§ 57.1.30 - D.L. 1 ottobre 1993, n. 391.
Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:01/10/1993
Numero:391


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno scolastico 1993-1994 nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, al fine di assicurare una più qualificata e [...]
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 57.1.30 - D.L. 1 ottobre 1993, n. 391. [1]

Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

(G.U. 2 ottobre 1993, n. 232)

 

     Art. 1.

     1. Per l'anno scolastico 1993-1994 nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, al fine di assicurare una più qualificata e razionale prosecuzione delle attività didattico-educative e psico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica, è autorizzata l'utilizzazione di duecentocinquanta unità di personale docente della scuola media e della scuola materna che abbia svolto tali attività nell'anno scolastico 1992-1993. [2]

     2. I criteri e le modalità per la ripartizione e l'utilizzazione del predetto personale e per la realizzazione dei progetti delle attività di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione. [3]

     3. Il disposto dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, si applica anche alla scuola materna.

     4. Il limite massimo di mille unità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno 1993-1994, a settecentocinquanta unità. Per il medesimo anno scolastico non si fa luogo alle predette utilizzazioni presso le università e gli istituti superiori di cui alla lettera b) dello stesso art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 1993.

 

          Art. 1 bis. [4]

     1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dalla situazione di inagibilità, all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella città di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

     2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprietà pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico, di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici.

     3. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 2, nonchè delle relative modalità di esecuzione nei limiti di spesa definiti per ciascuno di detti interventi, è costituita, per la città di Napoli, una speciale commissione, presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, rispettivamente, dai presidenti della regione e della provincia e dal sindaco. I predetti componenti possono delegare un loro rappresentante. Il prefetto può chiamare a far parte della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

     4. All'attuazione degli interventi determinati a norma del comma 3 provvede il prefetto o un componente della commissione da lui delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, regionali, provinciali e comunali. Alle requisizioni eventualmente occorrenti provvede, in ogni caso, il prefetto con decreto motivato.

     5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1993.

     7. L'onere di lire 15 miliardi derivanti dall'applicazione del presente articolo è posto a carico del Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. Il relativo importo è versato, nei limiti predetti, alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

     8. Al pagamento delle spese occorrenti per gli interventi di cui al presente articolo provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonchè sulla base dei documenti giustificativi vistati dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento a norma del comma 4.

     9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 1 ter. [5]

     1. Al comma 13 dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, è aggiunto in fine il seguente periodo:

     "Possono, inoltre essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma e presso gli ISEF pareggiati, purchè con oneri a loro carico".

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 1 dicembre 1993, n. 484.

[2]  Per una proroga, vedi l' art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 370.

[3]  Per una proroga, vedi l' art. 1 del D.L. 10 giugno 1994, n. 370.

[4]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[5]  Articolo inserito dalla legge di conversione.