§ 98.1.27514 - D.L. 23 dicembre 1976, n. 851 .
Ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose.


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1976
Numero:851


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 98.1.27514 - D.L. 23 dicembre 1976, n. 851 [1] .

Ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose.

(G.U. 24 dicembre 1976, n. 342)

 

     Art. 1. [2]

     I termini del 2 febbraio 1976 e del 1° gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145 e già prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 e al 1° gennaio 1978 con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito in legge con la legge 29 marzo 1976, n. 61, sono ulteriormente prorogati di dieci mesi.

 

          Art. 2. [3]

     Senza alcun pregiudizio per quanto possa essere disposto in materia con i decreti delegati previsti dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, nel limite massimo di 560 unità, presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono comandati da altre amministrazioni dello Stato o distaccati da enti pubblici nonché da enti in via di soppressione, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, dipendenti di qualifica non dirigenziale o corrispondente che siano in possesso di titolo di studio idoneo per le specifiche mansioni da svolgere, nel numero, per il periodo di tempo e con le modalità da stabilirsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per il bilancio e la programmazione economica.

     Il personale comandato o distaccato ai sensi del comma precedente è destinato in misura non inferiore al 90% agli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 21 febbraio 1977, n. 30.

[2]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.