§ 93.9.16 - Legge 21 maggio 1955, n. 463.
Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:21/05/1955
Numero:463


Sommario
Art. 1.      Per la costruzione di autostrade a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per la corresponsione dei contributi di cui al successivo art. 3 nel caso di concessione [...]
Art. 2.      Le autostrade da costruirsi in base alla presente legge e l'ordine di precedenza della costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per [...]
Art. 3.      Nel caso di concessione di costruzione ed esercizio di autostrade, il concorso statale non può superare il 40 per cento del costo di costruzione riconosciuto ammissibile.
Art. 4.      Nei modi e nei termini previsti dall'art. 2410 del Codice civile, il concessionario è autorizzato ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della [...]
Art. 5.      Le convenzioni tra lo Stato ed i concessionari, gli atti ed i contratti riguardanti finanziamenti previsti dal precedente articolo, gli atti ed i contratti di consolidamento, estinzione e revoca [...]
Art. 6.      Allo scopo di integrare il fabbisogno finanziario per la costruzione a propria cura e spese di autostrade ai sensi dell'art. 1, l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali è autorizzata [...]
Art. 7.      I mutui previsti nel precedente articolo saranno ammortizzati in un periodo non superiore a trenta anni e saranno contratti alle condizioni e nei modi stabiliti in apposite convenzioni da [...]
Art. 8.  [1]
Art. 9.      E' assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per lo studio e la progettazione dell'autostrada Napoli-Bari, la somma di lire 100 milioni ripartita in ragione di lire 30 [...]
Art. 10.      Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge sarà provveduto per l'esercizio 1955-56 con le maggiori entrate derivanti dalla elevazione delle misure delle tasse automobilistiche e [...]
Art. 11.      Le tariffe A, B, C, D, E, F, G, H ed I dell'allegato 1, al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, [...]
Art. 12.  [2]
Art. 13.      La lettera h) dell'art. 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituita dalla seguente:
Art. 14.      Il primo comma dell'art. 18 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituito dal seguente:
Art. 15.      L'art. 21 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      I motocicli e motocarrozzette, i motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica di produzione nazionale, adibiti al trasporto di persone, sono esentati dal pagamento della tassa [...]
Art. 17.      A parziale modifica dell'art. 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è consentito il pagamento [...]
Art. 18.      Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello [...]
Art. 19.      Le disposizioni contenute nel titolo II della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1955.
Art. 20.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 93.9.16 - Legge 21 maggio 1955, n. 463.

Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche.

(G.U. 8 giugno 1955, n. 131)

 

Titolo I

COSTRUZIONE DI AUTOSTRADE E STRADE

 

     Art. 1.

     Per la costruzione di autostrade a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per la corresponsione dei contributi di cui al successivo art. 3 nel caso di concessione di costruzione ed esercizio di autostrade, nonchè per il raddoppio di autostrade, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1964-65.

     In aggiunta agli stanziamenti previsti nel primo comma, è assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali una somma non inferiore a lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1964-65 per lavori di miglioramento e per nuove costruzioni di strade statali nel Mezzogiorno con particolare riguardo alle zone che non realizzino programmi autostradali.

     Le somme indicate nei precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1955-56 al 1964-65.

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza complessiva di lire 100 miliardi per la costruzione di autostrade e di lire 20 miliardi per la costruzione delle strade statali e a ripartire il loro pagamento negli esercizi finanziari indicati ed entro i limiti delle somme per ciascuno di essi previste.

     Almeno il 25 per cento delle spese autorizzate per le autostrade sarà destinato alla costruzione delle autostrade nel Mezzogiorno d'Italia.

 

          Art. 2.

     Le autostrade da costruirsi in base alla presente legge e l'ordine di precedenza della costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i trasporti.

     L'allegato grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento della rete delle autostrade costituisce, nelle sue direttrici di grande massima, parte integrante della presente legge.

     Il suddetto piano poliennale sarà attuato entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste dal precedente art. 1.

 

          Art. 3.

     Nel caso di concessione di costruzione ed esercizio di autostrade, il concorso statale non può superare il 40 per cento del costo di costruzione riconosciuto ammissibile.

     La durata della concessione non può superare gli anni trenta dall'apertura all'esercizio dell'autostrada.

     A decorrere dal quinto anno di apertura al traffico dell'autostrada, sul gettito lordo del diritto di pedaggio eccedente il 10 per cento di quello tenuto a base del piano finanziario inserito nella convenzione con cui è disciplinata la concessione, è devoluta allo Stato una aliquota non inferiore alla percentuale di contributo concesso dallo Stato stesso. L'aliquota è soggetta a revisione triennale.

     Le domande per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada sono presentate all'A.N.A.S.

     Nelle concessioni di cui al presente articolo sono, a parità di condizioni, preferiti gli enti di diritto pubblico od i loro consorzi o le società da essi costituite o nelle quali essi abbiano la maggioranza azionaria.

     La concessione è accordata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro; con lo stesso decreto viene approvata, sentito il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.

 

          Art. 4.

     Nei modi e nei termini previsti dall'art. 2410 del Codice civile, il concessionario è autorizzato ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione, per un ammontare non superiore alla differenza tra la spesa di costruzione ed il contributo statale. L'emissione è subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale del credito e risparmio che può autorizzare la quotazione presso le Borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli Istituti di credito e le Banche di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati - anche in deroga alle disposizioni statutarie - ad assumere le obbligazioni anzidette.

     Il concessionario può altresì contrarre mutui con Istituti, Enti e Sezioni di credito autorizzati ad esercitare il credito a medio e a lungo termine, o con Istituti, Enti e Società di previdenza e di assicurazione, con l'Istituto delle Casse di risparmio italiane e con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

 

          Art. 5.

     Le convenzioni tra lo Stato ed i concessionari, gli atti ed i contratti riguardanti finanziamenti previsti dal precedente articolo, gli atti ed i contratti di consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fidejussioni prestate dagli Enti pubblici, sono assoggettati alla imposta fissa di registro ed ipotecaria.

     Restano ferme le eventuali maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori.

 

          Art. 6.

     Allo scopo di integrare il fabbisogno finanziario per la costruzione a propria cura e spese di autostrade ai sensi dell'art. 1, l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali è autorizzata dal 1955-56 al 1964-65, a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito ed Enti di diritto pubblico all'uopo autorizzati dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

     Le operazioni di mutuo e gli atti ad esso inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, fatta salva la quota di abbonamento di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

 

          Art. 7.

     I mutui previsti nel precedente articolo saranno ammortizzati in un periodo non superiore a trenta anni e saranno contratti alle condizioni e nei modi stabiliti in apposite convenzioni da stipularsi tra l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche o gli Istituti di credito ed Enti autorizzati, ai sensi dell'art. 4, con l'intervento del Ministro per il tesoro. Le convenzioni saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il servizio dei mutui è assunto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali a partire dall'esercizio finanziario 1955-56.

     Le rate di ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, negli stati di previsione della spesa dell'Azienda stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche o degli Enti od Istituti mutuanti.

 

          Art. 8. [1]

 

          Art. 9.

     E' assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per lo studio e la progettazione dell'autostrada Napoli-Bari, la somma di lire 100 milioni ripartita in ragione di lire 30 milioni per l'esercizio 1955-56 e di lire 70 milioni per l'esercizio 1956-57.

     E' assegnata inoltre la somma di lire 100 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57, per lo studio e la progettazione delle altre autostrade da costruire nell'Italia centro-meridionale ed insulare, entro il piano di massima di cui al secondo comma dell'art. 2.

 

          Art. 10.

     Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge sarà provveduto per l'esercizio 1955-56 con le maggiori entrate derivanti dalla elevazione delle misure delle tasse automobilistiche e dall'aumento dell'imposta sulla benzina.

     Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

 

Titolo II

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE

 

          Art. 11.

     Le tariffe A, B, C, D, E, F, G, H ed I dell'allegato 1, al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono sostituite rispettivamente dalle tariffe A, B, C, D, E, F, G, H ed I annesse alla presente legge.

 

          Art. 12. [2]

     Gli autoveicoli "nuovi di fabbrica" di produzione nazionale a quattro o più ruote motrici, adatti per l'impiego fuori strada e muniti di carrozzeria utilitaria, hanno diritto, per il periodo di cinque anni - a decorrere dalla data del collaudo - alla riduzione del 50 per cento sull'ammontare dalla tassa annua di circolazione prevista per le autovetture adibite al trasporto di persone.

     Sulla licenza di circolazione, il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve dichiarare che l'autoveicolo ha le caratteristiche tecniche di cui sopra ed il periodo di durata della riduzione.

     Il beneficio tributario suddetto si applica anche agli autoveicoli con le stesse caratteristiche già in circolazione, a condizione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli interessati richiedano al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione l'apposizione, sulla licenza di circolazione, della suindicata dichiarazione.

 

          Art. 13.

     La lettera h) dell'art. 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituita dalla seguente:

     “h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli e le motocarrozzette, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati e invalidi per qualsiasi causa;".

 

          Art. 14.

     Il primo comma dell'art. 18 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituito dal seguente:

     "Le autovetture ed i motocicli ad uso privato, i rimorchi ad uso di abitazione, di campeggio e simili importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per tre mesi, a decorrere dalla data della loro temporanea importazione".

 

          Art. 15.

     L'art. 21 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituito dal seguente:

     "Gli autocarri ed i rimorchi nuovi di fabbrica, di produzione nazionale, di peso complessivo a pieno carico superiore a 30 quintali, hanno diritto, per il periodo di tre anni - a decorrere dalla data del collaudo - alla riduzione del 60 per cento sull'ammontare della tassa di circolazione, prevista dall'annessa tariffa F.

     Sulla licenza di circolazione il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve dichiarare che l'autocarro o il rimorchio hanno le caratteristiche suddette, ed il periodo di durata della riduzione di tassa".

 

          Art. 16.

     I motocicli e motocarrozzette, i motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica di produzione nazionale, adibiti al trasporto di persone, sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione per i primi tre bimestri, compreso quello dell'entrata in circolazione.

     I motoveicoli ammessi al predetto beneficio, per poter circolare nel periodo di esenzione, debbono corrispondere il diritto fisso di cui al n. 2 dell'annessa tariffa H.

 

          Art. 17.

     A parziale modifica dell'art. 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è consentito il pagamento rateale della tassa di circolazione per i motoveicoli di cui all'articolo precedente, secondo le forme, i termini e le modalità di cui al successivo art. 18.

 

          Art. 18.

     Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 19.

     Le disposizioni contenute nel titolo II della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1955.

 

          Art. 20.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

 

     Tariffa A

     Motocicli e motocarrozzette

 

POTENZA IN CV

Tassa annua Lire

Note

Fino a 3

4.800

Per le motocarrozzette adibite a servizio pubblico da piazza la tassa è ridotta ad un quarto (¼).

Da oltre 3 fino a 6

6.500

 

Oltre 6

10.000

 

 

     Tariffa B

     Velocipedi con motore ausiliario - Motocicli leggeri e motocarrozzette leggere

 

CILINDRATA

Tassa fissa annua Lire

Note

Fino a 50 cm 3

1.500

 

Oltre 50 cm 3 e fino a 125 cm 3

4.200

 

 

     Tariffa C [3]

     Autovetture adibite al trasporto di persone e autovetture adibite al trasporto promiscuo di persone e cose

     (Omissis)

 

     Tariffa D

     Autobus

     (Omissis)

 

     Tariffa E

     Autoscafi ad uso privato (trasporto persone)[4]

     (Omissis)

 

     Tariffa F

     Autocarri, motocarri, motofurgoncini, rimorchi e motofurgoncini leggeri

     (Omissis)

 

     Tariffa G

     Rimorchi adibiti al trasporto di persone

     (Omissis)

 

     Tariffa H

 

Riferimento articoli del testo unico

DIRITTI FISSI E TASSE FISSE

Importo Lire

Note

16

1. Rilascio del certificato sostitutivo del disco-contrassegno: diritto fisso

200

 

19

2. Circolazione in esenzione delle autovetture e dei motocicli, motocarrozzette, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere, nuovi di fabbrica:

 

 

 

a) autovetture: diritto fisso .................

1.000

 

 

b) motocicli, motocarrozzette, motocicli leggeri, motocarrozzette leggere:

 

 

 

diritto fisso ...........................................

300

 

23

3. Circolazione di prova:

 

 

 

a) autovetture, autobus, autocarri e rimorchi:

 

 

 

tassa fissa annua

60.000

 

 

b) motocicli, motocarrozzette, motocarri, motocicli leggeri, motofurgoncini leggeri:

 

 

 

tassa fissa annua ..............................

9.000

 

 

c) autoscafi: tassa fissa annua ........

6.000

 

 

d) velocipedi con motore ausiliario: tassa fissa annua ..............................

4.500

 

26

4. Trasporto di autovetture, motocicli, motocarrozzette, motocicli leggeri e motocarrozzette leggere nuovi di fabbrica o di parti di ricambio su autocarri o motocarri pure nuovi di fabbrica:

 

 

 

per ogni trasporto:

 

 

 

tassa fissa ...........................................

4.000

 

28

5. Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole od industriali:

 

 

 

per ogni persona trasportabile:

 

 

 

tassa fissa annua ..............................

1.500

 

 

     Tariffa I - Autoveicoli e rimorchi ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose [5]

DENOMINAZIONE DEI VEICOLI

Tassa annua Lire

Note

 

A)

 

1)

trattrici stradali;

Per ogni cavallo vapore di potenza del motore: lire 750

2)

avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;

 

3)

autospazzatrici;

 

4)

autospazzaneve;

 

5)

autopompe;

 

6)

autoinnaffiatrici;

 

7)

autocarri attrezzi;

 

8)

autocarri scala e autocarri per riparazioni linee elettriche;

 

9)

autocarri gru per soccorsi e recuperi automobilistici;

 

10)

autosgranatrici;

 

11)

autotrebbiatrici;

 

12)

autoambulanze;

 

13)

autofunebri;

 

14)

autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto di detenuti;

 

15)

autoveicoli per disinfezioni;

 

16)

autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie sempreché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

 

17)

autoveicoli per radio cinemasonoro;

 

18)

autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;

 

19)

autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;

 

20)

autocappella;

 

21)

auto attrezzato per irrorare i campi;

 

22)

autosaldatrici;

 

23)

auto con installazioni telegrafiche;

 

24)

autoscavatrici;

 

25)

autoperforatrici;

 

26)

Autosega

 

27)

autoveicoli attrezati per campeggio;

 

28)

autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni.

 

 

B)

 

1)

rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui alla lettera A);

Per ciascun rimorchio: lire 4500 in misura fissa annua

2)

rimorchi carrozzati ad uso speciale conformemente all'autoveicolo da cui sono trainati;

 

3)

rimorchi ad uso di abitazione, quelli di campeggio o simili.

 

 

C)

 

 

Carrelli adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari.

Per ciascun carrello: lire 6000 in misura fissa annua.

 

     (Omissis)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con decorrenza dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato, da ultimo, prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1 della L. 1° agosto 2002, n. 185.

[2] L'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 definisce l'inapplicabilità delle disposizioni del presente articolo nei confronti delle autovetture e degli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose idonei all'impiego fuoristrada.

[3] La presente tariffa è stata così sostituita dalla legge 27 maggio 1959, n. 356.

[4] Tariffa soppressa dall'art. 10 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° gennaio 2001.

[5] Tariffa così modificata dagli artt. 1 e 2 del D.M. 15 marzo 1958.