§ 38.10.371 - D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204.
Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:27/04/2006
Numero:204


Sommario
Art. 1.  Natura
Art. 2.  Competenze
Art. 3.  Composizione
Art. 4.  Assemblea generale
Art. 5.  Compiti del Presidente
Art. 6.  Sezioni
Art. 7.  Comitato di presidenza
Art. 8.  Compiti del Segretario generale
Art. 9.  Servizio tecnico centrale
Art. 10.  Dotazione organica
Art. 11.  Autonomia gestionale
Art. 12.  Abrogazioni
Art. 13.  Disposizioni transitorie


§ 38.10.371 - D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204. [1]

Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(G.U. 6 giugno 2006, n. 129)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612, concernente il regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificata dalla legge 29 novembre 1957, n. 1208, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

     Considerato che la citata legge 18 ottobre 1942, n. 1460, disciplina in particolare la costituzione, la competenza, la composizione e le attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Servizio tecnico centrale;

     Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, concernente la modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

     Visti gli articoli 9 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè di enti pubblici;

     Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, comma 2-septies;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare l'articolo 12 concernente la dotazione organica del Ministero;

     Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 2005, relativo all'individuazione del numero delle unità dirigenziali di livello non generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fissato in ventisei unità;

     Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

     Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

     Ritenuto che in base alle riportate disposizioni normative e, in particolare, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-septies, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, si deve procedere con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatorio del Governo ed organo di consulenza facoltativo per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2006;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Acquisito, altresì, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1. Natura

     1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di seguito denominato: «Consiglio superiore», è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato e svolge attività di consulenza facoltativa per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici che ne facciano richiesta.

     2. Il Consiglio superiore è dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa che ne assicurano indipendenza di giudizio e di valutazione.

 

     Art. 2. Competenze

     1. Il Consiglio superiore, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri:

     a) di carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, sui piani portuali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e inoltre sui progetti di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato relativi all'informatica ed alle infrastrutture tecnologiche a servizio del trasporto combinato terrestre e marittimo, dei sistemi portuali, degli interporti e della logistica, onde garantire l'interoperabilità delle tecnologie e delle piattaforme software e agevolare l'accesso alle infrastrutture di trasporto;

     b) di carattere facoltativo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sulle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, sulle linee generali della programmazione delle grandi reti di interesse nazionale, sui piani aeroportuali e sulle vie di navigazione di interesse nazionale, sui programmi di lavori pubblici, sui progetti delle opere pubbliche o di interesse pubblico, ai sensi delle disposizioni vigenti sulle costruzioni ed infrastrutture strategiche, sui progetti delle altre amministrazioni pubbliche. Per i progetti delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, il parere del Consiglio superiore è espresso sui progetti preliminari. Ai pareri di carattere facoltativo si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

     c) su ogni altra questione, ove sia previsto dalle norme vigenti.

     2. Il Consiglio superiore esprime, altresì, obbligatoriamente parere:

     a) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonchè delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, per i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I (attività edilizia) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

     b) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

     c) sulle circolari e linee guida predisposte in attuazione e nei limiti delle leggi citate alle lettere a) e b).

     3. Il Consiglio superiore sulla base della legislazione vigente, attraverso il Servizio tecnico centrale, cura la predisposizione delle norme tecniche fondamentali sulla sicurezza minima delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale; esercita il coordinamento tecnico-scientifico dell'attività normativa, nazionale ed in ambito europeo, nel settore dell'ingegneria civile e dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1, resistenza meccanica e stabilità, di cui alla direttiva n. 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni; esercita, inoltre, d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, la vigilanza sugli enti di cui alla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell'ingegneria civile e strutturale ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni. Ai fini dell'esercizio delle predette funzioni il Consiglio superiore assicura l'assolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli organismi tecnici dell'Unione europea preposti all'attuazione della citata direttiva 89/106/CEE, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei prodotti per l'ingegneria civile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali.

     4. Il Consiglio superiore esprime, altresì, parere sulle questioni comunque pertinenti le materie di cui all'articolo 1, comma 1, sottoposte al suo esame dagli organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da singoli Ministri, da presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici, dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e dalle altre autorità indipendenti e può redigere norme tecniche particolari su richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore altresì può svolgere specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessità.

     5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici in particolare svolge attività di consulenza per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per le questioni di ordine tecnico e per ogni altra questione per la quale l'Autorità ritiene di richiedere il parere del Consiglio superiore. L'attività di consulenza si attua, su richiesta del Presidente dell'Autorità, anche a mezzo di referti all'Autorità o mediante istruttorie congiunte tra gli uffici del Consiglio superiore e dell'Autorità, secondo direttive concordate tra il presidente del Consiglio superiore e il Presidente dell'Autorità, ovvero mediante audizioni presso l'Autorità del Presidente del Consiglio superiore o di una delegazione del Consiglio stesso, nominata dal Comitato di presidenza e coordinata dal presidente della sezione competente per materia.

     6. Il Consiglio superiore predispone annualmente una relazione al Parlamento che dia conto dell'attività svolta, nonchè delle principali tematiche emerse nel corso dell'anno nei diversi settori dell'ingegneria.

 

     Art. 3. Composizione

     1. Il Consiglio superiore è costituito dal Presidente, dai presidenti di sezione, dal direttore del Servizio tecnico centrale, dal Segretario generale, dai componenti effettivi indicati al comma 3 e, in ragione del loro ufficio, dai componenti di diritto di cui al comma 4, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio.

     2. Le funzioni di direttore del Servizio tecnico centrale sono attribuite a dirigenti tecnici, nominati con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio superiore.

     3. I componenti effettivi del Consiglio superiore sono:

     a) in numero non inferiore a venti dirigenti di seconda fascia, con funzione di consiglieri del Consiglio superiore, prescelti per capacità ed esperienza professionale nelle materie di cui all'articolo 2 tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore, su indicazione del Presidente;

     b) tre consiglieri di Stato, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato;

     c) diciannove dirigenti, di cui diciassette con funzioni di dirigente di uffici dirigenziali generali in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali quattro appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, per le politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle comunicazioni, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, e un rappresentante del Ministro per gli affari regionali, nonchè due ufficiali generali o gradi corrispondenti appartenenti al Ministero della difesa;

     d) sei rappresentanti, di cui cinque designati dalla Conferenza unificata ed uno designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, scelti tra soggetti in possesso di specifiche qualità tecniche, corrispondenti alla importanza ed alla delicatezza delle funzioni del Consiglio superiore;

     e) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;

     f) diciotto esperti scelti fra docenti universitari ordinari di chiara ed acclarata competenza nelle materie rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 2, nonchè in materie economiche, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore.

     4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore, in ragione del loro ufficio:

     a) i Capi Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     b) il direttore generale del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

     c) i direttori di settore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     d) il Capo Dipartimento della protezione civile;

     e) il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

     f) il dirigente generale, Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     g) il direttore dell'Agenzia del territorio;

     h) [il direttore dell'Agenzia del demanio] [2];

     i) il direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa;

     l) il direttore dell'Istituto idrografico della Marina;

     m) il direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali;

     n) il direttore generale per i beni archeologici del Ministero per i beni e le attività culturali;

     o) il direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali;

     p) il direttore generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali;

     q) il direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

     r) il direttore generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

     s) il direttore generale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

     t) il direttore dell'Agenzia interregionale per il Po.

     5. Per l'esame dei progetti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono invitati con diritto di voto a partecipare alle adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore, un rappresentante del comune e della provincia in cui l'opera è localizzata, nonchè un rappresentante della regione o provincia autonoma territorialmente competente.

     6. I componenti effettivi del Consiglio superiore di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) ed f), durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio. I componenti del Consiglio superiore non possono farsi rappresentare.

     7. I componenti del Consiglio superiore, anche se estranei alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari trattati.

 

     Art. 4. Assemblea generale

     1. L'assemblea generale è costituita dal Presidente e dai componenti indicati al comma 1 dell'articolo 3, nonchè da eventuali esperti scelti dal Presidente in numero non superiore a quaranta. Gli esperti partecipano all'assemblea senza diritto di voto e a titolo gratuito. L'assemblea generale si esprime sugli affari posti all'ordine del giorno dal presidente del Consiglio superiore.

     2. I compiti dell'assemblea generale sono quelli di cui all'articolo 2 che, in ragione della loro rilevanza ed interdisciplinarietà, il Presidente assegna all'esame dell'assemblea.

 

     Art. 5. Compiti del Presidente

     1. Il Presidente:

     a) convoca e presiede l'assemblea generale;

     b) assegna gli affari all'assemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici;

     c) assegna gli affari alle sezioni;

     d) programma le sedute dell'assemblea generale;

     e) assegna i componenti, interni e non, ed il personale delle sezioni;

     f) dispone sull'attuazione del controllo di gestione per l'attività del Consiglio superiore nel rispetto delle relative direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con verifica almeno annuale della rispondenza alle finalità istituzionali dell'attività svolta sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, nonchè della adeguatezza della struttura;

     g) nomina le commissioni per l'elaborazione delle norme tecniche e linee guida a carattere normativo, su proposta del direttore del Servizio tecnico centrale;

     h) dispone l'eventuale acquisizione del parere di una sezione ovvero dell'assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti dal Servizio tecnico centrale nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui all'articolo 9;

     i) delibera, sentito il Comitato di presidenza, su ogni altra materia o questione connesse all'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore.

     2. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un presidente di sezione, individuato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 3, comma 1, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore.

     3. La Conferenza dei Capi del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è integrata con il Presidente del Consiglio superiore.

 

     Art. 6. Sezioni

     1. Il Consiglio superiore si articola in cinque sezioni distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui all'elenco che segue, è definita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio superiore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detta ripartizione può essere modificata ogni biennio, con pari procedura. L'elenco delle principali materie è di seguito indicato [3]:

     a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione;

     b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali;

     c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna;

     d) dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative;

     e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche ed informatiche;

     f) assetto del territorio, questioni ambientali;

     g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche.

     2. I presidenti di sezione:

     a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive sezioni;

     b) nominano il relatore e le commissioni relatrici degli affari assegnati alle sezioni;

     c) possono invitare alle sedute della sezione esperti che partecipano alla discussione senza diritto di voto e a titolo gratuito.

     3. Il Presidente del Consiglio superiore, su richiesta del presidente della sezione incaricata dell'affare o di almeno la metà dei componenti effettivi della sezione i quali abbiano partecipato alla deliberazione, può disporre l'esame od il riesame della questione da parte dell'assemblea generale.

     4. Per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio superiore è costituito un comitato speciale composto da un presidente di sezione e da non più di cinque componenti, scelti nell'ambito dei componenti del Consiglio superiore. Il presidente del comitato speciale può disporre la partecipazione ai lavori di altri componenti e di esperti senza diritto a voto. La partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del presidente designato, lo stesso è sostituito da altro presidente di sezione nominato dal Presidente del Consiglio superiore.

 

     Art. 7. Comitato di presidenza

     1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente, dai presidenti di sezione, dal direttore del Servizio tecnico centrale e dal Segretario generale.

     2. Il Comitato di presidenza è convocato dal Presidente, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, e per l'esame di argomenti di particolare rilevanza e su ogni questione che il presidente intenda sottoporre allo stesso.

 

     Art. 8. Compiti del Segretario generale

     1. Il Segretario generale:

     a) assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni;

     b) provvede alla gestione degli uffici a servizio del Consiglio superiore e del relativo personale;

     c) provvede all'attività amministrativa e contabile della struttura;

     d) adotta i criteri di gestione e le modalità di tenuta della contabilità e del rendiconto;

     e) individua le prestazioni da effettuarsi dal Servizio tecnico centrale e le relative tariffe.

     2. La funzione di Segretario generale è attribuita dal Presidente del Consiglio superiore nell'ambito dei dirigenti di seconda fascia destinati al Consiglio superiore.

 

     Art. 9. Servizio tecnico centrale

     1. Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore e svolge le seguenti funzioni istruttorie e di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Consiglio superiore, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti finali relativi a:

     a) studi e ricerche sui materiali da costruzione e sulla modellistica fisica e numerica delle opere, predisposizione delle norme tecniche, le linee guida e gli studi tecnici di carattere generale e normativo, nonchè di ricerca sperimentale, in materia di opere pubbliche, di impianti sportivi, di trasporti, di infrastrutture, di assetto del territorio, di pubblica incolumità e sicurezza delle costruzioni, ed assolve a tutti i connessi obblighi di legge;

     b) certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione della direttiva n. 89/106/CEE, come recepita nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, e di altre disposizioni comunitarie o nazionali;

     c) qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonchè delle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

     d) qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di cui al comma 1 dell'articolo 52 e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

     e) riconoscimento dell'equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;

     f) abilitazione dei laboratori di prova dei materiali strutturali ed i laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, nonchè in situ di cui al comma 2 dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

     g) abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni;

     h) abilitazione e vigilanza degli organismi di attestazione dei cementi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999, n. 314;

     i) vigilanza sul mercato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, limitatamente ai prodotti strutturali per i quali è prevalente il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui alla direttiva n. 89/106/CEE;

     l) accreditamento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189.

     2. Il Servizio tecnico centrale svolge, inoltre, l'attività richiesta dagli uffici operativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di amministrazioni pubbliche, nell'ambito della gestione delle opere di interesse pubblico.

     3. Per l'espletamento delle proprie attività, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Servizio tecnico centrale può affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli docenti universitari o a soggetti indipendenti, pubblici o privati, purchè di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attività di particolare complessità e che implichino conoscenze di alto grado di specializzazione.

     4. Il Servizio tecnico centrale è articolato in non più di cinque uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore.

 

     Art. 10. Dotazione organica

     1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonchè del personale del Consiglio superiore rientra nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 11. Autonomia gestionale

     1. Il Consiglio superiore costituisce centro di responsabilità amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

     2. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     3. Le risorse assegnate al Consiglio superiore sono costituite:

     a) dagli stanziamenti di cui al comma 2;

     b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

     c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.

     4. Le risorse di cui al comma 3, lettere b) e c), sono versate in apposita unità previsionale di base, da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in via continuativa, all'unità previsionale di base di cui al comma 2.

     5. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è fissata una indennità per i membri effettivi del Consiglio estranei alla pubblica amministrazione.

     6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;

     b) l'articolo 1 della legge 20 aprile 1952, n. 524;

     c) la legge 29 novembre 1957, n. 1208.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie

     1. In sede di prima applicazione del presente decreto il personale in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta assegnato al Consiglio superiore stesso.

     2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 le competenze delle sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di natura non regolamentare, provvede ad adottare la norma per l'ordinamento interno del Consiglio superiore. Contestualmente è abrogato il regolamento di cui al regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612.

     4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Servizio tecnico centrale ed alla definizione dei relativi compiti di cui articolo 9, comma 1.

     5. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


[1] Abrogato dall'art. 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera abrogata dall'art. 27 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[3] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 18 del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72.