Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/08/1994 |
Numero: | 498 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto, è convertito in [...] |
§ 98.1.26927 - Legge 8 agosto 1994, n. 498.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto.
(G.U. 12 agosto 1994, n. 188)
1. Il
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Dopo il primo comma dell'art. 13 della
"La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari"".
All'art. 2:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il secondo comma dell'art. 16 della
"L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità"";
al comma 2, è soppresso il secondo capoverso;
al comma 4, nel secondo capoverso, le parole: "oltre sei miglia di distanza dalla costa" sono sostituite dalle seguenti: "senza alcun limite"; e le parole: "oltre le sei miglia dalla costa" sono sostituite dalle seguenti: "senza alcun limite";
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. I commi terzo e quarto dell'art. 28 della
"Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizi e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unità navale.
La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonchè al rimanente personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purchè in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25".";
al comma 5, nel primo capoverso, le parole: "a chi ha superato il cinquantesimo anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "a chi ha superato il sessantesimo anno di età";
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il comando e la condotta di unità di diporto sulle quali sia installato un motore omologato prima della medesima data, l'obbligo del possesso della patente è determinato dal solo valore della potenza indicata sul libretto d'uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello stesso".
Dopo l'art. 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Disposizioni per la navigazione in acque interne). - 1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti".
All'art. 3:
al comma 1, le parole da: "sostituito dall'art. 2" sino a: "
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il comma 2 dell'art. 17 della
"2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto è stabilita nei seguenti importi:
a) fino a sei metri fuori tutto, per ogni centimetro |
L. |
400 |
b) per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo |
" |
800 |
c) per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri |
" |
1.500 |
d) per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri |
" |
4.000 |
e) per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri |
" |
6.000 |
f) per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri |
" |
8.000 |
2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio 1995"";
al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui all'art. 8 della
al comma 4, le parole: "dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "mediante domanda presentata all'organismo competente con effetto dalla data di presentazione della domanda stessa";
dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kw o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall'art. 18, primo comma, della
10-ter. I commi 2-quater e 2-quinquies dell'art. 17 della