§ 94.1.351 - Legge 2 marzo 1963, n. 674.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri alla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:02/03/1963
Numero:674


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 33 della Convenzione [...]


§ 94.1.351 - Legge 2 marzo 1963, n. 674.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri alla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952.

(G.U. 21 maggio 1963, n. 134)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 33 della Convenzione stessa.