Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/12/1976 |
Numero: | 851 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. [3] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 98.1.27514 - D.L. 23 dicembre 1976, n. 851 [1] .
Ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose.
(G.U. 24 dicembre 1976, n. 342)
I termini del 2 febbraio 1976 e del 1° gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della
Senza alcun pregiudizio per quanto possa essere disposto in materia con i decreti delegati previsti dalla
Il personale comandato o distaccato ai sensi del comma precedente è destinato in misura non inferiore al 90% agli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Articolo così modificato dalla legge di conversione.
[3] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.