§ 94.1.b95 - L. 10 gennaio 2004, n. 12.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:10/01/2004
Numero:12


Sommario
Art. 1.  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a [...]
Art. 2.  1. Piena ed intera esecuzione e' data dalla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 53, paragrafo 6, [...]
Art. 3.  1. La presenta legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.b95 - L. 10 gennaio 2004, n. 12.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.

(G.U. 26 gennaio 2004, n. 20)

 

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montrealil 28 maggio 1999.

 

     Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data dalla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 53, paragrafo 6, della Convenzione stessa.

 

     Art. 3.

1. La presenta legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.