Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.1 disciplina generale |
Data: | 10/06/1994 |
Numero: | 370 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni recate dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 57.1.32 - D.L. 10 giugno 1994, n. 370. [1]
Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.
(G.U. 14 giugno 1994, n. 137)
1. Le disposizioni recate dall'art. 1, commi 1 e 2, del
2. Il limite massimo di mille unità di cui all'art. 456, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
3. Resta ferma la possibilità di disporre comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, purchè con oneri a loro carico, secondo quanto disposto dall'art. 1-ter del
3-bis. E' istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, l'Osservatorio per la dispersione scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante. Il Ministro ne determina la composizione con proprio regolamento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi e programmazione del Ministero. L'istituzione e il funzionamento del predetto Osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale [2] .
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.