Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 10/01/2004 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data dalla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 53, paragrafo 6, [...] |
Art. 3. 1. La presenta legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 94.1.b95 - L. 10 gennaio 2004, n. 12.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.
(G.U. 26 gennaio 2004, n. 20)
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montrealil 28 maggio 1999.
1. Piena ed intera esecuzione e' data dalla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 53, paragrafo 6, della Convenzione stessa.
1. La presenta legge entra in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.