Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 02/03/1963 |
Numero: | 674 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 33 della Convenzione [...] |
§ 94.1.351 - Legge 2 marzo 1963, n. 674.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri alla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952.
(G.U. 21 maggio 1963, n. 134)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 33 della Convenzione stessa.