Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/08/1999 |
Numero: | 269 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori [...] |
§ 98.1.27196 - Legge 2 agosto 1999, n. 269. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo
(G.U. 9 agosto 1999, n. 185)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: "n. 110" sono aggiunte le seguenti: ", convertito, con modificazioni, dalla
al comma 2, le parole da: "; allo stesso personale, si applicano, altresì" fino alla fine del comma sono soppresse;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'articolo 3 della
2-ter. Al comma 2 dell'articolo 36 del
al comma 3, dopo le parole: "entro un limite complessivo di lire 20.000 milioni" sono inserite le seguenti: "a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 2, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del presente articolo, con esclusione del comma 4".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 57.000 milioni per il 1999, si provvede, quanto a lire 45.000 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, con esclusione del comma 4, valutato in lire 90.000 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, pari a 70 miliardi di lire per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in lire 30.000 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. -1. Le amministrazioni pubbliche che hanno partecipato alla missione "Arcobaleno" possono cedere, gratuitamente, al Governo albanese i beni utilizzati al fine di favorire la ripresa di quel Paese.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, che cedono i beni, sono riconosciuti contributi, nella misura massima complessiva di lire 4 miliardi, con onere a carico delle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 4.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.
4. I materiali utilizzati dalle amministrazioni pubbliche nonché quelli ceduti dal Ministero della difesa al Dipartimento della protezione civile per l'attuazione dei compiti della missione "Arcobaleno", per i quali sia accertata la distruzione o l'irreperibilità, sono dichiarati legalmente discaricati.
5. La delegazione italiana di esperti (DE), costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. - 1. Per le esigenze di aggiornamento della cartografia dell'area balcanica connesse all'intervento dei contingenti italiani nell'ambito della missione di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della
a) n. 204/VIII qualifica funzionale "cartografo direttore": 10 unità;
b) n. 271/VIII qualifica funzionale "analista di sistemi": 2 unità;
c) n. 272/VIII qualifica funzionale "analista di procedure": 2 unità;
d) n. 1206/VI qualifica funzionale "assistente idrogeotopocartografo": 13 unità;
e) n. 276/VI qualifica funzionale "programmatore": 6 unità;
f) n. 207/V qualifica funzionale "disegnatore specializzato": 17 unità.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 1,5 miliardi per il 1999 e a lire 3 miliardi a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4-ter. - 1. All'articolo 6-ter, comma 1, del
Art. 4-quater. -1. Il Governo, per fare fronte alle esigenze logistiche e di approvvigionamento del personale italiano impiegato nell'ambito della missione di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque per fare fronte alla necessità di procedere alla semplificazione dei procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi vigenti relativi all'impiego di militari italiani in missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del territorio nazionale, emana, entro il 31 dicembre 1999, uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, nei quali siano coordinate e semplificate le disposizioni di cui ai seguenti regolamenti:
a) regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con
b) regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, approvato con
c) regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con
d) regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con
e) regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con
2. I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento corrispondente di cui all'alinea del medesimo comma 1. Sugli schemi dei regolamenti di cui al citato alinea del comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del