Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 20/03/1980 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. Proroga di termine |
Art. 2. Computo della tredicesima mensilità |
Art. 3. Riliquidazione dell'indennità di buonuscita |
Art. 4. Regolarizzazione delle posizioni contributive del personale |
Art. 5. Modalità per la regolarizzazione contributiva |
Art. 6. Competenza dei tribunali amministrativi regionali |
Art. 7. Contributo di riscatto e termini per la liquidazione dell'indennità di buonuscita |
Art. 8. Liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto |
Art. 9. Assegni vitalizi |
Art. 10. Riapertura del termine per l'opzione |
Art. 11. Trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale |
Art. 12. Misura degli assegni vitalizi |
Art. 13. Assegni di riversibilità |
Art. 14. Modalità di pagamento |
Art. 15. Contenzioso |
Art. 16. Determinazione delle riserve matematiche |
Art. 17. Norme applicabili |
Art. 18. Contributo previdenziale obbligatorio |
Art. 19. Rimborsi alle gestioni previdenziali |
Art. 20. Indennità di buonuscita sui trattamenti provvisori |
Art. 21. Personale degli enti soppressi |
Art. 22. Copertura finanziaria |
Art. 23. Entrata in vigore |
§ 46.8.40A - Legge 20 marzo 1980, n. 75.
Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione.
(G.U. 21 marzo 1980, n. 80)
Art. 1. Proroga di termine [1]
Il termine del 29 febbraio 1980 di cui all'art. 1 della
Art. 2. Computo della tredicesima mensilità
Con effetto dal 1° giugno 1979 ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, la base contributiva di cui all'art. 38 del
Dalla data indicata nel precedente comma, la tredicesima mensilità è assoggettata al contributo previdenziale obbligatorio nella misura stabilita dalle norme in materia.
Art. 3. Riliquidazione dell'indennità di buonuscita
Ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome, per i quali l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo 1° giugno 1969-31 maggio 1979, ed ai loro superstiti, l'indennità di buonuscita viene riliquidata a domanda integrando la base contributiva, computata nella determinazione dell'indennità corrisposta, dell'importo della tredicesima mensilità nei limiti di cui al precedente art. 2.
Nei casi di ricongiunzione ai fini della indennità di buonuscita previsti dalle norme in materia, la riliquidazione spetta anche se l'iscrizione alle gestioni previdenziali indicate nel primo comma dell'art. 2 abbia avuto termine anteriormente al 1° giugno 1969, semprechè la cessazione definitiva dal servizio sia intervenuta nel periodo indicato nel comma precedente.
La domanda di riliquidazione, redatta su apposito modulo approvato dagli enti previdenziali, va inoltrata, dal personale cessato dal servizio durante il periodo indicato nel precedente primo comma alla competente gestione previdenziale entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine si tiene conto della data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro a data dell'ufficio postale.
Sono fatte salve le domande presentate in applicazione del
Art. 4. Regolarizzazione delle posizioni contributive del personale
Per il personale in servizio alla data indicata nel primo comma dell'art. 2 la quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico degli iscritti sarà determinata dalle amministrazioni di appartenenza, con le modalità di cui al primo comma del successivo art. 5 e dovrà essere obbligatoriamente recuperata in dodici rate mensili sul trattamento economico di attività.
Il debito non recuperato, in tutto o in parte, sul trattamento economico di attività, sarà recuperato in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita.
La quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale indicato nel precedente art. 3 sarà computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità di buonuscita, con le modalità di cui al successivo art. 5.
Al recupero di cui ai precedenti commi secondo e terzo provvedono direttamente le gestioni previdenziali interessate con trattenuta sugli importi comunque dovuti per indennità di buonuscita. Qualora ciò non si renda possibile le gestioni previdenziali potranno richiedere trattenute mensili sulla pensione spettante agli iscritti ed ai loro aventi causa, salva, in ogni altro caso, l'applicazione delle norme di cui al
Il recupero delle quote di contributo sarà effettuato per i periodi di iscrizione alle gestioni previdenziali decorrenti dal 1° giugno 1969.
Le somme dovute a titolo di prestazione a norma del precedente art. 3 e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi.
Art. 5. Modalità per la regolarizzazione contributiva
Al fine di semplificare le procedure relative all'attuazione della presente legge, per la determinazione dei contributi previdenziali pregressi a carico del personale indicato nei precedenti articoli 2 e 3 saranno adottati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale nonchè l'ente previdenziale interessato, coefficienti attuariali forfettizzati da applicarsi sull'importo della retribuzione contributiva spettante al personale predetto alla data di entrata in vigore della presente legge se in attività di servizio ovvero alla data della cessazione se in quiescenza.
Salva l'applicazione dell'art. 67 della
Art. 6. Competenza dei tribunali amministrativi regionali [2]
[Le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali; è abrogata ogni diversa disposizione.
I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione della tredicesima mensilità di cui al precedente art. 3 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.
Nelle ipotesi regolate dal precedente art. 3 i ricorsi in materia di riliquidazione della indennità di buonuscita sono proponibili avverso i provvedimenti adottati dalle competenti gestioni previdenziali sulle domande degli interessati.
Alle sentenze passate in giudicato alla data di cui al secondo comma e recanti condanna all'integrazione della indennità di buonuscita già corrisposta senza computare la tredicesima mensilità, gli enti previdenziali daranno esecuzione d'ufficio entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, osservando per il recupero della quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale le disposizioni di cui al precedente art. 4.]
Art. 7. Contributo di riscatto e termini per la liquidazione dell'indennità di buonuscita
Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla
Il disposto dell'art. 1, lettera c), della
I termini stabiliti dal terzo e quinto comma dell'art. 26 del
Art. 8. Liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto
Ai fini della liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto d'impiego dovute al personale dello Stato, comprese le aziende autonome, ai sensi dell'art. 9 del
Art. 9. Assegni vitalizi
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative al computo della tredicesima mensilità non si applicano in nessun caso per gli assegni vitalizi di cui agli articoli 5 e 6 della
Art. 10. Riapertura del termine per l'opzione
Il termine per l'opzione di cui all'art. 6, secondo comma, della
Art. 11. Trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale
A decorrere dal 1° gennaio 1976, gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, per i quali non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, secondo comma, della
Art. 12. Misura degli assegni vitalizi
L'importo degli assegni vitalizi, di cui al precedente art. 11, è determinato, per l'anno 1976, nella misura di lire 608.400, da ripartire in 13 rate mensili di lire 46.800.
L'importo di cui al precedente comma è ulteriormente elevato nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali di cui all'art. 26 della
I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della pensione sociale, che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 6, secondo comma, della
Art. 13. Assegni di riversibilità
Gli assegni di riversibilità posti a carico del Fondo sociale secondo quanto disposto dal precedente art. 11 e quelli da liquidare per decessi successivi al 31 dicembre 1975 sono regolati dalle norme che disciplinano le pensioni ai superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Gli assegni di riversibilità di cui al primo comma non possono essere complessivamente nè inferiori alla misura indicata nei primi due commi del precedente art. 12 nè superiori all'intero ammontare dell'assegno vitalizio diretto.
Non è dovuta in nessun caso, al coniuge ed ai figli superstiti, l'indennità prevista dall'art. 13 della
Art. 14. Modalità di pagamento
La corresponsione degli assegni vitalizi avviene dal 1° gennaio 1976 con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni sociali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 15. Contenzioso
I ricorsi contro i provvedimenti dell'INPS sono disciplinati dalle norme che regolano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Art. 16. Determinazione delle riserve matematiche
L'ammontare delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire ai sensi del precedente art. 11 è determinato in relazione all'età del titolare e all'importo dell'assegno, riferiti alla data del 31 dicembre 1975, facendo uso delle tariffe approvate con decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.
L'importo dell'assegno di cui al precedente comma è calcolato al netto delle eventuali ritenute, operate a norma di legge dagli istituti interessati per l'assistenza sanitaria.
I rapporti finanziari tra l'INPS e gli enti medesimi saranno regolamentati con il decreto di cui al terzo comma dell'art. 6 della
Art. 17. Norme applicabili
Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni sugli assegni vitalizi, già erogati dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti di enti locali e dall'Istituto postelegrafonici.
Art. 18. Contributo previdenziale obbligatorio
Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1° gennaio 1984.
Art. 19. Rimborsi alle gestioni previdenziali
Le spese sostenute dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente art. 4 per la riliquidazione delle indennità di buonuscita a norma dell'art. 3 saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1980 sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome.
Per le prestazioni erogate alle altre categorie iscritte al Fondo di previdenza gestito dall'ENPAS i relativi oneri sono posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
Quelle sostenute dalle altre gestioni previdenziali, sempre al netto delle somme trattenute recuperate ai sensi del quarto comma del precedente art. 4 saranno rimborsate, con decorrenza dall'anno 1980, dalle aziende autonome interessate. Lo Stato provvederà a corrispondere alle predette aziende le somme erogate dalle stesse gestioni previdenziali.
Art. 20. Indennità di buonuscita sui trattamenti provvisori
I trattamenti economici corrisposti in via provvisoria in applicazione del
Art. 21. Personale degli enti soppressi
Le disposizioni dell'art. 24-quinquies del
E' data facoltà al personale destinato ad enti pubblici di optare, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione, per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui al terzo comma del citato art. 24-quinquies.
Art. 22. Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 260.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23. Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al