Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.5 esercito |
Data: | 16/11/1939 |
Numero: | 2167 |
Sommario |
Art. unico. E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, firmato d'ordine nostro, dai ministri proponenti |
§ 46.5.3 - R.D. 16 novembre 1939, n. 2167. [1]
Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari.
(G.U. 15 febbraio 1940, n. 38)
E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, firmato d'ordine nostro, dai ministri proponenti.
E' abrogato il regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari in ferrovia, approvato con
Capo I - STUDI PREPARATORI IN TEMPO DI PACE
§ 1. - Presso il comando del corpo di stato maggiore è istituita una commissione mista permanente tecnico-militare, che prende il nome di "Commissione centrale per i grandi trasporti militari in ferrovia" ed è incaricata di studiare e preordinare l'utilizzazione dei mezzi necessari per l'esecuzione dei grandi trasporti militari in caso di guerra.
§ 2. - La predetta commissione centrale è composta come segue:
presidente: il sotto-capo di stato maggiore intendente o, in sua vece, un generale capo reparto del comando corpo di stato maggiore;
membri:
il capo dell'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore, assistito dall'ufficiale di stato maggiore addetto ai trasporti di mobilitazione e radunata;
i capi delle delegazioni trasporti militari;
un delegato del ministero della guerra;
un delegato per ciascuno dei ministeri della marina e dell'aeronautica;
i capi, o chi per essi, dei servizi: movimento, commerciale e del traffico, materiale e trazione, lavori e costruzione della direzione generale delle ferrovie dello Stato, assistiti da un funzionario del rispettivo servizio;
i capi dei compartimenti delle ferrovie dello Stato;
il capo della delegazione ferrovie dello Stato di Cagliari;
il capo dell'ufficio trasporti militari ferrovie dello Stato distaccato presso il comando del corpo di stato maggiore, assistito eventualmente da un funzionario addetto ai trasporti di mobilitazione e radunata;
due delegati dell'ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;
un delegato del ministero dei lavori pubblici (direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie);
segretario: un ufficiale dell'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore.
§ 3. - Le varie amministrazioni interessate comunicheranno al comando del corpo di stato maggiore i nomi dei loro funzionari destinati a rappresentarle nella commissione centrale suddetta, munendoli di pieni poteri per accettare le sue conclusioni.
§ 4. - La commissione centrale per i grandi trasporti militari in ferrovia deve essenzialmente:
a) trattare tutte le questioni relative a lavori e provvedimenti vari richiesti nell'interesse dei grandi trasporti militari;
b) pronunciarsi intorno alla eseguibilità dei progetti dei grandi trasporti di mobilitazione e di radunata delle forze armate;
c) concretare le misure di carattere eccezionale da attuare in caso di guerra, per assicurare l'assoluta precedenza dei grandi trasporti militari e il loro più regolare e completo svolgimento, predisponendo apposito schema di provvedimento legislativo, che verrà emanato nei modi di legge, all'atto della mobilitazione. In detto decreto è anche contemplato e disciplinato il diritto dell'alto comando dell'esercito di ottenere dall'autorità ferroviaria, in aggiunta o in deroga alle norme prestabilite, l'attuazione di tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, durante la mobilitazione e la guerra, per ogni nuova esigenza di ordine militare.
§ 5. - La commissione centrale per i grandi trasporti militari sarà convocata, di volta in volta, dal suo presidente, secondo gli ordini del capo di stato maggiore dell'esercito.
Gli ordini di convocazione dei funzionari civili della commissione saranno loro fatti pervenire per il tramite delle rispettive amministrazioni.
§ 6. - Il presidente della commissione centrale per i grandi trasporti militari in ferrovia potrà, ogni qualvolta trattisi di studiare o preparare disposizioni per movimenti che non interessano tutta la rete ferroviaria del regno, convocare una parte soltanto della commissione stessa.
Queste riunioni parziali della commissione potranno essere tenute sia presso il comando del corpo di stato maggiore, sia presso la sede di uno dei compartimenti ferroviari interessati.
§ 7. - Quando siano in discussione gli argomenti di cui alla lettera c) del precedente § 4, la commissione centrale chiederà al consiglio di Stato la partecipazione di uno dei suoi membri alle relative sedute.
Per studi o per informazioni la stessa commissione potrà inoltre chiamare nel suo seno ufficiali di stato maggiore addetti all'ufficio trasporti e, per il tramite del ministero delle comunicazioni, i direttori di reti ferroviarie minori e di singole linee.
§ 8. - In caso d'urgenza, se qualcuno dei membri della commissione non potesse intervenire ad una data convocazione, la rispettiva amministrazione provvederà inviando un supplente.
Capo II - TRASPORTI PER LA MOBILITAZIONE E LA RADUNATA DELL'ESERCITO
Attribuzioni della direzione superiore trasporti.
§ 9. - All'atto della mobilitazione l'ufficio trasporti del comando del corpo di stato maggiore passa a far parte dell'alto comando dell'esercito, alle dipendenze dell'intendenza generale, assumendo il nome di "direzione superiore trasporti" e completandosi:
del personale designato dal bollettino di mobilitazione;
di un ufficiale delegato da ciascuno dei ministeri della marina e dell'aeronautica;
di alcuni funzionari delle ferrovie dello Stato di grado superiore, addetti ai servizi dell'esercizio, e del personale tecnico occorrente, oltre quello già in servizio fin dal tempo di pace presso l'ufficio trasporti militari delle ferrovie dello Stato;
di due funzionari dell'ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (uno per i servizi ferroviari, tramviari ed affini, uno per i servizi automobilistici).
§ 10. - La direzione superiore trasporti risiede alla capitale. Quando necessario distacca un proprio nucleo presso l'alto comando dell'esercito.
§ 11. - Le amministrazioni ferroviarie sono tenute ad aderire prontamente, e con tutti i mezzi di cui dispongono, alle richieste della direzione superiore trasporti (comunicate direttamente o per mezzo degli organi che ne dipendono), circa l'esecuzione dei movimenti militari, siano o no preordinati.
§ 12. - Per tutti i trasporti che esorbitassero dalla rispettiva competenza e pei quali non fosse provveduto con apposito ordine di movimento, le autorità militari si rivolgeranno, in base alle norme vigenti, alla direzione superiore trasporti o agli organi che da essa dipendono.
Alla stessa direzione, o agli organi dipendenti, dovrà pure rivolgersi ogni altra autorità cui abbisognasse di fare eseguire notevoli trasporti ferroviari.
§ 13. - La direzione superiore trasporti decide su quali linee ed in qual momento debba porsi in vigore l'orario militare.
§ 14. - L'esercizio delle linee sulle quali non è in vigore l'orario militare rimane regolato dall'orario ordinario, in quanto lo consenta l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti. La direzione superiore trasporti potrà però richiedere alle amministrazioni ferroviarie che parte od anche tutti i treni dell'orario ordinario siano utilizzati per uso militare, e così pure che sia modificato l'orario stesso e sia posto al servizio dell'esercito tutto il materiale delle linee anzidette, compreso quello delle società minori.
§ 15. - Per i lavori più urgenti che si dovessero eseguire in alcune stazioni, o su alcune linee, oltre a tutte le risorse in personale ed in materiale che, entro i limiti del possibile, dovranno essere fornite dalle amministrazioni ferroviarie, saranno adoperate le compagnie ferrovieri, e, se occorra, saranno impiegati eventuali distaccamenti di truppa.
Delegazioni trasporti militari.
§ 16. - All'atto della mobilitazione vengono completate le delegazioni trasporti militari esistenti fin dal tempo di pace.
La direzione superiore trasporti determina quali altre delegazioni dovranno essere costituite per la guerra e la data della loro costituzione.
§ 17. - Le delegazioni trasporti assumono in guerra le formazioni ed i compiti fissati dalle norme in vigore.
Nell'esplicazione del loro compito si terranno in continua ed immediata relazione con le autorità ferroviarie (capi compartimento, capi delle sezioni esercizio) cui spetta disporre per l'esecuzione di quanto richiesto dalle delegazioni stesse. Alle delegazioni nella cui giurisdizione esistono importanti ferrovie secondarie, sarà aggregato, ove occorra, un funzionario del locale regio circolo d'ispezione per le ferrovie.
§ 18. - Le direzioni delle ferrovie secondarie incluse nella parte di rete dipendente da ciascuna delegazione trasporti militari ed impegnate nel movimento dietro invito della direzione superiore trasporti, metteranno a disposizione della delegazione stessa un proprio rappresentante, sia per fornire notizie e chiarimenti, sia per la diramazione degli ordini che si dovessero dare per trasporti su dette linee.
§ 19. - Gli ufficiali designati per il completamento delle delegazioni trasporti militari esistenti fin dal tempo di pace e per la costituzione delle nuove, sono indicati nel bollettino di mobilitazione.
§ 20. - Le delegazioni trasporti militari sorvegliano la esecuzione dei movimenti predisposti, richiedendo agli organi ferroviari competenti quanto necessario per il loro sollecito e regolare svolgimento. D'accordo coi capi compartimento provvedono inoltre a rimediare alle anormalità che possono verificarsi nel carico, nello scarico e nei viaggi delle truppe. Nel caso, però, che sia stato necessario apportare varianti a viaggi predisposti dalla direzione superiore trasporti, ne riferiscono alla direzione stessa. Così pure la informano di tutti i provvedimenti presi nei casi d'urgenza per assicurare il regolare svolgimento del servizio.
Oltre alle delegazioni trasporti territoriali vengono costituite in guerra alcune delegazioni trasporti ferroviari d'armata (una per ogni intendenza d'armata) che hanno compiti di collegamento con la direzione superiore trasporti dell'alto comando.
Comandi militari di stazione.
§ 21. - I comandi militari di stazione esistono fin dal tempo di pace o vengono costituiti all'atto della mobilitazione secondo norme prestabilite, ovvero in seguito, per soddisfare nuove esigenze.
Dipendono dalle delegazioni trasporti militari. La loro classe è in relazione coll'importanza della stazione cui sono preposti.
Le richieste del personale per costituire nuovi comandi oltre quelli previsti o per ripianare vacanze prodottesi nei comandi esistenti, sono, quando occorra, rivolte, all'autorità militare superiore della zona in cui trovasi la stazione, dalla direzione superiore trasporti o anche direttamente dalle delegazioni interessate.
§ 22. - I doveri dei comandanti militari di stazione sono particolareggiatamente indicati nel "Regolamento sul servizio dei trasporti ferroviari e marittimi" (parte 1). Tali doveri consistono essenzialmente:
a) nel prendere tutte le necessarie disposizioni di carattere militare affinchè i trasporti militari d'ogni genere si effettuino con la massima regolarità, in base alle disposizioni emanate dalle delegazioni o, direttamente, dalla direzione superiore trasporti.
b) nel provvedere, per quanto in loro facoltà, alla disciplina e ai bisogni della truppa in viaggio;
c) nell'informare subito, e col più rapido mezzo, la delegazione trasporti militari da cui dipendono o, nei casi urgenti, anche la direzione superiore trasporti dell'alto comando delle anormalità che potessero verificarsi nell'eseguimento dei trasporti.
Capo III - TRASPORTI A RADUNATA ULTIMATA
Direzione superiore trasporti.
§ 23. - Compiuta la radunata, la direzione superiore trasporti continua a predisporre, d'accordo con le amministrazioni interessate, il servizio dei trasporti militari su tutte le linee ferroviarie del regno (appartengano esse alla zona territoriale o a quella dell'esercito operante) sulla base degli ordini che riceve dal capo di stato maggiore dell'esercito e dell'intendente generale.
Ha alla propria dipendenza tutti gli organi militari dei trasporti, di vecchia e nuova costituzione, e mantiene stretto collegamento con i competenti organi centrali e periferici del ministero delle comunicazioni.
§ 24. - Per quanto riguarda le linee ferroviarie la direzione superiore trasporti provvede:
a) a definire, d'accordo con le amministrazioni ferroviarie, su quali linee debba continuare ad aver vigore l'orario militare o su quali altre possa, gradualmente o simultaneamente, riattivarsi l'orario ordinario e ristabilirsi il regime normale pel pubblico;
b) a designare eventualmente le stazioni di transito ferroviario militare, quelle stazioni cioè che costituiscono l'allacciamento fra la rete ferroviaria della zona dell'esercito operante (nella quale resterà di massima in vigore uno speciale orario militare) e la rete ferroviaria della zona territoriale (nella quale, a radunata compiuta, sarà in larga misura ripristinato l'orario ordinario);
c) a stabilire, d'accordo colle intendenze delle armate e col servizio delle tappe, le stazioni testa di linea ferroviaria per le singole armate: le stazioni estreme, cioè, cui, sulle singole linee e verso le truppe, giunge il servizio ferroviario, e che costituiscono quindi i punti di allacciamento di questo col servizio per via ordinaria;
d) a determinare d'accordo colle intendenze di armata, quelle altre stazioni da cui possa farsi servizio di rifornimento e di sgombero o dove debbansi istituire depositi di munizioni da guerra, vettovaglie o materiali.
§ 25. - Le richieste del materiale ferroviario occorrente ai trasporti militari, possono essere fatte, secondo i casi, dalla direzione superiore trasporti o dalle delegazioni trasporti, alle amministrazioni ferroviarie, le quali sono tenute a corrispondervi.
§ 26. - Qualora per iscopi, aventi stretto rapporto colle operazioni militari, occorressero movimenti straordinari di grandi unità di guerra (trasporti strategici), la direzione superiore trasporti dell'alto comando ne darà in tempo partecipazione alle amministrazioni ferroviarie, indicando possibilmente su quali linee dovranno eseguirsi i movimenti. Queste linee saranno poi, al momento dell'esecuzione, utilizzate esclusivamente per tali movimenti, siano esse comprese o non nella zona dell'esercito operante.
La preparazione e la esecuzione degli accennati movimenti straordinari è di competenza della direzione superiore; ma essa potrà anche darne incarico alla delegazione trasporti militari, specie se si trovasse impegnata in altri compiti sul teatro principale di operazioni.
§ 27. - La direzione superiore trasporti dell'alto comando ha alla sua diretta dipendenza alcuni battaglioni di lavoro e sezioni militari di esercizio di linea del reggimento genio ferrovieri, opportunamente dislocati nelle zone di più probabile impiego, coi quali provvede, senza pregiudizio delle richieste da farsi alle amministrazioni ferroviarie:
al ripristino delle linee danneggiate;
al riattamento di opere d'arte;
al miglioramento delle condizioni di carico e scarico dei treni nella zona dell'esercito operante;
all'esercizio di linee che, per eventi di guerra, venissero a trovarsi in condizioni di dover essere esercitate militarmente.
Sempre ai fini suddetti e con le modalità che saranno in seguito specificate, la direzione superiore trasporti può inoltre costituire, in caso di bisogno, alcune sezioni ferroviarie militari, composte di personale ferroviario militarizzato.
Delegazione trasporti militari.
§ 28. - Compiuta la radunata, le delegazioni trasporti militari, comprese quelle costituite per esigenze di guerra, continuano a sussistere e funzionare con norme analoghe a quelle in vigore in tempo di pace, alle dipendenze della direzione superiore trasporti.
§ 29. - Compiuto il periodo di mobilitazione e di radunata, in base a disposizioni da emanarsi dalla direzione superiore trasporti sono soppressi alcuni comandi militari di stazione che possono essere preventivamente designati ed il personale viene riunito, per essere pronto a nuovi bisogni, presso altri comandi militari di stazione o presso delegazioni trasporti militari. Quali che seguitano a sussistere continuano a funzionare colle stesse modalità ed attribuzioni precedentemente accennate.
Sezioni e compagnie ferroviarie militari.
§ 30. - A fine di:
a) esercitare linee che, per eventi di guerra, si trovassero in condizioni tali da consigliarne l'esercizio militare in luogo di quello ordinario;
b) riparare e ricostruire tronchi di ferrovia interrotti; la direzione superiore trasporti può formare sezioni ferroviarie militari, determinandone la effettiva costituzione numerica in relazione alle speciali esigenze d'impiego di ciascuna.
§ 31. - Le sezioni possono essere autonome, ovvero raggruppate in numero da due a quattro, costituendo, in tal caso, compagnie ferroviarie militari.
§ 32. - Le sezioni e le compagnie ferroviarie militari saranno formate col personale ferroviario militarizzato e, di massima, soltanto con quello appartenente all'amministrazione delle ferrovie dello Stato. In casi speciali potrà essere chiamato a concorrere alla formazione di dette unità anche il personale militarizzato di qualche ferrovia secondaria, previ accordi fra la direzione superiore e la direzione d'esercizio della ferrovia secondaria interessata. Tale concorso sarà più specialmente richiesto quando debbansi costituire sezioni o compagnie ferroviarie militari pel riattamento e l'esercizio di ferrovie secondarie.
Il personale appartenente alle ferrovie della Sardegna può essere chiamato a costituire una speciale sezione ferroviaria militare pei bisogni eventuali di quell'isola.
§ 33. - Ogni sezione sarà alla dipendenza di un capo-sezione tecnico e di un capo-sezione militare. Analogamente ogni compagnia ferroviaria militare sarà alla dipendenza di un comandante tecnico e di un comandante militare di compagnia ferroviaria militare.
I comandanti tecnici di compagnia, i capi-sezione tecnici, gli ispettori dei vari servizi delle sezioni possono anche essere tratti dai funzionari ferroviari, non soggetti ad obblighi di servizio militare, che si offrano spontaneamente.
§ 34. - Capi-sezione e comandanti tecnici sono designati dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato d'accordo colla direzione superiore trasporti; capi-sezione e comandanti militari sono designati da quest'ultima.
§ 35. - I capi-sezione tecnici e i comandanti tecnici di compagnia provvedono a tutto quanto riflette il servizio dei lavori o l'esercizio ferroviario cui sono addetti i rispettivi riparti, ed attendono, inoltre, all'amministrazione del dipendente personale, il quale, sebbene militarizzato, non percepisce assegni dall'amministrazione militare, ma continua invece a percepire dall'amministrazione ferroviaria cui appartiene gli assegni e le indennità pertinenti alle rispettive qualifiche.
Ai comandanti militari di sezione e di compagnia compete quanto riflette la sorveglianza e la disciplina del personale: ove le circostanze lo richiedano, essi provvedono anche a quanto concerne il governo del personale stesso (assistenza sanitaria, anticipazione di fondi, somministrazioni di viveri, acqua, legna, tende, coperte da campo, ecc.) prelevando quanto occorre dai magazzini di tappa o da altri magazzini o corpi vicini, in base agli ordini della direzione superiore trasporti.
§ 36. - Le sezioni di cui al § 30 assumono la seguente numerazione:
1ª e 2ª |
sezione |
personale |
del compartimento di |
Torino |
3ª |
" |
" |
" |
Genova |
4 ª e 5ª |
" |
" |
" |
Milano |
6ª |
" |
" |
" |
Venezia |
7ª |
" |
" |
" |
Bologna |
8 ª e 9ª |
" |
" |
" |
Firenze |
10ª |
" |
" |
" |
Ancona |
11ª e 12ª |
" |
" |
" |
Roma |
13 ª e 14ª |
" |
" |
" |
Napoli |
15ª |
" |
" |
" |
Bari |
16ª |
" |
" |
" |
Reggio C. |
17ª |
" |
" |
" |
Palermo |
18ª |
" |
" |
" |
Trieste |
§ 37. - I ruoli delle sezioni sono tenuti dalle delegazioni trasporti militari aventi giurisdizione sui compartimenti che, in base al precedente paragrafo, ne forniscono il personale. Sono compilati di concerto coll'amministrazione ferroviaria, che ne detiene una copia, ed aggiornati mediante costanti comunicazioni di tutte le varianti che avvengono nel personale medesimo.
Detti ruoli sono formati in base all'organico stabilito dal relativo specchio del tomo I della istruzione per la mobilitazione.
La formazione definitiva, però, delle sezioni da mobilitarsi potrà essere modificata, come si accenna al precedente § 30, in relazione alle speciali esigenze d'impiego, mediante aumenti o diminuzioni di personale nelle varie qualifiche; così pure potranno essere chiamati in servizio, secondo i bisogni, gli agenti appartenenti ad una sola delle specialità (movimento, lavori, trazione e materiali) di cui le sezioni sono di massima costituite.
§ 38. - Gli individui destinati a far parte delle sezioni e compagnie ferroviarie militari conserveranno la loro gerarchia ferroviaria basata esclusivamente sul rispettivo impiego ferroviario ed astraendo completamente dal grado militare che ciascuno di essi avesse già occupato nell'esercito. Essi vestiranno la divisa della loro amministrazione ed avranno, come segno dell'esercizio militare, speciali distintivi, costituiti da bracciali e da stellette militari. Il bracciale, consistente in una fascia di lana di colore turchino, alta 10 cm., è portato al braccio destro; le stellette sono portate al bavero dell'uniforme; funzionari ed agenti sprovvisti di speciale divisa ferroviaria porteranno il solo bracciale.
I funzionari aventi assimilazione a grado di ufficiale porteranno nel bracciale rosette a 8 punte, ricamate in oro, in numero, corrispondente alla rispettiva assimilazione di grado. Quelli assimilati al grado di ufficiale superiore, avranno il bracciale ornato ai bordi con galloncino d'oro.
§ 39. - Tutti i militari estranei alle sezioni ferroviarie militari considereranno i componenti di esse, nell'esercizio delle loro funzioni, come altrettanti militari in servizio armato, incaricati di fare strettamente eseguire una consegna.
Personale militare sussidiario pel servizio delle ferrovie
§ 40. - Qualora durante grandi trasporti militari si verificassero pregiudizievoli deficenze numeriche nel personale civile dell'amministrazione ferroviaria (movimento e trazione) la direzione superiore trasporti potrà disporre per il momentaneo impiego di militari del genio ferrovieri, alle armi o in congedo. - In caso di urgente bisogno di frenatori, potranno anche essere impiegati, su richiesta delle autorità ferroviarie, militari di tale specialità che si trovino eventualmente fra i reparti viaggianti.
[1] Abrogato dall'art. 82 del