Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.13 strumenti urbanistici |
Data: | 19/12/1957 |
Numero: | 1231 |
Sommario |
Art. 1. Il termine per l'attuazione dei piani regolatori approvati prima dell'entrata in vigore della legge 17 agosto 1942, n. 1150, di cui all'art. 4 della legge 20 aprile 1952 [...] |
Art. 2. Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facoltà, per i Comuni forniti di un piano di ricostruzione, di [...] |
§ 38.13.a - Legge 19 dicembre 1957, n. 1231. [1]
Proroga dei termini previsti dall'art. 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, sui piani regolatori e dall'art. 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione.
(G.U. 30 dicembre 1957, n. 321).
Il termine per l'attuazione dei piani regolatori approvati prima dell'entrata in vigore della
Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della
[1] Abrogata dall'art. 24 del