§ 67.2.117 - D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152.
Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:14/12/2018
Numero:152


Sommario
Art. 1.  Oggetto e definizioni
Art. 2.  Sistema telematico centrale della nautica da diporto «SISTE»
Art. 3.  Archivio telematico centrale delle unità da diporto «ATCN»
Art. 4.  Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto «UCON»
Art. 5.  Sportello telematico del diportista «STED»
Art. 6.  Abilitazione dei raccomandatari e degli studi di consulenza
Art. 7.  Fornitura e custodia dei materiali
Art. 8.  Funzionamento degli STED
Art. 9.  Vigilanza
Art. 10.  Sospensione e decadenza dell'operatività degli STED
Art. 11.  Modalità di accesso tramite SPID
Art. 12.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 13.  Norme transitorie e finali


§ 67.2.117 - D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152.

Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.

(G.U. 27 febbraio 2019, n. 49)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n. 339/93;

     Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

     Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;

     Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo;

     Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

     Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

     Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

     Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l'articolo 2, comma 222-ter, in materia di scarto degli atti di archivio;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222;

     Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

     Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

     Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

     Visto il decreto del Ministero delle finanze 21 ottobre 1999, recante comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonchè alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 1999;

     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonchè dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 9 dicembre 2014;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2017;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2017;

     Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 26 luglio 2017;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto e definizioni

     1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto.

     2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

     a) ATCN: l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     b) CED: il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     c) DCI: la dichiarazione di costruzione o importazione;

     d) Dipartimento trasporti: il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     e) Documento di navigazione: la licenza di navigazione e ogni altro documento prescritto ai fini della navigazione delle unità da diporto;

     f) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     g) Raccomandatari: i raccomandatari marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 aprile 1977, n. 135;

     h) RID: i Registri delle imbarcazioni da diporto;

     i) RND: i Registri delle navi da diporto;

     l) SISTE: il Sistema telematico centrale della nautica da diporto;

     m) SPID: il Sistema pubblico di identità digitale;

     n) STED: lo Sportello telematico del diportista;

     o) Studi di consulenza: le imprese e le società esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264;

     p) UCON: l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto istituito presso l'ATCN;

     q) UMC: gli Uffici della motorizzazione civile;

     r) Unità da diporto: le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonchè i natanti da diporto di cui alla lettera g) del medesimo articolo, iscritti nell'ATCN ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

 

     Art. 2. Sistema telematico centrale della nautica da diporto «SISTE»

     1. Presso il Dipartimento trasporti è istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel rispetto delle regole tecniche adottate sulla base dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), che include:

     a) l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto;

     b) l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON);

     c) lo Sportello telematico del diportista (STED), presso il quale sono espletate, mediante collegamento telematico con il CED, le attività di cui all'articolo 5, comma 2.

 

     Art. 3. Archivio telematico centrale delle unità da diporto «ATCN»

     1. Per ogni unità da diporto sono trascritti o annotati nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN):

     a) la data, il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico, il nome dell'unità se richiesto nonchè la stazza per le navi da diporto;

     b) i dati relativi alla cancellazione;

     c) i dati del proprietario;

     d) i dati dell'armatore o gli atti relativi alle vicende costitutive, modificative ed estintive della società di armamento;

     e) i dati anagrafici dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e la data di scadenza del relativo contratto;

     f) i dati relativi al costruttore dello scafo o all'eventuale mandatario autorizzato;

     g) i dati relativi al costruttore del motore o all'eventuale mandatario autorizzato;

     h) le caratteristiche tecniche dello scafo;

     i) le caratteristiche tecniche dei motori;

     l) la dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

     m) la dichiarazione di potenza del motore di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

     n) le caratteristiche della propulsione velica;

     o) i dati relativi agli apparati ricetrasmittenti di bordo e la relativa licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria;

     p) la perdita e il rientro in possesso dell'unità;

     q) i dati relativi alla licenza di navigazione, anche provvisoria;

     r) i dati relativi al certificato di sicurezza di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

     s) i dati relativi al certificato di idoneità al noleggio di cui all'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

     t) l'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

     u) i dati relativi ai documenti di navigazione di cui all'articolo 15-ter, commi 3 e 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

     v) l'indicazione dell'eventuale destinazione a fini commerciali, con specificazione del tipo di utilizzazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

     z) le informazioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172 e all'articolo 26-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, effettuati sulle unità da diporto dalle autorità di polizia;

     aa) tutti gli atti soggetti a pubblicità ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

     2. L'ATCN è completamente informatizzato e si articola in due sezioni:

     a) «Sezione dati RID e RND», popolata dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli UMC attraverso il trasferimento dei dati presenti nei registri di iscrizione cartacei e nei pertinenti fascicoli, dagli stessi tenuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

     b) «Sezione dati SISTE», popolata e aggiornata con i dati raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione delle unità da diporto e di rilascio dei documenti di navigazione relativi alle unità da diporto già immatricolate, con le informazioni trasmesse dal Corpo delle Capitanerie di porto e dalle Forze di polizia ai sensi del comma 4 e con i dati tecnici trasmessi dalle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individuate con decreto del Ministero da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     3. L'accesso ai dati contenuti nell'ATCN è consentito:

     a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;

     b) ai soggetti privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo le modalità stabilite dallo stesso e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accesso alla documentazione amministrativa;

     c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge, nonchè agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 1235 del codice della navigazione appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.

     4. Per la realizzazione dei controlli di sicurezza della navigazione di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e all'articolo 26-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il Ministero può stipulare appositi protocolli di intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la Polizia di Stato e con i rispettivi Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, per definire le specifiche procedure e modalità operative relative alla acquisizione, esclusivamente in sede locale, anche telematica, delle informazioni di cui al comma 1, lettera z).

 

     Art. 4. Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto «UCON»

     1. L'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), unità organizzativa di livello non dirigenziale del Dipartimento trasporti, esercita le seguenti funzioni:

     a) cura i rapporti con il CED per l'ottimizzazione del funzionamento del SISTE;

     b) riceve le richieste di abilitazione allo STED, nonchè le segnalazioni e i reclami da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 6, ovvero da parte dei soggetti già abilitati, e adotta i necessari provvedimenti;

     c) vigila sul corretto utilizzo dei collegamenti telematici da parte dei soggetti abilitati all'utilizzo dello STED e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 8, commi 4 e 5;

     d) cura i rapporti con tutti i soggetti abilitati al popolamento e all'aggiornamento dell'ATCN, vigilando sul corretto utilizzo del sistema;

     e) effettua le operazioni di popolamento, aggiornamento, conservazione e validazione delle informazioni contenute nell'ATCN nonchè il rilascio della relativa documentazione in caso di inerzia o ritardo da parte degli STED;

     f) effettua le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti soggetti a pubblicità navale, ivi compresi gli atti costitutivi di garanzie sulle unità da diporto, sulla base della documentazione acquisita per il tramite degli STED;

     g) effettua l'accertamento di conformità e la validazione delle richieste relative alle operazioni di cui all'articolo 5, comma 2, presentate allo STED;

     h) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione;

     i) compie ogni altra attività necessaria alla gestione del SISTE.

     2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono stabilite le modalità per il trattamento, la conservazione e la gestione informatizzata dei dati dell'archivio.

     3. Con provvedimenti del Ministero, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuato il personale per la gestione del SISTE, con adeguate competenze professionali, informatiche e giuridiche, nonchè quello da assegnare all'UCON, anche per le attività di validazione dei dati comunicati dagli STED.

     4. L'UCON cura gli adempimenti di comunicazione all'anagrafe tributaria delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e all'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 21 ottobre 1999.

 

     Art. 5. Sportello telematico del diportista «STED»

     1. Lo STED è attivato, mediante collegamento telematico con il CED, presso:

     a) le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi;

     b) gli UMC;

     c) i raccomandatari abilitati dal CED all'utilizzo dei collegamenti telematici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

     d) gli studi di consulenza, in possesso di autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati dal CED all'utilizzo dei collegamenti telematici, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. I soggetti di cui al comma 1, tramite lo STED, previa validazione dell'UCON, provvedono:

     a) alle attività istruttorie finalizzate all'iscrizione, anche provvisoria, e alla cancellazione nella «Sezione dati SISTE» dell'ATCN;

     b) alle attività istruttorie finalizzate all'annotazione dell'utilizzazione a fini commerciali di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

     c) al rilascio degli atti relativi alla proprietà e degli altri atti e domande per i quali occorre l'iscrizione e la trascrizione;

     d) all'annotazione della perdita e del rientro in possesso di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

     e) alle attività istruttorie finalizzate all'utilizzazione a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto;

     f) alle attività istruttorie relative al rilascio del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione;

     g) al rilascio della licenza di navigazione, all'aggiornamento della stessa mediante emissione di appositi tagliandi, nonchè al rilascio del duplicato della licenza in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale;

     h) al rilascio della licenza di navigazione provvisoria di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

     i) alle attività istruttorie relative alla dichiarazione di armatore;

     l) alle attività istruttorie tese al rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria;

     m) al rilascio del certificato di sicurezza e del certificato di idoneità al noleggio di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

     n) al rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

     3. Le attività previste al comma 2 sono espletate previa verifica, in via telematica, della sussistenza di eventuali iscrizioni, trascrizioni o annotazioni, inclusi i fermi amministrativi a qualsiasi titolo disposti, gravanti sull'unità da diporto.

     4. I raccomandatari e gli studi di consulenza, presso i quali è attivato lo STED, espongono, all'esterno dei locali dove hanno sede, l'apposito contrassegno, il cui modello è riprodotto nell'allegato A.

 

     Art. 6. Abilitazione dei raccomandatari e degli studi di consulenza

     1. I raccomandatari e gli studi di consulenza che intendono attivare uno STED presso la propria sede presentano richiesta di abilitazione all'UCON per il tramite degli UMC competenti per territorio.

     2. L'UMC competente per territorio comunica all'UCON, in via telematica, il nulla osta al collegamento con il CED, previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1. L'UCON, verificata la condizione di cui all'articolo 10, comma 4, autorizza il collegamento con il CED, di cui informa l'UMC.

 

     Art. 7. Fornitura e custodia dei materiali

     1. Il Ministero, tramite le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC competenti per territorio fornisce agli STED idonea modulistica, necessaria all'espletamento delle attività di cui all'articolo 5, anche in formato digitale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono stabilite le caratteristiche tecniche e di sicurezza della modulistica e le misure per la conservazione e la custodia della stessa.

 

     Art. 8. Funzionamento degli STED

     1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere agli STED si applica in quanto compatibile la disciplina vigente in materia di accesso agli sportelli delle Capitanerie di porto, degli Uffici circondariali marittimi e degli UMC, nonchè le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1991, n. 264.

     2. Lo STED, effettuata la verifica di cui all'articolo 5, comma 3, prende in carico le richieste di cui all'articolo 5, comma 2, secondo le direttive dell'UCON. Il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento, il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie è subordinato alla presentazione della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di cui all'articolo 13, comma 5, conforme al modello approvato con provvedimento del Ministero, rilasciata dalle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). Le istanze non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e dei diritti dovuti o dal contestuale versamento degli stessi, nonchè dalla DCI, non sono prese in considerazione.

     3. Ricevuta l'istanza, lo STED provvede, secondo le modalità stabilite dal Ministero, a trasmettere in via telematica le informazioni necessarie al CED unitamente alla documentazione presentata dal richiedente, al documento di identità del richiedente, alla DCI e alle attestazioni di versamento delle imposte e dei diritti dovuti.

     4. Acquisite le informazioni e le documentazioni di cui al comma 3, il CED attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che individua l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'ATCN, il CED procede all'aggiornamento dell'archivio, autorizza lo STED alla stampa del documento di navigazione richiesto e assegna l'eventuale numero di iscrizione, generato automaticamente dal sistema informativo, dopo la validazione dell'istanza da parte dell'UCON.

     5. In caso di irregolarità accertate successivamente alla emissione dei documenti di navigazione, effettuata anche dagli STED, l'UCON dispone la cancellazione motivata dei documenti stessi dall'ATCN, anche su segnalazione degli organi di polizia che provvedono al loro ritiro. L'UCON segnala le irregolarità accertate all'autorità competente, al fine della eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264, anche nei confronti degli studi di consulenza, nonchè, con riguardo ai raccomandatari, in base all'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

     6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 2, comma 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le modalità e la tempistica per lo scarto degli atti di archivio della documentazione di cui al comma 2, trasmessa all'UCON in formato elettronico ai sensi del comma 3.

 

     Art. 9. Vigilanza

     1. Le Capitanerie di porto e gli UMC, nell'ambito dei rispettivi territori di competenza, vigilano sul corretto funzionamento degli STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati e sulle modalità di conservazione della modulistica di cui all'articolo 7 e, in caso di accertate irregolarità, ne danno comunicazione all'UCON per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10.

 

     Art. 10. Sospensione e decadenza dell'operatività degli STED

     1. Nel caso previsto dall'articolo 8, comma 5, accertato il rilascio di certificazioni non veritiere da parte degli STED, l'UCON dispone la sospensione dell'operatività degli STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati per un periodo di trenta giorni; in caso di irregolarità contestate successivamente alla prima, dispone la sospensione per un periodo di novanta giorni. L'UCON dispone la cessazione dell'operatività degli STED, nel caso di una terza violazione nell'arco temporale di un anno.

     2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di irregolarità accertate, a norma dell'articolo 9, in sede di vigilanza sul corretto funzionamento degli STED attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati.

     3. Nel caso di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto disposta dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, è sospesa l'operatività degli STED. Nel caso di revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, termina l'operatività degli STED. Analogamente è sospesa o terminata l'operatività degli STED presso i raccomandatari marittimi in caso, rispettivamente, di sospensione o di radiazione dall'esercizio dell'attività disposta ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

     4. I raccomandatari e gli studi di consulenza interessati possono richiedere l'abilitazione decorso un periodo non inferiore a due anni dalla data di avvenuta notifica della cessazione dell'operatività disposta dall'UCON a norma del presente articolo.

 

     Art. 11. Modalità di accesso tramite SPID

     1. L'accesso al SISTE per la verifica della propria posizione potrà avvenire anche tramite SPID.

     2. Il pagamento dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, può avvenire anche tramite apposite procedure telematiche, da individuarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono adottate, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto ai commi 1 e 2, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.

 

     Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 13. Norme transitorie e finali

     1. È avviato un periodo di sperimentazione dal 1° aprile al 31 agosto 2019 durante il quale gli STED, specificamente individuati con apposito provvedimento ministeriale, iscrivono le unità da diporto di nuova immatricolazione esclusivamente nell'ATCN.

     2. Le operazioni di popolamento della «Sezione dati RID e RND» dell'ATCN, previste dall'articolo 3, comma 2, lettera a), sono completate entro il 1° gennaio 2021.

     3. Nelle more del completamento delle operazioni di cui al comma 2, le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC provvedono in ogni caso a trasferire all'ATCN i dati contenuti nei registri di iscrizione cartacei relativi alle unità da diporto, immatricolate entro il 31 agosto 2019, nel caso in cui gli interessati richiedano il rilascio di uno dei documenti di navigazione di cui all'articolo 5, comma 2. Il rilascio di tali documenti è subordinato al rilascio di una nuova licenza di navigazione emessa ai sensi del presente regolamento. Contestualmente, le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC annotano l'avvenuto trasferimento all'ATCN dei dati contenuti nei registri di iscrizione cartacei e, successivamente, provvedono alla trasmissione degli stessi all'UCON.

     4. Ferme restando le funzioni e le competenze in materia di polizia e sicurezza della navigazione, attribuite dalla legislazione vigente alle autorità competenti:

     a) a decorrere dal 1° settembre 2019 le unità da diporto di nuova immatricolazione sono iscritte esclusivamente nell'ATCN;

     b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le unità da diporto sono iscritte esclusivamente nell'ATCN.

     5. La DCI è richiesta ai fini del rilascio:

     a) della licenza di navigazione per le unità da diporto immatricolate a decorrere dal 1° settembre 2019;

     b) della licenza di navigazione delle unità da diporto, immatricolate al 31 agosto 2019 non ancora presenti nella «Sezione dati SISTE»;

     c) delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie;

     d) del certificato di idoneità e del certificato di sicurezza, anche al fine di consentire le attività di vigilanza sul mercato previste dalle norme vigenti.

     6. Per le finalità antifrode di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 228 del 2012, i produttori o gli importatori, ovvero i loro mandatari autorizzati, di unità da diporto superiori a 2,5 metri, comunicano alle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), i dati tecnici delle stesse nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Ministero. Per le medesime finalità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla navigazione delle unità da diporto, prevedendo la loro sostituzione con la comunicazione telematica dei relativi dati all'ATCN.

     7. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto è autorizzato a stipulare specifici accordi con le regioni per la gestione del Registro navi minori e galleggianti sulle acque interne, ora in carico agli uffici regionali degli Ispettorati di porto.

     8. Gli oneri relativi alle attività di cui al comma 7, calcolati sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio, sono a carico delle regioni e sono determinati negli accordi o nelle intese stipulati.

     9. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-303

 

Allegato A

(articolo 5, comma 4)

(Omissis)