§ 98.1.26927 - Legge 8 agosto 1994, n. 498.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1994
Numero:498


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto, è convertito in [...]


§ 98.1.26927 - Legge 8 agosto 1994, n. 498.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto.

(G.U. 12 agosto 1994, n. 188)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378

     All'art. 1:

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Dopo il primo comma dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'art. 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:

     "La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari"".

     All'art. 2:

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Il secondo comma dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità"";

     al comma 2, è soppresso il secondo capoverso;

     al comma 4, nel secondo capoverso, le parole: "oltre sei miglia di distanza dalla costa" sono sostituite dalle seguenti: "senza alcun limite"; e le parole: "oltre le sei miglia dalla costa" sono sostituite dalle seguenti: "senza alcun limite";

     dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     "4-bis. I commi terzo e quarto dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituiti dall'art. 19 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizi e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unità navale.

     La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonchè al rimanente personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purchè in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25".";

     al comma 5, nel primo capoverso, le parole: "a chi ha superato il cinquantesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "a chi ha superato il sessantesimo anno di età";

     dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     "5-bis. Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il comando e la condotta di unità di diporto sulle quali sia installato un motore omologato prima della medesima data, l'obbligo del possesso della patente è determinato dal solo valore della potenza indicata sul libretto d'uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello stesso".

     Dopo l'art. 2, è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis (Disposizioni per la navigazione in acque interne). - 1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti".

     All'art. 3:

     al comma 1, le parole da: "sostituito dall'art. 2" sino a: "legge 12 luglio 1991, n. 202" sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni ed integrazioni"; e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con procedure che garantiscano l'effettiva concorrenzialità dei soggetti interessati";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Il comma 2 dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

     "2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto è stabilita nei seguenti importi:

a) fino a sei metri fuori tutto, per ogni centimetro

L.

400

b) per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo

"

800

c) per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri

"

1.500

d) per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri

"

4.000

e) per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri

"

6.000

f) per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri

"

8.000

     2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio 1995"";

     al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui all'art. 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50";

     al comma 4, le parole: "dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "mediante domanda presentata all'organismo competente con effetto dalla data di presentazione della domanda stessa";

     dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

     "10-bis. I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kw o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall'art. 18, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del motore ed in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata, possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ovvero all'autorità marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposita istanza, a sanatoria della propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del certificato del motore in possesso dell'interessato, nonchè dall'attestazione del pagamento di una tassa annua di lire 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonchè la dizione "riaccertamento potenza". Copia del bollettino di versamento e dell'istanza, vistata dall'autorità alla quale essa è stata presentata, sarà custodita dall'interessato unitamente alla documentazione del motore, costituirà nel suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unità da diporto spinte da motori di cui al presente comma sussiste l'obbligo della patente e, con effetto dal 1° gennaio 1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-ter dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dal comma 2 del presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

     10-ter. I commi 2-quater e 2-quinquies dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1995".