Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/06/1999 |
Numero: | 186 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per [...] |
§ 98.1.27185 - Legge 18 giugno 1999, n. 186. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi
(G.U. 22 giugno 1999, n. 144)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1999, N. 110
All'articolo 1:
al comma 1, sono premesse le seguenti parole: “Allo scopo di fornire assistenza alle missioni internazionali per il supporto alla pace ed aiuto ai profughi del Kosovo”; dopo le parole “contingente di 800 militari” sono inserite le seguenti: “e, a decorrere dal 1° giugno 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 1.800 militari”;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “di supporto alla pace nel territorio albanese”.
All'articolo 2:
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al
a) i predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un anno. Essi sono disponibili per l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;
b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:
1) ai predetti soggetti compete una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilità di cui alla lettera a) ed ai rischi connessi con l'attività addestrativa ed operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera a), non compete alcun premio di congedamento;
2) ai predetti soggetti si applicano le norme per il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, di ufficio o d'autorità, il periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma annuale non è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;
3) i predetti soggetti possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del
4-ter. I reclutamenti annuali di cui al comma 4-bis sono adottati in modo da assicurare l'invarianza di spesa derivante dalle dotazioni organiche di volontari di truppa in servizio permanente definite dall'articolo 2 del
4-quater. Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: “a cedere in uso mezzi” sono inserite le seguenti: “per necessità civili”.
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
“Art. 6-bis. - 1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del diritto di asilo, e non oltre il 31 dicembre 1999, anche allo scopo di far fronte all'aumento delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato conseguente all'eccezionale afflusso di profughi provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, sono costituite nelle province ove siano state presentate il maggior numero di richieste e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, del
2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 è attribuito, per ciascuna seduta, un gettone di presenza la cui misura è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non appartenenti a pubbliche amministrazioni spettano il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la qualifica di dirigente. Analogamente si provvede per il personale di supporto della Commissione che, ove esterno alle pubbliche amministrazioni, beneficia del trattamento economico non inferiore a quello previsto per la sesta qualifica funzionale.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 540 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6-ter. - 1. Sono comunque ammessi sul territorio nazionale i cittadini stranieri, provenienti dalle aree interessate dagli eventi bellici del Kosovo, in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori, renitenti alla leva o obiettori di coscienza. Le misure di protezione temporanea sono adottate in base a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del
All'articolo 7, comma 1, le parole: “valutato in lire 57.650 milioni fino al 31 dicembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “valutato in lire 156.641 milioni fino al 31 dicembre 1999”.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del