§ 10.3.86 – L. 30 luglio 2002, n. 189.
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:30/07/2002
Numero:189


Sommario
Art. 1.  (Cooperazione con Stati stranieri).
Art. 2.  (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio).
Art. 3.  (Politiche migratorie).
Art. 4.  (Ingresso nel territorio dello Stato).
Art. 5.  (Permesso di soggiorno).
Art. 6.  (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).
Art. 7.  (Facoltà inerenti il soggiorno).
Art. 8.  (Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro).
Art. 9.  (Carta di soggiorno).
Art. 10.  (Coordinamento dei controlli di frontiera).
Art. 11.  (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).
Art. 12.  (Espulsione amministrativa).
Art. 13.  (Esecuzione dell'espulsione).
Art. 14.  (Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione).
Art. 15.  (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione).
Art. 16.  (Diritto di difesa).
Art. 17.  (Determinazione dei flussi di ingresso).
Art. 18.  (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo).
Art. 19.  (Titoli di prelazione).
Art. 20.  (Lavoro stagionale).
Art. 21.  (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).
Art. 22.  (Attività sportive).
Art. 23.  (Ricongiungimento familiare).
Art. 24.  (Permesso di soggiorno per motivi familiari).
Art. 25.  (Minori affidati al compimento della maggiore eta).
Art. 26.  (Accesso ai corsi delle università).
Art. 27.  (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione).
Art. 28.  (Aggiornamenti normativi).
Art. 29.  (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero).
Art. 30.  (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari).
Art. 31.  (Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo).
Art. 32.  (Procedura semplificata).
Art. 33.  (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare).
Art. 34.  (Norme transitorie e finali).
Art. 35.  (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere).
Art. 36.  (Esperti della Polizia di Stato).
Art. 37.  (Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione).
Art. 38.  (Norma finanziaria).


§ 10.3.86 – L. 30 luglio 2002, n. 189.

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

(G.U. 26 agosto 2002, n. 199 - S.O. 173).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

 

Art. 1. (Cooperazione con Stati stranieri).

     1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)," sono inserite le seguenti: (Omissis);

     b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: (Omissis).

     2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

     3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

 

     Art. 2. (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio).

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998", dopo l'articolo 2, è inserito il seguente: (Omissis).

 

     Art. 3. (Politiche migratorie).

     1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite le seguenti: (Omissis).

     2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 4. (Ingresso nel territorio dello Stato).

     1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente: (Omissis);

     b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 5. (Permesso di soggiorno).

     1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati", sono inserite le seguenti: (Omissis);

     b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: (Omissis);

     c) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno" sono inserite le seguenti: (Omissis);

     d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;

     e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: (Omissis);

     f) il comma 4 è sostituito dal seguente: (Omissis);

     g) dopo il comma 4, è inserito il seguente: (Omissis);

     h) il comma 8 è sostituito dal seguente: (Omissis);

     i) dopo il comma 8, è inserito il seguente: (Omissis).

 

     Art. 6. (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).

     1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: (Omissis).

     2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.

 

     Art. 7. (Facoltà inerenti il soggiorno).

     1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite le seguenti: (Omissis);

     b) al comma 4, le parole: "può essere sottoposto a rilievi segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

     Art. 8. (Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro).

     1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: (Omissis).

 

     Art. 9. (Carta di soggiorno).

     1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

     Art. 10. (Coordinamento dei controlli di frontiera).

     1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente: (Omissis).

 

     Art. 11. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

     1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: (Omissis);

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente: (Omissis);

     c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: (Omissis);

     d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: (Omissis).

 

     Art. 12. (Espulsione amministrativa).

     1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente: (Omissis);

     b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: (Omissis);

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente: (Omissis);

     d) il comma 5 è sostituito dal seguente: (Omissis);

     e) il comma 8 è sostituito dal seguente: (Omissis);

     f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;

     g) il comma 13 è sostituito dai seguenti: (Omissis);

     h) il comma 14 è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 13. (Esecuzione dell'espulsione).

     1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. ";

     b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"".

     2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l'anno 2004.

 

     Art. 14. (Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione).

    1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: (Omissis).

     2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente: (Omissis).

 

     Art. 15. (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione).

     1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 16. (Diritto di difesa).

     1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: "Lo straniero" sono inserite le seguenti: (Omissis) e dopo la parola: "richiesta" sono inserite le seguenti: (Omissis).

 

     Art. 17. (Determinazione dei flussi di ingresso).

     1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: (Omissis);

     b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate" sono inserite le seguenti: (Omissis);

     c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: (Omissis).

 

     Art. 18. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo).

    1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: (Omissis).

     2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).

 

     Art. 19. (Titoli di prelazione).

     1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 20. (Lavoro stagionale).

     1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 21. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).

     1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 26, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente: (Omissis).

 

     Art. 22. (Attività sportive).

     1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente: (Omissis);

     b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: (Omissis).

 

     Art. 23. (Ricongiungimento familiare).

     1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) dopo la lettera b) è inserita la seguente: (Omissis);

     2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (Omissis);

     3) la lettera d) è abrogata;

     b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: (Omissis).

 

     Art. 24. (Permesso di soggiorno per motivi familiari).

     1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: "In caso di separazione", sono inserite le seguenti: (Omissis).

 

     Art. 25. (Minori affidati al compimento della maggiore eta).

     1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: (Omissis).

 

     Art. 26. (Accesso ai corsi delle università).

     1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 27. (Centri di accoglienza e accesso all'abitazione).

     1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: (Omissis);

     c) il comma 5 è abrogato;

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 28. (Aggiornamenti normativi).

     1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio territoriale del Governo" e le parole: "il pretore" sono sostituite dalle seguenti: "il tribunale in composizione monocratica".

     2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: (Omissis).

     3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse.

 

     Art. 29. (Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero).

     1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

(Omissis).

 

     Art. 30. (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari).

     1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonchè di rilascio dei visti di ingresso.

     2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

 

     Art. 31. (Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo).

     1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 32. (Procedura semplificata).

     1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;

     b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

     2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.

 

     Art. 33. (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare).

     1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

     2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:

     a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;

     b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;

     c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

     d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

     3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

     a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

     b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 6 della presente legge;

     c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

     4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia. è data facoltà all'INAIL di accedere al registro informatizzato [1].

     5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, camma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento [2].

     6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchè per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonchè le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3 [3].

     7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:

     a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera [4];

     b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

     c) che risultino denunciatiper uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato [5].

     8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

 

Capo III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

 

     Art. 34. (Norme transitorie e finali).

     1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni già esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime [6].

     2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:

     a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;

     b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;

     c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

     3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.

     4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

 

     Art. 35. (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere).

     1. E' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonchè delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale è preposto un prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonchè la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato".

     4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

     Art. 36. (Esperti della Polizia di Stato).

     1. Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

     Art. 37. (Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione).

     1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonchè degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.

 

     Art. 38. (Norma finanziaria).

     1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 80 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[2] Comma già modificato dall'art. 2 del D.L. 9 settembre 2002, n. 195 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 quater del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito dalla L. 12 novembre 2004, n. 271.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 9 settembre 2002, n. 195.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.L. 9 settembre 2002, n. 195.

[5] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.L. 9 settembre 2002, n. 195. La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 2005, n. 78 ha dichiarato l’illegittimità della presente lettera nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 9 settembre 2002, n. 195.