§ 93.9.19 - Legge 13 agosto 1959, n. 904.
Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:13/08/1959
Numero:904


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Per la costruzione e l'esercizio in concessione delle autostrade "Bologna-Rimini-Ancona-Pescara", "Palermo-Catania" e "Messina-Catania" i fondi di cui all'art. 1 della legge 21 maggio 1955, n. [...]
Art.3      Il grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento della rete delle autostrade allegato alla legge 21 maggio 1955, n. 463, è integrato dall'autostrada Messina-Catania, restando ferme ed [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      Il programma delle opere relative alla viabilità statale da realizzare in base alla presente legge e l'ordine da seguirsi nella esecuzione sono determinati dal Ministro per i lavori pubblici.
Art. 6.      L'approvazione dei progetti delle opere prevedute dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.
Art. 7.  [3]
Art. 8.      Alla copertura della spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1959-60, ai sensi dell'art. 2, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per tale esercizio, dall'art. [...]


§ 93.9.19 - Legge 13 agosto 1959, n. 904.

Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale.

(G.U. 2 novembre 1959, n. 265)

 

     Art. 1. [1]

     Per l'attuazione - a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - della parte più urgente del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi da erogare in 7 esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire in ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1963-64 e di lire 40 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1966-67.

 

          Art. 2.

     Per la costruzione e l'esercizio in concessione delle autostrade "Bologna-Rimini-Ancona-Pescara", "Palermo-Catania" e "Messina-Catania" i fondi di cui all'art. 1 della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono integrati con lo stanziamento di lire 40 miliardi così ripartiti:

     Esercizio finanziario 1959-60: L. 1 miliardo

     Esercizio finanziario 1960-61: L. 3,5 miliardi

     Esercizio finanziario 1961-62: L. 4,5 miliardi

     Esercizio finanziario 1962-63: L. 4,5 miliardi

     Esercizio finanziario 1963-64: L. 5,5 miliardi

     Esercizio finanziario 1964-65: L. 5,5 miliardi

     Esercizio finanziario 1965-66: L. 5,5 miliardi

     Esercizio finanziario 1966-67: L. 4 miliardi

     Esercizio finanziario 1967-68: L. 3 miliardi

     Esercizio finanziario 1968-69: L. 3 miliardi

     L. 40 miliardi

 

          Art.3

     Il grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento della rete delle autostrade allegato alla legge 21 maggio 1955, n. 463, è integrato dall'autostrada Messina-Catania, restando ferme ed invariate tutte le disposizioni della succitata legge n. 463.

 

          Art. 4. [2]

     Le somme di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza complessiva di lire 200 miliardi, per i lavori di cui all'art. 1, e di lire 40 miliardi, per i lavori di cui all'art. 2. Il loro pagamento sarà ripartito negli esercizi finanziari indicati, entro i limiti delle somme per ciascuno di essi previste.

     Sulle somme stesse grava, nella misura dello 0,75 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'A.N.A.S. in dipendenza dell'attuazione del programma stradale e autostradale.

 

          Art. 5.

     Il programma delle opere relative alla viabilità statale da realizzare in base alla presente legge e l'ordine da seguirsi nella esecuzione sono determinati dal Ministro per i lavori pubblici.

 

          Art. 6.

     L'approvazione dei progetti delle opere prevedute dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

 

          Art. 7. [3]

     Sono esenti da imposte di consumo i materiali necessari alla costruzione, alla manutenzione o alla riparazione delle strade e delle autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie, eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico, ovvero che siano di proprietà dello Stato.

     I materiali impiegati nella costruzione di autostrade eseguite con il sistema della concessione sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato sull'asse del tracciato, comprensiva dei materiali per gli edifici e per le opere accessorie; per le autostrade a carreggiata unica o per i raddoppi la misura è di lire 800.000 per chilometro.

     La misura dell'imposta di cui sopra non può essere assoggettata a supercontribuzione o ad addizionale.

     La liquidazione di cui all'art. 39 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si effettua definitivamente a lavoro ultimato in base a certificato di accertamento emesso dal direttore compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio.

     I materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in concessione già appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle normali imposte di consumo.

     I materiali impiegati nella manutenzione o nella riparazione delle autostrade indicate nei commi secondo e quinto del presente articolo sono esenti da imposta di consumo.

     Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.

     Sull'imposta di consumo, di cui al presente articolo, non riscossa direttamente dai Comuni, è applicato a favore degli appaltatori l'aggio in misura del 2 per cento in deroga alle condizioni del contratto di appalto, sia che esso sia ad aggio sia a canone fisso. Della riscossione dell'imposta di cui trattasi non si tiene conto agli effetti degli eventuali minimi garantiti stabiliti dai contratti di appalto.

 

          Art. 8.

     Alla copertura della spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1959-60, ai sensi dell'art. 2, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per tale esercizio, dall'art. 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 18 dicembre 1962, n. 1748. La Corte costituzionale, con sentenza 10 gennaio 1966, n. 1, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.

[2]   La Corte costituzionale, con sentenza 10 gennaio 1966, n. 1, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo

[3]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 16 settembre 1960, n. 1013.