§ 67.1.182 - D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 197.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:06/11/2007
Numero:197


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Organismo responsabile dell'applicazione delle sanzioni
Art. 3.  Sanzioni per documentazione irregolare
Art. 4.  Sanzioni per mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi
Art. 5.  Omessa assicurazione obbligatoria
Art. 6.  Infrazioni reiterate
Art. 7.  Aggiornamento degli importi delle sanzioni
Art. 8.  Disposizioni finali


§ 67.1.182 - D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 197.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

(G.U. 9 novembre 2007, n. 261 - S.O. n. 228)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;

     Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 3, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie;

     Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, così come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96;

     Vista la legge 2 marzo 1963, n. 674, recante ratifica della Convenzione relativa a danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

     Vista la legge 10 gennaio 2004, n. 12, recante ratifica della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;

     Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 798 del Codice della navigazione, il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, di seguito denominato: "regolamento".

 

     Art. 2. Organismo responsabile dell'applicazione delle sanzioni

     1. L'ENAC è l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento ed irroga le sanzioni previste negli articoli 3, 4 e 5, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 3. Sanzioni per documentazione irregolare

     1. Al vettore o all'esercente comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro.

     2. Al vettore o all'esercente non comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, è vietato il decollo dal suolo italiano fino alla regolarizzazione della documentazione assicurativa. E' applicata, altresì, una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro.

 

     Art. 4. Sanzioni per mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi

     1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5 del presente decreto:

     a) al vettore o esercente che non rispetta i requisiti minimi assicurativi, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a sessantamila euro;

     b) nel caso di vettore o esercente non comunitario, è applicata, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del divieto di operare sul territorio italiano fino alla regolarizzazione del contratto di assicurazione con i requisiti minimi prescritti agli articoli 6 e 7 del regolamento.

 

     Art. 5. Omessa assicurazione obbligatoria

     1. L'articolo 1234 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

     "Art. 1234

     Omessa assicurazione obbligatoria

     Al vettore o all'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 è irrogata la sanzione amministrativa da cinquantamila euro a centomila euro.".

 

     Art. 6. Infrazioni reiterate

     1. In caso di reiterazione delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, da parte dello stesso vettore od esercente di aeromobile, nel corso di un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata commessa la prima infrazione, le sanzioni pecuniarie sono aumentate fino al triplo.

 

     Art. 7. Aggiornamento degli importi delle sanzioni

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

 

     Art. 8. Disposizioni finali

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. L'ENAC svolge i compiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.