Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/12/1985 |
Numero: | 788 |
Sommario |
Art. 1. Proroga dei termini |
Art. 2. Strumenti urbanistici |
Art. 3. Interventi di recupero |
Art. 4. Contributo per la riparazione |
Art. 5. Acquisto alloggi |
Art. 6. Avviamento al lavoro dei giovani |
Art. 7. Completamento del programma costruttivo |
Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27786 - D.L. 30 dicembre 1985, n. 788 [1].
Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata
(G.U. 31 dicembre 1985, n. 306)
Art. 1. Proroga dei termini
1. Sono prorogati al 31 dicembre 1986:
1) il termine contenuto nell'ultimo comma dell'art. 3 del
2) il termine contenuto nell'art. 3-ter del
3) il termine contenuto nell'art. 11, ultimo comma, del
4) il termine contenuto nell'art. 6, penultimo comma, della
5) il termine contenuto nell'art. 5 del
6) il termine contenuto nell'art. 12, comma 4-septies del
7) il termine contenuto nell'art. 2, comma 8, della
8) il termine contenuto nell'art. 2 del
2. E' prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell'art. 1, comma 2, del
3. Le domande corredate della relativa documentazione per accedere ai benefici di cui all'art. 22 della
Art. 2. Strumenti urbanistici
1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 giugno 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici.
2. Resta ferma la potestà dei comuni, al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione, di apportare varianti ai piani esecutivi anche successivamente all'adozione del piano regolatore con le procedure di cui all'art. 28 della
3. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati sprovvisti anche di uno solo dei piani esecutivi di cui al secondo comma dell'art. 28 della
4. I comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 definiscono entro trenta giorni dalla presentazione del progetto, anche in variante degli strumenti urbanistici, le localizzazioni per l'edilizia residenziale pubblica e gli impianti produttivi, ivi compresi quelli turistici e alberghieri, anche se non connessi all'evento sismico.
5. Per gli interventi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 della
6. Le regioni entro sessanta giorni comunicano al comune le proprie determinazioni. Trascorso tale termine i provvedimenti di cui al presente articolo si intendono approvati.
Art. 3. Interventi di recupero
1. Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, anche prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'art. 28, secondo comma, della
2. L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituisce notifica.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonchè l'affidamento in concessione dell'intervento.
4. Il concessionario è scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non può, comunque, eccedere quella corrispondente al costo di intervento di ricostruzione o di riparazione di cui all'art. 2 del
5. Il comune è autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del costo di intervento di cui all'art. 2 del
6. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità, le unità immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti di cui all'art. 9 della
7. Il recupero delle eventuali somme eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni cui al
8. L'intervento sostitutivo previsto dal presente articolo non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'art. 12 della
9. Ai fini dell'assegnazione dei contributi relativi alla esecuzione delle opere previste nel presente articolo si prescinde dalla domanda di contributo di cui all'art. 3, comma 1, del
Art. 4. Contributo per la riparazione
1. Le spese di riparazione di unità immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi dell'art 9 della
2. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 9 della
Art. 5. Acquisto alloggi
1. All'art. 6 della
"E' in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente procedere all'acquisto degli alloggi in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi dell'art. 9 della
2. I comuni disastrati possono acquisire, su proposta dei proprietari, interi complessi edilizi danneggiati, da destinare a finalità pubbliche o di pubblico interesse. In tal caso i comuni stessi concedono i contributi previsti dalla
3. Per la riparazione o ricostruzione dei complessi immobiliari acquisiti i comuni utilizzano le disponibilità assegnate ai sensi dell'art. 3 della
4. E' estesa alle alienazioni fra collaterali entro il secondo grado la disposizione contenuta nell'art. 13, secondo comma, dell'indicata
Art. 6. Avviamento al lavoro dei giovani
Nelle regioni Campania e Basilicata le commissioni regionali per l'impiego hanno facoltà di determinare criteri e modalità di avviamento al lavoro dei giovani da assumere con contratto di formazione e lavoro da parte delle imprese che beneficiano dei contributi di cui all'art. 32 della
Art. 7. Completamento del programma costruttivo
Ai fini del completamento delle opere già iniziate di edilizia residenziale incluse nei programmi di cui all'art. 2 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della