§ 74.3.3 – D.L. 14 giugno 1993, n. 187.
Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini stranieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.3 stranieri
Data:14/06/1993
Numero:187


Sommario
Art. 1.  Misure alternative alla detenzione.
Art. 2.  Lavoro dei detenuti.
Art. 3.  Detenzione domiciliare.
Art. 4.  Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche.
Art. 5.  Limite per l'applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.
Art. 6.  Incompatibilità dei sanitari.
Art. 7.  Servizio sanitario.
Art. 8.  Norme in materia di espulsione degli stranieri.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 74.3.3 – D.L. 14 giugno 1993, n. 187. [1]

Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini stranieri.

(G.U. 14 giugno 1993, n. 137).

 

     Art. 1. Misure alternative alla detenzione.

     1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

     "2 bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni." [2].

 

          Art. 2. Lavoro dei detenuti.

     1. L'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così modificato:

     a) il comma primo è sostituito dal seguente:

     "Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione.";

     a bis) il comma sesto è sostituito dal seguente:

     "Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonchè delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis della presente legge" [3];

     a ter) dopo il comma sesto sono inseriti i seguenti:

     Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.

     Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da una rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali.

     Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.

     Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati.

     Al lavoro all'esterno si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonchè l'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

     Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento" [4];

     b) il comma decimo è sostituito dal seguente:

     "La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.";

     b bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente" [5].

     1 bis. Dopo l'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

     "Art. 20 bis (Modalità di organizzazione del lavoro). - 1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.

     2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'art. 20, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.

     3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.

     4. Sono abrogati l'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'art. 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n 1908" [6].

     2. Dopo il comma 4 dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

     "4 bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari." [7].

     2 bis. Dopo l'art. 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

     "Art. 25 bis (Commissioni regionali per il lavoro penitenziario). - 1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e sono composte dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative e dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale. Per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale interviene un funzionario in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

     2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonchè le direzioni dei singoli istituti.

     3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.

     4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private associazioni cooperative nonchè i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.

     5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.

     6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.

     7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che possono aver esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata" [8].

 

          Art. 3. Detenzione domiciliare.

     1. Nel comma 1 dell'art. 47 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"; al n. 1) le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"; al n. 3) le parole: "65 anni" sono sostituite dalle seguenti: "60 anni".

 

          Art. 4. Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche.

     1. Il comma ottavo dell'art. 37 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

     "L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.".

 

          Art. 5. Limite per l'applicazione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

     1. Nel primo comma dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "entro il limite di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di un anno"; le parole: "entro il limite di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di sei mesi"; le parole: "entro il limite di un mese" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di tre mesi".

     1 bis. L'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è abrogato [9].

 

          Art. 6. Incompatibilità dei sanitari.

     1. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è aggiunto il seguente:

     "A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale" [10].

     2. Al primo comma dell'art. 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, dopo le parole: "presso cui è addetto" sono inserite le seguenti: ", assicurando in ogni caso la sua presenza giornaliera in istituto per diciotto ore settimanali" [11].

 

          Art. 7. Servizio sanitario.

     1. In ciascun capoluogo di provincia negli ospedali generali sono riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in luogo esterno di cura, ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'art. 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni, dei detenuti e degli internati per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento. Nei capoluoghi in cui esistono più ospedali generali, detti reparti sono istituiti in quello dove vi è una divisione di malattie infettive [12].

     2. Alle cure ed agli accertamenti diagnostici provvede la struttura ospedaliera, mentre alla sicurezza dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti ed agli internati provvede l'Amministrazione penitenziaria, mediante il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

 

          Art. 8. Norme in materia di espulsione degli stranieri.

     1. Nell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

     "12 bis. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, ovvero condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta l'immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero ricorrano gravi ragioni personali di salute o gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in conseguenza di eventi bellici o di epidemie. Le disposizioni previste nel presente comma non si applicano nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o in espiazione di pena detentiva per il delitto previsto dal comma 12 sexies.

     12 ter. L'espulsione è disposta, su richiesta dello straniero o del suo difensore, dal giudice che procede se si tratta di imputato e dal giudice dell'esecuzione se si tratta di condannato. Il giudice, acquisite le informazioni dagli organi di polizia, accertato il possesso del passaporto o di documento equipollente, sentito il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza. L'espulsione è eseguita dalla polizia giudiziaria con accompagnamento immediato alla frontiera. Avverso l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'art. 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale.

     12 quater. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione.

     12 quinquies. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso ai sensi del comma 12 bis è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

     12 sexies. Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione di cui al comma 12 bis è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e può procedersi al suo arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 del codice di procedura penale.".

     2. Dopo l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

     "7 bis. - 1. Lo straniero che distrugge il passaporto o documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione o che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

     2. Nei casi previsti dal comma 1 è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 del codice di procedura penale.".

 

          Art. 9. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 12 agosto 1993, n. 296.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 12 agosto 1993, n. 296.

[3] Lettera inserita dalla L. di conversione 12 agosto 1993, n. 296.

[4] Lettera inserita dalla L. di conversione 12 agosto 1993, n. 296.

[5] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 12 agosto 1993, n. 296.

[6] Comma inserito dalla L. di conversione 12 agosto 1993, n. 296.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione 12 agosto 1993, n. 296.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione 12 agosto 1993, n. 296.

[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione 12 agosto 1993, n. 296.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione 12 agosto 1993, n. 296.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione 12 agosto 1993, n. 296.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione 12 agosto 1993, n. 296.