Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 30/07/2002 |
Numero: | 189 |
Sommario |
Art. 1. (Cooperazione con Stati stranieri). |
Art. 2. (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio). |
Art. 3. (Politiche migratorie). |
Art. 4. (Ingresso nel territorio dello Stato). |
Art. 5. (Permesso di soggiorno). |
Art. 6. (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato). |
Art. 7. (Facoltà inerenti il soggiorno). |
Art. 8. (Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro). |
Art. 9. (Carta di soggiorno). |
Art. 10. (Coordinamento dei controlli di frontiera). |
Art. 11. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). |
Art. 12. (Espulsione amministrativa). |
Art. 13. (Esecuzione dell'espulsione). |
Art. 14. (Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione). |
Art. 15. (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione). |
Art. 16. (Diritto di difesa). |
Art. 17. (Determinazione dei flussi di ingresso). |
Art. 18. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo). |
Art. 19. (Titoli di prelazione). |
Art. 20. (Lavoro stagionale). |
Art. 21. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo). |
Art. 22. (Attività sportive). |
Art. 23. (Ricongiungimento familiare). |
Art. 24. (Permesso di soggiorno per motivi familiari). |
Art. 25. (Minori affidati al compimento della maggiore eta). |
Art. 26. (Accesso ai corsi delle università). |
Art. 27. (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione). |
Art. 28. (Aggiornamenti normativi). |
Art. 29. (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero). |
Art. 30. (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari). |
Art. 31. (Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo). |
Art. 32. (Procedura semplificata). |
Art. 33. (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare). |
Art. 34. (Norme transitorie e finali). |
Art. 35. (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere). |
Art. 36. (Esperti della Polizia di Stato). |
Art. 37. (Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione). |
Art. 38. (Norma finanziaria). |
§ 10.3.86 – L. 30 luglio 2002, n. 189.
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
(G.U. 26 agosto 2002, n. 199 - S.O. 173).
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art. 1. (Cooperazione con Stati stranieri).
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti: (Omissis);
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: (Omissis).
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.
Art. 2. (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio).
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
Art. 3. (Politiche migratorie).
1. Al testo unico di cui al
2. Al testo unico di cui al
Art. 4. (Ingresso nel territorio dello Stato).
1. Al testo unico di cui al
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: (Omissis);
b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis).
Art. 5. (Permesso di soggiorno).
1. Al testo unico di cui al
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati", sono inserite le seguenti: (Omissis);
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: (Omissis);
c) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno" sono inserite le seguenti: (Omissis);
d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: (Omissis);
f) il comma 4 è sostituito dal seguente: (Omissis);
g) dopo il comma 4, è inserito il seguente: (Omissis);
h) il comma 8 è sostituito dal seguente: (Omissis);
i) dopo il comma 8, è inserito il seguente: (Omissis).
Art. 6. (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).
1. Al testo unico di cui al
2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al
Art. 7. (Facoltà inerenti il soggiorno).
1. Al testo unico di cui al
a) al comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite le seguenti: (Omissis);
b) al comma 4, le parole: "può essere sottoposto a rilievi segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
Art. 8. (Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro).
1. Al testo unico di cui al
Art. 9. (Carta di soggiorno).
1. Al testo unico di cui al
Art. 10. (Coordinamento dei controlli di frontiera).
1. Al testo unico di cui al
Art. 11. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: (Omissis);
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: (Omissis);
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: (Omissis);
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: (Omissis).
Art. 12. (Espulsione amministrativa).
1. All'articolo 13 del testo unico di cui al
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: (Omissis);
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: (Omissis);
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: (Omissis);
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: (Omissis);
e) il comma 8 è sostituito dal seguente: (Omissis);
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai seguenti: (Omissis);
h) il comma 14 è sostituito dal seguente: (Omissis).
Art. 13. (Esecuzione dell'espulsione).
1. All'articolo 14 del testo unico di cui al
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. ";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"".
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 14. (Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione).
1. All'articolo 15 del testo unico di cui al
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al
Art. 15. (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione).
1. L'articolo 16 del testo unico di cui al
Art. 16. (Diritto di difesa).
1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al
Art. 17. (Determinazione dei flussi di ingresso).
1. All'articolo 21 del testo unico di cui al
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: (Omissis);
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate" sono inserite le seguenti: (Omissis);
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: (Omissis).
Art. 18. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo).
1. L'articolo 22 del testo unico di cui al
2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al
Art. 19. (Titoli di prelazione).
1. L'articolo 23 del testo unico di cui al
Art. 20. (Lavoro stagionale).
1. L'articolo 24 del testo unico di cui al
Art. 21. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).
1. Al testo unico di cui al
Art. 22. (Attività sportive).
1. Al testo unico di cui al
a) al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente: (Omissis);
b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: (Omissis).
Art. 23. (Ricongiungimento familiare).
1. All'articolo 29 del testo unico di cui al
a) al comma 1:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente: (Omissis);
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (Omissis);
3) la lettera d) è abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: (Omissis).
Art. 24. (Permesso di soggiorno per motivi familiari).
1. All'articolo 30 del testo unico di cui al
Art. 25. (Minori affidati al compimento della maggiore eta).
1. All'articolo 32 del testo unico di cui al
Art. 26. (Accesso ai corsi delle università).
1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al
Art. 27. (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione).
1. Al testo unico di cui al
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: (Omissis);
c) il comma 5 è abrogato;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: (Omissis).
Art. 28. (Aggiornamenti normativi).
1. Nel testo unico di cui al
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al
Art. 29. (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero).
1. Al testo unico di cui al
(Omissis).
Art. 30. (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari).
1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Art. 31. (Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo).
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del
Art. 32. (Procedura semplificata).
1. Al
a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
(Omissis).
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
Art. 33. (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare).
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia. è data facoltà all'INAIL di accedere al registro informatizzato [1].
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, camma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchè per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciatiper uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato [5].
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 34. (Norme transitorie e finali).
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al
Art. 35. (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere).
1. E' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonchè delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale è preposto un prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonchè la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della
3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della
Art. 36. (Esperti della Polizia di Stato).
1. Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 37. (Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione).
1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della
Art. 38. (Norma finanziaria).
1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma così modificato dall'art. 80 della
[2] Comma già modificato dall'art. 2 del
[3] Comma così modificato dall'art. 2 del
[4] Lettera così sostituita dall'art. 2 del
[5] Lettera così modificata dall'art. 2 del
[6] Comma così modificato dall'art. 2 del