Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/12/1993 |
Numero: | 484 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, è convertito in [...] |
§ 98.1.26850 - Legge 1 dicembre 1993, n. 484.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.
(G.U. 1 dicembre 1993, n. 282)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al
Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:
"Art. 1-bis. -1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dalla situazione di inagibilità, all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella città di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'art. 11, comma 1, del
2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprietà pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico, di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici.
3. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 2, nonchè delle relative modalità di esecuzione nei limiti di spesa definiti per ciascuno di detti interventi, è costituita, per la città di Napoli, una speciale commissione, presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, rispettivamente, dai presidenti della regione e della provincia e dal sindaco. I predetti componenti possono delegare un loro rappresentante. Il prefetto può chiamare a far parte della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.
4. All'attuazione degli interventi determinati a norma del comma 3 provvede il prefetto o un componente della commissione da lui delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, regionali, provinciali e comunali. Alle requisizioni eventualmente occorrenti provvede, in ogni caso, il prefetto con decreto motivato.
5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1993.
7. L'onere di lire 15 miliardi derivanti dall'applicazione del presente articolo è posto a carico del Fondo per la protezione civile istituito con
8. Al pagamento delle spese occorrenti per gli interventi di cui al presente articolo provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonchè sulla base dei documenti giustificativi vistati dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento a norma del comma 4.
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-ter -1. Al comma 13 dell'art. 5 del