Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.9 strade |
Data: | 16/09/1960 |
Numero: | 1013 |
Sommario |
Art. unico. Con effetto dal 18 novembre 1959 l'art. 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è sostituito dal seguente: |
§ 93.9.1e - Legge 16 settembre 1960, n. 1013. [1]
Sostituzione dell'art. 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente esenzione dall'imposta di consumo per i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione, riparazione delle strade ed autostrade eseguite dall'ANAS.
(G.U. 30 settembre 1960, n. 240).
Con effetto dal 18 novembre 1959 l'art. 7 della
"Sono esenti da imposte di consumo i materiali necessari alla costruzione, alla manutenzione o alla riparazione delle strade e delle autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie, eseguite dall'ANAS a totale suo carico, ovvero che siano di proprietà dello Stato.
I materiali impiegati nella costruzione di autostrade eseguite con il sistema della concessione sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato sull'asse del tracciato, comprensiva dei materiali per gli edifici e per le opere accessorie; per le autostrade a carreggiata unica o per i raddoppi la misura è di lire 800.000 per chilometro.
La misura dell'imposta di cui sopra non può essere assoggettata a supercontribuzione o ad addizionale.
La liquidazione di cui all'art. 39 del Testo unico per la finanza locale approvato con
I materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in concessione già appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle normali imposte di consumo.
I materiali impiegati nella manutenzione o nella riparazione delle autostrade indicate nei commi secondo e quinto del presente articolo sono esenti da imposta di consumo.
Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.
Sull'imposta di consumo, di cui al presente articolo, non riscossa direttamente dai comuni, è applicato a favore degli appaltatori l'aggio in misura del 2 per cento in deroga alle condizioni del contratto di appalto, sia che esso sia ad aggio, sia a canone fisso.
Della riscossione dell'imposta di cui trattasi non si tiene conto agli effetti degli eventuali minimi garantiti stabiliti dai contratti di appalto".
[1] Abrogata dall'art. 1 del