERVIZI IN ACQUE STRANIERE

 

          Art. 35. Assicurazione dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere - Competenza esclusiva della Gestione marittimi.

     I marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera straniera o esercitanti l'attività di pilota in acque straniere possono essere iscritti alla Gestione marittimi.

     L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere è esercitata esclusivamente dalla Gestione marittimi.

     Il contributo dovuto per l'iscrizione è quello globale previsto dal precedente art. 7, comprese le quote poste a carico dello Stato da apposite norme di legge.

     Il contributo stesso è integralmente versato alla Gestione marittimi, cui fa esclusivo carico l'onere delle corrispondenti prestazioni.

 

          Art. 36. Assicurazione dei marittimi italiani durante l'imbarco su navi straniere.

     I marittimi italiani imbarcati su navi straniere e i connazionali che svolgono servizi di pilotaggio in acque straniere possono chiedere di essere assicurati presso la Gestione marittimi contro tutti i rischi previsti dalla legislazione sulla previdenza marinara.

     L'assicurazione di cui al presente articolo conferisce il diritto, purchè si verifichino le relative condizioni, alla liquidazione delle prestazioni nella stessa misura prevista dalla legge sulla previdenza marinara per i marittimi iscritti obbligatoriamente e per i loro superstiti.

     Il contributo per l'assicurazione è dovuto nell'importo globale indicato nell'art. 35 ed è calcolato sulle retribuzioni di tabella previste per i marittimi imbarcati su navi mercantili nazionali.

     I contributi versati a norma del presente articolo producono gli stessi effetti di quelli obbligatori per i marittimi imbarcati su navi mercantili nazionali e per i piloti.

     Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara stabilirà le modalità ed i termini per l'accoglimento delle domande di iscrizione, per la riscossione dei contributi e per la sospensione della copertura assicurativa nei casi di tardivo pagamento del contributo, nonchè per la revoca dell'autorizzazione ai versamenti nei casi di protratta inadempienza alle condizioni di assicurazione.

     I contributi versati alla Gestione marittimi ai sensi del presente articolo per i periodi di navigazione su navi straniere che diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sono rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa, senza maggiorazione di interessi.

     Il rimborso non può essere effettuato se i contributi medesimi abbiano già concorso alla liquidazione della pensione a carico della Gestione marittimi anche se i relativi periodi di navigazione siano divenuti utili per la liquidazione della pensione in regime di accordi o convenzioni internazionali.

 

          Art. 37. Riscatto della navigazione effettuata su navi straniere.

     I marittimi italiani possono chiedere di riscattare i periodi di navigazione compiuti su navi battenti bandiera straniera, purchè la navigazione medesima non sia già riconosciuta utile ai fini previdenziali dalle leggi dello Stato cui la nave appartiene o in forza di accordi o convenzioni internazionali ovvero il marittimo italiano, pur essendo stato assoggettato alla contribuzione della assicurazione straniera, non consegua il diritto a prestazioni secondo le norme di questa assicurazione.

     Analoga facoltà è ammessa, alle stesse condizioni, per i connazionali che abbiano svolto servizi di pilotaggio in acque straniere, limitatamente ai servizi compiuti nei due anni che precedono la data di presentazione della domanda.

     In tali casi i periodi di dipendenza da compagnie straniere e da altri organismi ai quali è affidata nei Paesi esteri la direzione dei servizi di pilotaggio sono computati utili in ragione di tre quinti della loro durata effettiva e corrispondentemente è ridotto a tre quinti il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, se trattasi di periodi di servizio compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora invece, il servizio sia posteriore, esso è computato per intero, sempre nei limiti di due anni, e il contributo dovuto è quello complessivo previsto dal precedente art. 7.

     I periodi di navigazione su navi straniere ed i servizi di pilotaggio in acque straniere compiuti dopo il conseguimento della pensione, secondo le norme contenute nella presente legge, non possono essere riscattati.

     I riscatti di cui ai comma precedenti sono di esclusiva pertinenza della Gestione marittimi, sia per i contributi, sia per le corrispondenti quote di pensione che restano a carico della Gestione medesima.

     La navigazione ed i servizi riscattati sono considerati utili per conseguire il diritto alle ordinarie prestazioni previste dalla legislazione sulla previdenza marinara, esclusa in ogni caso la pensione privilegiata di cui all'art. 15, lettera d), per eventi occorsi a bordo di navi straniere o comunque connessi all'espletamento del servizio.

     Il riconoscimento è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dei documenti prescritti dall'art. 44 del regolamento approvato con il regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447, ed al versamento del contributo nella misura complessiva prevista per l'iscritto e l'armatore italiano dal precedente art. 7.

     Il contributo è calcolato in base alle retribuzioni dei marittimi imbarcati su navi nazionali ed alla aliquota contributiva vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.

     Il marittimo decade dalla facoltà di riscatto se la relativa domanda è presentata dopo trascorsi due anni dalla data in cui ha avuto fine ciascuno dei periodi di navigazione che si intendono riscattare.

     Ferme restando tutte le precedenti disposizioni circa il calcolo del contributo dovuto per il riscatto, la retribuzione da applicare ai servizi di pilotaggio svolti all'estero è quella stabilita dalla tabella G. M. n. 2, allegata alla presente legge per i piloti italiani del primo gruppo di porti.

     Sono fatti salvi i diversi termini previsti da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali.

 

          Art. 38. Effetti del riscatto della navigazione straniera.

     Gli effetti del riscatto decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se il pagamento del contributo sia effettuato entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara, del relativo ammontare.

     Qualora il pagamento della somma dovuta sia effettuato dopo sei mesi dalla data della richiesta, ma non oltre un anno dalla data stessa, gli effetti del riscatto decorrono dalla data del versamento.

     Trascorso un anno dalla data di comunicazione, il marittimo è considerato decaduto dalla concessione se non abbia effettuato il versamento della somma dovuta, ma può presentare una nuova domanda per gli stessi servizi, purchè non sia scaduto il termine di due anni dalla data in cui ha avuto fine ciascuno dei periodi di navigazione che si intendono riscattare.

     Se nei termini sopra previsti il marittimo non effettui il pagamento dell'intero contributo dovuto, i pagamenti parziali saranno imputati a copertura dei periodi di navigazione più remoti corrispondenti ai versamenti effettuati.

     Le modalità per il versamento del contributo di riscatto, previste dal presente articolo, si applicano anche alle domande di riscatto avanzate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè presentate entro il termine previsto dall'art. 30 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, considerando le domande stesse come se presentate nel giorno di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 39. Utilizzazione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei periodi di navigazione su navi straniere.

     Se il marittimo italiano che abbia versato i contributi per i periodi di navigazione su navi straniere o per servizi di pilotaggio in acque straniere non consegua il diritto alla pensione prevista dal precedente art. 13, i periodi stessi sono considerati utili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e ciò anche quando l'iscritto non abbia mai contribuito all'assicurazione stessa.

     In tale caso la Cassa nazionale per la previdenza marinara verserà l'assicurazione obbligatoria, per i periodi ed i servizi di cui al primo comma, i contributi base e per il Fondo di adeguamento che sarebbero stati dovuti alla citata assicurazione, in relazione alla retribuzione percepita dagli interessati in base alla quale è stato versato il contributo secondo le disposizioni del precedente art. 5.

     I periodi di contribuzione di cui agli articoli 36 e 37 sono considerati utili agli effetti della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ancorchè l'iscritto non sia stato soggetto all'assicurazione medesima.

     La prosecuzione volontaria non è ammessa se l'iscritto abbia diritto alla liquidazione della pensione marittima ovvero sia in atto soggetto ad altre forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti oppure fruisca di altro trattamento di pensione.

     Ai fini previsti dai precedenti commi, i servizi di pilotaggio, riscattati ai sensi dell'art. 37, si computano per l'intera loro durata.

     Se l'iscritto consegua il diritto alle prestazioni della assicurazione obbligatoria, la Gestione marittimi provvede al trasferimento alla predetta assicurazione dei contributi calcolati nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo.

 

CAPO VIII

NORME SPECIALI

 

          Art. 40. Personale salariato inquadrato nei ruoli organici degli operai dello Stato.

     Per il personale salariato immesso nei ruoli degli operai dello Stato ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90 o di altre norme di legge, che ottenga il riscatto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 dei servizi di navigazione compiuti su navi di proprietà dello Stato o comunque gestite dalla Amministrazione statale, durante i quali il personale medesimo abbia contribuito alla Gestione marittimi ai sensi della presente legge, la Cassa rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi di propria pertinenza.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le contribuzioni versate alla Gestione marittimi, in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     La Cassa non è tenuta al rimborso dei contributi di cui sopra quando, alla data del decreto di inquadramento nei ruoli, abbia già provveduto alla liquidazione della pensione con il computo dei detti contributi.

     In tal caso, dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento di riscatto dei periodi valutabili agli effetti della pensione statale di cui al primo comma, la Cassa verserà all'Amministrazione statale le quote di pensione corrispondenti ai contributi relativi ai periodi di servizio riconosciuti.

 

          Art. 41. Prosecuzione volontaria dell'assicurazione.

     L'iscritto che, al compimento del 60° anno di età, se uomo, o del 55°, se donna, possa far valere almeno 7 anni di navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, di cui uno compiuto nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione della pensione, può chiedere di continuare a proprio carico la contribuzione in forma volontaria.

     Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle retribuzioni giornaliere vigenti alla data di presentazione della domanda di prosecuzione volontaria dell'assicurazione, in relazione al genere della nave e della navigazione e alle qualifiche rivestite dallo iscritto, negli ultimi dodici mesi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi.

     La media suddetta dovrà essere variata ogni qualvolta si proceda a variazioni tabellari ai sensi dell'art. 6. L'aliquota contributiva dovuta è quella complessivamente prevista per la Gestione marittimi e per l'assicurazione obbligatoria dall'art 7, tenuto conto delle modificazioni previste dal secondo comma dell'articolo medesimo.

     Se l'iscritto possieda i requisiti per la prosecuzione volontaria anche nell'assicurazione obbligatoria, si fa luogo alla devoluzione delle quote contributive di pertinenza dell'assicurazione medesima ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

     Se l'iscritto non possieda invece i requisiti per la prosecuzione volontaria nella assicurazione obbligatoria, tutti i contributi di cui al secondo comma restano acquisiti alla Gestione marittimi, che assumerà a proprio carico l'intero onere delle prestazioni relative ai periodi di prosecuzione volontaria dell'iscrizione nella Gestione medesima.

     L'iscritto che presta opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria è tenuto a versare per la prosecuzione volontaria nella Gestione marittimi il solo contributo integrativo previsto dall'art. 7 per la Gestione medesima.

     In tal caso la quota di pensione corrispondente ai contributi versati all'assicurazione obbligatoria è devoluta alla Gestione marittimi ai sensi dell'art. 20.

     La prosecuzione volontaria di cui al presente articolo non è ammessa quando l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o che, comunque, ne comportino la esclusione o l'esonero, nonchè quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle stesse forme, ivi compresa l'assicurazione citata.

 

          Art. 42. Riscatto della navigazione per i piloti.

     I piloti appartenenti alle corporazioni istituite con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1953, n. 369 e successive disposizioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riconoscimento del servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1957 in qualità di "pratici locali" o di "piloti" nei porti indicati dal citato decreto presidenziale, limitatamente ai tre quinti della durata effettiva del servizio medesimo a norma delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     Per il riconoscimento del servizio predetto gli interessati debbono versare i contributi relativi ai periodi da riconoscere utili, calcolati sulla retribuzione prevista dal precedente art. 5 e nella misura complessiva prevista dal precedente art. 7.

     I piloti che durante i periodi da riconoscere non siano stati assoggettati all'assicurazione obbligatoria debbono versare per l'intera durata dei turni d'imbarco anche i contributi dell'assicurazione medesima nella misura prevista dalle disposizioni vigenti nell'assicurazione obbligatoria alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

     La facoltà di cui ai precedenti commi deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono da primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge, se il versamento del contributo dovuto sia eseguito entro tre mesi dalla comunicazione del relativo importo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     Se il versamento del contributo dovuto sia effettuato oltre il termine di cui al comma precedente, gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento, semprechè questo sia stato effettuato entro un anno dalla data di comunicazione del relativo importo.

     L'iscritto decade dalla facoltà prevista dal presente articolo se il versamento non sia effettuato entro un anno dalla comunicazione di cui al quinto comma.

 

          Art. 43. Esclusione dei servizi militari dal calcolo della pensione.

     I periodi di servizio militare non coperti da contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione prevista dal precedente art. 13 purchè:

     a) durante i periodi stessi l'iscritto non abbia contribuito a fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme previdenziali che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero dalla predetta assicurazione;

     b) i periodi stessi non siano riconosciuti utili ai fini di una pensione a carico dello Stato, di altri enti pubblici ovvero di fondi previdenziali sostitutivi o integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

 

          Art. 44. Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra.

     I marittimi che, avendo almeno 7 anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Gestione marittimi, possano far valere le condizioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione all'assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che siano chiamati dagli armatori, dai cantieri navali, dalle organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare, dal registro navale italiano, dagli uffici di collocamento della gente di mare, dalle società concessionarie di impianti radiotelegrafici marittimi, dalle scuole professionali marittime a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione, per la tutela di interessi sindacali e per l'istruzione marinara, possono, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, ottenere il riconoscimento di tali servizi in ragione di 3/5 della loro durata agli effetti delle disposizioni sulla Gestione marittimi, salvo le esclusioni esplicitamente previste, purchè ne facciano domanda entro un anno dalla data di inizio del servizio a terra.

     Analoga facoltà è concessa ai medici di bordo che abbiano almeno 10 anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Gestione marittimi e che ne facciano richiesta alla Cassa nazionale per la previdenza marinara non oltre un anno dalla data dell'ultimo sbarco.

     Il contributo da versare è stabilito nelle misure previste dall'art. 7 della presente legge ed è calcolato sulla media delle retribuzioni corrispondenti alle qualifiche rivestite a bordo dall'interessato nell'ultimo anno di effettiva navigazione, con riferimento alle tabelle e all'aliquota in vigore alla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

     Il contributo deve essere versato direttamente alla Gestione marittimi in rate trimestrali.

     L'aliquota di pertinenza della Gestione marittimi è ridotta a 3/5 e la pensione o quota di essa a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da trasferire alla Gestione marittimi per i periodi in questione, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, è ridotta a 3/5 del suo importo.

     Il marittimo che presti opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è tenuto a versare il solo contributo integrativo alla Gestione marittimi. In tal caso le prestazioni relative ai periodi di servizio riconosciuti resteranno a carico della Gestione marittimi per la sola quota integrativa.

 

          Art. 45. Contributi per il riconoscimento del lavorio meccanico.

     I macchinisti navali possono ottenere, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione marittimi, il riconoscimento del lavorio valutato dalle autorità marittime per il conseguimento delle patenti di grado. Tale riconoscimento è effettuato in ragione dei 3/5 della durata del lavorio, previo versamento, nelle epoche e con le modalità stabilite dalla Cassa nazionale di previdenza marinara, di un contributo stabilito in base all'aliquota in vigore alla data della domanda di riconoscimento ed alla retribuzione relativa agli allievi ufficiali di macchina.

     Il riconoscimento deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro 2 anni dalla data del rilascio della patente.

 

Capo IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 46. Riliquidazione delle pensioni a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1964.

     Le pensioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi decorrenza dal 1° gennaio 1965 in poi - escluse le pensioni ai superstiti costituite a seguito del decesso dell'assicurato avvenuto prima del mese di dicembre 1964 o del titolare della pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 - sono riliquidate, con riferimento alla tabella G. M. n. 1 annessa alla presente legge, ai sensi del precedente art. 13, con effetto delle rispettive decorrenze.

     La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, richiesta per i periodi di lavoro prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata secondo le disposizioni di cui al successivo art. 52.

     I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti norme sono inclusi, per l'importo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, nel disavanzo di cui all'art. 56.

     La sostituzione di cui al precedente art. 20 opera dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a questa data sussistano i requisiti per la liquidazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ovvero dalla data successiva in cui suddetti requisiti risultino maturati, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

 

          Art. 47. Rivalutazione preliminare delle pensioni liquidate in base a periodi di navigazione anteriori al 1° giugno 1957.

     Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 e liquidate in tutto o in parte sulla base delle competenze medie attribuibili ai periodi di navigazione compiuti anteriormente al 15 giugno 1957, con effetto dal 1° gennaio 1965 sono maggiorate del 10 per cento prima di essere adeguate e ricostituite ai sensi dei successivi articoli 48 e 49.

     L'assegno personale corrisposto ai marittimi pensionati già imbarcati su navi da 151 a 500 tonnellate di stazza lorda - e che per effetto delle norme previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 915 e 12 ottobre 1960, n. 1183, hanno subito un declassamento delle loro competenze medie - è aumentato del 20 per cento prima di essere adeguato e ricostituito ai sensi del precedente comma e dei successivi articoli 48 e 49.

     La maggiorazione predetta si applica anche sulle pensioni ai superstiti aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1965 purchè il dante causa sia deceduto prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 o dalle rispettive date di assegnazione della pensione.

     Le maggiorazioni previste dal presente articolo sono determinate sugli importi della pensione non integrati al trattamento minimo.

     L'importo delle pensioni maggiorate ai sensi dei precedenti commi non potrà superare l'ammontare della pensione calcolata sulla base delle competenze di cui alla tabella allegata alla legge 12 ottobre 1960, n. 1183, da considerare in relazione allo stesso periodo di navigazione, al grado e alle qualifiche rivestite dal pensionato nel triennio preso a base per il calcolo della pensione.

     Il valore di copertura del maggior onere derivante all'assicurazione obbligatoria dall'applicazione del presente articolo, rispetto a quello che deriverebbe alla assicurazione predetta dalla applicazione dei soli aumenti di cui agli articoli 48 e 49, è posto a carico della Gestione marittimi ed è inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del successivo art. 56.

     Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in separata evidenza e trasferite alla assicurazione obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.

 

          Art. 48. Miglioramenti delle pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965.

     A decorrere dal 1° gennaio 1965, sono aumentati del 20 per cento:

     a) l'importo delle pensioni dirette a carico della Gestione marittimi, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli;

     b) l'importo dei supplementi diretti costituiti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965, ai sensi dell'art. 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, dell'art. 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

     A decorrere dalla stessa data, l'importo delle pensioni e dei supplementi, aumentato ai sensi del comma precedente, è conglobato:

     1) con i supplementi liquidati ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 e dell'art. 27 del citato decreto, durante il periodo della sua validità, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico;

     2) con le pensioni supplementari e i supplementi liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico;

     3) con eventuali altri trattamenti di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge.

     L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui ai precedenti commi è integrato al trattamento minimo e maggiorato per il coniuge e per i figli secondo le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè alle pensioni da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

     L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è a carico della Gestione marittimi sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 49. Miglioramenti delle pensioni ai superstiti.

     Le pensioni indirette e di riversibilità a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 - o anche decorrenza posteriore purchè il dante causa sia deceduto prima del mese di dicembre 1964 o, se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 - nonchè i supplementi indiretti e di riversibilità, costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, e dell'art. 9 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono riliquidati, applicando le disposizioni dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per quanto riguarda le aliquote di riversibilità e i limiti di età per i figli, con effetto dal 1° gennaio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti della pensione.

     L'importo delle pensioni e dei supplementi, ricostituiti ai sensi del precedente comma, è aumentato del 20 per cento e conglobato, purchè liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento:

     1) con i supplementi indiretti e di riversibilità liquidati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;

     2) con l'importo delle pensioni supplementare e dei supplementi indiretti e di riversibilità liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

     3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo.

     L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi indiretti e di riversibilità da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

     L'onere derivante dalla applicazione delle disposizioni di cui sopra è a carico della Gestione marittimi sino alla data in entrata di vigore della presente legge.

 

          Art. 50. Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni dirette e per i superstiti.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dei precedenti articoli 47, 48 e 49 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.

     Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell'età prevista dal preesistente ordinamento, se più favorevole.

     La misura delle pensioni indirette e di riversibilità a favore dei genitori, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata in relazione alle aliquote disposte dal preesistente ordinamento.

 

          Art. 51. Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i marittimi titolari di pensione.

     Le riserve corrispondenti alla quota base delle pensioni poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a seguito di quanto previsto nei precedenti articoli 48 e 49, s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione delle somme accumulate per la copertura delle pensioni vigenti nel Fondo di capitalizzazione della Gestione marittimi al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 52. Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori marittimi in attività di servizio.

     I marittimi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla Gestione marittimi tra il 1° luglio 1920 e la predetta data, sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per i periodi medesimi, a tutti gli effetti derivanti da questa iscrizione.

     A tale fine, quando il marittimo abbia raggiunto i requisiti per la liquidazione di una prestazione a carico della predetta assicurazione, la Gestione marittimi è tenuta a versare i contributi base determinati in relazione alle competenze medie, maggiorate del 15 per cento, sulle quali l'iscritto ha versato i contributi alla Gestione stessa, ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione è stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dell'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1919, n. 603, dall'art. 1 del decreto legislativo 27 ottobre 1922, n. 1479, dell'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

     In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana o mese di navigazione può superare il contributo corrispondente alla classe massima di contribuzione vigenti al tempo in cui la navigazione è stata compiuta.

 

          Art. 53. Visita sanitaria per i titolari di pensioni liquidate per inabilità alla navigazione.

     I titolari delle pensioni liquidate per inabilità alla navigazione, senza il concorso dell'invalidità prevista dalle norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono soggetti d'ufficio a visita sanitaria triennale sino a concorrenza dell'età di 60 anni, ai fini dell'accertamento del requisito posto dalla citata assicurazione per la liquidazione delle pensioni stesse.

     Il pensionato è tenuto a sottoporsi alla visita sanitaria disposta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara. Ove egli, senza giustificato motivo, non ottemperi all'invito rivoltogli, la erogazione della pensione è sospesa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la visita sanitaria avrebbe dovuto effettuarsi.

     La erogazione della pensione è ripristinata dalla data di sospensione, non appena l'interessato sia stato sottoposto alla visita sanitaria richiesta ovvero sia deceduto.

     Ove, dalla visita sanitaria di cui al precedente comma, risulti accertata l'invalidità richiesta dall'assicurazione obbligatoria, la liquidazione della quota di pensione a carico dell'assicurazione medesima decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di accertamento.

 

          Art. 54. Diritto a pensione degli orfani maggiorenni abili dei pensionati o iscritti deceduti tra il 1° gennaio 1940 ed il 19 giugno 1946.

     I figli maggiorenni legittimi o equiparati inabili degli iscritti e dei pensionati deceduti fra il 1° gennaio 1940 e il 1° giugno 1946, possono chiedere la pensione purchè:

     1) conviventi e a carico dell'iscritto o del pensionato all'atto del decesso;

     2) l'inabilità al lavoro proficuo sussistesse alla data di morte dell'iscritto o del pensionato;

     3) non siano provvisti di redditi propri d'importo superiore al trattamento minimo stabilito per le pensioni di reversibilità a carico della Gestione marittimi e non siano titolari di pensione;

     4) non abbiano contratto matrimonio.

     La pensione è liquidata ricostituendo, ai sensi degli articoli 48 e 50 della presente legge e dei provvedimenti migliorativi emanati in precedenza, il trattamento percepito dal pensionato, o che sarebbe spettato all'iscritto alla data del decesso.

     La pensione da liquidare ai sensi del presente articolo è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la relativa domanda è presentata alla Gestione marittimi e può essere revocata se vengano meno le condizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo.

     La facoltà prevista dal presente articolo deve essere esercitata dagli aventi diritto nel termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 55. Sistema tecnico-finanziario della Gestione marittimi.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara è organizzata con il sistema della ripartizione.

     Contemporaneamente sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

     Le attività e le passività appartenenti ai Fondi soppressi, compresa la riserva accumulata nel Fondo a ripartizione ai sensi dell'art. 88 del citato testo unico, sono devoluti alla Gestione marittimi e se ne terrà conto ai fini della determinazione del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo art. 56, salvo le diverse destinazioni della presente legge.

     Presso la Gestione predetta è costituita una speciale riserva mediante il prelievo del 5 per cento dei contributi di spettanza della Gestione marittimi.

     Alla data predetta speciale riserva deve essere pari a lire 1.000 milioni da computare ai fini della determinazione del disavanzo patrimoniale ammortizzabile ai sensi del successivo art. 56.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico della Gestione marittimi.

     A tal fine si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

     I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'art. 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

 

          Art. 56. Ammortamento del disavanzo.

     Gli importi a debito della Gestione marittimi verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari soppresso con la presente legge, per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, valutata sino alla data di entrata in vigore della presente legge e comprensiva degli oneri derivanti alla Gestione marittimi sino a tale data ai sensi dei precedenti articoli, saranno rimborsati in quindici annualità posticipate d'importo decrescente al tasso del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967.

     Le annualità di cui al primo comma, per i primi sette anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue:

 

 

 

Rate di ammortamento (milioni di lire)

anno

7.020

"

6.570

"

6.040

"

5.300

"

4.520

"

3.700

"

2.860

 

     Per gli anni successivi, le annualità di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, sentiti il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale della previdenza marinara.

 

          Art. 57. Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatorio per tubercolosi, dei periodi postsanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilità temporanea per infortunio e per i periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio.

     I periodi di disoccupazione indennizzata, i periodi di degenza in regime sanatoriale per tubercolotici ed i periodi postsanatoriali sussidiabili per legge, i periodi di malattia e di inabilità temporanea per infortunio ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza o di puerperio, che non risultino già coperti da contribuzione, sono riconosciuti utili sia agli effetti della pensione prevista dal precedente art. 13, sia di quella da liquidarsi a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, se l'ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi sopra considerati sia stato compiuto con imbarco su navi mercantili.

     Il riconoscimento avviene nei limiti disposti dalle norme della predetta assicurazione obbligatoria.

     La copertura degli oneri relativi ai periodi di disoccupazione e di assistenza antitubercolare degli iscritti alla Gestione marittimi è effettuata annualmente mediante il trasferimento alla gestione medesima di una somma da determinare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico delle gestioni delle assicurazioni contro la disoccupazione e contro la tubercolosi, sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate e di assistenza sanatoriale e post-sanatoriale complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio integrativo giornaliero versato alla Gestione marittimi per la generalità degli iscritti.

     Restano ferme le disposizioni per la copertura degli oneri derivanti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dall'accreditamento dei periodi di assistenza indicati nel precedente comma.

 

TITOLO II

GESTIONE SPECIALE

 

CAPO I

NORME SULLA ISCRIZIONE

 

          Art. 58. Estensione della assicurazione obbligatoria agli iscritti alla Gestione speciale.

     A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante, compreso il personale dirigente in servizio alla data citata, dipendente dalle Società di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, postali e commerciali, alle quali, dalle relative convenzioni con lo Stato, è fatto obbligo di un regolamento organico e di speciali norme contrattuali per i dirigenti, è obbligatoriamente iscritto alla Gestione speciale ed è assoggettato altresì all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè secondo le norme della presente legge.

     Il regime previdenziale previsto dal precedente comma è applicato anche agli iscritti alla Gestione speciale ai sensi degli articoli 62 e 64 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

 

          Art. 59. Cessazione dell'iscrizione del personale di stato maggiore navigante alla Gestione marittimi e norme sulla iscrizione dei dirigenti alla Gestione speciale.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente allo stato maggiore navigante dipendente dalle Società indicate nel precedente articolo, cessa dall'essere iscritto alla Gestione marittimi per i periodi di navigazione effettuati alle dipendenze delle Società stesse.

     I periodi di servizio prestati anteriormente alla predetta data, in costanza di iscrizione alla Gestione speciale, sono integralmente riconosciuti agli effetti delle norme contenute nel Titolo II della presente legge.

     La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale i contributi relativi ai periodi da riconoscere. A tal fine è fatto riferimento all'aliquota ed alle tabelle di competenze medie vigenti in ciascuno dei periodi da riconoscere, nonchè alle qualifiche rivestite dagli interessati.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale che risulti iscritto alla Gestione speciale alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli iscritti appartenenti al personale amministrativo e di stato maggiore navigante, che conseguano la qualifica di dirigente dopo l'entrata in vigore della presente legge, hanno facoltà di continuare la iscrizione alla Gestione speciale ai sensi del successivo art. 84.

     I dirigenti assunti in servizio con tale qualifica dalle Società di cui al primo comma dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dalla iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla Gestione speciale.

 

          Art. 60. Carattere integrativo della Gestione speciale.

     Il trattamento di pensione a carico della Gestione speciale, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e dalla presente legge, è integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dal presente titolo, delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati e accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai periodi valutati ai fini della pensione di cui al successivo art. 67.

 

CAPO II

LA RETRIBUZIONE E LA CONTRIBUZIONE

 

          Art. 61. La retribuzione contributiva.

     I contributi dovuti, dalle aziende e dal personale di cui al precedente art. 58, alla Gestione speciale, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed all'assicurazione contro la tubercolosi nonchè quelli dovuti all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, sono calcolati in base alla retribuzione assoggettabile a contributo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Il contributo, per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale ai sensi del precedente art. 58, è versato all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, sia per la parte a carico del dirigente sia per la parte a carico dell'azienda, per essere poi da questi trasferito alla Gestione speciale.

     Il contributo di cui al precedente comma è dovuto nella misura globale stabilita dall'art. 62 della presente legge sulla retribuzione riferita, per pari anzianità di servizio e di grado, alla qualifica immediatamente inferiore a quella di dirigente, tenuto conto del ruolo o della categoria attribuibili all'iscritto. Per la parte di retribuzione eccedente restano ferme le norme di leggi e contrattuali collettive che disciplinano, per i dirigenti delle società di cui all'art. 58, la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

 

          Art. 62. Le aliquote contributive.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione speciale, la costituzione della riserva di cui all'art. 63 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'art. 64 è dovuto un contributo pari al 20 per cento della retribuzione di cui all'art. 61, posto per il 14,35 per cento a carico delle aziende e per il 5,65 per cento a carico dell'iscritto.

     In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione speciale devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento.

     L'aliquota contributiva della Gestione speciale può essere modificata in relazione alle risultanze annuali di gestione ed a conguaglio degli avanzi e dei disavanzi annuali della medesima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'art. 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

     La Cassa nazionale per la previdenza marinara effettua la riscossione dell'importo complessivo dei contributi di cui al presente articolo, secondo le norme contenute nell'art. 66, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e ne cura la ripartizione fra le gestioni interessate.

 

          Art. 63. Sistema tecnico finanziario della Gestione speciale.

     A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara è organizzata con il sistema della ripartizione.

     Contemporaneamente sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'art. 82 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

     Le attività e le passività appartenenti ai Fondi soppressi, compresa la riserva accumulata nel Fondo a ripartizione ai sensi dell'art. 88 del citato testo unico, sono devoluti alla Gestione speciale e se ne terrà conto ai fini della determinazione del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo art. 64, salvo le diverse destinazioni previste dalla presente legge.

     Presso la Gestione predetta è costituita una speciale riserva mediante il prelievo del 5 per cento dei contributi di spettanza della Gestione speciale.

     Alla data predetta, la speciale riserva deve essere pari a L. 500.000.000 da computare ad incremento del disavanzo ammortizzabile ai sensi del successivo art. 64.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico della Gestione speciale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

     I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'art. 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

 

          Art. 64. Ammortamento del disavanzo.

     Gli importi a debito della Gestione speciale verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituenti il disavanzo patrimoniale della Gestione medesima e del Fondo assegni complementari per l'eventuale quota a carico di detta Gestione, valutato alla data di entrata in vigore della presente legge è comprensivo degli oneri derivanti alla Gestione speciale sino all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei successivi articoli, saranno rimborsati in quindici annualità posticipate al tasso di interesse del 4,50 per cento con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 1967.

     Le annualità di cui al primo comma, per i primi 7 anni da quello di entrata in vigore della presente legge, sono fissate come segue:

 

 

 

Rate di ammortamento (milioni di lire)

anno

905

"

795

"

675

"

570

"

460

"

355

"

255

 

     Per gli anni successivi le annualità di ammortamento del debito residuo saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, sentiti il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

 

          Art. 65. Requisiti per il diritto a pensione.

     L'iscritto alla Gestione speciale ha diritto di conseguire la pensione, quando sia dispensato dal servizio presso le aziende di cui al precedente art. 58 e si trovi in una delle seguenti condizioni:

     a) abbia compiuto 60 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione ovvero 65 anni di età con 10 anni di contribuzione o 35 anni di contribuzione. Detti limiti di età sono ridotti, rispettivamente, a 55 e 60 anni per le donne;

     b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di contribuzione.

     La pensione si consegue a qualsiasi età ove si tratti di appartenenti al personale di stato maggiore navigante rimasti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio, occorso mentre erano imbarcati o per causa di servizio, o di malattia contratta per causa di servizio mentre erano imbarcati.

     Nei casi previsti dal precedente secondo comma, l'importo della pensione non potrà essere inferiore alla metà della media annua delle retribuzioni di cui al primo comma del successivo art. 67.

     Per il personale di stato maggiore navigante, i periodi di contribuzione di cui al primo comma comprendono anche i periodi di navigazione effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge con iscrizione, sia alla Gestione marittimi, sia alla Gestione speciale; detti periodi cessano, pertanto, dal produrre qualsiasi effetto ai fini della prestazione della Gestione marittimi.

     Ove l'infortunio o la malattia dia luogo alla liquidazione di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, la misura della pensione di cui al secondo comma è ridotta ad un importo tale che, sommato con l'importo della rendita anzidetta, non superi la retribuzione annua percepita dall'iscritto alla data immediatamente precedente l'evento che ha dato luogo alla liquidazione della pensione.

     I periodi di malattia debitamente accertati dalle Casse marittime, trascorsi dagli iscritti, posteriormente al 31 agosto 1967, senza retribuzione ovvero con retribuzione ridotta, sono considerati integralmente utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di cui al successivo art. 67, semprechè, durante detti periodi, non risulti operante un rapporto assicurativo diverso da quelli che concorrono alla formazione della citata pensione [9].

     Il beneficio di cui al precedente comma spetta, su domanda, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai titolari di pensione in atto alla data stessa se la domanda e presentata entro un anno da tale data. In caso contrario, il beneficio decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda [10].

 

          Art. 66. Retribuzione pensionabile. [11]

     Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo art. 67 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando, per gli iscritti aventi grado ed anzianità di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo, nel triennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti.

     Per il personale amministrativo:

     a) stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianità, indennità di contingenza, indennità di grado, indennità sostitutiva della mensa, indennità sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni ad personam purchè derivanti da accordi nazionali o aziendali;

     b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, ivi comprese le interessenze.

     Per il personale di stato maggiore navigante:

     a) paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianità, indennità di grado, indennità di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni ad personam purchè derivanti da accordi nazionali o aziendali;

     b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, ivi comprese le interessenze, Gli altri elementi della retribuzione non compresi nelle lettere a) e b) del secondo e terzo comma del presente articolo, assoggettati a contribuzione, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile nella misura del 40 per cento dell'importo complessivo effettivamente percepito dall'iscritto negli ultimi 36 mesi di servizio, sino alla concorrenza del limite retributivo massimo previsto dalle vigenti norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

 

          Art. 67. La misura della pensione. [12]

     La misura annua della pensione è stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente art. 66, riferibile all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianità a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale.

     Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi.

     L'importo della pensione è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione citata, allorchè competa all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per i familiari.

     La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

     Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota dl pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari alla quota predetta.

     La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazioni per familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili.

     La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale, ai sensi dell'art. 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versate a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima.

     Ove alla data della definitiva cessazione del servizio il dirigente non possa far valere i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione secondo le norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, non si fa luogo all'applicazione del precedente comma ed il trattamento spettante al dirigente ed ai suoi superstiti è corrisposto dalla Gestione speciale direttamente agli aventi diritto.

     La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, unitamente alla pensione dovuta ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'art. 61 della presente legge.

 

          Art. 68. I trattamenti minimi ed il massimale pensionistico.

     L'importo annuo della pensione, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai trattamenti minimi stabiliti per i titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In nessun caso l'importo annuo della pensione può superare il 90 per cento della media delle retribuzioni previste dal precedente art. 67.

     La pensione d'invalidità e quella di vecchiaia non possono essere comunque inferiori ai quindici quarantesimi della media annua delle retribuzioni previste dal primo comma del precedente art. 67.

     L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, non può essere altresì inferiore al trattamento che sarebbe spettato all'iscritto applicando le norme e le retribuzioni vigenti anteriormente al 31 dicembre 1964, maggiorato del 20 per cento.

     Ai fini della determinazione della misura e delle condizioni per il conseguimento dei trattamenti minimi di pensione di cui al primo comma, si applicano le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

 

CAPO III

PERSONALE AMMINISTRATIVO

 

          Art. 69. Rivalutazione preliminare delle pensioni del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965.

     Le pensioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate con decorrenza fino al 1° gennaio 1965 compreso, al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, prima di essere trasferite a carico dell'assicurazione obbligatoria ai sensi del successivo art. 72, sono maggiorate come segue:

     a) se aventi decorrenza anteriore al 1° agosto 1952, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione stabilito dall'art. 8 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183;

     b) se aventi decorrenza tra il 1° agosto 1952 ed il 31 gennaio 1965, sulla base della retribuzione pensionabile definita dall'art. 65 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, nei limiti del massimale annuo di L. 2.600.000, in atto al 31 dicembre 1964 per gli iscritti aventi qualifiche ed anzianità di servizio pari a quelle raggiunte dai pensionati nel triennio precedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

     Gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano alle pensioni dei superstiti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi decorrenza anteriore al 1° febbraio 1965, oppure con decorrenza posteriore, se derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla detta data o di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa.

     Il valore di copertura dell'onere derivante all'assicurazione obbligatoria dalla rivalutazione prevista dal presente articolo, tenuto conto anche degli aumenti di cui agli articoli 70 e 71, è posto a carico della Gestione speciale ed e inserito nel disavanzo della Gestione medesima da ammortizzare ai sensi del precedente art. 64.

     Le quote corrispondenti del piano di ammortamento saranno tenute in evidenza separata e trasferite all'assicurazione generale obbligatoria alla fine di ciascun anno, a far tempo dal 1967.

 

          Art. 70. Miglioramenti delle pensioni dirette del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965.

     A decorrere dal 1° gennaio 1965, sono aumentati del 20 per cento:

     a) l'importo delle pensioni dirette a carico della Gestione speciale aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965 compreso, liquidate al personale amministrativo, ai sensi del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli;

     b) l'importo dei supplementi diretti, liquidati ai sensi degli articoli 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

     A decorrere dalla stessa data, l'importo delle pensioni, aumentato ai sensi del comma precedente, è conglobato:

     1) con i supplementi liquidati ai sensi degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, al netto delle maggiorazioni per i figli;

     2) con le pensioni supplementari ed i supplementi liquidati rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, al netto delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge;

     3) con eventuali altri trattamenti di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al netto dell'integrazione al trattamento minimo e delle maggiorazioni per i figli e per il coniuge.

     L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui al precedente comma è integrato al trattamento minimo e maggiorato per il coniuge e per i figli secondo le norme vigenti per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè alle pensioni da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima ed ai supplementi da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

     L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è a carico della Gestione speciale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 71. Miglioramenti delle pensioni ai superstiti del personale amministrativo.

     Le pensioni indirette e di reversibilità ai superstiti a carico della Gestione speciale, aventi decorrenza fino al 1° gennaio 1965 compreso, o anche decorrenza posteriore, purchè il dante causa sia deceduto prima di tale data o se pensionato, abbia liquidato la pensione con decorrenza compresa entro la data stessa, nonchè i supplementi indiretti e di riversibilità costituiti, con la medesima decorrenza, ai sensi degli articoli 13 del decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono riliquidati, applicando le disposizioni dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per quanto riguarda le aliquote di riversibilità e i limiti di età per i figli, con effetto dal 1° febbraio 1965 o dalla data di assegnazione ai superstiti delle pensioni.

     L'importo del trattamento di cui al precedente comma è aumentato del 20 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1965, conglobato, purchè liquidato agli stessi beneficiari e per lo stesso evento:

     1) con i supplementi indiretti e di riversibilità liquidati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818;

     2) con l'importo delle pensioni supplementari e dei supplementi indiretti e di riversibilità liquidati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 5 e 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

     3) con l'importo degli eventuali altri trattamenti di pensione ai superstiti a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al netto della integrazione al trattamento minimo.

     L'importo conglobato delle pensioni e dei supplementi di cui sopra è integrato al trattamento minimo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano alle pensioni ed ai supplementi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè alle pensioni ai superstiti da liquidare in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data medesima, ed ai supplementi indiretti e di riversibilità da liquidare ai sensi delle disposizioni citate nel primo comma.

     L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è a carico della Gestione speciale sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 72. Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti fino al 1° gennaio 1965.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dell'art. 69 e maggiorate a norma degli articoli 70 e 71 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima.

 

          Art. 73. Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del fondo per la copertura delle pensioni del personale amministrativo e dei superstiti titolari di pensioni trasferite a carico della medesima assicurazione.

     Le riserve della quota base delle pensioni, poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a seguito di quanto previsto nei precedenti articoli 70, 71 e 72, s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione del 65 per cento del fondo per la copertura delle pensioni esistente nella Gestione speciale a capitalizzazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 74. Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale amministrativo in attività di servizio.

     L'appartenente al personale amministrativo delle Società menzionate nel precedente art. 58 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione in relazione ai periodi di lavoro compiuti alle dipendenze delle citate Società, è iscritto alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro compiuti dal 1° luglio 1920 alla predetta data con assicurazione alla Gestione speciale, a tutti gli effetti derivanti da questa iscrizione.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, quando l'iscritto abbia raggiunto i requisiti per la liquidazione di una prestazione a carico della predetta assicurazione, la Gestione speciale verserà all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti i contributi base calcolati sulle retribuzioni considerate per la contribuzione alla Gestione speciale durante i periodi di servizio da riconoscere utili, senza tener conto dei limiti retributivi, previsti dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479, e dall'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

     L'importo contributivo accreditabile all'iscritto per ogni mese di servizio non può, comunque, superare il massimo previsto dalle norme dell'assicurazione obbligatoria, in vigore al tempo in cui il servizio è stato compiuto.

 

          Art. 75. Riliquidazione delle pensioni in favore del personale amministrativo e dei superstiti aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1965.

     Le pensioni liquidate agli appartenenti al personale amministrativo delle Società indicate nel precedente art. 58 ed ai loro superstiti, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, ed aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1965 - escluse le pensioni ai superstiti costituite a seguito di decesso dell'assicurato, avvenuto anteriormente alla suddetta data o di decesso del pensionato che abbia liquidato la pensione con decorrenza compresa entro la data medesima - sono riliquidate ai sensi dei precedenti articoli 67 e 68.

     La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, richiesta per i periodi di servizio prestati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si effettua osservando le disposizioni di cui al precedente art. 74.

     I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle precedenti norme sono inclusi, per l'importo risultante alla data di entrata in vigore della presente legge, nel disavanzo di cui al precedente art. 64.

 

CAPO IV

PERSONALE DI STATO MAGGIORE NAVIGANTE

 

          Art. 76. Riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante.

     Le pensioni aventi decorrenza sino alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a carico della Gestione speciale agli appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, ivi comprese, per questi ultimi, quelle con decorrenza posteriore purchè derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla citata data e di pensionato che abbia liquidato la pensione anteriormente alla data stessa, sono riliquidate considerando l'ammontare dei contributi versati alla Gestione speciale, per i periodi di servizio anteriori al 1° agosto 1952, aumentati del 50 per cento ed ulteriormente maggiorati di 70 volte.

     L'aumento e la maggiorazione dei contributi di cui al precedente comma sono operati, considerando i contributi afferenti il periodo 1° gennaio 1940-31 luglio 1952, nella stessa misura dovuta in base alla retribuzione soggetta a contributo nell'anno 1937 per un iscritto avente pari grado ed anzianità di servizio ed alla aliquota contributiva in vigore in tale anno.

     I benefici previsti dal presente articolo sono concessi a far tempo dal 1° gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore.

     Ai titolari di pensione che hanno diritto alla rata del mese di dicembre spetta un'altra rata di pari ammontare da corrispondere in occasione delle festività natalizie.

     La pensione prevista dal presente articolo è corrisposta unitamente a quella spettante ai sensi dei precedenti articoli 46, 47, 48, 49 - Titolo I, della presente legge ed è riversibile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, dal 1° gennaio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge, è inserito nel disavanzo da ammortizzare ai sensi del precedente articolo 64.

 

          Art. 77. Copertura dell'onere delle pensioni in favore degli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante e dei superstiti, aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge. [13]

 

          Art. 78. Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale di stato maggiore navigante in attività di servizio.

     In favore del personale appartenente allo stato maggiore navigante delle Società menzionate nel precedente art. 58, in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà costituita a carico della Gestione speciale una posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con le modalità previste nel precedente art. 74 per il personale amministrativo.

 

          Art. 79. Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale.

     L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante che cessi dal prestare servizio presso le società di cui al precedente articolo 58 senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facoltà di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di iscrizione alla Gestione speciale, alla pari, se trattasi di periodi di navigazione, ed in ragione di 3/5, se trattasi di periodi di lavoro a terra [14].

     La Gestione speciale, in dipendenza della domanda presentata dall'iscritto, trasferirà alla Gestione marittimi gli importi contributivi di pertinenza di detta Gestione per il periodo da riconoscere, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui il servizio è stato compiuto, in relazione alle qualifiche rivestite dall'interessato nei periodi sopra specificati.

 

          Art. 80. Riconoscimento agli effetti della prestazione a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marittimi. [15]

 

CAPO V

RAPPORTI CON L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI E CON LA GESTIONE MARITTIMI

 

          Art. 81. Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - Concorso della Gestione marittimi - Assegno "una tantum".

     Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima.

     Il pensionato della Gestione speciale, qualora in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non abbia diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, ha titolo ad una pensione complementare, purchè abbia compiuto l'età stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione medesima o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

     La pensione complementare di cui al comma precedente non può essere integrata ai trattamenti minimi; ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Nel caso che l'iscritto muoia senza raggiungere i requisiti per il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, spetta ai superstiti previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un'indennità pari all'importo dei contributi versati per l'iscritto medesimo alla Gestione speciale ai sensi del precedente art. 62, comprensiva della indennità per morte corrisposta, in luogo di pensione, dalla assicurazione citata.

     Per l'iscritto cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione a carico della Gestione speciale, che non intenda proseguire volontariamente la iscrizione alla Gestione medesima, si applicano le disposizioni previste dall'art. 67, primo comma, lettera b) e secondo comma, lettera b), del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

 

          Art. 82. Accertamento dell'invalidità ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale.

     Nel caso di dichiarazione di inabilità alla navigazione da parte delle Commissioni mediche di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1173, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, le Capitanerie di porto devono tempestivamente segnalare alla Gestione speciale della Cassa nazionale di previdenza marinara i nominativi degli appartenenti allo stato maggiore navigante dichiarati inabili alla navigazione dalle predette Commissioni.

 

          Art. 83. Sostituzione della Gestione speciale nei diritti derivanti agli iscritti dall'assicurazione obbligatoria.

     La Gestione speciale provvederà alla liquidazione della pensione di cui all'art. 67 della presente legge, ove concorrano le condizioni previste dal precedente art. 65, e si sostituirà agli interessati nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nella Gestione marittimi per i periodi valutati ai fini della pensione della Gestione medesima.

     Qualora il trattamento a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, risulti determinato anche dai contributi relativi a periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione speciale, la sostituzione di cui al precedente comma è limitata alla quota di pensione corrispondente al rapporto che intercorre fra i contributi che hanno determinato l'intero importo della pensione a carico della citata assicurazione ed i contributi afferenti i periodi non valutati ai fini della pensione a carico della Gestione speciale.

     La sostituzione di cui al primo comma opera dalla data di decorrenza della pensione a carico della Gestione speciale, se a tale data l'iscritto abbia diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o dalla data successiva in cui il diritto medesimo risulti acquisito, anche indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda.

 

          Art. 84. Continuazione della iscrizione alla Gestione speciale dopo la cessazione del servizio.

     L'iscritto che cessi dal prestare servizio presso le aziende di cui al precedente art. 58 o che sia trasferito nella categoria dei dirigenti, senza aver maturato il diritto a pensione, e che possa far valere le condizioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha la facoltà di continuare a proprio carico il versamento dei contributi alla Gestione speciale sulla base della retribuzione di cui al precedente art. 61, determinata alla data di cessazione del servizio o del trasferimento nella categoria dei dirigenti.

     La retribuzione soggetta a contribuzione sarà adeguata in relazione alle variazioni delle retribuzioni percepite dagli iscritti aventi pari grado ed anzianità di servizio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro dell'interessato o di trasferimento del medesimo nella categoria dei dirigenti.

     L'aliquota contributiva dovuta è quella complessivamente fissata ai sensi del precedente art. 62, tenuto conto delle modificazioni previste dal secondo comma dello stesso articolo.

     L'iscritto che presta opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria è tenuto a versare, per la prosecuzione volontaria nella Gestione speciale, il solo contributo integrativo previsto dall'art. 62 per la Gestione medesima; in tal caso, le prestazioni relative ai periodi di prosecuzione volontaria resteranno a carico della Gestione speciale per le sole quote integrative.

     La prosecuzione volontaria di cui al presente articolo non è ammessa quando l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che comunque ne comportino la esclusione o l'esonero, nonchè quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle stesse forme ivi compresa l'assicurazione citata.

     La facoltà prevista dal primo comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla data dell'anzidetto trasferimento.

     L'iscritto cessato dal servizio che possa far valere almeno 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale o che consegua tale requisito con la contribuzione prevista dal primo comma del presente articolo, può rimanere iscritto senza versamento del contributo.

     Per l'iscritto trasferito nella categoria dei dirigenti non è più ammesso il versamento volontario dei contributi allorchè l'iscritto possa far valere 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale.

     In tali casi la pensione spettante all'iscritto o ai superstiti è calcolata in relazione alla retribuzione riferita alla data di cessazione del servizio o dell'iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale oppure alla data di sospensione dei versamenti volontari e la pensione così calcolata è maggiorata nella stessa misura e con le stesse modalità con le quali saranno maggiorate le pensioni liquidate con decorrenza dalla suddetta data di cessazione dal servizio o di trasferimento nella categoria dei dirigenti o di sospensione dei versamenti volontari.

 

CAPO VI

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 DICEMBRE 1962, n. 2109.

 

          Art. 85. Trattamento pensionistico spettante agli iscritti ai sensi del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058.

     I periodi di iscrizione alla Gestione speciale secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato luogo alla liquidazione delle relative prestazioni, sono considerati validi ai sensi e per gli effetti derivanti dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni ed integrazioni, quando ciò renda possibile la liquidazione di una pensione secondo le norme contenute nel presente titolo.

 

          Art. 86. Facoltà di opzione per il trattamento pensionistico previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

     I titolari di pensione liquidata secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, possono optare per il trattamento di pensione di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933 n. 1595 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalla presente legge.

     Gli effetti dell'opzione decorrono dal 1° gennaio 1965, se la relativa domanda sia presentata entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; se la domanda sia presentata oltre il termine suddetto, gli effetti della opzione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     Per la determinazione del trattamento previsto dal primo comma del presente articolo si applicano, secondo la decorrenza originaria delle pensioni, le disposizioni che la presente legge prevede rispettivamente per le pensioni aventi decorrenza sino al 1° gennaio 1965 incluso, ovvero posteriore.

 

          Art. 87. Riliquidazione delle pensioni calcolate secondo le disposizioni di cui al regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058.

     Per i pensionati che non esercitino o non possano esercitare la facoltà di opzione prevista dal precedente articolo o siano titolari di una pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1° agosto 1952, il trattamento in atto è ricostituito con decorrenza dal 1° gennaio 1965, elevando da 50 a 57 volte il coefficiente di maggiorazione previsto dall'art. 8, primo comma, della legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

     Per i pensionati che abbiano liquidato la pensione con decorrenza successiva al 1° agosto 1952, la quota di pensione corrispondente ai contributi versati prima di tale data è maggiorata di 57 volte, con effetto dal 1° gennaio 1965.

     Le pensioni così ricostituite sono trasferite in carico all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 72, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 69, ultimo comma, e previa applicazione dei benefici stabiliti dall'art. 70 della presente legge.

 

          Art. 88. Ricostituzione delle pensioni liquidate in misura ridotta.

     Le pensioni liquidate ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 sono riliquidate, con effetto dal 1° gennaio 1965, sulla base del servizio riconosciuto utile a pensione, non applicando la riduzione prevista dal secondo comma della norma stessa.

 

          Art. 89. Pensioni di riversibilità.

     Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che, alla data del decesso, possa far valere le condizioni di pensionabilità previste dall'art. 65 della presente legge, lettere a) e b), ovvero, limitatamente al personale appartenente allo stato maggiore navigante iscritto alla "Gestione speciale", quando l'iscritto medesimo sia deceduto per infortunio, occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio, o per malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, spetta ai superstiti una pensione da calcolare secondo le stesse aliquote stabilite dalle corrispondenti disposizioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     I beneficiari della pensione di cui al precedente comma sono quelli previsti dalle corrispondenti disposizioni riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; le stesse disposizioni disciplinano i casi di esclusione e di perdita del diritto a pensione.

     La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico.

 

          Art. 90. Riconoscimento del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale. [16]

          Art. 91. Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento.

     Il pensionato già iscritto alla Cassa per la previdenza marinara, che abbia ottenuto una pensione a carico della Gestione marittimi o della Gestione speciale e si rioccupi presso gli uffici amministrativi delle aziende di cui all'art. 58 della presente legge, ha diritto all'accreditamento in un conto di risparmio fruttifero al tasso di interesse del 4 per cento, della quota integrativa dei contributi dovuti alla Gestione speciale a norma dell'art. 62 ed avrà restituita la quota medesima al momento della cessazione dal servizio.

 

TITOLO III

Norme generali relative alla gestione marittimi ed alla gestione speciale

 

CAPO I

ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI E SOPPRESSIONE DEL FONDO ASSEGNI COMPLEMENTARI E DI ALTRE GESTIONI

 

          Art. 92. Adeguamento periodico delle pensioni. [17]

 

          Art. 93. Soppressione del Fondo assegni complementari e di altre gestioni.

     Con la data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'attività del Fondo degli assegni complementari, istituito con la legge 10 agosto 1950, numero 724, e delle gestioni istituite in applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266, e della legge 11 aprile 1941, n. 267.

     Il disavanzo del Fondo assegni complementari è trasferito a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale in proporzione dell'onere che il Fondo ha rispettivamente sostenuto per le due Gestioni nell'anno immediatamente precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

     Le attività e le passività delle altre gestioni previste dal primo comma sono trasferite alla Gestione marittimi.

 

Capo II

NORME PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

          Art. 94. I ricorsi.

     Contro i provvedimenti concernenti le prestazioni e i contributi di cui alla presente legge nonchè avverso i provvedimenti in materia di previdenza marinara di cui alla presente legge ed al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato amministratore che decide in via definitiva a norma dell'art. 2 della presente legge.

     Non è ammessa proposizione della domanda giudiziale ai sensi dei successivi articoli 95 e 96 prima che sia definito il procedimento di reclamo in via amministrativa, salvo il caso previsto dall'art. 95, secondo comma.

     Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

 

          Art. 95. I termini per la presentazione e la decisione dei ricorsi.

     Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi del precedente art. 94, è di 90 giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato amministratore entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

     Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile.

     Il termine per ricorrere previsto dal primo comma decorre dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento a mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

 

          Art. 96. La decadenza dell'azione giudiziaria; la risoluzione delle controversie riguardanti la inidoneità alla navigazione.

     Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nel precedente art. 94, l'azione giudiziaria non può essere più proposta trascorso il termine di 5 anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto nel primo comma del precedente art. 95, nel caso che non sia intervenuta la decisione amministrativa.

     La risoluzione delle controversie riguardanti l'accertamento della inidoneità alla navigazione è devoluta alla competenza delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria.

 

          Art. 97. Esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie.

     Nei giudizi in cui sia parte la Cassa nazionale per la previdenza marinara si applicano, per quanto riguarda i benefici di esenzione e riduzione delle tasse di bollo, di registro e giudiziarie, le norme concernenti l'Istituto nazionale della previdenza sociale o quelle più favorevoli riguardanti la Cassa stessa.

 

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 98. Norme transitorie per le vedove già escluse dal pensionamento.

     La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, già esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 74 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, ha diritto alla pensione secondo le norme degli articoli 17 e 89 della presente legge, a condizione che:

     a) non si sia verificato nei suoi confronti, tra la data di morte del dante causa e la data di entrata in vigore della presente legge, alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto alla pensione, secondo i citati articoli 17 e 89;

     b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

     La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 99. Richiamo delle norme del testo unico di previdenza marinara e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni e integrazioni.

     In particolare si intendono richiamate:

     a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni, per la prevenzione e la cura dell'invalidità;

     b) le norme concernenti i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e tasse giudiziarie previste negli articoli 109, 122, 124 e seguenti del citato decreto-legge.

     I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, decorrono per i contributi dell'assicurazione generale obbligatoria riscossi unitamente agli altri contributi ai sensi dell'art. 7 della presente legge, dalla data di decontazione definitiva dei ruoli equipaggio.

 

          Art. 100. Abrogazione di alcune norme contenute nel testo unico delle leggi sulla previdenza marinara incompatibili con la presente legge.

     Sono abrogati gli articoli:

     2, 3, ultimo comma, 8, 16, 17, secondo comma, 18, 19, primo comma, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 60, 61, 65, 66, primo e terzo comma, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

     E' abrogato l'art. 39 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

          Art. 101. Entrata in vigore.

     La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Tabella G. M. n. 1

Tabella delle retribuzioni medie mensili per la liquidazione delle pensioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara

 

A) Piroscafi e motonavi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda; piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiori a 500 tonnellate; aliscafi di qualsiasi tonnellaggio; piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori (nota 1):

 

Retribuzioni medie mensili (in lire)

STATO MAGGIORE

Comandante, capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, capo servizio, comandante in seconda, direttore di macchina in seconda, direttore sanitario, medico unico

320.000

Primo ufficiale di coperta e di macchina, primo ufficiale commissario, medico in sottordine, cappellano

240.000

Secondo ufficiale di coperta e di macchina, secondo ufficiale commissario

205.000

Terzo ufficiale di coperta e di macchina, terzo ufficiale commissario

195.000

Allievo ufficiale di coperta, allievo ufficiale di macchina, allievo ufficiale commissario

135.000

Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)

240.000

Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 anni e più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)

220.000

Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)

205.000

Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)

195.000

EQUIPAGGIO

Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere e panettiere unico, primo dispensiere di equipaggio, pennese e magazziniere (sulle navi da passeggeri), motorista navale e meccanico navale, assistente di ufficio, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, capo pasticcere, primo guardarobiere, prima infermiera-ostetrica

155.000

Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata

120.000

Giovanotto

105.000

Mozzo, piccolo

90.000

B) Piroscafi, motonavi o motovelieri da carico di stazza lorda fino a 500 tonnellate; navi da passeggeri fino a 50 tonnellate di stazza lorda:

Comandante e direttore di macchina

180.000

Ufficiale di coperta o di macchina

150.000

Nostromo, motorista

110.000

Marinaio, fuochista

90.000

Giovanotto

80.000

Mozzo

70.000

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario:

Comandante, capo motorista, motorista unico

143.000

Ufficiale di coperta

130.000

Nostromo, motorista in sottordine

110.000

Marinaio

88.000

Giovanotto

66.000

Mozzo

44.000

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

 

Comandante

130.000

Nostromo

100.000

Marinaio

80.000

Giovanotto

60.000

Mozzo

40.000

E) Rimorchiatori:

 

Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)

190.000

Ufficiale, motorista

165.000

Nostromo, operaio elettricista

140.000

Marinaio, fuochista, carbonaio

120.000

Giovanotto

105.000

Mozzo

90.000

F) Navi addette al servizio di bunkeraggio:

 

Comandante e direttore di macchina

220.000

Primo ufficiale

195.000

Sottufficiale

145.000

Marinaio, cuoco

120.000

Giovanotto

105.000

Mozzo

90.000

G) Galleggianti (con mezzi a propulsione propria addetti al servizio nei porti e nelle rade):

Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)

170.000

Nostromo, operaio elettricista, motorista

120.000

Marinaio, fuochista, carbonaio

100.000

Giovanotto

80.000

Mozzo

65.000

H) Pescherecci (iscritti nelle matricole delle navi comunque munite di macchine a motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore):

Marittimo al comando, motorista

50.000

Marinaio

35.000

Giovanotto

25.000

Mozzo

20.000

I) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore da 31 a 89 cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla spesa entro il Mediterraneo):

Marittimo al comando, motorista, capo pesca

85.000

Marinaio

65.000

Giovanotto

35.000

Mozzo

25.000

L) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore di oltre 89 cavalli indicati o cavalli base, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):

Marittimo al comando, motorista, capo pesca

100.000

Marinaio

75.000

Giovanotto

45.000

Mozzo

30.000

M) Pescherecci in pesca oltre gli stretti:

 

Comandante e direttore di macchina

300.000

Primo ufficiale di coperta o di macchina

240.000

Secondo ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radiotelegrafista

200.000

Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista

180.000

Marinaio pescatore, retiere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specificate

150.000

Giovanotto

120.000

Mozzo

90.000

N) Personale borghese imbarcato su navi militari:

 

Prima categoria:

 

Primo cuoco, primo maestro di casa, cuoco, maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo

94.000

Seconda categoria:

 

Secondo cuoco e secondo maestro di casa

90.000

O) Allievi imbarcati sulle navi scuola

16.000

P) Piloti:

 

I Gruppo:

 

Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Empodocle, Porto Torres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Savona, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia

320.000

II Gruppo:

 

Barletta, Imperia, Marina di Carrara, Portoferraio, Reggio Calabria, Rio Marina, Salerno, Trapani

200.000

III Gruppo:

 

Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Licata, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Portici, Porto S. Stefano, S. Antioco, Torre Annunziata

150.000

     Nota 1:

     a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.

     b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le autorità marittime e consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

     "ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di I classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista" per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

     "ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di I classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista" per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

     "ufficiale radiotelegrafista di gruppo B" per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di I classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di II classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

     "ufficiali radiotelegrafisti di gruppo C" per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di I e II classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

     c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di "capo macchinista" o di "I, II o III ufficiale di macchina", in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

 

 

TABELLA G. M. n. 2

Tabella delle retribuzioni medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara [18]

 

A-1) Piroscafi e motonavi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda; piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiori a 3.000 tonnellate; aliscafi di qualsiasi tonnellaggio; piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori (note 1 e 2):

 

Retribuzioni medie mensili (in lire)

STATO MAGGIORE

 

Comandante

400.000

Capo macchinista, direttore di macchina, capo commissario, capo servizio, comandante in seconda, direttore di macchina in seconda, direttore sanitario, medico unico

395.000

Primo ufficiale di coperta e di macchina, primo ufficiale commissario, medico in sottordine, cappellano

290.000

Secondo ufficiale di coperta e di macchina, secondo ufficiale commissario

250.000

Terzo ufficiale di coperta e di macchina, terzo ufficiale commissario

230.000

Allievo ufficiale di coperta, allievo ufficiale di macchina, allievo ufficiale commissario

175.000

Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 anni o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)

290.000

Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 anni o più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)

260.000

Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)

250.000

Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)

230.000

EQUIPAGGIO

 

Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere e panettiere unico, primo dispensiere di equipaggio, pennese e magazziniere (sulle navi da passeggeri), motorista navale e meccanico navale, assistente di ufficio, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, capo pasticcere, primo guardarobiere, prima infermiera-ostetrica, operatore cinematografico, trattorista, carropontista

200.000

Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata

170.000

Giovanotto

135.000

Mozzo, piccolo

110.000

 

 

A-2) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fra le 1.601e le 3.000 tonnellate (Note 1 e 2)

 

Retribuzioni medie mensili (in lire)

STATO MAGGIORE

 

Comandante

390.000

Direttore di macchina, capo macchinista

385.000

Primo ufficiale di coperta e di macchina

280.000

Secondo ufficiale di coperta e di macchina

240.000

Terzo ufficiale di coperta e di macchina

225.000

Allievo ufficiale di coperta e di macchina

165.000

Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)

280.000

Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 15 anni o più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)

255.000

Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)

240.000

Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)

225.000

EQUIPAGGIO

 

Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio meccanico, carpentiere; operaio frigoriferista, cambusiere, pennese, motorista navale e meccanico navale tankista, trattorista, carropontista

195.000

Marinaio, carbonaio, fuochista cuoco in sottordine, cameriere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata

160.000

Giovanotto

130.000

Mozzo

105.000

 

 

A-3) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 500 e fino a 1.600 tonnellate (Note 1 e 2):

 

Retribuzioni medie mensili (in lire)

STATO MAGGIORE

Comandante

380.000

Direttore di macchina, capo macchinista

375.000

Primo ufficiale di coperta e di macchina

270.000

Secondo ufficiale di coperta e di macchina

230.000

Terzo ufficiale di coperta e di macchina

220.000

Allievo ufficiale di coperta e di macchina

155.000

Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)

270.000

Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 15 anni o più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)

250.000

Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)

230.000

Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)

220.000

EQUIPAGGIO

 

Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio meccanico, carpentiere; operaio frigoriferista, cambusiere, pennese, motorista navale e meccanico navale tankista, trattorista, carropontista

185.000

Marinaio, carbonaio, fuochista cuoco in sottordine, cameriere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata

155.000

Giovanotto

125.000

Mozzo

100.000

 

 

B) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fino a 500 tonnellate; navi da passeggeri fino a 50 tonnellate di stazza lorda; navi da diporto:

 

Retribuzioni medie mensili (in lire)

Comandante

240.000

Direttore di macchina

235.000

Ufficiale di coperta e di macchina

190.000

Nostromo, motorista

140.000

Marinaio, fuochista

120.000

Giovanotto

100.000

Mozzo

90.000

 

 

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto

Comandante

180.000

Capo motorista, motorista unico

160.000

Ufficiale di coperta

145.000

Nostromo, motorista in sottordine

125.000

Marinaio

105.000

Giovanotto

80.000

Mozzo

60.000

 

 

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

 

Comandante

145.000

Nostromo

115.000

Marinaio

95.000

Giovanotto

75.000

Mozzo

55.000

 

 

E) Rimorchiatori:

 

Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)

270.000

Ufficiale motorista

210.000

Nostromo, operaio elettricista

190.000

Marinaio, fuochista, carbonaio

165.000

Giovanotto

135.000

Mozzo

110.000

 

 

F) Navi addette al servizio di bunkeraggio:

 

Comandante

275.000

Direttore di macchina

270.000

Ufficiale

220.000

Sottufficiale

190.000

Marinaio, cuoco

170.000

Giovanotto

135.000

Mozzo

110.000

 

 

G) Galleggianti (con mezzi di propulsione propria addetti al servizio nei porti e nelle rade):

Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)

270.000

Nostromo, operaio elettricista, motorista, conducente unico

190.000

Marinaio, fuochista, carbonaio

170.000

Giovanotto

135.000

Mozzo

110.000

 

 

H) Pescherecci (comunque muniti di macchina a motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore):

Marittimo al comando, motorista

80.000

Marinaio

65.000

Giovanotto

55.000

Mozzo

40.000

 

 

I) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore da 31 a 89 cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla spesa entro il Mediterraneo):

Marittimo al comando, motorista, capo pesca

100.000

Marinaio

85.000

Giovanotto

60.000

Mozzo

45.000

 

 

L) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore di oltre 89 cavalli indicati o cavalli base, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):

Marittimo al comando, motorista, capo pesca

120.000

Marinaio

90.000

Giovanotto

65.000

Mozzo

55.000

 

 

M) Pescherecci in pesca oltre gli Stretti:

 

Comandante

360.000

Direttore di macchina

330.000

Primo ufficiale di coperta o di macchina

265.000

Secondo ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radiotelegrafista

225.000

Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista

200.000

Marinaio pescatore, retiere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specificate

175.000

Giovanotto

135.000

Mozzo

100.000

 

 

N) Personale borghese imbarcato su navi militari:

 

Prima categoria:

 

Primo cuoco, primo maestro di casa, cuoco, maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo

150.000

Seconda categoria:

 

Secondo cuoco e secondo maestro di casa

130.000

 

 

O) Allievi imbarcati sulle navi scuola

25.000

 

 

P) Piloti:

 

I Gruppo:

 

Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Empodocle, Porto Torres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Savona, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia

390.000

II Gruppo:

 

Barletta, Imperia, Marina di Carrara, Portoferraio, Reggio Calabria, Rio Marina, Salerno, Trapani, Monfalcone

240.000

III Gruppo:

 

Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Licata, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Portici, Porto S. Stefano, S. Antioco, Torre Annunziata

210.000

     Nota 1:

     a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato

     b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

     ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista" per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

     ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 anni o più anni di navigazione radiotelegrafista" per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

     ufficiale radiotelegrafista di gruppo B" per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

     ufficiale radiotelegrafista di gruppo C", per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.

     c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di capo-macchinista" o di primo, secondo e terzo ufficiale di macchina", in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

     Nota 2:

     La tabella A-1 si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 22 febbraio 1973, n. 27.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 22 febbraio 1973, n. 27.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 22 febbraio 1973, n. 27.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L. 22 febbraio 1973, n. 27.

[5] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 22 febbraio 1973, n. 27.

[6] Comma così sostituito dall'art. 19 della L. 28 marzo 1968, n. 479.

[7] Comma così sostituito dall'art. 19 della L. 28 marzo 1968, n. 479.

[8] Comma così sostituito dall'art. 19 della L. 28 marzo 1968, n. 479.

[9] Comma aggiunto dall'art. 22 della L. 22 febbraio 1973, n. 27.

[10] Comma aggiunto dall'art. 22 della L. 22 febbraio 1973, n. 27.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L. 22 febbraio 1973, n. 27.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L. 22 febbraio 1973, n. 27.

[13] Articolo abrogato dall'art. 19 della L. 22 febbraio 1973, n. 27.

[14] Comma così sostituito dall'art. 26 della L. 22 febbraio 1973, n. 27.

[15] Articolo abrogato dall'art. 25 della L. 22 febbraio 1973, n. 27.

[16] Articolo abrogato dall'art. 24 della L. 22 febbraio 1973, n. 27.

[17] Articolo abrogato dall'art. 32 della L. 22 febbraio 1973, n. 27.

[18] Tabella così sostituita dalla tabella allegata alla L. 22 febbraio 1973, n. 27.