§ 98.1.28424 - D.L. 2 agosto 1993, n. 265 .
Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.


Settore:Normativa nazionale
Data:02/08/1993
Numero:265


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno scolastico 1993-94 nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, al fine di assicurare una più [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28424 - D.L. 2 agosto 1993, n. 265 [1].

Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

(G.U. 3 agosto 1993, n. 180)

 

     Art. 1.

     1. Per l'anno scolastico 1993-94 nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, al fine di assicurare una più qualificata e razionale prosecuzione delle attività didattico-educative e psico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica, è autorizzata l'utilizzazione di duecentocinquanta unità di personale docente della scuola media e della scuola materna che abbia svolto tali attività nell'anno scolastico 1992-93.

     2. I criteri e le modalità per la ripartizione e l'utilizzazione del predetto personale e per la realizzazione dei progetti delle attività di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

     3. Il disposto dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, si applica anche alla scuola materna.

     4. Il limite massimo di mille unità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno 1993-94, a settecentocinquanta unità. Per il medesimo anno scolastico non si fa luogo alle predette utilizzazioni presso le università e gli istituti superiori di cui alla lettera b) dello stesso art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 1993.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 1 dicembre 1993, n. 484,  restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.