Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 6. Appalti |
Capitolo: | 6.6 disciplina generale |
Data: | 20/04/1952 |
Numero: | 524 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 13 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. Nel ruolo organico del personale del Corpo del genio civile di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, ratificato dalla legge 19 dicembre 1950, n. 1052, è [...] |
Art. 4. Il termine stabilito dall'art. 42, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è fissato al 31 dicembre 1960; i termini assegnati per l'attuazione di piani regolatori che scadono prima del [...] |
§ 6.6.8 - Legge 20 aprile 1952, n. 524.
Modificazioni a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori.
(G.U. 21 maggio 1952, n. 122).
[Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esercita le proprie attribuzioni in assemblea generale, ovvero a mezzo delle proprie sezioni e dei comitati delle sezioni.
Le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono sei.
La ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici tra le varie sezioni è stabilita all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.
Tra i funzionari indicati all'articolo 3 della
Sono abrogati gli articoli 2 e 5 della
Il primo comma dell'art. 13 della
"La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un segretario capo, da sei segretari di sezione e dal personale tecnico e d'ordine occorrente per le funzioni da disimpegnare".
Nel ruolo organico del personale del Corpo del genio civile di cui alla tabella B allegata al
Il termine stabilito dall'art. 42, primo comma, della
[1] Articolo abrogato dall'art. 12 del
[2] Comma già modificato dall'art. 1 della