Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.4 disciplina generale |
Data: | 14/05/1988 |
Numero: | 155 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160, e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori [...] |
Art. 2. |
Art. 3. 1. Le regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un dettagliato rapporto [...] |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.4.0b - D.L. 14 maggio 1988, n. 155. [1]
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione.
1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160, e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al
2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al
3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico- sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati dal Ministro della sanità, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente.
4. Per le stesse acque non si tiene conto del parametro colorazione quando variazioni anormali del colore sono da attribuire esclusivamente a manifestazioni di fioriture algali.
1. La regione, che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, ne dà comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.
2. La regione deve altresì indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.
4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facoltà di potersene avvalere nel corso della stagione balneare, per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purché venga immediatamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.
5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 31 maggio 1988 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.
1. Le regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere, indicando altresì gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione.
1. (Omissis) [3].
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito, con modificazioni, dalla
[2] Comma così modificato dalla
[3] Integra l'allegato 1 al