Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.2 navigazione da diporto |
Data: | 29/07/2008 |
Numero: | 146 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 1 bis. (Definizioni). |
Art. 2. Costruzione delle imbarcazioni da diporto |
Art. 3. Iscrizione delle navi da diporto |
Art. 4. Uffici decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto |
Art. 5. Iscrizione di unità da diporto costruite per uso personale |
Art. 6. Perdita di possesso |
Art. 7. Iscrizione di unità da diporto a titolo di locazione finanziaria |
Art. 8. Pagamento stampati |
Art. 9. Pubblicità degli atti |
Art. 10. Forma del titolo per la pubblicità |
Art. 11. Documenti per la pubblicità |
Art. 12. Semplificazione delle disposizioni per la pubblicità |
Art. 13. Esecuzione della pubblicità |
Art. 14. Iscrizione nell'ATCN delle imbarcazioni da diporto |
Art. 15. (Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero). |
Art. 15 bis. (Licenza di navigazione per unità da diporto). |
Art. 15 ter. (Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). |
Art. 15 quater. (Licenza e libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). |
Art. 15 quinquies. (Navigazione temporanea delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). |
Art. 15 sexies. (Contrazione dei termini del procedimento). |
Art. 16. Cancellazione dall'ATCN |
Art. 17. (Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto). |
Art. 17 bis. (Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). |
Art. 18. Licenza provvisoria per navi da diporto |
Art. 19. (Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN). |
Art. 20. Potenza dei motori |
Art. 20 bis. (Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore). |
Art. 21. (Identificativo per la navigazione temporanea). |
Art. 22. Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea |
Art. 23. Ruolino di equipaggio |
Art. 24. (Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto). |
Art. 24 bis. (Deposito dei documenti di bordo presso l'autorità doganale). |
Art. 24 ter. (Nautica sociale). |
Art. 24 quater. (Comando e condotta di unità da diporto). |
Art. 25. Patenti di categoria A |
Art. 26. Patenti di categoria B |
Art. 27. Patenti di categoria C |
Art. 27 bis. (Patenti nautiche di categoria D). |
Art. 28. Autorità competenti al rilascio delle patenti |
Art. 29. (Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2). |
Art. 29 bis. (Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1). |
Art. 30. Estensione dell'abilitazione |
Art. 31. Esercitazioni pratiche |
Art. 32. (Rilascio delle patenti nautiche senza esami). - 1. Le abilitazioni e i brevetti di cui all'articolo 39-ter del codice validi per il rilascio senza esami della patente nautica di categoria A per la [...] |
Art. 33. Persone in possesso di titoli professionali |
Art. 34. (Comando di unità da diporto in acque territoriali italiane). |
Art. 35. (Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneità finale). |
Art. 36. Giudizio di idoneità |
Art. 37. (Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche). |
Art. 38. Termine di validità delle patenti |
Art. 39. Revisione delle patenti nautiche |
Art. 40. Sospensione delle patenti nautiche |
Art. 41. (Revoca delle patenti nautiche). |
Art. 42. Disciplina delle scuole nautiche |
Art. 43. Enti e associazioni nautiche a livello nazionale |
Art. 44. Commissioni d'esame fuori sede |
Art. 45. (Unificazione di patenti nautiche). |
Art. 46. Registro delle patenti nautiche |
Art. 47. Modalità di rilascio e convalida delle patenti nautiche |
Art. 47 bis. (Distruzione delle patenti nautiche). |
Art. 48. Finalità e campo di applicazione |
Art. 49. Identificativo SAR per i natanti da diporto |
Art. 50. Certificato di sicurezza |
Art. 51. Validità del certificato di sicurezza |
Art. 52. Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza |
Art. 53. Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza |
Art. 54. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza |
Art. 55. Navigazione occasionale e di prova |
Art. 56. Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto |
Art. 57. Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza. |
Art. 58. Motore ausiliario |
Art. 59. Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive |
Art. 60. Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati |
Art. 60 bis. (Istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione a locatari sprovvisti di patente nautica). |
Art. 61. Finalità e campo di applicazione |
Art. 62. Tipi di visite |
Art. 63. Visita iniziale |
Art. 64. Visite periodiche |
Art. 65. Visite occasionali |
Art. 66. Visite dopo un periodo di disarmo |
Art. 67. Organi di esecuzione delle visite |
Art. 68. Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili |
Art. 69. Mantenimento delle condizioni dopo le visite |
Art. 70. Certificato di sicurezza per navi da diporto |
Art. 71. Validità del certificato di sicurezza |
Art. 72. Apparato motore, impianti ed allestimento |
Art. 73. Protezione contro gli incendi |
Art. 74. Mezzi di salvataggio |
Art. 75. Dotazioni di sicurezza |
Art. 76. Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole |
Art. 77. Trasferimento per lavori e navigazione di prova |
Art. 78. Campo di applicazione |
Art. 79. Tipi di navigazione |
Art. 80. Tipi di visite |
Art. 81. Dichiarazione di idoneità |
Art. 82. Certificato di idoneità |
Art. 83. Validità del certificato di idoneità |
Art. 84. Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneità |
Art. 85. Visita iniziale |
Art. 86. Visite periodiche |
Art. 87. Visite occasionali |
Art. 88. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza |
Art. 89. Numero minimo dei componenti dell'equipaggio |
Art. 89 bis. (Requisiti tecnici di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). |
Art. 89 ter. (Italian Passenger Yacht Code). |
Art. 90. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza |
Art. 91. Segnalazione |
Art. 91 bis. (Limiti di velocità e di emissioni sonore). |
Art. 91 ter. (Limiti di navigazione e di distanza dalla costa). |
Art. 91 quater. (Caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocità in mare e nelle acque interne). |
Art. 91 quinquies. (Regime amministrativo). |
Art. 91 sexies. (Requisiti dell'equipaggio). |
Art. 91 septies. (Requisiti dell'unità da diporto). |
Art. 91 octies. (Numero minimo dei componenti dell'equipaggio). |
Art. 91 nonies. (Limiti di operatività del servizio). |
Art. 91 decies. (Navigazione delle unità da diporto a controllo remoto). |
Art. 91 undecies. (Equipaggio remoto minimo per navigazione al di fuori delle acque territoriali). |
Art. 91 duodecies. (Disciplina delle unità da diporto a controllo remoto). |
Art. 91 terdecies. (Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto). |
Art. 91 quaterdecies. (Trattamento dei dati personali). |
Art. 91 quindecies. (Misure di garanzia, di sicurezza tecnica e modalità di accesso). |
Art. 91 sedecies. (Monitoraggio e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali). |
Art. 92. (Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche alternative). - 1. Per il rilascio della certificazione di conformità dei natanti e delle imbarcazioni da diporto di nuova costruzione [...] |
Art. 93. Disposizioni abrogative |
Art. 94. Disposizioni finali |
§ 67.2.93 - D.M. 29 luglio 2008, n. 146. [1]
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.
(G.U. 22 settembre 2008, n. 222 - S.O. n. 223)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
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Vista la
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Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;
Visto il
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Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con la nota prot. n. 8513 del 24 luglio 2008;
Adotta il seguente regolamento:
TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unità da diporto
Art. 1. Campo di applicazione
Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure amministrative inerenti alle unità da diporto di cui all'articolo 3 del
Art. 1 bis. (Definizioni).
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "area SAR nazionale": zona marittima, individuata ai sensi del
b) "ATCN": Archivio telematico centrale delle unità da diporto;
c) "autorità della navigazione interna": Direzioni generali territoriali e Uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le competenze attribuite dal
d) "autorità marittima": capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi;
e) "CED": Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) "codice": il codice della nautica da diporto di cui al
g) "DCI": dichiarazione di costruzione o importazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del
h) "STED": Sportello telematico del diportista;
i) "UCON": Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto;
l) "UMC": uffici motorizzazione civile.
Art. 2. Costruzione delle imbarcazioni da diporto
1. La dichiarazione di costruzione è facoltativa per le imbarcazioni da diporto.
2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprietà per l'iscrizione nell'ATCN è costituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.
Art. 3. Iscrizione delle navi da diporto
1. Per l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto nell'ATCN, il titolo di proprietà può essere sostituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.
2. Qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unità.
Art. 4. Uffici decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto
[Abrogato]
Art. 5. Iscrizione di unità da diporto costruite per uso personale
1. Il proprietario di un'unità da diporto costruita per uso personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del
2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle unità da diporto costruite per uso personale è costituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del
3. Le unità da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato dell'Unione europea solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure applicabili per la valutazione della conformità CE di cui all'articolo 18 del
Art. 6. Perdita di possesso
1. Ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, nei casi di perdita di possesso o di disponibilità dell'unità da diporto, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme della denuncia, della querela o dell'atto che certifica o dispone la perdita di possesso o di disponibilità dell'unità da diporto, e restituisce, se in suo possesso, la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo. Se la richiesta è presentata dall'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalità telematiche anche al proprietario l'annotazione della perdita di possesso.
2. In caso di rientro in possesso o in disponibilità dell'unità da diporto, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme dell'atto che certifica o dispone il rientro in possesso o in disponibilità dell'unità da diporto. Se la richiesta è presentata dall'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalità telematiche anche al proprietario l'annotazione di rientro in possesso. Se necessario ai fini identificativi dell'unità, prima di procedere all'annotazione di rientro in possesso, l'UCON può disporre una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi del
3. Effettuata l'annotazione di rientro in possesso o in disponibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del
4. In caso di mancata restituzione dei documenti di bordo ai sensi del comma 1, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED domanda per il rilascio di una nuova licenza di navigazione e degli altri documenti di bordo.
Art. 7. Iscrizione di unità da diporto a titolo di locazione finanziaria
1. Per l'iscrizione di un'unità da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED, oltre alla documentazione prevista dagli articoli 15-bis o 19 del codice, copia del contratto di locazione finanziaria registrato oppure copia del contratto corredato della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione all'UCON, tramite uno STED, del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.
2. L'annotazione nell'ATCN e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria e della data di scadenza del relativo contratto può essere richiesta dal proprietario o dall'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, anche successivamente all'iscrizione dell'unità, con le medesime modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, per la cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED copia dell'atto di risoluzione del contratto. In caso di cessione o di variazione del contratto di locazione finanziaria relativa all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria o alla data di scadenza del contratto di locazione finanziaria, il proprietario presenta a uno STED copia del contratto registrato oppure copia del contratto corredata della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. Lo STED notifica con modalità telematiche l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria e richiede a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione e dei documenti di bordo.
3-bis. In caso di perdita di possesso o di disponibilità dell'unità da diporto, a seguito della relativa annotazione, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria può chiedere a uno STED la cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice.
4. L'annotazione del nominativo dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria non è soggetta ai tributi previsti in materia di pubblicità navale.
5. Nei casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto, la dichiarazione di assunzione di responsabilità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), del codice è sottoscritta dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
Art. 8. Pagamento stampati
1. Nei casi di rilascio, rinnovo o duplicato della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, l'interessato effettua il pagamento del relativo stampato a rigoroso rendiconto.
Art. 9. Pubblicità degli atti
1. Le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 del codice, per i quali il codice civile richiede la trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione nell'ATCN ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione.
Art. 10. Forma del titolo per la pubblicità
1. La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione.
2. Per le imbarcazioni da diporto e per le navi da diporto minori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del codice, il titolo per la trascrizione e l'annotazione può essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.
Art. 11. Documenti per la pubblicità
1. La pubblicità è richiesta all'UCON, tramite uno STED, presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui all'articolo 10 del presente regolamento nelle forme indicate dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, il certificato di morte del precedente proprietario.
2. La nota di trascrizione contiene:
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e nazionalità, codice fiscale e regime patrimoniale delle parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
b) indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e data del medesimo;
c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme o che l'ha in deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell'articolo 7 del
d) elementi di individuazione dell'unità da diporto;
e) indicazione dell'eventuale termine o condizione a cui è sottoposto l'atto.
3. In caso di acquisto a causa di morte, la nota di trascrizione contiene anche l'indicazione della data di morte del precedente proprietario.
4. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali sull'unità da diporto, redatti in lingua straniera e presentati per la pubblicità, sono apostillati o legalizzati secondo le convenzioni internazionali e le disposizioni vigenti, nonchè corredati di una traduzione in lingua italiana, eseguita da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorità consolare.
Art. 12. Semplificazione delle disposizioni per la pubblicità
1. La trascrizione può essere domandata anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura dell'UCON, è trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.
2. Negli altri casi la trascrizione può essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta all'UCON, tramite uno STED, il titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.
Art. 13. Esecuzione della pubblicità
1. Lo STED, effettuata le verifica di cui all'articolo 5, comma 3, del
2. L'UCON ricusa la domanda di esecuzione della pubblicità non corredata da tutti i documenti richiesti dalle disposizioni vigenti. La domanda di pubblicità è nuovamente presentata solo a seguito di integrazione della documentazione o dei versamenti dovuti e le viene assegnato automaticamente dal CED un nuovo numero di repertorio progressivo.
3. Nel concorso di più atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, per le unità registrate nell'ATCN, dal numero di repertorio progressivo assegnato automaticamente dal CED. In caso di discordanza tra le trascrizioni presenti nei registri di iscrizione o nell'ATCN e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri o dell'ATCN.
Art. 14. Iscrizione nell'ATCN delle imbarcazioni da diporto
1. La dichiarazione di potenza del motore entrobordo di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, lettera c), del codice può essere sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformità o dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000.
2. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti previsti dal comma 1 del presente articolo, l'interessato, previa denuncia alle autorità competenti, richiede al costruttore o all'importatore del motore una nuova dichiarazione di potenza.
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, del codice, si applicano agli Stati terzi dotati di registri pubblici delle unità da diporto e di autorità di conservatoria navale.
Art. 15. (Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero).
1. L'elezione di domicilio in Italia o la nomina di un rappresentante con domicilio in Italia di cui all'articolo 18 del codice è trasmessa all'UCON, per il tramite di uno STED, ai fini di eventuali comunicazioni relative all'unità iscritta.
Art. 15 bis. (Licenza di navigazione per unità da diporto).
1. I modelli di licenza di navigazione per le unità da diporto sono approvati con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Oltre ai dati di cui all'articolo 23, comma 2, del codice, sulla licenza di navigazione sono annotati la denominazione identificativa dello STED che l'ha rilasciata, l'eventuale nome dell'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale armatore e gli estremi del certificato di sicurezza.
Art. 15 ter. (Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della
1. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, occorre presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.
3. La presentazione di un certificato dell'autorità competente, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Se nell'estratto del registro di iscrizione del Paese dell'Unione europea di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro sono indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi della nave, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.
Art. 15 quater. (Licenza e libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della
1. La licenza per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è rilasciata dall'autorità marittima di iscrizione della nave ed è redatta sul modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di cui al comma 1 sono riportati il numero e la sigla di iscrizione nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del
3. Il libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è rilasciato dall'autorità marittima di iscrizione della nave ed è conforme al modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, per le quali il procedimento di iscrizione non si è ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione dall'autorità marittima alla quale è stata presentata l'istanza di iscrizione, con licenza provvisoria con validità di sei mesi.
5. La licenza, anche provvisoria, il ruolino di equipaggio e il libro unico di bordo sono conservati a bordo in originale.
6. Per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, i documenti di bordo possono essere inviati all'autorità marittima di iscrizione della nave anche su supporto informatico o per via telematica.
7. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione dei documenti prescritti, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria della nave, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, produce all'autorità marittima di iscrizione la denuncia in originale o in copia conforme presentata all'autorità competente, unitamente a un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa e all'eventuale documento di bordo deteriorato. Se il certificato di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, è in corso di validità, l'autorità marittima rilascia l'autorizzazione provvisoria alla navigazione con durata di trenta giorni.
Art. 15 quinquies. (Navigazione temporanea delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della
1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice può essere utilizzata anche per le navi di cui all'articolo 3 della
Art. 15 sexies. (Contrazione dei termini del procedimento).
1. Fermi restando i termini del procedimento di cui all'articolo 58 del codice, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuati gli strumenti organizzativi atti a consentire la contrazione dei termini relativi ai procedimenti di rilascio della licenza provvisoria di navigazione di cui all'articolo 20, comma 2, del codice e della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), del codice.
Art. 16. Cancellazione dall'ATCN
1. La domanda per la cancellazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del codice è presentata all'UCON tramite uno STED.
2. Lo STED trasmette all'UCON la domanda per la cancellazione. L'UCON, accertata l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti richiede, dandone conoscenza allo STED procedente, il nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall'articolo 15 della
3. Per le unità da diporto destinate all'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della
4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione è corredata dal processo verbale compilato dall'autorità marittima o della navigazione interna competente e attestante l'evento.
5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto presenta all'UCON, tramite uno STED, la richiesta di nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale. Il nulla osta è rilasciato dall'UCON previ gli accertamenti di cui al comma 2. Ottenuto il nulla osta, l'alienante presenta allo STED copia conforme dell'atto di vendita e i documenti di navigazione. Lo STED invia la copia dell'atto di vendita all'UCON, che cancella l'unità da diporto dall'ATCN con decorrenza dalla data del medesimo atto.
6. In caso di trasferimento all'estero dell'unità da diporto, lo STED invia all'UCON la richiesta del proprietario di nulla osta alla cancellazione dall'ATCN con l'indicazione del registro straniero prescelto. L'UCON, previ gli accertamenti di cui al comma 2, rilascia il nulla osta e dispone la restituzione all'interessato dei documenti tecnici necessari per la successiva immatricolazione dell'unità all'estero. Lo STED ritira i documenti di navigazione. Il proprietario dell'unità da diporto comunica all'UCON, tramite uno STED, gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione in registri, rilascia apposita dichiarazione resa ai sensi del
6-bis. Nel caso di iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20 del codice, qualora siano decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato a uno STED il titolo di proprietà, l'UCON cancella d'ufficio l'unità da diporto dall'ATCN e dispone allo STED il ritiro della licenza provvisoria di navigazione e del certificato di sicurezza.
Art. 17. (Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto).
1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto il proprietario presenta all'UCON, tramite uno STED, i seguenti documenti:
a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
b) l'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del
2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza di navigazione, a seguito di domanda del proprietario o dell'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, lo STED, acquisiti l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorità competente e l'eventuale licenza di navigazione deteriorata, previa validazione dell'UCON, rilascia il duplicato. L'UCON comunica al proprietario il rilascio del duplicato della licenza di navigazione.
Art. 17 bis. (Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della
1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche il proprietario presenta all'autorità marittima di iscrizione i seguenti documenti:
a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
b) la dichiarazione ai fini del noleggio di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del
2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza, l'autorità marittima di iscrizione della nave rilascia, su richiesta del proprietario o dell'armatore, il duplicato, acquisendo l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorità competente e l'eventuale licenza deteriorata.
Art. 18. Licenza provvisoria per navi da diporto
[Abrogato].
Art. 19. (Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN).
1. La sigla o il numero di individuazione delle unità da diporto sono apposti in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. I numeri e le lettere, tutte con carattere maiuscolo, hanno un'altezza minima di 15 centimetri, con larghezza e corpo proporzionati.
Art. 20. Potenza dei motori
1. I certificati per l'uso del motore rilasciati prima dell'entrata in vigore del codice costituiscono documento di bordo.
2. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, richiede al costruttore o all'importatore o al rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice.
3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione di potenza, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, o ne chiede il rilascio all'ufficio presso il quale la stessa è stata depositata o richiede una nuova dichiarazione di potenza al costruttore o all'importatore del motore.
4. In caso di smarrimento, deterioramento o furto della dichiarazione di potenza del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, chiede il duplicato al costruttore o all'importatore del motore.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati al rilascio della dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento della potenza del motore e il rilascio del relativo documento. Per la prestazione l'interessato è tenuto al pagamento del compenso previsto al n. 9 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni.
Art. 20 bis. (Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore).
1. Ai fini dell'articolo 24-bis, comma 2, del codice, la dichiarazione o la revoca di armatore, quando è fatta verbalmente, deve constare da processo verbale assunto da uno STED e deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 24-bis, comma 4, del codice.
2. Dell'atto viene rilasciata copia agli interessati per l'adempimento delle formalità di trascrizione.
Art. 21. (Identificativo per la navigazione temporanea).
1. L'identificativo per la navigazione temporanea è generato automaticamente dal CED su base nazionale ed è costituito da un numero progressivo seguito dalla sigla "TEMP".
2. L'identificativo è riportato in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'unità da diporto, a destra di prora e a sinistra di poppa, con caratteri neri su fondo bianco e con le dimensioni previste dall'articolo 19, comma 1.
Art. 22. Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea
1. Le unità autorizzate alla navigazione temporanea sono dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, nei limiti previsti dall'articolo 29 del codice. L'apparato è utilizzato solo ai fini della sicurezza della navigazione.
2. L'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato è installato, costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito dal numero progressivo dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1.
3. L'utilizzo dell'apparato non è soggetto a licenza di esercizio.
Art. 23. Ruolino di equipaggio
1. Il ruolino di equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto, anche utilizzate a fini commerciali, nonchè per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia i ruolini di equipaggio agli uffici compartimentali e circondariali marittimi e alle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonchè alle autorità consolari, che ne facciano richiesta. Gli uffici marittimi, gli UMC e le autorità consolari, all'atto del rilascio del ruolino di equipaggio, riportano le annotazioni in esso contenute in un registro di carico.
3. Il ruolino di equipaggio ha validità di tre anni a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di navigazione dall'UCON tramite lo STED. A tal fine, l'ufficio che ha provveduto al rilascio del ruolino di equipaggio, oltre a darne comunicazione all'INPS, nonchè al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unità, inoltra all'UCON, tramite uno STED, la richiesta per l'annotazione degli estremi del ruolino nell'ATCN e sulla licenza di navigazione.
3-bis. In caso di imbarco o di sbarco di un membro dell'equipaggio in un porto estero, ove l'autorità consolare non sia presente o i relativi uffici competenti in materia di navigazione non siano aperti al pubblico, gli interessati possono procedere alla stipula della convenzione di arruolamento o alla dichiarazione di sbarco senza contestazioni, alla presenza di due testimoni, i quali appongono la propria sottoscrizione. La convenzione di arruolamento o la dichiarazione di sbarco sono annotate nel ruolino di equipaggio e regolarizzate, a cura del marittimo imbarcato o sbarcato, presso il proprio ufficio di iscrizione al rientro in Italia.
4. Alla scadenza di validità del ruolino di equipaggio, gli uffici marittimi, gli UMC o gli uffici consolari lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino ritirato è trasmesso all'INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio che ne aveva assunto il carico.
4-bis. L'armatore può chiedere all'INPS l'autorizzazione a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le imbarcazioni e navi da diporto a lui appartenenti e oggetto di contratti di noleggio oppure più posizioni contributive per gruppi di imbarcazioni e navi da diporto, per le quali è adottata la rotazione dei marittimi imbarcati di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del codice.
Art. 24. (Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto).
1. Ai fini delle annotazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, il proprietario, l'utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore presenta domanda a uno STED.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e agricoltura o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del
b) licenza di navigazione dell'imbarcazione o della nave da diporto che si intende adibire a uso commerciale;
c) nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice, l'autorizzazione rilasciata dalla provincia, città metropolitana o provincia autonoma competente o copia della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 49-septies, comma 3, del codice.
3. In caso di mutamento di uno o più dei soggetti di cui al comma 1, l'interessato presenta a uno STED domanda di cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere.
Art. 24 bis. (Deposito dei documenti di bordo presso l'autorità doganale).
1. In caso di lavori di trasformazione di unità battenti bandiera di Paesi terzi presso cantieri italiani, nell'applicazione dei regimi doganali previsti per le suddette lavorazioni secondo le disposizioni del
Art. 24 ter. (Nautica sociale).
1. L'autorità competente, nell'ambito dei provvedimenti di disciplina delle aree portuali e dei relativi specchi acquei, individua con priorità le aree destinate all'ormeggio, anche a secco, delle unità appartenenti alla nautica sociale di cui all'articolo 2-bis del codice, nonchè gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unità e le aree di sosta dei relativi carrelli.
2. Le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale usufruiscono, se in transito ai sensi dell'articolo 49-nonies del codice, di agevolazioni tariffarie non inferiori al trenta per cento per la fornitura dei servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.
3. Nell'istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati di cui all'articolo 49-decies del codice, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime.
Art. 24 quater. (Comando e condotta di unità da diporto).
1. Per comando di un'unità da diporto si intende il processo decisionale concernente la direzione nautica dell'unità, come la rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per prevenire gli abbordi in mare e la salvaguardia della vita umana in mare. Il comando, che non implica la necessità di tenere costantemente il timone dell'unità, comporta l'assunzione delle responsabilità della direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione, la cui esecuzione materiale può essere affidata a terzi.
2. Per condotta di un'unità da diporto si intende la sola direzione del timone dell'unità.
TITOLO II
Disciplina delle patenti nautiche
Capo I
Disposizioni generali
Art. 25. Patenti di categoria A
1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:
a) entro dodici miglia dalla costa;
b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista.
3. A richiesta dell'interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore. Sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.
Art. 26. Patenti di categoria B
1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.
Art. 27. Patenti di categoria C
1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.
2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 3.
3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.
Art. 27 bis. (Patenti nautiche di categoria D).
1. Le patenti nautiche di categoria D sono abilitazioni speciali:
a) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, nonchè di moto d'acqua, se di tipo D1;
b) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, se di tipo D2.
2. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti psichici e fisici di cui all'allegato I, paragrafi 1, 2 e 5, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. L'abilitazione è limitata alla navigazione esclusivamente diurna con natanti o imbarcazioni da diporto aventi scafi di lunghezza massima di dodici metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia di distanza dalla costa, oppure con moto d'acqua entro un miglio di distanza dalla costa.
3. A bordo delle unità di cui al comma 1 può essere installato un motore di cilindrata non superiore a 1900 cc, se a carburazione o a iniezione diretta a due tempi fuoribordo o a 2400 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo non sovralimentato o a 1500 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo sovralimentato o a 1700 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo non sovralimentato o a 1200 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo sovralimentato o a 2400 cc, se a ciclo diesel entrobordo non sovralimentato o a 2000 cc, se a ciclo diesel entrobordo sovralimentato oppure in caso di moto d'acqua, a 1000 cc a due tempi o a 1700 cc se a quattro tempi non sovralimentato o a 1200 cc se a quattro tempi sovralimentato, e comunque in tutti i casi con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV.
4. Fino al compimento del diciottesimo anno di età, la patente di categoria D, tipo D1, è limitata al comando di natanti da diporto e moto d'acqua.
5. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono rilasciate ai soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, alle condizioni ivi previste, in esito agli accertamenti medici di idoneità psicofisica compiuti in sede di conseguimento, convalida o revisione e annotate sul certificato medico.
6. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono assoggettate alle procedure previste per le patenti nautiche di categoria A.
Art. 28. Autorità competenti al rilascio delle patenti
1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:
a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa;
c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto;
c-bis) le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1.
2. Le patenti nautiche sono conformi al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-bis. Le patenti nautiche non conformi al modello vigente di cui al comma 2 sono sostituite in occasione della loro convalida, previo assolvimento dell'imposta di bollo e del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.
Art. 29. (Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2).
1. Le prove di esame per il conseguimento delle patenti nautiche possono essere sostenute decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame.
2. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, è sostenuta innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attività didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo, il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, o a quella di ufficiale di navigazione del diporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, gli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del codice, ovvero innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal direttore dell'UMC, scelto tra i medesimi soggetti nonchè tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Le funzioni di esaminatore possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo o dal direttore dell'UMC.
3. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, è sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del circondario marittimo e costituita:
a) dal presidente, scelto tra: gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore o gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo o in congedo; i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attività didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo; il personale della gente di mare in possesso di abilitazione non inferiore a quella di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 8 del citato decreto 25 luglio 2016, o di comandante del diporto di cui all'articolo 7 del richiamato decreto n. 121 del 2005. Le funzioni di presidente possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo;
b) da un membro, scelto tra: gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso; gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto abilitati alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo; i comandanti su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del citato decreto 25 luglio 2016 o i capitani del diporto di cui all'articolo 6 del richiamato decreto n. 121 del 2005.
4. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B che abilitano al comando delle navi da diporto è sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalità indicate al comma 3, lettere a) e b).
5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa è sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 2. La prova pratica per le medesime patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o al comando di navi da diporto è sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 3, lettera b). La seduta di esame per la prova pratica è distinta dalla seduta di esame per la prova teorica. Per lo svolgimento della prova di navigazione a vela, l'esaminatore è affiancato da un istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del codice.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3-bis, del codice si applicano alle unità da diporto impiegate per lo svolgimento della prova pratica.
7. I docenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere anche in posizione di quiescenza, ma non devono aver superato il settantacinquesimo anno di età. Ai soli fini di cui al presente articolo, i titoli di capitano di lungo corso e di aspirante capitano di lungo corso sono considerati equipollenti a quelli, rispettivamente, di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT.
8. Le funzioni di segretario delle prove teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Gli esaminatori, gli istruttori professionali di vela, i segretari e i membri delle commissioni di esame sono nominati assicurando la rotazione dei componenti tra le diverse sessioni di esame, anche al fine di garantire la prevenzione di potenziali conflitti di interesse.
10. I programmi e le modalità di svolgimento degli esami e delle esercitazioni pratiche obbligatorie per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
11. Nell'allegato II sono definiti i criteri e le modalità di applicazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche della normativa a favore dei candidati con disabilità di cui alla
Art. 29 bis. (Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1).
1. La patente nautica di categoria D, tipo D1, è conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonchè del superamento di una prova a quiz di idoneità finale.
2. Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di idoneità finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice, nonchè dai centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies del codice.
3. In alternativa al corso formativo, la patente nautica di categoria D, tipo D1, è conseguita a seguito del superamento della prova di idoneità finale svolta presso l'UMC competente, a cui possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui al comma 2.
4. Alle modalità di svolgimento della prova di idoneità finale si applica, in relazione ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), il disposto di cui all'articolo 29, comma 11.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati:
a) le materie e le modalità di svolgimento del corso formativo;
b) l'oggetto e le modalità di svolgimento delle esercitazioni pratiche;
c) i quiz e le modalità di svolgimento della prova di idoneità finale;
d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche;
e) il modello di attestato di superamento della prova di idoneità finale;
f) le modalità di vigilanza e di svolgimento dei controlli da parte degli uffici competenti.
Art. 30. Estensione dell'abilitazione
1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo le prove teorica e pratica inerenti alla navigazione a vela.
2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta.
2-bis. Coloro che sono in possesso della patente nautica di categoria D, tipo D1, al compimento del diciottesimo anno di età, possono conseguire la patente nautica di categoria A, sostenendo un esame integrativo teorico sugli argomenti non compresi nel corso formativo di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e una prova pratica di navigazione.
Art. 31. Esercitazioni pratiche
1. Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica o per la sua estensione, nonchè per il conseguimento della patente di categoria D, tipo D1, sono autorizzati a esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto, nei limiti della distanza dalla costa consentita dall'abilitazione richiesta, purchè durante l'esercitazione sia presente a bordo una persona in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.
2. La ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 1, accompagnata da un documento di identità o di riconoscimento del candidato, costituisce titolo per esercitarsi a bordo delle unità da diporto per un termine di validità temporale pari a quello della domanda.
Art. 32. (Rilascio delle patenti nautiche senza esami). - 1. Le abilitazioni e i brevetti di cui all'articolo 39-ter del codice validi per il rilascio senza esami della patente nautica di categoria A per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa sulle unità esclusivamente a motore sono:
a) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dall'unità madre rilasciato dalla Marina militare;
b) brevetto di abilitazione per la condotta di unità navali ausiliarie minori della Marina militare in navigazione d'altura, di galleggianti a motore d'uso locale e di mezzi speciali, esclusi i rimorchiatori, rilasciato dalla Marina militare;
c) brevetto di abilitazione per la condotta dei mezzi speciali della Marina militare adibiti al rimorchio costiero e d'altura rilasciato dalla Marina militare;
d) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione oltre sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare;
e) brevetto di abilitazione al comando di motovedette del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro venti miglia dalla costa o dall'unità madre;
f) brevetto di abilitazione al comando di unità navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera senza limiti dalla costa;
g) brevetto di specializzazione di comandante di unità navale rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
h) brevetto di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura rilasciato dai comandi e dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
i) patentino di abilitazione al comando di unità navali della Guardia di finanza per ufficiali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
l) patentino di abilitazione al comando di unità navali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
m) abilitazione al comando di unità navali d'altura dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare;
n) abilitazione al comando di unità navali in navigazione costiera dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare;
o) abilitazione al comando o condotta di mezzi dell'Esercito italiano in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;
p) abilitazione al comando o condotta di unità o mezzi navali dell'Aeronautica militare in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;
q) abilitazione al comando o condotta di unità o mezzi navali dell'Aeronautica militare in navigazione oltre venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;
r) brevetto di abilitazione al comando di unità navale in navigazione costiera conseguito da personale del Corpo della Polizia penitenziaria presso scuole della Marina militare.
2. I titoli e i brevetti di cui all'articolo 39-quater del codice validi per il rilascio senza esami delle patenti nautiche di categoria A per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa sulle unità esclusivamente a motore sono i seguenti:
a) brevetto di abilitazione per la condotta di mezzi navali della Marina militare entro dodici miglia dalla costa o dall'unità madre rilasciato dalla Marina militare;
b) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare;
c) brevetto abilitante alla condotta di "motoscafi da corsa M.M." rilasciato dalla Marina militare;
d) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro dodici miglia dalla costa o dall'unità madre;
e) abilitazione alla condotta di mezzi navali in navigazione entro dodici miglia dalla costa o dall'unità madre rilasciata dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
f) abilitazione al comando o condotta di mezzi navali dell'Esercito italiano in navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede all'aggiornamento delle abilitazioni e dei brevetti che danno diritto al rilascio delle patenti nautiche senza esami, in base alle variazioni comunicate periodicamente dalla Marina militare o dalla Guardia di finanza.
Art. 33. Persone in possesso di titoli professionali
1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validità possono comandare e condurre le unità da diporto, nei limiti indicati nell'allegato III.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè coloro che sono iscritti nel registro di cui all'articolo 90 del codice della navigazione, muniti di libretto di navigazione in corso di validità ovvero di licenza per pilota, possono conseguire senza esami le patenti nautiche, nei limiti e con le modalità stabilite nell'allegato III.
Art. 34. (Comando di unità da diporto in acque territoriali italiane).
1. I cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri, muniti di patente nautica o di un titolo di abilitazione o di un documento riconosciuto equipollente dallo Stato, rispettivamente, di residenza o di cittadinanza, possono comandare, purchè a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto di bandiera italiana, nonchè natanti da diporto e moto d'acqua entro i limiti dell'abilitazione posseduta. La patente nautica, il titolo o il documento abilitativo posseduto è tenuto a bordo in originale.
2. Per i cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica è regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unità.
3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea nonchè per i cittadini italiani ivi residenti si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unità da diporto di cui ai commi 1 e 2 qualora esibiscano una dichiarazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorità competenti da cui risulti che la legislazione del Paese di cittadinanza o di residenza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unità non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.
4. Per i cittadini italiani residenti in Italia, che comandano in acque territoriali italiane unità da diporto battenti qualsiasi bandiera, l'obbligo di patente nautica è regolato dall'articolo 39 del codice.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la residenza all'estero è dimostrata a cura dell'interessato tramite documentazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorità del Paese di residenza o dal consolato del Paese di cittadinanza.
Capo II
Requisiti
Art. 35. (Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneità finale).
1. Sono ammessi agli esami o alla prova di idoneità finale di cui all'articolo 29-bis per il conseguimento delle patenti nautiche coloro che al momento della presentazione della domanda:
a) per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, hanno compiuto il sedicesimo anno di età e sono in possesso dell'attestato di frequenza disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29-bis, comma 5;
b) per le patenti nautiche di categoria A, C, e D, tipo D2, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29, comma 10;
c) per le patenti nautiche di categoria B, hanno compiuto il ventunesimo anno d'età e sono in possesso della patente nautica di categoria A senza alcun limite di distanza dalla costa, almeno con abilitazione per la navigazione a motore, conseguita da almeno un triennio.
2. Nella domanda di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, il candidato dichiara l'eventuale richiesta di limitazione dell'abilitazione alle sole unità a motore.
Art. 36. Giudizio di idoneità
1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, dalle deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, oppure fanno abuso di bevande alcoliche o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non possono conseguire la patente nautica, nè la sua convalida.
2. Coloro che sono affetti dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C.
3. I soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria D, tipo D2, alle condizioni ivi previste.
4. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o da un medico appartenente al ruolo professionale dei medici del Ministero della salute, o da un medico appartenente alla struttura sanitaria della Direzione sanità di Rete ferroviaria italiana, o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da un medico del ruolo professionale dei medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il certificato di idoneità reca l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore.
5. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al comma 4 anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purchè in possesso del codice di identificazione per il rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.
6. Gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica nella quale il medico presta servizio oppure presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche o dei consorzi per l'attività di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui ai commi 4 e 5 in possesso del codice di identificazione previsto dal richiamato decreto ministeriale 31 gennaio 2011. Nel caso in cui la visita di accertamento si svolga in un gabinetto medico allestito presso scuole nautiche o consorzi tra scuole nautiche, il certificato di idoneità reca l'indicazione dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito oltre al codice identificativo del medico.
7. Per i cittadini italiani residenti all'estero il giudizio di idoneità psichica e fisica può essere espresso anche da un medico, di qualsiasi cittadinanza, riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza.
8. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è effettuato dalla commissione medica locale, competente per territorio, nei seguenti casi:
a) presenza di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3;
b) in tutti i casi in cui il medico accertatore lo ritenga opportuno.
9. La commissione medica locale, composta da medici di cui ai commi 4 e 5, comunica, nel rispetto delle norme unionali e nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla convalida della patente nautica all'autorità marittima o all'UMC competente, che adotta il provvedimento di sospensione o di revoca ai sensi, rispettivamente, degli articoli 40 e 41 e lo trasmette all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche.
10. In caso di disabilità o di patologie o di minorazioni anatomiche, funzionali, psichiche o sensoriali, che hanno certificazione di patologia stabilizzata, non suscettibile di aggravamento nè di modifica delle limitazioni o delle prescrizioni annotate sulla patente nautica, i successivi accertamenti medici per la convalida della patente nautica sono effettuati da uno dei medici accertatori di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Il candidato presenta la certificazione di patologia stabilizzata in originale al medico accertatore, che la riporta nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. L'originale della certificazione di patologia stabilizzata, previa acquisizione di copia agli atti dal medico accertatore, è restituita al candidato.
11. I soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento presentano al medico accertatore monocratico, anche in copia, la diagnosi di DSA di cui all'articolo 3 della
12. Avverso il giudizio di idoneità psicofisica è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere di una struttura sanitaria della Direzione sanità di Rete ferroviaria italiana. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide anche sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione, di revisione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici o psichici.
13. Il certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione agli esami, conserva la sua validità per l'intera durata del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica e può essere utilizzato per un'ulteriore domanda di ammissione agli esami, se è ancora in corso di validità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del
14. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.
Art. 37. (Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche).
1. Non possono conseguire la patente nautica, nè la sua convalida, coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione di cui al
2. Non possono conseguire la patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa e per il comando di navi da diporto, nè la loro convalida, coloro che hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla
3. Avverso i provvedimenti di diniego di rilascio o di convalida, nonchè di revoca della patente nautica per difetto dei requisiti morali di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
4. Per i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini appartenenti allo Spazio economico europeo, l'autorità marittima o l'UMC accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all'articolo 28, comma 2, del
Capo III
Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti
Art. 38. Termine di validità delle patenti
1. La patente nautica ha validità di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata è ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età.
1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all'articolo 7 del
2. La validità delle patenti di categoria C o di categoria D, tipo D2, è limitata ad un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dal medico accertatore o dalla commissione medica locale.
3. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validità decorre dalla data di convalida.
4. In caso di deterioramento o di illeggibilità, il titolare chiede all'autorità marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione.
Art. 39. Revisione delle patenti nautiche
1. L'autorità che ha rilasciato la patente può disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 36 i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell'idoneità fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta. L'esito della visita medica è comunicato all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni nonchè per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi o su disposizione dell'autorità giudiziaria.
Art. 40. Sospensione delle patenti nautiche
1. La patente nautica è sospesa dall'autorità che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell'idoneità fisica e psichica di cui all'articolo 36. In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneità psicofisica.
2. Oltre che nei casi di cui agli articoli 53, commi 6 e 9, 53-bis, comma 2, 53-ter, comma 5, 53-quater, commi 1 e 10 e 55, comma 3 del codice, la patente nautica è sospesa fino a un massimo di tre mesi dall'autorità marittima o dall'UMC del luogo dove il fatto è stato commesso, quando l'abilitato commette atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre gravi danni.
3. Per motivi di pubblica sicurezza, la patente nautica è sospesa dall'autorità che ha provveduto al rilascio su richiesta del prefetto, che indica la durata della sospensione, comunque non superiore a sei mesi.
4. La patente nautica è inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.
5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorità marittima del luogo dove il fatto è stato commesso ovvero all'UMC se il fatto è avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza.
6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente è da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente è disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, è trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.
7. Avverso i provvedimenti di sospensione della patente nautica di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
8. I provvedimenti di sospensione sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorità marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio della patente, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1.
Art. 41. (Revoca delle patenti nautiche).
1. La patente nautica è revocata dall'autorità marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio se il titolare non è più in possesso, con carattere permanente, dell'idoneità fisica e psichica alla convalida ai sensi dell'articolo 36.
2. Se a seguito della visita medica di idoneità viene accertato che il titolare di patente nautica di categoria A o B è affetto dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, può essere chiesto all'autorità marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, il conseguimento senza esami della patente di categoria C. Se ricorrono le condizioni di cui all'allegato I, paragrafo 4, può essere chiesto il conseguimento senza esami della patente di categoria D, tipo D2.
3. Se il titolare non è più in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 37, la patente nautica è revocata dall'autorità marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio. L'interessato può conseguire nuovamente la patente nautica senza esami a seguito di estinzione del reato o di provvedimento di riabilitazione.
4. Avverso il provvedimento di revoca della patente nautica è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
5. I provvedimenti di revoca sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorità marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1.
Capo IV
Scuole nautiche ed associazioni nautiche a livello nazionale
Art. 42. Disciplina delle scuole nautiche
1. I centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati «scuole nautiche».
2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la sede principale.
3. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l'autorizzazione di cui al comma 2.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata previo parere obbligatorio del capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale.
5. Le province provvedono a disciplinare con propri regolamenti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.
6. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonchè coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
7. Le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.
Art. 43. Enti e associazioni nautiche a livello nazionale
[Abrogato]
Art. 44. Commissioni d'esame fuori sede
1. Le scuole nautiche nonchè gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale, di cui agli articoli 42 e 43, possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.
2. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
Capo V
Disposizioni complementari
Art. 45. (Unificazione di patenti nautiche).
1. Coloro che sono in possesso di più patenti nautiche ne richiedono, in occasione della convalida, l'unificazione all'autorità marittima o all'UMC che ha rilasciato la patente nautica più recente.
Art. 46. Registro delle patenti nautiche
1. Fino all'attuazione dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, le autorità marittime e gli UMC annotano i dati di cui all'articolo 39-bis del codice in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 47. Modalità di rilascio e convalida delle patenti nautiche
1. Le procedure di rilascio e di convalida delle patenti nautiche sono contenute nell'allegato II al presente regolamento.
Art. 47 bis. (Distruzione delle patenti nautiche).
1. Il periodo massimo di giacenza presso l'autorità marittima o l'UMC delle patenti nautiche rilasciate o convalidate, nonchè degli stampati ritirati e sostituiti perchè non più in vigore o deteriorati o illeggibili, oppure delle patenti nautiche rinvenute a seguito di furto o di smarrimento, è fissato in un anno. Allo scadere di detto periodo, l'ufficio marittimo o l'UMC comunica al titolare l'avvio del procedimento amministrativo di distruzione della patente nautica, che ha luogo a partire dal trentesimo giorno dalla data di invio della comunicazione e non oltre il quarantacinquesimo giorno, computati ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile. Le comunicazioni non sono necessarie per i modelli di stampato non più in vigore o deteriorati o illeggibili, ritirati e sostituiti.
2. Della distruzione delle patenti nautiche di cui al comma 1 è redatto verbale di distruzione, che è conservato agli atti dell'ufficio competente per cinque anni e inviato in copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto
Art. 48. Finalità e campo di applicazione
1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonchè le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto di cui al comma 2 in relazione alla navigazione effettivamente svolta. E' responsabilità del comandante dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato V-bis.
2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:
a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE;
b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.
3. Per i natanti da diporto e le moto d'acqua, le disposizioni della presente sezione si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, per il motore ausiliario, nonchè per l'identificativo di cui all'articolo 49 e per la sostituzione dei tubolari delle unità pneumatiche.
Art. 49. Identificativo SAR per i natanti da diporto
1. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere il natante da diporto con un numero identificativo preceduto dalla sigla «ITA», assegnato, su domanda, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
2. L'acquirente di un natante da diporto con numero identificativo già assegnato segnala al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le proprie generalità e le eventuali variazioni delle caratteristiche dello scafo e del motore dell'unità.
3. Il numero assegnato di cui al comma 1 identifica il natante da diporto ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare e non determina alcuna certificazione della proprietà.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina, secondo criteri di semplificazione, le caratteristiche, le modalità di richiesta e di assegnazione, la gestione informatizzata dei numeri identificativi dei natanti da diporto, nonchè le comunicazioni di cui al comma 2.
Art. 50. Certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al presente regolamento, è il documento che attesta la rispondenza dell'unità da diporto alle disposizioni della presente sezione.
2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dallo STED, all'atto della prima iscrizione nell'ATCN, previa validazione dell'UCON:
a) per le unità di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice;
b) per le unità di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate all'articolo 57 del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi del
3. Per le unità usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nell'ATCN ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 51 del presente regolamento. Per le unità usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, provenienti da Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la documentazione tecnica è valida solo se equivalente a quella nazionale.
4. Gli estremi del certificato di sicurezza o del suo rinnovo, previa presentazione della DCI aggiornata, sono presentati dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria a uno STED, che provvede all'aggiornamento dell'ATCN e all'annotazione sulla licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON.
5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneità da parte di un organismo tecnico autorizzato ai sensi del
6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede uno STED oppure, per le unità da diporto che si trovano in un porto estero, anche l'autorità consolare, sulla base di un'attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all'articolo 57, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di convalida dell'UCON.
Art. 51. Validità del certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto, in caso di primo rilascio, ha le seguenti validità:
a) otto anni dalla registrazione nell'ATCN per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le unità di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice;
b) dieci anni dalla registrazione nell'ATCN per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le unità di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice.
2. In caso di rinnovo, la validità del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità.
3. In caso di gravi avarie o di perdita di uno dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unità da diporto o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
3-bis. Alle unità da diporto non marcate CE di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998, non si applica la valutazione di post costruzione di cui all'articolo 22 del
4. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformità a quanto prescritto dall'organismo tecnico.
5. L'autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento e, se l'organismo tecnico lo ritiene necessario, che sull'unità venga eseguita un'ispezione a secco della carena.
Art. 52. Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza
1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria mantiene l'unità in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonchè alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.
Art. 53. Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza
1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.
1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unità da diporto della quale costituiscono dotazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis del codice.
Art. 54. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unità da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Le unità che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
2. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa può essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purchè sia un'unità pronta all'uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l'equipaggio.
2-bis. Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio.
3. I conduttori di tavole a vela, moto d'acqua e unità similari, nonchè le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.
4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.
Art. 55. Navigazione occasionale e di prova
1. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza le unità da diporto, munite di certificazione scaduta nella validità, ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
2. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza prove di navigazione con unità da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Art. 56. Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto
1. I battelli di servizio, rientranti nella categoria dei natanti o delle moto d'acqua, individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si trovi, non hanno l'obbligo delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dalla presente sezione, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.
Art. 57. Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.
1. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneità è rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unità, con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto.
2. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza è convalidato sulla base di un'attestazione di idoneità comprovante la permanenza dello stato di navigabilità in base al quale il certificato di sicurezza è stato rilasciato.
3. Per le unità da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria presenta allo STED l'attestazione di idoneità rilasciata dall'organismo tecnico notificato o autorizzato comprovante la permanenza dello stato di navigabilità in base al quale il certificato di sicurezza è stato rilasciato, per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione a seguito di convalida dell'UCON. In caso di visita periodica di rinnovo eseguita all'estero, il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria può presentare la medesima documentazione all'autorità consolare.
3-bis. In caso di sostituzione dei tubolari delle unità pneumatiche non effettuata dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato dal fabbricante, si applica l'articolo 51, comma 3 per le unità marcate CE e l'articolo 51, comma 3-bis per le unità non marcate CE, costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998.
3-ter. Qualora nel corso della visita di rinnovo si rilevino deficienze o inconvenienti temporaneamente tollerabili, l'organismo notificato o autorizzato rilascia l'attestazione di idoneità e dispone, sulla base del proprio regolamento tecnico, il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati, decorso inutilmente il quale decade la validità dell'attestazione di idoneità rilasciata. Le prescrizioni sono annotate dall'organismo tecnico notificato o autorizzato sull'attestazione d'idoneità e dallo STED sul certificato di sicurezza per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato il certificato di sicurezza perde di validità.
4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorità marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione delle unità interessate, il relativo luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite. L'autorità marittima o consolare può intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero può verificarne l'esecuzione al termine della stessa.
Art. 58. Motore ausiliario
1. Il motore ausiliario di emergenza è impiegato in caso di avaria del motore principale.
2. Il motore ausiliario è di tipo amovibile, sistemato su autonomo supporto dello specchio poppiero, con potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e munito di certificato d'uso ovvero di dichiarazione di potenza.
Art. 59. Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive
1. Le unità da diporto di cui all'articolo 30, comma 1, del codice, ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove.
2. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le unità di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
Art. 60. Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati
1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE è determinato come segue:
a) tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.
2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1.
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.
Art. 60 bis. (Istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione a locatari sprovvisti di patente nautica).
1. Le istruzioni di cui dell'articolo 27, comma 8, del codice, sono redatte in lingua italiana e inglese secondo lo schema in allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2022, n. 11.
Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto
Art. 61. Finalità e campo di applicazione
1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonchè le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi da diporto.
2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle navi da diporto.
Art. 62. Tipi di visite
1. Le navi da diporto sono sottoposte alle seguenti visite di sicurezza:
a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio;
b) periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di sicurezza di cui all'articolo 70;
c) occasionali, quando se ne verifichi la necessità.
2. Le visite sono disposte dall'autorità marittima o della navigazione interna, nella cui giurisdizione l'unità da diporto si trova, su richiesta presentata dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria tramite uno STED.
3. Lo STED, a seguito di convalida dell'UCON, rilascia il certificato di sicurezza sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del
4. Qualora l'unità si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorità consolare che, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio, provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del
5. L'autorità consolare trasmette all'UCON, per la convalida e l'aggiornamento dell'ATCN, copia del certificato di sicurezza, l'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza.
Art. 63. Visita iniziale
1. La visita iniziale è effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento, un'ispezione a secco della carena e una prova di stabilità in acqua.
1-bis. Una nave da diporto di nuova costruzione può essere dispensata dalla prova di stabilità, qualora l'organismo tecnico autorizzato di cui al
2. La visita accerta che le installazioni elettriche, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antin-cendio, i mezzi di segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione.
3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonchè alla compartimentazione, alla stabilità, all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi autorizzati di cui al
Art. 64. Visite periodiche
1. Le navi sono sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dall'articolo 71.
Art. 65. Visite occasionali
1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità ed il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario, sottopone la nave a visita occasionale.
2. La visita occasionale è, inoltre, disposta dall'autorità marittima o della navigazione interna allorchè sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorità comunica la data della visita ed i motivi per cui viene disposta.
3. Nel caso in cui il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria della nave non provveda a sottoporre l'unità alla visita occasionale disposta dall'autorità marittima o della navigazione interna, il certificato di sicurezza perde di validità.
3-bis. Per l'aggiornamento dell'ATCN, anche nei casi di perdita di validità del certificato di sicurezza, si applica la procedura di cui all'articolo 62, comma 3.
Art. 66. Visite dopo un periodo di disarmo
1. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno, le navi sono sottoposte ad una visita per accertare il mantenimento delle condizioni attestate dalla certificazione di sicurezza in vigore.
Art. 67. Organi di esecuzione delle visite
1. Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo nella cui giurisdizione si trova l'unità da diporto o un suo delegato, per la parte concernente le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonchè l'organismo tecnico autorizzato di cui al
Art. 68. Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli articoli 72,73,74,75 e 76, il certificato di sicurezza non può essere rilasciato, rinnovato o convalidato.
2. Qualora nel corso delle visite si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1, che possono essere temporaneamente tollerati, l'autorità marittima fissa il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati. Tale prescrizione è annotata, secondo le rispettive competenze, dall'organismo tecnico autorizzato o dall'autorità marittima sull'attestazione d'idoneità e, tramite l'autorità marittima, è trasmessa allo STED che provvede, a seguito di convalida dell'UCON, all'aggiornamento del certificato di sicurezza, dell'ATCN e della licenza di navigazione, con l'avvertenza sul certificato di sicurezza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato lo stesso certificato perde di validità.
3. Il certificato di sicurezza perde di validità se le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso.
Art. 69. Mantenimento delle condizioni dopo le visite
1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonchè alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.
Art. 70. Certificato di sicurezza per navi da diporto
1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati sulla licenza di navigazione dallo STED che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato a seguito di validazione dell'UCON, attesta la corrispondenza della nave alle norme della presente sezione.
Art. 71. Validità del certificato di sicurezza
1. Il certificato di sicurezza ha la validità di:
a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio;
b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo o di nave proveniente da altri registri.
2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida previa visita occasionale di cui all'articolo 65. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario, ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
Art. 72. Apparato motore, impianti ed allestimento
1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al
2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al
3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone.
4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un sistema di emergenza che consente di manovrare l'unità a velocità ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al
5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilità adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al
Art. 73. Protezione contro gli incendi
1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e sistemati in conformità alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica, se è previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C°. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al
5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori.
6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di capacità estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1, lettera p), sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al
Art. 74. Mezzi di salvataggio
1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unità è abilitata a trasportare, compreso l'equipaggio.
2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata.
3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione.
4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.
4-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN della nave da diporto della quale costituiscono dotazione.
Art. 75. Dotazioni di sicurezza
1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono:
a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni oppure una bussola elettronica;
b) un orologio;
c) un barometro;
d) un binocolo;
e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri;
f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere;
g) strumento di radioposizionamento;
h) tre fuochi a mano a luce rossa;
i) tre razzi a paracadute a luce rossa;
l) due boette fumogene;
m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al
n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come indicato nella tabella A annessa al
o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B), del presente regolamento;
q) un riflettore radar;
r) radio telefono ad onde ettometriche conforme al
s) n. 1 E.P.I.R.B. funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz e conforme al
t) dispositivo di esaurimento della sentina;
t-bis) n. 1 VHF con DSC conforme al
2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
2-bis. Le navi da diporto che navigano entro l'area di ricerca e soccorso nazionale possono sostituire la dotazione di cui al comma 1, lettera s), con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e conforme al
Art. 76. Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti sono stabilite:
a) le caratteristiche, i requisiti dei mezzi di salvataggio, nonchè le modalità e la periodicità delle revisioni delle zattere di salvataggio;
b) le caratteristiche, i requisiti e la scadenza dei segnali di soccorso;
c) le caratteristiche, le modalità per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice.
Art. 77. Trasferimento per lavori e navigazione di prova
1. L'autorità marittima nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova, previa visita dell'organismo tecnico autorizzato di cui al
2. L'autorità marittima nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova, sentito l'organismo tecnico autorizzato di cui al
Capo II
Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate in attività di noleggio e per le navi di cui all'articolo 3 della
Art. 78. Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio nelle acque marittime ed in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio, nonchè alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 89-ter, alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino più di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del
3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unità che non sia:
a) il comandante o un membro dell'equipaggio;
b) un bambino di età inferiore ad un anno.
Art. 79. Tipi di navigazione
1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, i tipi di navigazione delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono quelli previsti dagli articoli 22 e 27 del codice.
Art. 80. Tipi di visite
1. Le unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono sottoposte alle seguenti visite:
a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attività di noleggio, ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio;
b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di idoneità al noleggio;
c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.
2. Le visite sono richieste dal proprietario, dall'armatore o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unità. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi del
Art. 81. Dichiarazione di idoneità
1. A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici notificati ovvero affidati di cui al
2. La dichiarazione di idoneità per le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico autorizzato.
Art. 82. Certificato di idoneità
1. Il certificato di idoneità al noleggio, conforme all'allegato VII per le imbarcazioni e le navi da diporto e VII-bis per i natanti da diporto, è rilasciato:
a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, dallo STED all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attività di noleggio prevista dall'articolo 24, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneità e a seguito di convalida dell'UCON;
b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attività di noleggio, dall'autorità marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unità e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato è rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nell'ATCN.
4. Qualora l'unità adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attività, il certificato di cui al comma 1 del presente articolo è valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
5. Lo STED rilascia un tagliando di aggiornamento con gli estremi del certificato di idoneità da apporre sulla licenza di navigazione e aggiorna l'ATCN, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorità marittima o della navigazione interna conserva copia del certificato di idoneità.
6. Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il certificato di idoneità al noleggio è rinnovato o convalidato dallo STED, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneità rilasciata dagli organismi tecnici di cui all'articolo 81, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorità marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova il natante rinnova o convalida il certificato di idoneità sulla base della dichiarazione di idoneità. Copia del certificato è inviata all'autorità marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
7. Per le unità che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneità provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nel presente capo. Copia del certificato di idoneità rinnovato o convalidato è inviata all'UCON per il tramite di uno STED per l'aggiornamento dell'ATCN ovvero, per i natanti da diporto, all'autorità marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
8. Le unità da diporto battenti bandiera straniera, di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.
Art. 83. Validità del certificato di idoneità
1. Il certificato di idoneità è rinnovato ogni tre anni e la sua validità decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di idoneità.
2. Il certificato di idoneità è sottoposto a convalida nei casi previsti dall'articolo 87.
Art. 84. Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneità
1. L'armatore o, in mancanza, il proprietario mantiene l'unità adibita a noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonchè alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.
Art. 85. Visita iniziale
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 82, comma 3, la visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita.
2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unità soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita.
3. La visita è effettuata prima che l'unità sia impiegata nell'attività di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonchè un'ispezione a secco della carena.
Art. 86. Visite periodiche
1. Le unità da diporto adibite a noleggio sono sottoposte a visita periodica alla scadenza del certificato di idoneità per accertare che persistano le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
Art. 87. Visite occasionali
1. Per le imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE, in caso di gravi avarie, o di perdita anche di uno solo dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice, o di modifica rilevante del motore, o di trasformazione rilevante dell'unità da diporto come definita dal
1-bis. Per le navi da diporto, il certificato di idoneità perde di validità nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano stati apportati notevoli mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato. In tal caso l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone la nave a visita occasionale per la convalida del certificato.
2. La visita occasionale di un'unità da diporto è inoltre disposta dall'autorità marittima o della navigazione interna allorchè sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di idoneità. L'autorità marittima o della navigazione interna comunica all'armatore o, in mancanza, al proprietario dell'unità, i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.
Art. 88. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unità da diporto impiegate in attività di noleggio e le navi di cui all'articolo 3 della
2. I proprietari o gli armatori di imbarcazioni e natanti da diporto adibiti a noleggio possono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti per la navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia di distanza dalla costa, se dichiarano di effettuare la navigazione entro tali limiti. La dichiarazione di autolimitazione, redatta in carta semplice, è annotata sul certificato di idoneità a cura di uno STED, per le imbarcazioni, e a cura dell'autorità marittima o della navigazione interna che ha rilasciato il certificato di idoneità, per i natanti.
3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.
4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unità da diporto impiegata in attività di noleggio compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.
Art. 89. Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
1. L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano più di otto passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri è composto da almeno due persone.
2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio è composto da almeno tre persone.
Art. 89 bis. (Requisiti tecnici di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 per l'emanazione di norme tecniche di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, sulla base della dichiarazione di equivalenza ai fini della sicurezza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato, standard alternativi, deroghe o equivalenze adeguate allo standard di sicurezza complessivo stabilito dal regolamento di sicurezza di cui al comma 1. L'approvazione di tali standard alternativi, deroghe o equivalenze avviene soltanto in fase di primo rilascio e può essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di monitoraggio degli standard alternativi, delle deroghe o delle equivalenze di cui al comma 2.
Art. 89 ter. (Italian Passenger Yacht Code).
1. l'Italian Passenger Yacht Code prescrive criteri di progettazione, standard di costruzione e altre misure di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento per le navi da diporto impiegate in attività di noleggio e per le navi di cui all'articolo 3 della
2. L'Italian Passenger Yacht Code assicura le equivalenze e le esenzioni rispetto ai criteri delle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 1, lettera aa), numero 1) del
3. I requisiti previsti dall'Italian Passenger Yacht Code fanno riferimento alla navigazione senza limiti dalla costa, ad eccezione delle regioni polari, per le quali sono espressamente indicati specifici standard.
4. Se le disposizioni delle convenzioni SOLAS 1974 e LL 1966 sono in parte applicate e in parte derogate dall'Italian Passenger Yacht Code, il testo della parte applicata è incorporato nel suddetto codice.
5. Le proposte per l'applicazione di standard alternativi ritenuti almeno equivalenti ai requisiti dall'Italian Passenger Yacht Code sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato. Le deroghe ai requisiti del citato codice sono ammesse solo a condizione che l'equivalenza:
a) si fondi sui requisiti di base della convenzione derogata;
b) incorpori requisiti più elevati per bilanciare le deroghe al fine di un complessivo livello di sicurezza equivalente;
c) soddisfi le finalità essenziali dei requisiti interessati dalla deroga;
d) preveda eventuali requisiti specifici previsti dall'amministrazione competente nel decreto di cui al comma 13;
e) ove necessario, sia sottoposta con successo a prove tecniche o a un'analisi ingegneristica.
6. Gli standard alternativi già approvati dall'amministrazione conformemente al comma 7 sono applicabili ad altri passenger yacht qualora l'organismo tecnico autorizzato ai sensi del
7. Le esenzioni relative ad alcuni standard sono rilasciate dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato ai sensi del
8. L'approvazione di standard alternativi, deroghe o equivalenze può essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave.
9. Le navi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono richiedere la certificazione in conformità con l'Italian Passenger Yacht Code. Tutte le navi che subiscono riparazioni, trasformazioni e modifiche devono continuare a soddisfare almeno i requisiti precedentemente applicabili alle stesse.
10. Se alla nave sono effettuate riparazioni, trasformazioni e modifiche tali da variare sostanzialmente le dimensioni, gli spazi di alloggio per i passeggeri o aumentare significativamente la durata in servizio di una nave di cui al comma 10, la stessa è considerata come nuovo passenger yacht la cui data di costruzione coincide con quella in cui sono iniziate le operazioni di conversione, riparazione, trasformazione o modifica.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, è approvato l'Italian Passenger Yacht Code che riporta le definizioni, i criteri di progettazione, gli standard di costruzione, le misure di sicurezza, le misure di prevenzione dell'inquinamento, le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e le relative procedure, nonchè le modalità di monitoraggio degli standard alternativi di cui al comma 5 e le esenzioni di cui al comma 7.
Capo III
Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità
appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
Art. 90. Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, issano in un punto ben visibile una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza, permanentemente spiegata e devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 24803:2018;
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Art. 91. Segnalazione
1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unità di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.
2. In caso di immersione notturna, le segnalazioni di cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente articolo sono costituite da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.
3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile autoraddrizzante, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2.
5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dalle segnalazioni di posizionamento del subacqueo.
Capo III-bis
Limitazioni particolari
Art. 91 bis. (Limiti di velocità e di emissioni sonore).
1. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorità marittima competente per esigenze di carattere locale, nelle acque marittime entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore è consentita alla velocità massima di 8 nodi. Nelle acque interne detto limite è ridotto a 200 metri, salvo diverso provvedimento dell'autorità della navigazione interna competente.
2. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorità marittima competente per esigenze di carattere locale, all'interno dei porti, nonchè nelle rade e nelle baie ove si trovano unità all'ancora è fatto obbligo di manovrare con massima prudenza e a velocità, comunque, non superiore a 3 nodi.
3. Nelle acque marittime, è fatto divieto alle unità da diporto in transito, in sosta e all'ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa di produrre rumori molesti. Nelle acque interne, tale limite è determinato dall'autorità della navigazione interna competente.
Art. 91 ter. (Limiti di navigazione e di distanza dalla costa).
1. Nell'adozione delle ordinanze sui limiti di navigazione e di distanza dalla costa, il capo di compartimento o l'autorità della navigazione interna competente mira a garantire:
a) l'incolumità dei bagnanti e dei subacquei, tenendo in considerazione le ordinanze degli enti locali per le materie di propria competenza;
b) l'ancoraggio delle unità da diporto in sicurezza, anche in relazione all'incolumità delle persone a bordo, con riguardo alle località che presentano particolari caratteristiche morfologiche della costa, scarsità di ripari o fondali superiori a 10 metri.
Art. 91 quater. (Caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocità in mare e nelle acque interne).
1. Gli strumenti per il controllo dell'osservanza dei limiti di velocità sono costruiti in modo da raggiungere lo scopo, fissando la velocità dell'unità da diporto in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
2. Le singole apparecchiature sono omologate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di omologazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 15%, con un minimo di due nodi. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.
3. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono soggette a verifica e taratura annuale a cura dell'organo accertatore, che conserva la relativa documentazione.
4. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono gestite direttamente dagli organi accertatori e sono nella loro disponibilità per il posizionamento a terra o sui mezzi navali in dotazione.
Capo III-ter
Disciplina del servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare
Art. 91 quinquies. (Regime amministrativo).
1. La comunicazione di inizio attività prevista dall'articolo 49-duodecies, comma 2, del codice, è presentata alla Capitaneria di porto competente per territorio, in carta semplice o con modalità telematiche, dalle ditte individuali o dalle società che:
a) hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto iscritta nell'ATCN, dotata del certificato di idoneità di cui all'articolo 91-septies e con l'annotazione sulla licenza di navigazione dell'utilizzo a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare;
b) hanno stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso i terzi che include la copertura dei danni arrecati a persone o a cose durante lo svolgimento del servizio di assistenza e traino.
2. La presentazione della comunicazione di cui al comma 1 consente l'immediato avvio dell'attività.
3. Nella comunicazione di inizio attività sono contenuti:
a) la denominazione o la ragione sociale dell'impresa, con l'indicazione della sede legale e delle sedi operative;
b) i dati anagrafici e gli estremi fiscali del titolare dell'impresa, per le ditte individuali, dei soci amministratori per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o le società in accomandita per azioni, del legale rappresentante per ogni altro tipo di società e per le cooperative;
c) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 e della mancanza delle cause ostative di cui al comma 6, ai sensi del
d) gli estremi dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura con oggetto sociale "servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare";
e) i contatti di reperibilità;
f) gli estremi di individuazione delle unità da diporto adibite al servizio.
4. La comunicazione è inoltre presentata in caso di:
a) trasferimento della sede legale;
b) trasferimento delle sedi operative nella giurisdizione di una diversa Capitaneria di porto;
c) modifica, sospensione, ripresa o cessazione dell'attività;
d) variazioni della proprietà o dell'assetto societario o cooperativo;
e) variazione delle unità da diporto adibite al servizio;
f) variazione dei contatti di reperibilità.
5. La comunicazione di inizio attività può essere presentata dai soggetti di cui al comma 3, lettera b), che:
a) hanno compiuto gli anni diciotto;
b) sono cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo oppure sono cittadini di Stati terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
d) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) oppure è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ).
6. La comunicazione di inizio attività non può essere presentata da coloro che:
a) non sono in possesso dei requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche di cui all'articolo 37;
b) sono stati dichiarati interdetti o inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento.
7. Il servizio è esercitato da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 5 in maniera diretta e non può essere affidato ad altre imprese.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la Capitaneria di porto accerta il possesso dei requisiti previsti. In caso di carenza di uno o più requisiti, la Capitaneria di porto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione del servizio.
9. La Capitaneria di porto vigila sull'esercizio dell'attività e sulla permanenza dei requisiti. In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti previsti, si applica la procedura di cui al comma 8.
10. La Capitaneria di porto iscrive in un apposito registro le imprese che esercitano il servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare e annota la sigla e il numero di iscrizione o il numero di individuazione dell'ATCN delle unità utilizzate per il servizio. Nel registro è annotata ogni variazione relativa all'impresa, al titolare o alle unità utilizzate.
Art. 91 sexies. (Requisiti dell'equipaggio).
1. Possono condurre le unità adibite al servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare coloro che hanno conseguito da almeno tre anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, anche se limitata alle sole unità a motore, o la patente nautica di categoria B, oppure un titolo professionale marittimo o del diporto equivalente a tali patenti nautiche ai sensi dell'articolo 33 e dell'allegato III.
2. Possono svolgere le operazioni tecniche di traino coloro che hanno effettuato, sotto la diretta responsabilità del titolare dell'impresa e per il tempo da questi ritenuto necessario, un periodo di addestramento a bordo dell'unità adibita al servizio sull'uso delle attrezzature e sull'esecuzione delle corrette operazioni di aggancio e di traino in sicurezza e, se cittadini stranieri, che sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui all'articolo 91-quinquies, comma 5, lettera c), oppure è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ).
Art. 91 septies. (Requisiti dell'unità da diporto).
1. L'unità da diporto adibita al servizio di assistenza e traino deve avere:
a) iscrizione nell'ATCN;
b) annotazione sulla licenza di navigazione del seguente uso commerciale: "imbarcazione utilizzata a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare";
c) equipaggiamento con i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 54;
d) certificato di idoneità al servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti in mare rilasciato da un organismo notificato di cui al
e) copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con clausola specifica per il servizio di assistenza e traino.
2. Il certificato di idoneità di cui al comma 1, lettera d) è rilasciato dallo STED dopo l'effettuazione, con esito favorevole, di una visita a cura di un organismo tecnico notificato di cui al
3. Il certificato di idoneità è conforme al modello di cui all'allegato XI-bis ed è rinnovato ogni tre anni, previa visita periodica di un organismo notificato di cui al
Art. 91 octies. (Numero minimo dei componenti dell'equipaggio).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91-undecies, l'equipaggio delle unità adibite al servizio di assistenza e traino è composto almeno dal comandante e da altra persona in qualità di operatore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91-sexies.
Art. 91 nonies. (Limiti di operatività del servizio).
1. Il servizio di assistenza e traino deve iniziare nella zona marittima di giurisdizione della Direzione marittima di appartenenza della Capitaneria di porto di iscrizione nel registro di cui all'articolo 91-quinquies, comma 10.
Capo III-quater
Unità da diporto a controllo remoto
Art. 91 decies. (Navigazione delle unità da diporto a controllo remoto).
1. Le unità da diporto a controllo remoto sono iscritte nell'ATCN.
2. La navigazione delle unità da diporto a controllo remoto è consentita per l'assistenza all'ormeggio presso le strutture dedicate alla nautica da diporto e per l'assistenza e il traino dei natanti e delle imbarcazioni da diporto in mare, nonchè per la verifica di parti o attrezzature di unità da diporto in fase di costruzione o riparazione.
3. La navigazione delle unità da diporto a controllo remoto è suddivisa nelle seguenti categorie:
a) "libera": navigazione con unità condotta a vista per la quale non è prevista comunicazione o autorizzazione;
b) "controllata": navigazione con unità condotta non a vista, distinta in:
1) tipo A: navigazione per la quale è richiesta la preventiva comunicazione, anche per via telematica, all'autorità competente in base al luogo in cui avviene la navigazione;
2) tipo B: navigazione per la quale è richiesta la preventiva autorizzazione dell'autorità competente in base al luogo in cui avviene la navigazione;
c) "certificata": navigazione per la quale, oltre a quanto stabilito per la navigazione di categoria controllata di tipo B, sono previste ulteriori specifiche attestazioni o prescrizioni relative al sistema dell'unità da diporto a controllo remoto o all'equipaggio remoto.
4. L'autorità competente di cui al comma 3 può esonerare la navigazione di categoria controllata di tipo A dall'obbligo di comunicazione o autorizzare quella di tipo B per un periodo di tempo non superiore a tre anni.
5. La navigazione delle unità da diporto a controllo remoto in navigazione libera e controllata è limitata al mare territoriale. La navigazione certificata è consentita anche oltre il limite del mare territoriale. La navigazione con persone a bordo è sempre di categoria certificata, salvo il caso previsto dall'articolo 27-bis, comma 2, del codice.
Art. 91 undecies. (Equipaggio remoto minimo per navigazione al di fuori delle acque territoriali).
1. Per la navigazione di unità da diporto a controllo remoto al di fuori delle acque territoriali è richiesto un equipaggio remoto minimo composto dal comandante e da altro componente.
Art. 91 duodecies. (Disciplina delle unità da diporto a controllo remoto).
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i requisiti tecnici dei sistemi delle unità da diporto a controllo remoto, nonchè le categorie di navigazione libera, controllata e certificata e i relativi documenti, la modalità di navigazione autonoma, l'impiego standard e dell'equipaggio remoto. Sono altresì disciplinate ulteriori attività consentite con unità da diporto a controllo remoto, oltre quelle previste dall'articolo 91-decies.
Capo III-quinquies
Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto
Art. 91 terdecies. (Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto).
1. L'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice, è gestito dalla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per la vigilanza sui prodotti per la nautica da diporto.
2. Le autorità marittime, della navigazione interna o consolari comunicano alla Direzione generale di cui al comma 1, senza ritardo e con modalità telematica, i dati risultanti dalle investigazioni sommarie di cui all'articolo 60, comma 3, del codice. La Direzione generale, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, valuta la rilevanza dei dati per le finalità di cui all'articolo 14 del
3. L'archivio, ai sensi degli articoli 10 e 11 del
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
TITOLO III-bis
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 91 quaterdecies. (Trattamento dei dati personali).
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è titolare del trattamento dei dati personali contenuti negli atti e nei documenti amministrativi previsti dal presente regolamento e si avvale, per le finalità e le operazioni eseguibili previste, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) di cui al
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per finalità di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).
3. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui al
Art. 91 quindecies. (Misure di garanzia, di sicurezza tecnica e modalità di accesso).
1. L'infrastruttura di sicurezza a supporto del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso a essi, nonchè il tracciamento delle operazioni effettuate, con le modalità definite dal piano di sicurezza per la conduzione dei servizi erogati dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prodotto dal CED.
2. L'accesso alle funzioni e ai dati del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) è consentito ai soggetti di cui al
3. Il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) rende disponibili i dati in esso contenuti alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, nonchè agli altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 6 del
Art. 91 sedecies. (Monitoraggio e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali).
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge funzioni di monitoraggio allo scopo di valutare e garantire la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali contenuti nel Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). Ai fini dell'attività di monitoraggio, il CED rende tempestivamente disponibili al Ministero gli incidenti di sicurezza che possano comportare profili di violazione dei dati personali.
2. Se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riscontra elementi che facciano ritenere che sia avvenuta una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 33 del
TITOLO IV
Disposizioni complementari e finali
Art. 92. (Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche alternative). - 1. Per il rilascio della certificazione di conformità dei natanti e delle imbarcazioni da diporto di nuova costruzione alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico notificato, in conformità al
2. Per il rilascio della certificazione di conformità dei sistemi di alimentazione e dei relativi motori dei natanti e delle imbarcazioni da diporto già immessi sul mercato, alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del
3. Per il rilascio della certificazione di conformità delle navi da diporto alimentate con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato ai sensi del
Art. 93. Disposizioni abrogative
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) decreto del Ministro della marina mercantile 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;
2) decreto del Ministro della marina mercantile 19 novembre 1992, n. 566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1993, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;
3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
4) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 luglio 1994, n. 536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 15 settembre 1994, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unità da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;
5)
6) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1999, recante il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.
Art. 94. Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo svolgimento delle attività previste agli articoli 20, 21, 23, 45, 46, 49 e 50 si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.
2. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegati
(Omissis)
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal