§ 98.1.27196 - Legge 2 agosto 1999, n. 269.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:02/08/1999
Numero:269


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori [...]


§ 98.1.27196 - Legge 2 agosto 1999, n. 269. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo

(G.U. 9 agosto 1999, n. 185)

 

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 17 giugno 1999, n. 180, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180

     All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77".

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo le parole: "n. 110" sono aggiunte le seguenti: ", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186";

     al comma 2, le parole da: "; allo stesso personale, si applicano, altresì" fino alla fine del comma sono soppresse;

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continuano ad essere attribuiti il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Kosovo ed in Macedonia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Al personale militare di cui al comma 1 del presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il Tribunale militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

     2-ter. Al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo le parole: "Per il coniuge superstite e per i figli del personale" sono inserite le seguenti: "delle Forze armate,"";

     al comma 3, dopo le parole: "entro un limite complessivo di lire 20.000 milioni" sono inserite le seguenti: "a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 2, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del presente articolo, con esclusione del comma 4".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. - 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 57.000 milioni per il 1999, si provvede, quanto a lire 45.000 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e quanto a lire 12.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, con esclusione del comma 4, valutato in lire 90.000 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, pari a 70 miliardi di lire per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

     4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in lire 30.000 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis. -1. Le amministrazioni pubbliche che hanno partecipato alla missione "Arcobaleno" possono cedere, gratuitamente, al Governo albanese i beni utilizzati al fine di favorire la ripresa di quel Paese.

     2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, che cedono i beni, sono riconosciuti contributi, nella misura massima complessiva di lire 4 miliardi, con onere a carico delle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 4.

     3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.

     4. I materiali utilizzati dalle amministrazioni pubbliche nonché quelli ceduti dal Ministero della difesa al Dipartimento della protezione civile per l'attuazione dei compiti della missione "Arcobaleno", per i quali sia accertata la distruzione o l'irreperibilità, sono dichiarati legalmente discaricati.

     5. La delegazione italiana di esperti (DE), costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, coopera con il Dipartimento della protezione civile per le esigenze organizzative e logistiche connesse alle attività umanitarie in territorio albanese".

     Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 4-bis. - 1. Per le esigenze di aggiornamento della cartografia dell'area balcanica connesse all'intervento dei contingenti italiani nell'ambito della missione di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla deroga al blocco delle assunzioni, si applicano, nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche nei confronti dell'Istituto geografico militare in misura complessiva pari a 50 unità per la copertura dei relativi posti in organico e per i seguenti profili professionali:

     a) n. 204/VIII qualifica funzionale "cartografo direttore": 10 unità;

     b) n. 271/VIII qualifica funzionale "analista di sistemi": 2 unità;

     c) n. 272/VIII qualifica funzionale "analista di procedure": 2 unità;

     d) n. 1206/VI qualifica funzionale "assistente idrogeotopocartografo": 13 unità;

     e) n. 276/VI qualifica funzionale "programmatore": 6 unità;

     f) n. 207/V qualifica funzionale "disegnatore specializzato": 17 unità.

     2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 1,5 miliardi per il 1999 e a lire 3 miliardi a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 4-ter. - 1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, le parole: "cittadini stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini della Repubblica federale jugoslava".

     Art. 4-quater. -1. Il Governo, per fare fronte alle esigenze logistiche e di approvvigionamento del personale italiano impiegato nell'ambito della missione di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque per fare fronte alla necessità di procedere alla semplificazione dei procedimenti amministrativi non disciplinati da leggi vigenti relativi all'impiego di militari italiani in missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del territorio nazionale, emana, entro il 31 dicembre 1999, uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, nei quali siano coordinate e semplificate le disposizioni di cui ai seguenti regolamenti:

     a) regolamento sui lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;

     b) regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167;

     c) regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

     d) regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939;

     e) regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451.

     2. I regolamenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 1 cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento corrispondente di cui all'alinea del medesimo comma 1. Sugli schemi dei regolamenti di cui al citato alinea del comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.