§ 93.11.1C - Legge 21 febbraio 1977, n. 30.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851 , concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.11 trasporto di cose
Data:21/02/1977
Numero:30


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose, con le seguenti [...]


§ 93.11.1C - Legge 21 febbraio 1977, n. 30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851 , concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose.

(G.U. 22 febbraio 1977, n. 49)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1 le parole: "un anno.” sono sostituite con le seguenti: "dieci mesi.".

     L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "Senza alcun pregiudizio per quanto possa essere disposto in materia con i decreti delegati previsti dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, nel limite massimo di 560 unità, presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono comandati da altre amministrazioni dello Stato o distaccati da enti pubblici nonchè da enti in via di soppressione, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, dipendenti di qualifica non dirigenziale o corrispondente che siano in possesso di titolo di studio idoneo per le specifiche mansioni da svolgere, nel numero, per il periodo di tempo e con le modalità da stabilirsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per il bilancio e la programmazione economica.

     Il personale comandato o distaccato ai sensi del comma precedente è destinato in misura non inferiore al 90 per cento agli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".