Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 81. Pubblica sicurezza |
Capitolo: | 81.1 disciplina generale |
Data: | 22/03/2001 |
Numero: | 208 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto del regolamento) |
Art. 2. (Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) |
Art. 3. (Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti) |
Art. 3 bis. (Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza). |
Art. 4. (Ordinamento degli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera, e di polizia postale e delle comunicazioni) |
Art. 5. (Ispettorati, uffici speciali di pubblica sicurezza e altri uffici con compiti di sicurezza e di collegamento) |
Art. 6. (Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio). |
Art. 7. (Uffici di coordinamento sanitario). |
Art. 7 bis. (Centri sanitari polifunzionali). |
Art. 7 ter. (Costituzione ed ordinamento degli Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio, degli Uffici di coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali). |
Art. 8. (Individuazione degli uffici di livello dirigenziale) |
Art. 9. (Costituzione e ordinamento degli altri uffici, reparti, istituti e strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) |
Art. 10. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 11. (Abrogazioni) |
§ 81.1.13 - D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208. [1]
Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78
(G.U. 5 giugno 2001, n. 128)
Art. 1. (Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato e l'ordinamento di quelle centrali limitatamente ai rapporti di dipendenza delle articolazioni periferiche.
2. L'ordinamento centrale dell'amministrazione della pubblica sicurezza è disciplinato dalle disposizioni della
3. Restano, altresì, ferme le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'appartenenza del personale della Polizia di Stato all'amministrazione della pubblica sicurezza e le relative funzioni, ivi comprese quelle inerenti alle qualità di autorità provinciale e locale di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di pubblica sicurezza.
Art. 2. (Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1° aprile 1981. n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dal
a) uffici con funzioni finali:
1. questure, uffci territoriali provinciali per l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato;
2. commissariati distaccati di pubblica sicurezza, direttamente dipendenti dalle questure, istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici;
3. Distretti, commissariati sezionali di pubblica sicurezza e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati sezionali di pubblica sicurezza e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo;
3-bis. sezioni investigative periferiche con competenza territoriale interregionale o interprovinciale, istituite alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per le attività di contrasto della criminalità organizzata, con specifico riferimento ai delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
4. ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli speciali compiti di cui all'articolo 5;
5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera;
6. reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per i compiti di cui all'articolo 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
7. reparti, centri o nuclei istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attività operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali [2];
b) uffci, centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto:
1. Istituto superiore di polizia;
2. istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale;
3. uffici di coordinamento sanitario, centri sanitari polifunzionali ed altre strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;
4. centri interregionali o regionali di polizia scientifica, anche con funzioni di coordinamento territoriale dei centri provinciali di polizia scientifica e delle sezioni di polizia scientifica, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza;
5. centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, centri elettronici ed informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi, centri motorizzazione e centri infrastrutture, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno [3];
c) [uffici con funzioni ispettive e di controllo delle strutture dell'amministrazione e di decentramento amministrativo:
1. direzioni interregionali per l'esercizio decentrato delle funzioni ispettive e di controllo in tutti gli uffici ed organi periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza aventi sede nell'area territoriale di competenza e per l'esercizio decentrato delle funzioni di carattere organizzativo e amministrativo, anche relative alla logistica, a supporto delle attività istituzionali dei predetti uffici e reparti] [4].
2. Oltre alle attività di direzione unitaria e coordinamento generale assicurate dal dipartimento della pubblica sicurezza, per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, forme di coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici o reparti di cui al comma 1.
2-bis. [Le funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico dell'attività svolta dagli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza continuano ad essere esercitate in via decentrata, utilizzando, in via prioritaria, il personale ed i mezzi dei corrispondenti uffici delle soppresse Direzioni interregionali della Polizia di Stato, a tal fine allocati presso le Questure delle sedi di cui alla allegata Tabella A, con la competenza territoriale ivi determinata] [5].
2-ter. All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attività svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonchè alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 13 del
Art. 3. (Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti)
1. Le questure sono organi periferici del Ministero dell'interno per l'espletamento, nella provincia, delle funzioni di cui all'articolo 32 della legge 1° aprile 1981 n. 121, delle altre funzioni previste da disposizioni di legge o di regolamento e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato.
2. Le questure sono ordinate in:
a) ufficio di gabinetto del questore, per l'esercizio delle funzioni di supporto al Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza, per la pianificazione, l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica in ambito provinciale, nonchè per la cura delle relazioni esterne e del cerimoniale;
b) ufficio polizia anticrimine, per l'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza e per l'esercizio del potere di proposta delle misure di prevenzione di competenza dell'autorità giudiziaria, nonchè per l'elaborazione delle linee di intervento anticrimine a favore degli uffici investigativi della Polizia di Stato in ambito provinciale, con particolare riguardo all'analisi dei fenomeni criminosi, alle vittime, alle persone vulnerabili e al contrasto della violenza di genere;
c) ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, per le attività di prevenzione delle possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, attraverso il controllo effettuato con il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione di pubblica sicurezza di competenza del Questore, per la predisposizione di contributi informativi ai fini della concessione delle autorizzazioni previste dalla medesima legislazione di competenza del Prefetto e del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonchè per la verifica sul rispetto degli obblighi di legge nell'esercizio delle attività autorizzate a mente della predetta legislazione;
d) Squadra mobile, per lo svolgimento delle attività investigative - di iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria - in materia di criminalità comune e organizzata, per la repressione dei reati in ambito provinciale, per la ricerca e la cattura dei latitanti, fatte salve le attribuzioni delle sezioni investigative periferiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3-bis;
e) DIGOS (Ufficio per le investigazioni generali e le Operazioni Speciali-DIGOS), per l'analisi ed il monitoraggio dei fenomeni socio-economici, occupazionali e del tifo organizzato rilevanti per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica e per le attività di informazione, prevenzione e contrasto in materia di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo nazionale e internazionale;
f) Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, per l'attuazione delle linee strategiche individuate dal Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza in materia di controllo del territorio e prevenzione generale, per la gestione della sala operativa e per il coordinamento delle eventuali unità specialistiche, dei servizi di pronto intervento e soccorso pubblico, nonchè per la ricezione delle denunce;
g) ufficio immigrazione, per le attività riguardanti l'ingresso, il soggiorno ed il respingimento degli stranieri, nonchè per i contributi informativi relativi all'espulsione, al riconoscimento della protezione internazionale e dello status di apolide, al conferimento della cittadinanza, nonchè all'allontanamento dei cittadini dell'Unione europea;
h) uno o più uffici per l'assolvimento delle seguenti attribuzioni:
1. gestione delle risorse umane, con i conseguenti adempimenti in materia di stato giuridico e matricolare, mobilità, progressione in carriera, procedimenti premiali e disciplinari, riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, aggiornamento professionale, procedure concorsuali, contenzioso e per le attività connesse alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. per le funzioni logistiche e telematiche, compresi l'archivio e la gestione automatizzata delle informazioni di polizia, riguardanti i settori delle infrastrutture, degli impianti tecnici, delle telecomunicazioni ed informatica, della motorizzazione, del vestiario, dell'equipaggiamento, del casermaggio e dell'armamento;
3. per le attività amministrativo-contabili riguardanti il trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del personale, l'assolvimento delle funzioni relative al servizio di cassa, la gestione del fondo scorta, la tenuta delle scritture contabili e la liquidazione delle spese previste dalla normativa vigente;
i) ufficio sanitario provinciale, per le attività di assistenza sanitaria e psicologica nei confronti del personale, nonchè per quelle medico-legali, di medicina preventiva e del lavoro, di tutela e promozione della salute nei luoghi di lavoro [7].
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 3, alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiori della Polizia di Stato e sono assegnati:
a) primi dirigenti della Polizia di Stato per l'espletamento delle funzioni vicarie;
b) preferibilmente funzionari con qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato ovvero di vice questore o di vice questore aggiunto della Polizia di Stato per la preposizione all'ufficio di gabinetto, all'ufficio polizia anticrimine e all'ufficio polizia amministrativa e di sicurezza, in considerazione delle esigenze operative e funzionali di ciascuna provincia [8].
4. Il dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie sovrintende alle articolazioni di cui al comma 2, lettera h), svolge attività di controllo interno e può essere, altresì, delegato alla sovrintendenza di determinati uffici, servizi o attività [9].
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera b), con decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto dei livelli di responsabilità correlati alla qualifica ricoperta e sulla base delle esigenze funzionali ed operative di ciascun contesto territoriale, sono individuati, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, i posti da conferire ai funzionari con qualifica da vice questore aggiunto a primo dirigente della carriera dei funzionari di Polizia e qualifiche corrispondenti della carriera dei funzionari tecnici e dei medici di Polizia nell'ambito degli uffici di cui al comma 2) [10].
6. [In relazione alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, gli uffici di livello dirigenziale, prevedendo, all'occorrenza, l'assegnazione di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo-contabili. All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti] [11].
7. Con le modalità di cui all'articolo 3-bis, comma 4, si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attività delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessità, per i commissariati distaccati e sezionali di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure [12].
Art. 3 bis. (Ordinamento delle questure di sedi di particolare rilevanza). [13]
1. Le questure delle città metropolitane e di quelle ad esse assimilate di cui alla Tabella A e le otto questure dei capoluoghi di provincia o di regione di cui alla Tabella B, che sono entrambe parte integrante del presente regolamento, hanno un ordinamento differenziato, individuato ai sensi del comma 4.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, in considerazione dell'evoluzione delle esigenze operative e funzionali di ciascun territorio, può modificare l'individuazione delle questure di cui alla Tabella B, il cui numero non può in ogni caso essere superiore ad otto, previo rilevamento di indicatori specifici, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
3. Alle questure di cui al comma 1, in quanto sedi di particolare rilevanza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica.
4. Per le questure di cui al comma 1, al fine di far fronte alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, si provvede con le modalità di cui all'articolo 3, comma 5. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'interno può prevedere che la direzione degli uffici per la trattazione degli affari amministrativo-contabili è affidata a dirigenti di seconda fascia dell'area 1 dell'amministrazione civile dell'interno. All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse, provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti.
Art. 4. (Ordinamento degli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera, e di polizia postale e delle comunicazioni)
1. Per le attività di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e di polizia postale e delle comunicazioni sono istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, uffici di livello dirigenziale commisurato all'ambito della rispettiva competenza, anche territoriale, ed al rilievo delle connesse responsabilità, per le funzioni di pianificazione, organizzazione e direzione coordinata dei servizi di polizia attinenti alla specialità, svolti dagli uffici in cui gli stessi sono rispettivamente articolati.
2. Fermi restando i doveri di riferimento ad altre autorità ed organi, derivanti dai rapporti di dipendenza anche funzionale o di collaborazione operativa in ragione dei compiti svolti, gli ufficiali di pubblica sicurezza preposti agli uffici di cui al comma 1 riferiscono tempestivamente al questore su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.
3. Gli appartenenti agli uffici di cui al comma 1 concorrono, nell'ambito dei compiti inerenti alla specialità, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alle operazioni di polizia svolte dagli uffici di cui all'articolo 3, secondo le disposizioni impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza, anche al fine del coordinamento tecnico-operativo dei servizi da espletarsi oltre l'ambito provinciale e, nell'ambito dei servizi dallo stesso disposti, dal questore.
4. All'articolazione territoriale e funzionale degli uffci di cui al comma 1, alla definizione dei relativi compiti con le connesse dipendenze o relazioni di collaborazione, ed alla relativa dotazione di personale, nonché a quella logistica e di mezzi, quando non fornita dagli enti presso cui sono istituiti o prestano servizio, si provvede con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.
Art. 5. (Ispettorati, uffici speciali di pubblica sicurezza e altri uffici con compiti di sicurezza e di collegamento)
1. Gli ispettorati di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, provvedono alle speciali esigenze di collegamento o raccordo con le Alte autorità interessate e con gli organi dell'amministrazione della pubblica sicurezza, fermi restando i compiti delle questure e fatto salvo guanto previsto dal
2. Gli ispettorati di cui al comma 1, provvedono in particolare, ferme restando le dipendenze di carattere funzionale previste da disposizioni di legge o di regolamento, alle speciali esigenze di protezione e di vigilanza di seguito indicate:
a) l'Ispettorato di pubblica sicurezza "Vaticano", per le attività di protezione del Sommo Pontefice e di vigilanza dei Sacri palazzi e della Città del Vaticano spettanti alle autorità italiane e per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con le competenti autorità della Santa Sede;
b) l'Ispettorato di pubblica sicurezza "palazzo Chigi", per la protezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e per la vigilanza della sede del Governo, per i compiti di sicurezza previsti dall'ordinamento della medesima Presidenza, nonché per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) gli Ispettorati di pubblica sicurezza "Camera dei Deputati" e "Senato della Repubblica", per la protezione dei Presidenti e per la vigilanza delle sedi del Parlamento, per i compiti di polizia di cui sono richiesti dai competenti organi della Camera e del Senato, nonché per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con i Segretari generali delle rispettive Camere.
3. E' parimenti istituito per le speciali esigenze di sicurezza del Ministero dell'interno l'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", per la protezione del Ministro dell'interno e dei sottosegretari di Stato all'interno, per la vigilanza del compendio Viminale, nonché per gli altri compiti di sicurezza stabiliti dal Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Un Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana, privo di competenza territoriale e posto anch'esso alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, assicura la protezione e la sicurezza della sede degli uffici centrali della Regione e cura le relazioni dirette con i competenti uffici della medesima Regione attinenti ai servizi d'istituto e ad ogni altra materia di comune interesse, nonché l'esecuzione dei servizi connessi alle predette attività.
5. Agli Ispettorati di cui ai commi 2 e 3 sono preposti funzionari della Polizia di Stato con qualifica di dirigente generale, all'Ufficio speciale di pubblica sicurezza di cui al comma 4, è preposto un dirigente della Polizia di Stato con qualifica fino a dirigente superiore.
6. Per speciali esigenze di collegamento e per l'assolvimenento di speciali funzioni o compiti di sicurezza possono essere istituiti:
a) ulteriori ispettorati e uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale, in relazione alla peculiarità degli organi da tutelare e delle rispettive attribuzioni e prerogative, istituiti e ordinati con decreto del Ministro dell'Interno, previa intesa con l'organo di direzione politica dell'Amministrazione o Istituzione interessata;
b) speciali articolazioni degli uffici territoriali o di uffici dipendenti dal dipartimento della pubblica sicurezza, istituiti e ordinati, in relazione ai compiti da espletare, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, previa intesa con l'organo amministrativo di vertice dell'Amministrazione o Istituzione interessata.
Art. 6. (Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio). [14]
1. Il supporto tecnico-logistico sul territorio è svolto, nei settori di rispettiva competenza, dai seguenti uffici, dipendenti dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza:
a) centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
b) centri elettronici ed informatici;
c) centri logistici di raccolta di materiali e mezzi;
d) centri motorizzazione;
e) centri infrastrutture.
2. Gli uffici di cui al comma 1 forniscono alla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza i dati per il monitoraggio e l'individuazione del fabbisogno dei beni mobili, immobili e strumentali delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, nonchè per la pianificazione e la programmazione degli acquisti e dei lavori e per la successiva conservazione, assegnazione, distribuzione e gestione dei beni nei settori di competenza.
Art. 7. (Uffici di coordinamento sanitario). [15]
1. Gli uffici di coordinamento sanitario, istituiti alle dirette dipendenze della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza presso i capoluoghi di regione e di provincia di cui all'allegata Tabella C, che ne determina la competenza territoriale ed è parte integrante del presente decreto, svolgono funzioni in materia di pianificazione della gestione delle risorse umane e strumentali e di coordinamento delle attività delle strutture sanitarie periferiche.
2. Agli uffici di coordinamento sanitario sono preposti dirigenti superiori medici della Polizia di Stato, nell'ambito della relativa dotazione organica.
3. Alla sistemazione logistica degli uffici di cui al comma 1 provvedono gli uffici sanitari provinciali.
Art. 7 bis. (Centri sanitari polifunzionali). [16]
1. I centri sanitari polifunzionali, istituiti per lo svolgimento delle attività diagnostiche, anche di carattere specialistico, finalizzate alla valutazione dell'idoneità al servizio ed alla promozione della salute del personale, statistico-epidemiologiche e agli accertamenti strumentali per la valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro, sono posti alle dirette dipendenze degli uffici di coordinamento sanitario competenti per il territorio ove essi hanno sede.
Art. 7 ter. (Costituzione ed ordinamento degli Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio, degli Uffici di coordinamento sanitario e dei Centri Sanitari Polifunzionali). [17]
1. Alla costituzione ed all'ordinamento degli uffici di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis, alla definizione dei loro compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonchè della relativa dotazione organica di personale e di mezzi si provvede con i decreti di cui agli articoli 8 e 9, adottati secondo le rispettive competenze.
Art. 8. (Individuazione degli uffici di livello dirigenziale)
1. Per assicurare una compiuta articolazione delle funzioni dirigenziali non generali nell'ambito degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno individua con propri decreti i posti da conferire ai dirigenti della Polizia di Stato, nonché, ove occorra, ai dirigenti assegnati alle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le funzioni amministrativo-contabili, con l'osservanza delle vigenti disposizioni concernenti l'ordinamento del personale interessato.
Art. 9. (Costituzione e ordinamento degli altri uffici, reparti, istituti e strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)
1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e massima rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa anche attraverso la flessibilità dell'organizzazione degli uffici periferici, alla costituzione ed ordinamento degli uffici, reparti, istituti e strutture della Polizia di Stato di cui all'articolo 2, per quanto non già previsto dal presente regolamento, alla definizione della loro natura e compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonché alla relativa dotazione organica, di personale e di mezzi provvede il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'ambito:
a) degli organici complessivi della Polizia di Stato,
b) delle complessive assegnazioni dì personale per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione pubblica sicurezza,
c) dei posti di funzione individuati a norma dell'articolo 8,
d) delle dotazioni tecnico-logistiche esistenti,
e) delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie.
2. I decreti di cui al comma 1 relativi ad uffici territoriali con funzioni finali sono adottati, sentite, salvo casi di particolare urgenza, le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti per territorio, tenendo conto delle esigenze funzionali e operative ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'osservanza delle direttive impartite in materia dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale della pubblica sicurezza. Allo stesso modo si provvede, su proposta del dirigente della struttura centrale, per le articolazioni periferiche degli uffici del dipartimento a composizione interforze.
Art. 10. (Disposizioni transitorie e finali) [18]
[1. Il Ministro dell'interno e il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in sede di prima applicazione, adottano, ciascuno per quanto di competenza, i provvedimenti di cui al presente regolamento entro novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando a tal fine le sedi, il personale ed i mezzi attualmente destinati agli uffici, istituti, reparti e altre strutture di cui all'articolo 2.
2. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono soppressi gli ispettorati o altri uffici di pubblica sicurezza istituiti presso i Ministeri dei trasporti, delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e possono essere costituiti corrispondenti uffici a norma dell'articolo 5, comma 5, lettera b). Le attribuzioni dell'Ispettorato di pubblica sicurezza a suo tempo istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non già trasferite ad altre articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza si intendono trasferite al medesimo Servizio; conseguentemente, i riferimenti al predetto Ispettorato recati nei decreti interministeriali del 12 agosto 1977 e del 14 agosto 1984 si intendono riferiti alle competenti articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono indicate anche la denominazione degli uffici, istituti reparti e altre strutture, salvo che sia definita a norma del presente regolamento, indicando la corrispondenza tra le denominazioni previgenti soppresse e quelle nuove.
4. In relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del
a) [ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono resi gli onori spettanti agli ufficiali di grado corrispondente delle altre forze di polizia] [19];
b) le direttive impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza per l'impiego coordinato del personale appartenente agli uffici di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono derogare alle disposizioni degli articoli 21 e 22 del predetto regolamento di servizio, fatte salve le attribuzioni e compiti delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.
5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, dall'articolo 5, comma 4, ed alla necessità di assicurare la copertura dei posti per i quali è prevista l'alternanza fra dirigenti generali della Polizia di Stato e ufficiali di grado corrispondente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, la dotazione organica dei dirigenti generali di livello C fissata dal
Art. 11. (Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Tabella A [20]
(prevista dall'art. 3-bis, comma 1)
Elenco delle questure delle quattordici città metropolitane.
1) Bari;
2) Bologna;
3) Cagliari;
4) Catania;
5) Firenze;
6) Genova;
7) Messina;
8) Milano;
9) Napoli;
10) Palermo;
11) Reggio Calabria;
12) Roma;
13) Torino;
14) Venezia.
Tabella B [21]
(prevista dall'art. 3-bis, comma 1)
Elenco delle otto questure di sedi di particolare rilevanza individuate sulla base delle esigenze operative e funzionali dei contesti territoriali di riferimento.
1) Catanzaro;
2) Trieste;
3) Brescia;
4) Bergamo;
5) Salerno;
6) Padova;
7) Verona;
8) Caserta.
Tabella C [22]
(prevista dall'art. 7, comma 1)
Sedi e competenza territoriale degli uffici di coordinamento sanitario.
1) Catania: coordinamento sanitario per le Regioni Sicilia e Calabria;
2) Firenze: coordinamento sanitario per le Regioni Toscana, Marche ed Umbria;
3) Milano: coordinamento sanitario per le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna;
4) Napoli: coordinamento sanitario per le Regioni Campania, Basilicata, Molise e Puglia;
5) Roma: coordinamento sanitario per le Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;
6) Torino: coordinamento sanitario per le Regioni Piemonte, Liguria e Val d'Aosta;
7) Venezia: coordinamento sanitario per le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige.
[1] TESTO PREVIGENTE alle modifiche apportate dal
[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del
[4] Lettera abrogata dall'art. 1 del
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[7] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[8] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[9] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[10] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[11] Comma abrogato dall'art. 1 del
[12] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[13] Articolo inserito dall'art. 1 del
[14] Articolo già sostituito dall'art. 2 del
[15] Articolo già sostituito dall'art. 3 del
[16] Articolo inserito dall'art. 1 del
[17] Articolo inserito dall'art. 1 del
[18] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[19] Lettera abrogata dall'art. 5 del
[20] Tabella già sostituita dall'art. 1 del
[21] Tabella aggiunta dall'art. 3 del
[22] Tabella aggiunta dall'art. 3 del