Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 81. Pubblica sicurezza |
Capitolo: | 81.1 disciplina generale |
Data: | 22/06/2009 |
Numero: | 96 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 2. 1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. L'articolo 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è sostituito dal seguente |
Art. 5. 1. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, la lettera a) è soppressa |
§ 81.1.39 - D.P.R. 22 giugno 2009, n. 96.
Regolamento recante modifiche all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 1, comma 430 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(G.U. 28 luglio 2009, n. 173)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 430, della
Visto l'articolo 1, comma 432, della
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto il
Visto il
Ritenuto di dovere procedere alla modificazione del citato decreto n. 208 del 2001, al fine di dare attuazione al richiamato articolo 1, comma 430, della
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale della Polizia di Stato e del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 2 febbraio 2009 e del 2 marzo 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
1. All'articolo 2 del
a) al comma 1, la lettera c) è soppressa;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Le funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico dell'attività svolta dagli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza continuano ad essere esercitate in via decentrata, utilizzando, in via prioritaria, il personale ed i mezzi dei corrispondenti uffici delle soppresse Direzioni interregionali della Polizia di Stato, a tal fine allocati presso le Questure delle sedi di cui alla allegata Tabella A, con la competenza territoriale ivi determinata.
2-ter. All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attività svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonchè alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 13 del
1. L'articolo 6 del
«Art. 6 (Supporto tecnico-logistico decentrato). - 1. Il supporto tecnico-logistico decentrato è svolto alle dirette dipendenze della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Esso attiene:
a) alle funzioni di direzione unitaria delle zone telecomunicazioni, dei centri elettronici ed informatici, dei centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e dei centri motorizzazione, posti alle loro dipendenze gerarchico-funzionali, ed a quelle di indirizzo di ogni altro ufficio o magazzino istituiti per le esigenze logistiche, strumentali, di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno, posti alle loro dipendenze funzionali;
b) al concorso nelle pianificazioni e programmazioni concernenti il reperimento, l'approvvigionamento e l'assegnazione delle risorse strumentali e logistiche ed alle relative verifiche;
c) al supporto logistico per il personale medico e tecnico designato per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13 del
2. L'articolazione organizzativa e funzionale del supporto tecnico-logistico è disposta con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definendo gli incarichi di livello dirigenziale nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti della Polizia di Stato.
3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 è, altresì, disposta la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle funzioni amministrative a supporto delle attività istituzionali degli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e può essere stabilito che si provveda alla definizione, sino al loro esaurimento, delle pratiche in corso alla data di soppressione delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato.».
1. L'articolo 7 del
«Art. 7 (Coordinamento sanitario). - 1. I Centri sanitari polifunzionali provvedono alle funzioni di coordinamento sanitario dei relativi servizi di assistenza nei riguardi degli uffici e reparti dislocati nelle rispettive competenze territoriali ed alla programmazione, nell'ambito delle direttive della Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza, di piani di sorveglianza sanitaria ai sensi del
1. L'articolo 75-septies del
«Art. 75-septies (Commissioni periferiche per le ricompense). - 1. Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sono istituite, annualmente, nell'ambito delle dotazioni di bilancio, presso la Direzione centrale per le risorse umane, quattro commissioni per le ricompense in relazione ai carichi di lavoro ed alle aree territoriali di riferimento.
2. Ciascuna delle commissioni delle ricompense è presieduta da un direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, designato annualmente secondo criteri di rotazione, ed è composta da:
a) sei membri prescelti dall'Amministrazione tra:
1) i questori di due delle province ricomprese nelle aree territoriali di riferimento di cui al comma 1;
2) i dirigenti di ufficio periferico a livello regionale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, avente competenza, anche in parte, nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1;
3) i dirigenti di reparti mobili, aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1;
4) i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi sede nell'ambito territoriale di cui al comma 1;
b) sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, è garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente.
3. La composizione della commissione competente per la capitale è integrata da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, avente qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. La designazione dei componenti della commissione prescelti dall'Amministrazione è effettuata secondo criteri di rotazione, che tengano conto dell'entità del personale rispettivamente in servizio presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento.
5. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
6. Le funzioni di segretario delle commissioni sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato ovvero da un ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza «sostituto commissario» della Polizia di Stato di comprovate capacità, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
7. Ai componenti, ivi compresi il presidente ed il segretario delle commissioni, non è corrisposto alcun compenso nè rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali.».
1. All'articolo 10, comma 4, del
2. La Tabella 1 del
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 282
Allegato
(previsto dall'art. 5, comma 2)
«Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 2-bis)
Sedi e competenza territoriale del supporto tecnico-logistico.
1. Torino: supporto tecnico-logistico per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
2. Milano: supporto tecnico-logistico per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
3. Padova: supporto tecnico-logistico per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
4. Firenze: supporto tecnico-logistico per le regioni Toscana, Umbria e Marche;
5. Roma: supporto tecnico-logistico per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;
6. Napoli: supporto tecnico-logistico per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata;
7. Catania: supporto tecnico-logistico per le regioni Sicilia e Calabria.».