§ 81.1.39 - D.P.R. 22 giugno 2009, n. 96.
Regolamento recante modifiche all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 1, comma 430 e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:81. Pubblica sicurezza
Capitolo:81.1 disciplina generale
Data:22/06/2009
Numero:96


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. L'articolo 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, la lettera a) è soppressa


§ 81.1.39 - D.P.R. 22 giugno 2009, n. 96.

Regolamento recante modifiche all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 1, comma 430 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(G.U. 28 luglio 2009, n. 173)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che, al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico;

     Visto l'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che tra l'altro prevede che i provvedimenti di organizzazione occorrenti, ivi comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, vengano adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);

     Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia, ed in particolare l'articolo 6 che dispone che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale;

     Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare gli articoli 6 e 7 concernenti le Direzioni interregionali della Polizia di Stato ed il relativo ordinamento;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed in particolare l'articolo 75-septies concernente le commissioni periferiche per le ricompense;

     Ritenuto di dovere procedere alla modificazione del citato decreto n. 208 del 2001, al fine di dare attuazione al richiamato articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè alla modificazione del menzionato articolo 75-septies del decreto n. 782 del 1985;

     Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale della Polizia di Stato e del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 2 febbraio 2009 e del 2 marzo 2009;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

     Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la lettera c) è soppressa;

     b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «2-bis. Le funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico dell'attività svolta dagli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza continuano ad essere esercitate in via decentrata, utilizzando, in via prioritaria, il personale ed i mezzi dei corrispondenti uffici delle soppresse Direzioni interregionali della Polizia di Stato, a tal fine allocati presso le Questure delle sedi di cui alla allegata Tabella A, con la competenza territoriale ivi determinata.

     2-ter. All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attività svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonchè alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree individuate con il decreto previsto dal medesimo articolo, provvede l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonchè, relativamente alle funzioni ispettive e di controllo per il personale dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per le funzioni di vigilanza di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato.».

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è sostituito dal seguente:

     «Art. 6 (Supporto tecnico-logistico decentrato). - 1. Il supporto tecnico-logistico decentrato è svolto alle dirette dipendenze della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Esso attiene:

     a) alle funzioni di direzione unitaria delle zone telecomunicazioni, dei centri elettronici ed informatici, dei centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e dei centri motorizzazione, posti alle loro dipendenze gerarchico-funzionali, ed a quelle di indirizzo di ogni altro ufficio o magazzino istituiti per le esigenze logistiche, strumentali, di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno, posti alle loro dipendenze funzionali;

     b) al concorso nelle pianificazioni e programmazioni concernenti il reperimento, l'approvvigionamento e l'assegnazione delle risorse strumentali e logistiche ed alle relative verifiche;

     c) al supporto logistico per il personale medico e tecnico designato per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ferma restando l'esclusiva dipendenza, in ragione delle specifiche funzioni, dall'Ufficio centrale ispettivo.

     2. L'articolazione organizzativa e funzionale del supporto tecnico-logistico è disposta con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definendo gli incarichi di livello dirigenziale nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti della Polizia di Stato.

     3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 è, altresì, disposta la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle funzioni amministrative a supporto delle attività istituzionali degli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e può essere stabilito che si provveda alla definizione, sino al loro esaurimento, delle pratiche in corso alla data di soppressione delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato.».

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 (Coordinamento sanitario). - 1. I Centri sanitari polifunzionali provvedono alle funzioni di coordinamento sanitario dei relativi servizi di assistenza nei riguardi degli uffici e reparti dislocati nelle rispettive competenze territoriali ed alla programmazione, nell'ambito delle direttive della Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza, di piani di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è sostituito dal seguente:

     «Art. 75-septies (Commissioni periferiche per le ricompense). - 1. Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sono istituite, annualmente, nell'ambito delle dotazioni di bilancio, presso la Direzione centrale per le risorse umane, quattro commissioni per le ricompense in relazione ai carichi di lavoro ed alle aree territoriali di riferimento.

     2. Ciascuna delle commissioni delle ricompense è presieduta da un direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, designato annualmente secondo criteri di rotazione, ed è composta da:

     a) sei membri prescelti dall'Amministrazione tra:

     1) i questori di due delle province ricomprese nelle aree territoriali di riferimento di cui al comma 1;

     2) i dirigenti di ufficio periferico a livello regionale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, avente competenza, anche in parte, nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1;

     3) i dirigenti di reparti mobili, aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1;

     4) i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi sede nell'ambito territoriale di cui al comma 1;

     b) sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, è garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente.

     3. La composizione della commissione competente per la capitale è integrata da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, avente qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     4. La designazione dei componenti della commissione prescelti dall'Amministrazione è effettuata secondo criteri di rotazione, che tengano conto dell'entità del personale rispettivamente in servizio presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento.

     5. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     6. Le funzioni di segretario delle commissioni sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato ovvero da un ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza «sostituto commissario» della Polizia di Stato di comprovate capacità, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

     7. Ai componenti, ivi compresi il presidente ed il segretario delle commissioni, non è corrisposto alcun compenso nè rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali.».

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, la lettera a) è soppressa.

     2. La Tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.

 

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 282

 

 

     Allegato

     (previsto dall'art. 5, comma 2)

     «Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 2-bis)

     Sedi e competenza territoriale del supporto tecnico-logistico.

     1. Torino: supporto tecnico-logistico per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;

     2. Milano: supporto tecnico-logistico per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;

     3. Padova: supporto tecnico-logistico per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

     4. Firenze: supporto tecnico-logistico per le regioni Toscana, Umbria e Marche;

     5. Roma: supporto tecnico-logistico per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;

     6. Napoli: supporto tecnico-logistico per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata;

     7. Catania: supporto tecnico-logistico per le regioni Sicilia e Calabria.».