§ 80.12.6 - D.P.R. 28 gennaio 1991, n. 39.
Regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.12 presidenza della Repubblica
Data:28/01/1991
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Nozione di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica. Competenze generali, speciali e coordinamento
Art. 2.  Prefetto che sovraintende ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica
Art. 3.  Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica
Art. 4.  Ordinamento della Sovraintendenza centrale
Art. 5.  Forze di polizia
Art. 6.  Organici e assegnazione del personale
Art. 7.  Organizzazione per l'espletamento dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica
Art. 8.  Altri compiti della Sovraintendenza centrale
Art. 9.  Concorso tra le Forze di polizia
Art. 10.  Servizi speciali di sicurezza: zone militari e territorio estero
Art. 11.  Guardia d'onore
Art. 12.  Attribuzioni dell'autorità militare in casi speciali
Art. 13.  Spese per il funzionamento della Sovraintendenza centrale


§ 80.12.6 - D.P.R. 28 gennaio 1991, n. 39.

Regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica.

(G.U. 12 febbraio 1991, n. 36)

 

     Art. 1. Nozione di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica. Competenze generali, speciali e coordinamento

     1. La protezione e la sicurezza del Presidente della Repubblica, della sua famiglia, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e delle autorità di questo, determinate dal Presidente della Repubblica o dal segretario generale, nonchè la protezione ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale, delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica e l'espletamento degli altri speciali servizi previsti dal presente regolamento sono di competenza del Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e relativa tabella I - quadro A, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nonchè dell'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'art. 3 della legge 23 luglio 1985, n. 372, concernente la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica [1].

     2. Nel territorio nazionale i servizi di protezione e sicurezza di carattere generale e territoriale della Presidenza della Repubblica di cui al comma 1, salvo quelli attribuiti alla Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, di cui al comma 3, e salvo quelli di cui all'art. 10, sono svolti a cura delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, che si avvalgono dei comandi ed uffici territoriali o speciali delle forze di polizia e delle altre forze poste a disposizione e che, ai fini di coordinamento, concordano la pianificazione e l'espletamento dei servizi, per gli aspetti generali ed aventi rilevanza istituzionale, con il segretario generale o con l'autorità civile del Segretariato generale da questo delegata, nonchè, per ogni altro aspetto, con la Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica.

     3. All'espletamento degli speciali servizi di protezione e sicurezza previsti dal presente regolamento, il Ministero dell'interno provvede mediante il prefetto, previsto dalla tabella I, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1985 e da detto prefetto diretta, ed il reggimento Corazzieri, unità speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [2].

     4. I Corazzieri, ai fini del loro generale impiego, dipendono funzionalmente, sotto l'Alta autorità del Presidente della Repubblica, dal Segretario generale e dalle autorità, civili e militari, da lui delegate [3].

 

          Art. 2. Prefetto che sovraintende ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica

     1. Alla Sovraintendenza degli speciali servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, espletati a norma dell'art. 1, comma 1, è preposto un prefetto della Repubblica, secondo quanto stabilito dalla tabella I, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, anche tra prefetti comandati o posti fuori ruolo presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

     1-bis. Il preposto alla Sovraintendenza, qualora perda la qualifica di prefetto per passaggio ad altra amministrazione statale o per nomina nella magistratura amministrativa o contabile, resta legittimato a rivestire l'incarico sino alla fine del mandato presidenziale in corso all'atto della nomina, subordinatamente alle condizioni ed alle autorizzazioni previste dall'ordinamento dell'amministrazione o della magistratura di appartenenza [4] .

     2. Il prefetto di cui al comma 1 esercita, nell'ambito delle speciali attribuzioni relative all'incarico, le potestà previste dall'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     3. Egli è preposto alla direzione della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica e concorre, tramite la Sovraintendenza stessa, alla pianificazione ed al coordinamento dei servizi generali e territoriali di cui al comma 2 dell'art. 1.

     4. Ha il titolo di prefetto direttore della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica.

     5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni egli si avvale della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza, nonchè del reggimento Corazzieri [5].

     6. Collabora strettamente e mantiene un continuo collegamento con il segretario generale e con l'autorità civile da questo delegata a norma dell'art. 3, comma 2, con il consigliere militare del Presidente della Repubblica e con il capo dell'ufficio speciale di sicurezza del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

     7. Corrisponde direttamente con i Ministeri e le altre amministrazioni ed enti interessati ed in particolare con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il Comando generale della Guardia di finanza, nonchè con le autorità ed i comandi militari delle Forze armate.

 

          Art. 3. Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica

     1. La Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica è organo del Ministero dell'interno.

     2. Per quanto attiene al suo speciale impiego, la Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza dipende funzionalmente dal segretario generale e dall'autorità civile del Segretariato generale da questo delegata.

 

          Art. 4. Ordinamento della Sovraintendenza centrale

     1. Il prefetto direttore della Sovraintendenza centrale è coadiuvato da due vice direttori da lui prescelti nell'ambito del personale inquadrato nella Sovraintendenza centrale stessa, di cui uno tra i funzionari della Polizia di Stato ed uno tra gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

     2. Uno dei due vice direttori è delegato dal prefetto direttore a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il prefetto direttore può inoltre delegare ai vice direttori l'esercizio di proprie attribuzioni.

     3. Nell'ambito della Sovraintendenza centrale è istituito un ufficio di direzione in cui prestano servizio appartenenti alle Forze di polizia indicate nell'art. 5, nonchè, per specifici compiti logistici, tecnici ed amministrativi, anche appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato, comandati presso la stessa Sovraintendenza.

     4. L'ordinamento interno della direzione è stabilito con provvedimento del Ministro dell'interno.

 

          Art. 5. Forze di polizia

     1. Nell'ambito della Sovraintendenza centrale, ferme restando le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, nonchè le dipendenze generali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, e per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono inquadrati per l'impiego l'ufficio presidenziale della Polizia di Stato ed il nucleo presidenziale Carabinieri. Essi dipendono dalla direzione della Sovraintendenza centrale per quanto ha tratto ai particolari compiti per cui sono istituiti, in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti e nel comma 2.

     2. Oltre all'espletamento degli speciali servizi ad essi affidati dal presente regolamento e per i quali sono specificamente istituiti, l'ufficio presidenziale della Polizia di Stato ed il nucleo presidenziale Carabinieri hanno compiti, secondo le leggi, i regolamenti e le speciali disposizioni delle amministrazioni di appartenenza e salvo quanto stabilito dal presente regolamento, di inquadramento, disciplina ed amministrazione, rispettivamente, del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri in servizio nella Sovraintendenza centrale, nonchè compiti di addestramento, salve le competenze di pianificazione, coordinamento e sovraintendenza della direzione, ai fini di omogeneità ed unicità della capacità tecnica di impiego unitario di tutte le Forze di polizia nell'espletamento delle speciali attività e nel compimento delle speciali operazioni loro affidate.

 

          Art. 6. Organici e assegnazione del personale

     1. La dotazione organica del personale assegnato alla direzione della Sovraintendenza centrale, all'ufficio presidenziale della Polizia di Stato e al nucleo presidenziale Carabinieri è stabilita dal Ministro dell'interno, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa e di intesa con il segretario generale o con l'autorità civile del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata.

     2. L'assegnazione nominativa del personale alla direzione della Sovraintendenza centrale ed alle unità delle forze di polizia in essa inquadrate a norma dell'art. 5 è disposta dalle amministrazioni competenti, previa intesa con il segretario generale o con l'autorità civile da questo delegata, nonchè con il prefetto direttore della Sovraintendenza centrale stessa.

 

          Art. 7. Organizzazione per l'espletamento dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica

     1. Compiti primari della Sovraintendenza centrale sono la protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica e della sua famiglia, nonchè delle autorità del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica indicate a norma dell'art. 1 e del Segretariato generale, nonchè la protezione, la vigilanza ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale e delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica.

     2. All'interno del palazzo del Quirinale, in Roma, alla protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica, della sua famiglia e delle autorità e personalità estere, sue ospiti, nonchè alla protezione, vigilanza e presidio interno di polizia nel palazzo stesso, provvede il reggimento Corazzieri, alle dipendenze funzionali del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale di cui all'art. 3, nella linea di dipendenza prevista dall'articolo 162, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [6].

     3. Restano fermi i compiti e le attribuzioni spettanti al reggimento Corazzieri in materia di rappresentanza e scorta d'onore, di polizia militare e di altri servizi militari alle dipendenze funzionali del segretario generale o dell'autorità militare inquadrata nel Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata, nella linea di dipendenza stabilita dall'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [7].

     4. Il reggimento Corazzieri ha un ordinamento speciale stabilito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sentito lo stato maggiore dell'Esercito [8].

     5. [L'art. 17 del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, è sostituito dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4] [9].

 

          Art. 8. Altri compiti della Sovraintendenza centrale

     1. La Sovraintendenza centrale di cui all'art. 3 espleta i servizi di protezione e sicurezza degli ex Presidenti della Repubblica e delle loro famiglie e residenze, sia in territorio nazionale che al di fuori di esso.

     2. Spetta inoltre alla Sovraintendenza centrale espletare o concorrere ad espletare, quando ne sia espressamente incaricata dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, d'intesa con il segretario generale o con l'autorità civile del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata, i servizi di protezione e sicurezza nei confronti delle autorità e personalità estere ospiti del Presidente della Repubblica, nelle forme e nei limiti previsti in generale per l'espletamento dei propri servizi e salva la competenza generale prevista dall'art. 1.

 

          Art. 9. Concorso tra le Forze di polizia

     1. Per specifiche esigenze di servizio, su proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, il segretario generale o l'autorità civile da questo delegata può disporre il concorso dei Corazzieri con le forze di polizia di cui all'art. 5 nell'espletamento dei servizi esterni di protezione e sicurezza di loro competenza primaria, nonchè il concorso dell'ufficio presidenziale della Polizia di Stato e del nucleo presidenziale Carabinieri nell'espletamento dei servizi interni di protezione e sicurezza di competenza del reggimento Corazzieri a norma dell'art. 7, comma 2 [10].

     2. Per esigenze particolari, all'ufficio presidenziale della Polizia di Stato ed al nucleo presidenziale Carabinieri, su richiesta del segretario generale, previa proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, possono essere temporaneamente assegnati, dalle amministrazioni civili e militari competenti, altre unità delle rispettive forze di polizia.

     3. Per lo svolgimento di compiti specifici la Sovraintendenza centrale può avvalersi inoltre del concorso di reparti ed unità di altre forze di polizia, diverse da quelle di cui all'art. 5, previste dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. La relativa richiesta, su proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, è rivolta al Ministro competente dal Ministro dell'interno, di intesa con il segretario generale o con l'autorità civile del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata.

 

          Art. 10. Servizi speciali di sicurezza: zone militari e territorio estero

     1. Nelle aree in cui si svolgono attività militari, i servizi generali e territoriali di protezione e sicurezza del Presidente della Repubblica e delle eventuali altre autorità o personalità nazionali o estere che siano sue ospiti o che lo accompagnino e del loro seguito, salvo che per il servizio di protezione diretta ed immediata della persona del Presidente della Repubblica e delle altre autorità o personalità nazionali ed estere indicate, sono svolti a cura dell'autorità militare competente e delle unità di polizia o vigilanza militare che da essa dipendono. Ai fini del coordinamento, l'autorità militare concorda la pianificazione e l'espletamento dei servizi con la direzione della Sovraintendenza centrale.

     2. Spetta al Ministero dell'interno provvedere alla protezione e alla tutela del Presidente della Repubblica, nonchè delle missioni e delle delegazioni, anche non ufficiali, al suo seguito fuori del territorio nazionale, a mezzo della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza, alla cui dipendenza funzionale sono poste le eventuali unità o gli appartenenti alle forze di polizia generale o militari, cui è affidato l'espletamento dei servizi di protezione e sicurezza nei confronti delle altre autorità civili o militari che fanno parte della missione o della delegazione e con l'eventuale concorso, sulla base di apposite intese, degli altri servizi competenti dello Stato.

 

          Art. 11. Guardia d'onore

     1. I reparti delle Forze armate impiegati nel servizio di guardia d'onore nel palazzo del Quirinale, nelle altre sedi della Presidenza della Repubblica, nelle residenze anche temporanee del Presidente della Repubblica, nonchè le altre unità militari eventualmente assegnate per speciali esigenze al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, possono, su richiesta del segretario generale, concorrere ai servizi di presidio, vigilanza, protezione e sicurezza nei casi e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

     2. Il regolamento di servizio per le guardie d'onore del palazzo del Quirinale e delle altre residenze del Presidente della Repubblica, nonchè per altre guardie d'onore disposte fuori della città di Roma per il Presidente della Repubblica, è emanato dal Ministro della difesa, d'intesa con il segretario generale e, per quanto attiene al concorso istituzionale della guardia stessa ai servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica d'interesse del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministro dell'interno.

     3. Il regolamento di cui al comma 2 si applica anche agli altri reparti ed unità militari assegnati al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica a norma del comma 1.

 

          Art. 12. Attribuzioni dell'autorità militare in casi speciali

     1. Nei casi previsti e disciplinati dagli articoli 217, 218 e 219 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dell'interno, d'intesa con il segretario generale, può stabilire che l'esercizio delle attribuzioni e l'espletamento dei compiti previsti dal presente regolamento per la protezione e la sicurezza della Presidenza della Repubblica ed in genere per la tutela dell'ordine e della sicurezza in relazione ad essa possa essere affidato alla più alta autorità militare in servizio alla Presidenza della Repubblica, per quanto attiene il presidio e la difesa del palazzo del Quirinale e degli altri immobili della dotazione.

     2. L'autorità militare espleta i compiti ed esercita le attribuzioni affidatele alle dipendenze dell'autorità politica competente.

     3. Per gli scopi di cui al comma 1, le forze di polizia di cui agli articoli 5 e 7, nonchè la guardia d'onore e le altre unità eventualmente assegnate a norma degli articoli 1 e 11, sono poste per l'impiego alle dipendenze dell'autorità militare, che ne dirige i servizi.

     4. A tal fine il segretario generale, l'autorità civile delegata a norma dell'art. 3 ed il prefetto direttore della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza mantengono informata l'autorità militare alla quale sono affidati i compiti e le attribuzioni di cui al presente articolo e trasmettono alla stessa i documenti che prevedono e disciplinano le misure per la tutela e la protezione della Presidenza della Repubblica.

 

          Art. 13. Spese per il funzionamento della Sovraintendenza centrale

     1. Alle spese per il funzionamento e per le specifiche esigenze logistiche e tecniche della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica - Direzione - Ufficio presidenziale della Polizia di Stato e nucleo presidenziale Carabinieri, ivi comprese quelle per il personale, gli allestimenti, le telecomunicazioni, la motorizzazione e l'armamento, si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e degli altri enti e servizi interessati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed in generale della sicurezza dello Stato.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[2] Comma così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[3] Comma così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[4]  Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 14 aprile 1994, n. 240.

[5] Comma così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[6] Comma così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[7] Comma così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[8] Comma così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[9] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.

[10] Comma così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40.