§ 46.8.40A - Legge 20 marzo 1980, n. 75.
Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:20/03/1980
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Proroga di termine
Art. 2.  Computo della tredicesima mensilità
Art. 3.  Riliquidazione dell'indennità di buonuscita
Art. 4.  Regolarizzazione delle posizioni contributive del personale
Art. 5.  Modalità per la regolarizzazione contributiva
Art. 6.  Competenza dei tribunali amministrativi regionali
Art. 7.  Contributo di riscatto e termini per la liquidazione dell'indennità di buonuscita
Art. 8.  Liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto
Art. 9.  Assegni vitalizi
Art. 10.  Riapertura del termine per l'opzione
Art. 11.  Trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale
Art. 12.  Misura degli assegni vitalizi
Art. 13.  Assegni di riversibilità
Art. 14.  Modalità di pagamento
Art. 15.  Contenzioso
Art. 16.  Determinazione delle riserve matematiche
Art. 17.  Norme applicabili
Art. 18.  Contributo previdenziale obbligatorio
Art. 19.  Rimborsi alle gestioni previdenziali
Art. 20.  Indennità di buonuscita sui trattamenti provvisori
Art. 21.  Personale degli enti soppressi
Art. 22.  Copertura finanziaria
Art. 23.  Entrata in vigore


§ 46.8.40A - Legge 20 marzo 1980, n. 75.

Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione.

(G.U. 21 marzo 1980, n. 80)

 

     Art. 1. Proroga di termine [1]

     Il termine del 29 febbraio 1980 di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, è prorogato fino al 31 luglio 1980.

 

          Art. 2. Computo della tredicesima mensilità

     Con effetto dal 1° giugno 1979 ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, la base contributiva di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, all'art. 36, n. 1), della legge 14 dicembre 1973, numero 829, nonchè alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e delle aziende autonome, comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilità, ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennità che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

     Dalla data indicata nel precedente comma, la tredicesima mensilità è assoggettata al contributo previdenziale obbligatorio nella misura stabilita dalle norme in materia.

 

          Art. 3. Riliquidazione dell'indennità di buonuscita

     Ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome, per i quali l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo 1° giugno 1969-31 maggio 1979, ed ai loro superstiti, l'indennità di buonuscita viene riliquidata a domanda integrando la base contributiva, computata nella determinazione dell'indennità corrisposta, dell'importo della tredicesima mensilità nei limiti di cui al precedente art. 2.

     Nei casi di ricongiunzione ai fini della indennità di buonuscita previsti dalle norme in materia, la riliquidazione spetta anche se l'iscrizione alle gestioni previdenziali indicate nel primo comma dell'art. 2 abbia avuto termine anteriormente al 1° giugno 1969, semprechè la cessazione definitiva dal servizio sia intervenuta nel periodo indicato nel comma precedente.

     La domanda di riliquidazione, redatta su apposito modulo approvato dagli enti previdenziali, va inoltrata, dal personale cessato dal servizio durante il periodo indicato nel precedente primo comma alla competente gestione previdenziale entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine si tiene conto della data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro a data dell'ufficio postale.

     Sono fatte salve le domande presentate in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4. Regolarizzazione delle posizioni contributive del personale

     Per il personale in servizio alla data indicata nel primo comma dell'art. 2 la quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico degli iscritti sarà determinata dalle amministrazioni di appartenenza, con le modalità di cui al primo comma del successivo art. 5 e dovrà essere obbligatoriamente recuperata in dodici rate mensili sul trattamento economico di attività.

     Il debito non recuperato, in tutto o in parte, sul trattamento economico di attività, sarà recuperato in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita.

     La quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale indicato nel precedente art. 3 sarà computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità di buonuscita, con le modalità di cui al successivo art. 5.

     Al recupero di cui ai precedenti commi secondo e terzo provvedono direttamente le gestioni previdenziali interessate con trattenuta sugli importi comunque dovuti per indennità di buonuscita. Qualora ciò non si renda possibile le gestioni previdenziali potranno richiedere trattenute mensili sulla pensione spettante agli iscritti ed ai loro aventi causa, salva, in ogni altro caso, l'applicazione delle norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     Il recupero delle quote di contributo sarà effettuato per i periodi di iscrizione alle gestioni previdenziali decorrenti dal 1° giugno 1969.

     Le somme dovute a titolo di prestazione a norma del precedente art. 3 e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi.

 

          Art. 5. Modalità per la regolarizzazione contributiva

     Al fine di semplificare le procedure relative all'attuazione della presente legge, per la determinazione dei contributi previdenziali pregressi a carico del personale indicato nei precedenti articoli 2 e 3 saranno adottati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale nonchè l'ente previdenziale interessato, coefficienti attuariali forfettizzati da applicarsi sull'importo della retribuzione contributiva spettante al personale predetto alla data di entrata in vigore della presente legge se in attività di servizio ovvero alla data della cessazione se in quiescenza.

     Salva l'applicazione dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ENPAS, in relazione alle esigenze operative connesse con l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo potrà utilizzare per la gestione previdenza del personale civile e militare dello Stato, il personale della gestione assistenza sanitaria in liquidazione per un massimo di 400 unità e, comunque, per non oltre 2 anni.

 

          Art. 6. Competenza dei tribunali amministrativi regionali [2]

     [Le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali; è abrogata ogni diversa disposizione.

     I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione della tredicesima mensilità di cui al precedente art. 3 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

     Nelle ipotesi regolate dal precedente art. 3 i ricorsi in materia di riliquidazione della indennità di buonuscita sono proponibili avverso i provvedimenti adottati dalle competenti gestioni previdenziali sulle domande degli interessati.

     Alle sentenze passate in giudicato alla data di cui al secondo comma e recanti condanna all'integrazione della indennità di buonuscita già corrisposta senza computare la tredicesima mensilità, gli enti previdenziali daranno esecuzione d'ufficio entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, osservando per il recupero della quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale le disposizioni di cui al precedente art. 4.]

 

          Art. 7. Contributo di riscatto e termini per la liquidazione dell'indennità di buonuscita

     Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, e successive modificazioni, la base contributiva comprensiva della tredicesima mensilità sarà considerata per le sole domande di riscatto presentate in data successiva a quella di cui al primo comma dell'art. 2.

     Il disposto dell'art. 1, lettera c), della legge 8 agosto 1977, n. 582, è applicabile, relativamente agli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali, al personale cessato dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. L'onere per le maggiori prestazioni dovute agli interessati è a carico dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato. La domanda di riscatto deve essere presentata dal personale interessato o dai superstiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato si applica il secondo comma dell'art. 6.

     I termini stabiliti dal terzo e quinto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per la effettiva corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti statali sono entrambi elevati a novanta giorni. Lo stesso termine di novanta giorni si applica per la corresponsione della indennità di buonuscita da parte delle gestioni previdenziali indicate nel precedente art. 2.

 

          Art. 8. Liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto

     Ai fini della liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto d'impiego dovute al personale dello Stato, comprese le aziende autonome, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e di altre analoghe disposizioni, si considera, quale base di calcolo, lo stesso trattamento economico, inclusa la tredicesima mensilità, computato per l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, spettante al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato. La liquidazione delle indennità stesse è effettuata sulla base dell'80 per cento di una mensilità del predetto trattamento economico, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

 

          Art. 9. Assegni vitalizi

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative al computo della tredicesima mensilità non si applicano in nessun caso per gli assegni vitalizi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .

 

          Art. 10. Riapertura del termine per l'opzione

     Il termine per l'opzione di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, è riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per coloro che avessero già optato per il mantenimento dell'assegno vitalizio.

 

          Art. 11. Trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale

     A decorrere dal 1° gennaio 1976, gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, per i quali non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e sono posti a carico del Fondo sociale mediante costituzione di apposita gestione autonoma. L'assistenza sanitaria continua ad essere erogata nelle forme e carichi preesistenti.

 

          Art. 12. Misura degli assegni vitalizi

     L'importo degli assegni vitalizi, di cui al precedente art. 11, è determinato, per l'anno 1976, nella misura di lire 608.400, da ripartire in 13 rate mensili di lire 46.800.

     L'importo di cui al precedente comma è ulteriormente elevato nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, disposti da provvedimenti di legge o derivanti dall'applicazione dell'art. 19 della legge sopracitata.

     I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della pensione sociale, che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, mantengono il maggior trattamento fino a quando la parte eccedente l'importo della pensione sociale è assorbita in dipendenza degli aumenti di cui al precedente comma.

 

          Art. 13. Assegni di riversibilità

     Gli assegni di riversibilità posti a carico del Fondo sociale secondo quanto disposto dal precedente art. 11 e quelli da liquidare per decessi successivi al 31 dicembre 1975 sono regolati dalle norme che disciplinano le pensioni ai superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

     Gli assegni di riversibilità di cui al primo comma non possono essere complessivamente nè inferiori alla misura indicata nei primi due commi del precedente art. 12 nè superiori all'intero ammontare dell'assegno vitalizio diretto.

     Non è dovuta in nessun caso, al coniuge ed ai figli superstiti, l'indennità prevista dall'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 14. Modalità di pagamento

     La corresponsione degli assegni vitalizi avviene dal 1° gennaio 1976 con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni sociali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 15. Contenzioso

     I ricorsi contro i provvedimenti dell'INPS sono disciplinati dalle norme che regolano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

 

          Art. 16. Determinazione delle riserve matematiche

     L'ammontare delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire ai sensi del precedente art. 11 è determinato in relazione all'età del titolare e all'importo dell'assegno, riferiti alla data del 31 dicembre 1975, facendo uso delle tariffe approvate con decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

     L'importo dell'assegno di cui al precedente comma è calcolato al netto delle eventuali ritenute, operate a norma di legge dagli istituti interessati per l'assistenza sanitaria.

     I rapporti finanziari tra l'INPS e gli enti medesimi saranno regolamentati con il decreto di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

 

          Art. 17. Norme applicabili

     Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni sugli assegni vitalizi, già erogati dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti di enti locali e dall'Istituto postelegrafonici.

 

          Art. 18. Contributo previdenziale obbligatorio

     Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1° gennaio 1984.

 

          Art. 19. Rimborsi alle gestioni previdenziali

     Le spese sostenute dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente art. 4 per la riliquidazione delle indennità di buonuscita a norma dell'art. 3 saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1980 sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome.

     Per le prestazioni erogate alle altre categorie iscritte al Fondo di previdenza gestito dall'ENPAS i relativi oneri sono posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

     Quelle sostenute dalle altre gestioni previdenziali, sempre al netto delle somme trattenute recuperate ai sensi del quarto comma del precedente art. 4 saranno rimborsate, con decorrenza dall'anno 1980, dalle aziende autonome interessate. Lo Stato provvederà a corrispondere alle predette aziende le somme erogate dalle stesse gestioni previdenziali.

 

          Art. 20. Indennità di buonuscita sui trattamenti provvisori

     I trattamenti economici corrisposti in via provvisoria in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, si considerano ai fini della liquidazione del trattamento di previdenza, salvo conguaglio, sulla base dei criteri indicati nell'art. 69 del decreto stesso. Le somme eventualmente corrisposte in più saranno recuperate sulla pensione in godimento.

 

          Art. 21. Personale degli enti soppressi

     Le disposizioni dell'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano a tutto il personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma nonchè al personale comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali.

     E' data facoltà al personale destinato ad enti pubblici di optare, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione, per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui al terzo comma del citato art. 24-quinquies.

 

          Art. 22. Copertura finanziaria

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 260.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 23. Entrata in vigore

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 16 maggio 1980, n. 175.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.