Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.11 trasporto di cose |
Data: | 28/04/1975 |
Numero: | 145 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Al primo comma dell'art. 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: "entro sei mesi dalla data suddetta" sono sostituite con le seguenti: "entro il 2 febbraio 1976". |
Art. 3. Alla fine dell'art. 65 della legge 6 giugno 1974, n. 298 dopo le parole: "sono abrogate" sono aggiunte le seguenti altre: "con effetto dalle stesse date da cui hanno applicazione le norme della [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge [...] |
§ 93.11.1A - Legge 28 aprile 1975, n. 145.
Modifica di alcune disposizioni transitorie della legge 6 giugno 1974, n. 298, relative all'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e alla disciplina degli autotrasporti di cose.
(G.U. 14 maggio 1975, n. 125)
Il primo comma dell'art. 61 della
"La norma di cui all'art. 1, secondo comma, ha effetto dal 2 febbraio 1976".
Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente:
"Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1° gennaio 1977".
Al primo comma dell'art. 62 della
L'ultimo comma dello stesso art. 62 è sostituito dai seguenti:
"Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento d'esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie.
Il regolamento d'esecuzione stabilirà altresì il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente, entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli articoli 35 e 39 e del terzo comma del presente articolo.
Le norme di cui agli articoli 46 e 47 hanno effetto dal 1° gennaio 1977".
Alla fine dell'art. 65 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della