Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.2 navigazione da diporto |
Data: | 16/06/1994 |
Numero: | 378 |
Sommario |
Art. 1. Modifica della definizione di natante. |
Art. 2. Comando e condotta di unità da diporto. |
Art. 2 bis. Disposizioni per la navigazione in acque interne. |
Art. 3. Modalità di riscossione e di gestione della tassa di stazionamento e disposizioni transitorie. |
Art. 4. Copertura finanziaria. |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 67.2.44 - D.L. 16 giugno 1994, n. 378 [1].
Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, sulla nautica da diporto.
(G.U. 16 giugno 1994, n. 139).
Art. 1. Modifica della definizione di natante.
1. Il quarto comma dell'art. 1 della
"Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;
c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;
d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.".
2. Dopo il quinto comma dell'art. 1 della
"E' motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in cv o in kw sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.".
3. Il sesto comma dell'art. 1 della
"Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.".
4. Il primo comma dell'art. 13 della
"Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10.".
5. Dopo il primo comma dell'art. 13 della
"La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari" [2].
6. Dopo il quarto comma dell'art. 13 della
"La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna.".
7. Il sesto comma dell'art. 13 della
"Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonchè la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali.".
Art. 2. Comando e condotta di unità da diporto.
1. La rubrica del capo IV della
“Comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto".
1-bis. Il secondo comma dell'art. 16 della
“L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità" [3].
2. L'art. 18 della
“Art. 18. Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore di cilindrata superiore a 500 cc, se a carburazione a due tempi, o a 650 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 800 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 1200 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 18,4 kw o a 25 cv, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni di cui all'art. 20.
Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:
a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;
b) anni 16, per i natanti a motore, nonchè per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;
c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.
Per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonchè per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici." [4].
3. Il primo comma dell'art. 19 della
“Al di fuori dei casi previsti dall'art. 18, non si possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 o navi da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione.".
4. Dopo il primo comma dell'art. 20 della
“Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 della presente legge, nonchè per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro 6 miglia di distanza dalla costa.
Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione senza alcun limite, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate senza alcun limite." [5].
4-bis. I commi terzo e quarto dell'art. 28 della
Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizi e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unità navale.
La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonchè al rimanente personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purchè in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25" [6].
5. L'art. 29 della
“Art. 29. – Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei natanti, dei motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, hanno una validità di anni dieci dalla data di rilascio, convalida o revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate a chi ha superato il sessantesimo anno di età, sono valide per anni cinque.
Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39, secondo comma, della presente legge.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri decreti le modalità per la convalida delle patenti nautiche, nonchè termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti, in relazione all'abilitazione delle unità cui si riferiscono, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici o psichici.
Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi di revisione qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonchè sulla persistenza della idoneità tecnica al comando." [7].
5-bis. Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il comando e la condotta di unità di diporto sulle quali sia installato un motore omologato prima della medesima data, l'obbligo del possesso della patente è determinato dal solo valore della potenza indicata sul libretto d'uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello stesso [8].
Art. 2 bis. Disposizioni per la navigazione in acque interne. [9]
Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti.
Art. 3. Modalità di riscossione e di gestione della tassa di stazionamento e disposizioni transitorie. [10]
[1. La riscossione e la gestione della tassa di stazionamento di cui all'art. 17 della
1-bis. Il comma 2 dell'art. 17 della
"2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto è stabilita nei seguenti importi:
a) fino a sei metri fuori tutto, per ogni centimetro L. 400
b) per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo L. 800
c) per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri L. 1.500
d) per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri L. 4.000
e) per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri L. 6.000
f) per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri L. 8.000
2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio 1995" [12].
2. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della
"3-bis. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3.
3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc, se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento nella misura e con le modalità previste per le imbarcazioni a motore, di pari lunghezza.".
3. Le unità da diporto di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 7,50 se a motore o di metri 10 se a vela e i motovelieri di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 10, se non iscritti, devono essere iscritti nei registri tenuti dalle autorità locali di cui all'art. 5 della
4. I proprietari delle unità da diporto di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela o di motovelieri di lunghezza inferiore a metri 10 possono, se iscritte, chiederne la cancellazione dai pubblici registri, mediante domanda presentata all'organismo competente con effetto dalla data di presentazione della domanda stessa [14].
5. I proprietari delle unità da diporto classificate motovelieri possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione e le relative annotazioni sulla licenza di navigazione, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, devono richiedere, all'autorità presso la quale sono iscritte, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il passaggio dell'iscrizione dai registri delle imbarcazioni da diporto a quello delle navi da diporto ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione.
7. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto pari od inferiore a 24 metri, devono richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'ufficio di iscrizione il passaggio dell'iscrizione dai registri delle navi da diporto a quello delle imbarcazioni ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione.
8. I proprietari di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria superiore ad una inferiore, che hanno già corrisposto l'importo della tassa di stazionamento per l'anno 1994, non possono richiedere la restituzione delle somme versate in eccedenza.
9. I proprietari o possessori di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria inferiore ad una superiore, devono corrispondere l'importo della tassa di stazionamento prevista, per questa ultima categoria, a partire dal 1° gennaio 1995.
10. [15].
10-bis. I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kw o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall'art. 18, primo comma, della
10-ter. I commi 2-quater e 2-quinquies dell'art. 17 della
Art. 4. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in annue L. 1.500.000.000 a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento trascritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[10] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[12] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[13] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[14] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[15] Comma abrogato dall'art. 33 del
[16] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla legge di conversione.