Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/05/1988 |
Numero: | 279 |
§ 98.1.11661 - D.M. 25 maggio 1988, n. 279.
Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi.
(G.U. 21 luglio 1988, n. 170)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;
Visto l'art. 88 della
Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con
Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con
Vista la
Visto l'art. 21 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977;
Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986 che reca aggiornamenti e modifiche alle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi;
Considerata la necessità di aggiornare parzialmente le tabelle allegate al citato decreto ministeriale del 24 dicembre 1986 e di meglio individuare sia i materiali che devono essere contenuti nelle cassette di pronto soccorso previste dal menzionato regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto che l'ambito di applicabilità delle disposizioni del presente decreto alle unità addette alla pesca costiera ravvicinata ed alla navigazione da diporto;
Decreta:
Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonchè le imbarcazioni e le navi da diporto dovranno avere in dotazione i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nell'elenco allegato che fa parte integrante del decreto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato [1]
(Omissis)
[1] Vedi ora il D.Dirig. 1 ottobre 2015.