§ 67.2.15 - Legge 6 marzo 1976, n. 51.
Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:06/03/1976
Numero:51


Sommario
Art. 1.      Il quarto e il quinto comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti come segue:
Art. 2.      All'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito come segue:
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito come segue:
Art. 5.      L'art. 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      I primi due commi dell'art. 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 7.      L'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      I primi due commi dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 9.      L'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      L'art. 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      L'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      I commi primo, secondo e terzo dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti dal seguente comma:
Art. 13.      Il primo comma dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      All'art. 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è aggiunto il seguente comma:
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18.  [13]
Art. 19.      All'art. 44 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è aggiunto il seguente comma:
Art. 20.      Il secondo comma dell'art. 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal [...]
Art. 21.      Nella legge 11 febbraio 1971, n. 50, in luogo di "Ministro per i trasporti e l'aviazione civile", leggasi "Ministro per i trasporti", ed in luogo di "direzioni compartimentali, uffici [...]
Art. 22.      La tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di navigazione da diporto, annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituita dalla seguente:
Art. 23.      Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, emanerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente le norme [...]


§ 67.2.15 - Legge 6 marzo 1976, n. 51.

Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.

(G.U. 20 marzo 1976, n. 74).

 

     Art. 1.

     Il quarto e il quinto comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti come segue:

     "Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

     unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

     nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate;

     imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella categoria natanti;

     natante da diporto: ogni piccola unità da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorità competenti, come specificato nell'art. 13 della presente legge.

     E' unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadri delle vele di normale navigazione (escluse le vele di strallo e lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli è superiore a 2".

     L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito come segue:

     "Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.

     Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative all'omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.

     Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.

     L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.

     Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.

     Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per l'effettuazione delle prove.

     Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.

     L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.

     L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione".

 

          Art. 2.

     All'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Sono altresì considerati abilitati alla costruzione di imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle 5 tonnellate, i "maestri d'ascia", già abilitati a costruire natanti da pesca e da traffico fino a 50 tonnellate.

     I soci ordinari delle associazioni progettisti della nautica da diporto, riconosciute con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, sono abilitati, previo esame da effettuarsi presso il Registro navale italiano - in base al programma stabilito con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti - a firmare i progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto e ad essere iscritti nei registri di cui all'art. 275 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, ove abbiano i requisiti richiesti dai numeri 2) e 3) del primo comma dell'art. 278 del medesimo regolamento".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito come segue:

     "Per la progettazione delle imbarcazioni di cui al comma precedente non si applica la norma prevista dall'art. 3, primo comma.

     L'obbligo previsto dall'art. 3, secondo comma, compete al presidente pro tempore dell'ente o associazione nautica".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito come segue:

     "Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.

     Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici della motorizzazione civile".

 

          Art. 5.

     L'art. 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare le imbarcazioni e le navi da diporto sono abilitate alla navigazione, mediante rilascio di apposita licenza, nei seguenti limiti:

     a) nelle acque interne ed in quelle marittime fino a 6 miglia dalla costa;

     b) nelle acque marittime, oltre le 6 miglia dalla costa.

     La licenza che abilita alla navigazione le imbarcazioni da diporto entro i limiti di cui alla lettera a) del comma precedente è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonchè dagli uffici della motorizzazione civile. Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

     La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo e quella che abilita alla navigazione le navi da diporto, sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonchè dagli uffici marittimi minori a ciò delegati".

 

          Art. 6.

     I primi due commi dell'art. 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:

     "La licenza che abilita alla navigazione entro i limiti indicati alla lettera a) dell'art. 8 è conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti.

     La licenza che abilita alla navigazione di cui alla lettera b) dell'art. 8 è conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile".

     Il terzo comma dell'art. 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "La licenza di cui al primo comma dell'art. 8 è sottoposta ogni due anni al visto di convalida. La licenza è rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto".

     L'ultimo comma dell'art. 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono, di massima, essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, può essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata da un ufficio marittimo o della navigazione interna, secondo le disposizioni impartite dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorità marittima o della navigazione interna che ne faccia richiesta entro il termine da questa stabilito".

 

          Art. 7.

     L'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "I natanti comunemente denominati jole, pattini, sandolini, mosconi e simili, non provvisti di motore, sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 5 e della relativa licenza.

     Sono parimenti esclusi dall'obbligo richiamato dal comma precedente i natanti con vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 4 metri quadrati.

     Sono ugualmente esclusi dall'obbligo richiamato al primo comma del presente articolo le lance, le lancette, i canotti pneumatici, nonchè i natanti di lunghezza non superiore a 6 metri, o muniti di apposito certificato attestante una stazza lorda non superiore a 3 tonnellate, anche se provvisti di motore di potenza non superiore a 20 CV.

     Ferma restando l'osservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, i natanti di cui al primo comma del presente articolo possono navigare entro il limite di 1 miglio dalla costa, quelli di cui al secondo comma, possono navigare entro il limite di 500 metri dalla costa, e quelli indicati nel terzo comma entro il limite di 6 miglia dalla costa.

     E' in facoltà dell'autorità marittima di ridurre o di estendere il limite per i natanti di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, e di stabilire i limiti di velocità e le zone di specchio acqueo nelle quali non sia consentita la circolazione".

 

          Art. 8.

     I primi due commi dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti dai seguenti:

     "L'abilitazione delle imbarcazioni da diporto alla navigazione entro i limiti di cui all'art. 8 lettera a) è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato ovvero dagli uffici della motorizzazione civile previa visita di accertamento effettuata con l'osservanza delle norme tecniche e delle direttive emanate dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.

     L'abilitazione delle navi da diporto e delle imbarcazioni nei casi non contemplati dal precedente comma è stabilita dal capo del circondario marittimo o da un funzionario da lui delegato, assistito, quando occorra, da un ingegnere o perito del Registro italiano navale".

     All'art. 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

     "Ove si tratti di imbarcazione prodotta in serie il cui prototipo sia stato omologato, l'abilitazione alla navigazione viene stabilita nella stessa sede dell'omologazione, salvo accertamenti delle dotazioni di sicurezza".

 

          Art. 9.

     L'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "In occasione di regate organizzate dai circoli velici riconosciuti dalla Federazione della vela o dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana e di allenamenti collegiali e singoli autorizzati dai predetti circoli e in occasione di manifestazioni sportive indette dalla Federazione motonautica, per le imbarcazioni di cui alla lettera a) dell'art. 8 e per i natanti di cui al terzo comma dell'art. 13, ammessi a parteciparvi, la navigazione è consentita oltre le 6 miglia; inoltre le imbarcazioni di cui alla lettera a) dell'art. 8 sono autorizzate a navigare, sia nelle acque marittime che in quelle interne anche se sprovviste della licenza di cui allo stesso art. 8.

     In tutti i casi di cui al precedente comma dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste dalla Federazione della vela e dalla Federazione motonautica per le imbarcazioni e natanti da regata".

 

          Art. 10.

     L'art. 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre:

     a) i natanti di cui al primo comma dell'art. 13 e quelli di cui al terzo comma dello stesso articolo, se a remi;

     b)i natanti di cui al secondo comma dell'art. 13, purchè condotti da chi abbia compiuto gli anni 6 o gli anni 14 in occasione di regate, a condizione che risulti iscritto a corsi organizzati dalla Lega navale o dalla Federazione italiana della vela;

     c) i natanti di cui al terzo comma dell'art. 13, se a vela, purchè condotti da chi abbia compiuto gli anni 14;

     d) i natanti a motore di cui al terzo comma dell'art. 13, ovvero a vela con motore ausiliario, purchè condotti da chi abbia compiuto gli anni 16 o, nelle competizioni motonautiche, gli anni 18.

     In occasione di manifestazioni sportive, di regate e di relativi allenamenti, organizzati dai circoli nautici riconosciuti dalla Federazione italiana della vela, dalla Federazione italiana motonautica e dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana, nessuna abilitazione è richiesta per condurre i natanti di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e la relativa navigazione è consentita anche oltre il limite stabilito per ciascuna categoria".

 

          Art. 11.

     L'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Fermo restando quanto stabilito dall'art. 18 della presente legge le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

     a) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

     b) imbarcazioni a vela con o senza motore ausiliario per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa;

     c) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione entro 6 miglia dalla costa;

     d) imbarcazioni a motore con potenza superiore a 20 CV per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

     Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

     L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

     La composizione delle commissioni, nonchè i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere b) e d) del primo comma del presente articolo sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.

     I programmi e le modalità di svolgimento di esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dalle lettere a) e c) del primo comma del presente articolo, sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti".

 

          Art. 12.

     I commi primo, secondo e terzo dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono sostituiti dal seguente comma:

     "Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare ai natanti e alle imbarcazioni da diporto destinate alla navigazione marittima ed a quella interna viene rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati relativi all'omologazione o al collaudo".

 

          Art. 13.

     Il primo comma dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

     "Gli enti e le associazioni nautiche riconosciuti a norma dell'art. 45 possono essere autorizzati a gestire scuole di guida nautica e a rilasciare a coloro che abbiano frequentato il corso e superato con esito positivo l'esame finale, svolto alla presenza di un rappresentante dell'autorità marittima o della motorizzazione civile locale, le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b) c) e d) dell'art. 20, nonchè le abilitazioni per la condotta dei motori previste dallo stesso art. 20".

 

          Art. 14.

     All'art. 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

     "La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche agli ufficiali e personale in congedo degli stessi corpi e qualifiche purchè in possesso dei requisiti fisici di cui all'art. 25".

 

          Art. 15. [1]

     [1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto così come definiti dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento.]

 

          Art. 16. [2]

     1. Il penultimo comma della nota alla tariffa E di cui all'allegato 1 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, è così modificato:

     “Le unità da diporto, come definite all'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non sono soggette alle tasse stabilite dalla presente tariffa".

 

          Art. 17. [3]

     [1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale [4].

     2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

     a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;

     b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;

     c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;

     d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24 [5].

     2-bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonchè ai battelli di servizio purchè questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti [6].

     2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione [7].

     2-quater. [8].

     2-quinquies. [9].

     3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 è ridotta alla metà.

     3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3 [10].

     3-ter. [11].

     4. Le modalità di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti.

     5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.

     6. [12].]

 

          Art. 18. [13]

     [Le abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni da diporto conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità per i tipi di navigazione indicati sui documenti stessi.

     Le abilitazioni alla navigazione per le imbarcazioni da diporto rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità, per i limiti indicati nei documenti stessi.

     Per i titoli abilitativi di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo è data facoltà agli interessati di chiederne la sostituzione con quelli previsti dalla presente legge, previo accertamento dei prescritti corrispondenti requisiti; le modalità per la detta sostituzione sono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile.]

 

          Art. 19.

     All'art. 44 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

     "Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale secondo le norme vigenti, i tributi speciali previsti dalla tabella allegata alla presente legge sono ridotti del 50 per cento, rimanendo a carico degli interessati le spese per l'intervento predetto".

 

          Art. 20.

     Il secondo comma dell'art. 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

     "La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. E' altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale nautico e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale nautico dall'autorità marittima estera; qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici già accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie".

 

          Art. 21.

     Nella legge 11 febbraio 1971, n. 50, in luogo di "Ministro per i trasporti e l'aviazione civile", leggasi "Ministro per i trasporti", ed in luogo di "direzioni compartimentali, uffici provinciali ed ispettorati di porto della motorizzazione civile", leggasi "uffici della motorizzazione civile".

 

          Art. 22.

     La tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di navigazione da diporto, annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituita dalla seguente:

1. Visite di accertamento e stazzatura imbarcazioni di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza

L.

30.000

2. Visite di accertamento e stazzatura navi di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza

"

60.000

3. Stazzatura o ristazzatura imbarcazioni e navi e rilascio certificazioni

"

5.000

4. Visite periodiche ed occasionali imbarcazioni

 

5.000

5. Visite periodiche ed occasionali navi

"

15.000

6. Omologazione prototipi navi ed imbarcazioni e rilascio certificati di omologazione

"

100.000

7. Rilascio licenze

"

2.000

8. Aggiornamento licenze

"

5.000

9. Omologazione prototipi motori e rilascio certificato di omologazione

 

100.000

10. Collaudo di motore non omologato

"

20.000

11. Rilascio certificato d'uso di motori

"

2.000

12. Aggiornamento certificato d'uso di motore

"

5.000

13. Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni

"

5.000

14. Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi

"

30.000

15. Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori

"

10.000

16. Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento)

"

2.000

17. Rinnovo licenze

"

2.000

18. Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di un documento

"

2.000

19. Rilascio di un duplicato

"

2.000

20. Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione

"

2.000

     Con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro del tesoro, la misura dei tributi indicati nella presente tabella può essere modificata in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita [14].

 

          Art. 23.

     Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, emanerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale o ravvicinata).

     All'entrata in vigore del regolamento suddetto cesserà, per i natanti di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154.


[1] Articolo già sostituito dall'art. 11 della L. 5 maggio 1989, n. 171, dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151 e abrogato dall’art. 15 della L. 8 luglio 2003, n. 172.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 20 aprile 1978, n. 153 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L. 5 maggio 1989, n. 171.

[3] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 20 aprile 1978, n. 153, dall'art. 13 della L. 5 maggio 1989, n. 171 e abrogato dall’art. 15 della L. 8 luglio 2003, n. 172.

[4] Comma così sostituito dall' art. 11 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2000.

[5] Comma già sostituito dall'art. 3 del D.L. 16 giugno 1994, n. 378 e così ulteriormente sostituito dall' art. 11 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2000.

[6] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151 e abrogato dall' art. 3 del D.L. 16 giugno 1994, n. 378, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1995.

[7] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151 e sostituito dall'art. 65 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

[8] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151 e abrogato dall' art. 3 del D.L. 16 giugno 1994, n. 378, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1995.

[9] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151 e abrogato dall' art. 3 del D.L. 16 giugno 1994, n. 378, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 1995.

[10] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 16 giugno 1994, n. 378.

[11] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 16 giugno 1994, n. 378 e abrogato dall' art. 11 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2000.

[12] Comma abrogato dall' art. 11 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2000.

[13] Articolo abrogato dall’art. 15 della L. 8 luglio 2003, n. 172.

[14] Comma aggiunto dall'art. 23 della L. 26 aprile 1986, n. 193.