§ 93.4.173 - Legge 14 dicembre 1973, n. 829.
Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:14/12/1973
Numero:829


Sommario
Art. 1.  Definizione
Art. 2.  Fini
Art. 3.  Organi dell'OPAFS
Art. 4.  Presidente dell'OPAFS
Art. 5.  Composizione del consiglio di amministrazione
Art. 6.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione
Art. 7.  Funzionamento del consiglio di amministrazione
Art. 8.  Composizione del comitato esecutivo
Art. 9.  Attribuzioni del comitato esecutivo
Art. 10.  Collegio dei sindaci
Art. 11.  Amministrazione dell'OPAFS
Art. 12.  Trattamento economico dei componenti degli organi dell'OPAFS
Art. 13.  Vigilanza del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
Art. 14.  Indennità di buonuscita
Art. 15.  Servizio utile agli effetti dell'indennità di buonuscita - Interruzioni - Ricuperi
Art. 16.  Indennità di buonuscita ai superstiti
Art. 17.  Altre prestazioni
Art. 18.  Istituzione della gestione del credito
Art. 19.  Commissione speciale per il credito
Art. 20.  Fondo garanzia cessioni delle ferrovie dello Stato
Art. 21.  Trattenute per spese d'amministrazione
Art. 22.  Garanzia sui prestiti
Art. 23.  Trasferimento di attività e passività conseguenti all'assistenza creditizia
Art. 24.  Destinazione del contributo di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19
Art. 25.  Determinazione del saggio di interesse e delle altre ritenute
Art. 26.  Interessi sui finanziamenti
Art. 27.  Agevolazioni fiscali
Art. 28.  Regolamento di esecuzione
Art. 29.  Norma transitoria
Art. 30.  Esercizio finanziario
Art. 31.  Bilancio di previsione
Art. 32.  Rendiconto annuale
Art. 33.  Rendimento dei conti dell'OPAFS
Art. 34.  Bilancio di regime a lungo termine
Art. 35.  Investimento delle disponibilità finanziarie
Art. 36.  Entrate ordinarie
Art. 37.  Cooperazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 38.  Effettuazione del servizio di cassa
Art. 39.  Periodicità di acquisizione delle entrate
Art. 40.  Personale "in prova" cessato dal servizio
Art. 41.  Figli legittimi - Equiparazione ai figli legittimi
Art. 42.  Accertamento delle condizioni di "a carico" e di inabilità al lavoro
Art. 43.  Regime fiscale - Indagini informative
Art. 44.  Ricorsi, vincoli, termini prescrizionali
Art. 45.  Crediti dell'OPAFS
Art. 46.  Assistenza legale
Art. 47.  Termini e modalità per l'attuazione delle norme concernenti l'OPAFS
Art. 48.  Abrogazione di norme precedenti - Norma transitoria
Art. 49.  Decorrenza


§ 93.4.173 - Legge 14 dicembre 1973, n. 829.

Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 29 dicembre 1973, n. 333)

 

 

Titolo I

L'ORDINAMENTO

 

     Art. 1. Definizione

     L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, assume la denominazione di Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS).

     L'Opera ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

 

          Art. 2. Fini

     Sono iscritti all'Opera stessa ai sensi dell'art. 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425, i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio di ruolo, in prova e stabili.

     Le finalità dell'Opera sono:

     a) l'erogazione delle seguenti prestazioni di carattere obbligatorio:

     1) indennità di buonuscita a favore di dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti;

     2) assegni previdenziali a favore di dipendenti dispensati dal servizio perchè riconosciuti inidonei al servizio ferroviario in genere, e loro superstiti;

     3) sussidi temporanei agli orfani;

     4) assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;

     5) assegni giornalieri di malattia a favore di dipendenti assenti dal servizio per malattia;

     6) assegni mensili e sussidi integrativi di stipendio ridotto a favore di dipendenti collocati in aspettativa per motivi di salute;

     7) sussidi scolastici a favore di orfani iscritti a scuole medie di secondo grado;

     8) sussidi funerari ai superstiti di dipendenti deceduti dopo la cessazione dal servizio;

     b) l'erogazione delle seguenti prestazioni di carattere facoltativo:

     1) assistenza in convitti, semiconvitti o istituti specializzati a favore degli orfani;

     2) sussidi scolastici a favore di figli di dipendenti a riposo nei casi di grave e riconosciuto bisogno;

     3) borse di studio a favore di figli ed orfani di dipendenti, particolarmente meritevoli per profitto scolastico;

     4) assistenza in soggiorni di vacanza di figli ed orfani di dipendenti;

     5) organizzazione di centri di soggiorno climatici per nuclei familiari dei ferrovieri;

     6) istituzione e gestione di case di riposo a favore di dipendenti a riposo e loro vedove;

     7) assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;

     8) sussidi straordinari a favore di dipendenti in pensione e dei congiunti superstiti e di quelli deceduti;

     c) l'esercizio della gestione del credito a favore degli iscritti.

 

          Art. 3. Organi dell'OPAFS

     Sono organi dell'OPAFS:

     1) il presidente;

     2) il consiglio di amministrazione;

     3) il comitato esecutivo;

     4) il collegio dei sindaci.

 

          Art. 4. Presidente dell'OPAFS

     Presidente dell'OPAFS è il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Il presidente:

     a) ha la legale rappresentanza dell'ente;

     b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;

     c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni;

     d) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari su questioni di competenza del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, agli organi medesimi nella prima riunione successiva.

     Il presidente può, per il compimento di singoli atti, delegare la rappresentanza dell'ente al vice presidente o ad un componente del consiglio di amministrazione.

     In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

 

          Art. 5. Composizione del consiglio di amministrazione

     Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS è composto:

     1) dal presidente;

     2) dal direttore del servizio personale, dal direttore del servizio affari generali, dal direttore del servizio ragioneria, dal direttore del servizio lavori e costruzioni e dal direttore del servizio sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

     3) da sei rappresentanti degli iscritti, di cui almeno tre in attività di servizio.

     I consiglieri di cui al punto 3) del precedente comma sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative, a carattere nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni è desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. I consiglieri stessi durano in carica tre anni e possono essere confermati nella carica.

     In caso di assenza o impedimento i consiglieri di cui al punto 2) del primo comma possono farsi sostituire da loro delegati, quelli di cui al punto 3) possono farsi sostituire da loro supplenti da nominarsi con le modalità di cui al comma precedente.

     Il consiglio elegge fra i suoi membri il vice presidente che dura in carica tre anni.

     Alle sedute del consiglio partecipano, con voto consultivo, il direttore dei servizi amministrativi dell'Opera ed un avvocato dello Stato, in servizio, designato dall'Avvocatura generale dello Stato e nominato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

     Il consiglio di amministrazione nomina un segretario ed un segretario aggiunto, scegliendoli fra i funzionari dell'ufficio amministrativo dell'Opera.

 

          Art. 6. Attribuzioni del consiglio di amministrazione

     Il consiglio di amministrazione:

     1) elegge il vice presidente;

     2) nomina il direttore ed il vice direttore dei servizi amministrativi;

     3) delibera sul bilancio di previsione, sulle sue eventuali variazioni e sul rendiconto;

     4) dispone la costituzione dei fondi di riserva necessari per garantire nel futuro la continuità delle prestazioni obbligatorie e facoltative;

     5) propone al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile le condizioni per l'erogazione delle prestazioni previste dall'art. 2 e le relative misure, fatta eccezione per quelle concernenti l'indennità di buonuscita;

     6) stabilisce le norme per il funzionamento dei collegi, dei soggiorni di vacanza, delle case di riposo e degli altri istituti comunque gestiti dall'Opera nonché quelle per l'ammissione in tali istituti degli assistiti;

     7) vigila sull'attività e sulla gestione degli istituti di cui al punto precedente;

     8) stabilisce le norme concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e l'organico del personale assunto dall'Opera;

     9) decide in via definitiva sui ricorsi in materia di prestazioni e sui ricorsi del personale direttivo dipendente dall'Opera, in materia di rapporto di impiego;

     10) dispone per l'investimento dei fondi disponibili;

     11) delibera l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, l'alienazione o la permuta di beni immobili e l'accensione di ipoteche;

     12) approva l'assunzione dei mutui attivi e passivi;

     13) delibera l'accettazione di eredità o di legati a favore dell'Opera;

     14) decide su quant'altro occorra per il regolare funzionamento dell'Opera.

 

          Art. 7. Funzionamento del consiglio di amministrazione

     Il consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, ogni due mesi. Il presidente è tenuto a convocare altresì il consiglio di amministrazione quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri o il comitato esecutivo o il collegio dei sindaci.

     Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

     Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.

     I verbali del consiglio, firmati dal presidente e dal segretario, sono letti ed approvati nella riunione immediatamente successiva.

 

          Art. 8. Composizione del comitato esecutivo

     Il comitato esecutivo è composto:

     1) dal presidente del consiglio di amministrazione dell'OPAFS, che lo presiede;

     2) da cinque membri del consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, di cui due scelti fra i consiglieri di cui al punto 2) e tre scelti fra quelli di cui al punto 3) del precedente art. 5.

     Per i casi di assenza o impedimento dei membri si applica il disposto del terzo comma del precedente art. 5.

     Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro membri.

     Il direttore dei servizi amministrativi dell'Opera partecipa alle riunioni con voto consultivo.

     Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal segretario o dal segretario aggiunto del consiglio di amministrazione.

     Si applicano al comitato esecutivo le norme di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 7.

 

          Art. 9. Attribuzioni del comitato esecutivo

     Il comitato esecutivo:

     1) predispone e presenta con motivata relazione al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio di previsione e le proposte di eventuali variazioni per l'assestamento delle previsioni originarie;

     2) esamina e presenta con motivata relazione al collegio dei sindaci ed al consiglio di amministrazione il rendiconto annuale predisposto dall'ufficio amministrativo;

     3) elabora il bilancio di regime a lungo termine di cui all'art. 34 della presente legge;

     4) approva, attenendosi alle norme emanate dal consiglio di amministrazione, le prestazioni obbligatorie e facoltative a favore dei singoli beneficiari;

     5) ordina le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dell'OPAFS;

     6) decide sulle materie ad esso delegate dal consiglio di amministrazione;

     7) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal consiglio di amministrazione;

     8) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari su questioni di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di riferirne, per la ratifica, al consiglio medesimo, nella prima riunione successiva.

 

          Art. 10. Collegio dei sindaci

     Il collegio dei sindaci è composto:

     1) da un funzionario in servizio, appartenente al Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro, che ne è il presidente;

     2) da un funzionario in servizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, designato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

     3) da un rappresentante del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, scelto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile tra i dipendenti di ruolo in servizio o in pensione su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

     Per ciascuno dei suddetti componenti è designato un supplente.

     I sindaci ed i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico.

     I sindaci assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di assistere a quelle del comitato esecutivo.

     I sindaci esercitano le loro funzioni secondo le norme e con le responsabilità che il codice civile fissa agli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 in quanto applicabili.

 

          Art. 11. Amministrazione dell'OPAFS

     Allo svolgimento delle attività necessarie al conseguimento dei propri fini istituzionali, l'OPAFS provvede con personale e mezzi propri ed a proprie spese.

     Ai relativi servizi è preposto un direttore, coadiuvato da un vice direttore.

     Il direttore dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, istruisce gli affari da sottoporre alle decisioni di detti organi, cura quanto necessario per il buon funzionamento amministrativo e contabile dell'Opera ed esercita ogni altra attribuzione delegatagli dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

     L'ordinamento interno dei servizi dell'OPAFS, sia in sede centrale che periferica, l'organico e l'assunzione del personale sono regolati da norme stabilite dal consiglio di amministrazione.

     Il trattamento economico del personale stesso è quello previsto per i dipendenti civili dello Stato.

     L'equiparazione delle funzioni è stabilita con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile su proposta del consiglio di amministrazione dell'OPAFS.

 

          Art. 12. Trattamento economico dei componenti degli organi dell'OPAFS

     Ai componenti ed ai segretari del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonché al direttore dei servizi amministrativi, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni, un gettone di presenza nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni; lo stesso trattamento spetta ai componenti del collegio sindacale per le giornate in cui partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale.

     Ai componenti degli organi di amministrazione e del collegio sindacale spetta, per i viaggi di servizio da essi compiuti nell'interesse dell'OPAFS, una indennità di missione nella misura da stabilire dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

     Alle persone di cui al precedente comma l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato rilascia la carta di libera circolazione valida per il percorso dalla località di residenza a Roma e per le altre località in cui hanno sede le istituzioni dell'OPAFS.

 

          Art. 13. Vigilanza del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile

     L'OPAFS è posta sotto la vigilanza del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

     Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono essere presentate al Ministro entro sette giorni dalla riunione e diventano esecutive quando il Ministro, nei sette giorni successivi, non ne abbia ricusata l'esecutività o non ne abbia disposto l'annullamento.

 

Titolo II

LE PRESTAZIONI

 

          Art. 14. Indennità di buonuscita [1]

     L'OPAFS corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80 per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti.

     La frazione di mese superiore a quindici giorni si arrotonda al mese intero per eccesso, quella di durata pari od inferiore si trascura.

 

          Art. 15. Servizio utile agli effetti dell'indennità di buonuscita - Interruzioni - Ricuperi

     E' servizio utile agli effetti dell'indennità di buonuscita quello prestato in qualità di dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     E' servizio utile anche quello di ruolo antecedentemente prestato presso altre amministrazioni dello Stato, con l'osservanza di quanto stabilito dalla legge 12 ottobre 1949, n. 771.

     Concorrono altresì alla formazione del servizio utile i servizi statali civili e militari prestati ed i periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento alle condizioni e con l'osservanza di quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, nonché l'aumento di valutazione del servizio di cui al precedente primo comma, ragguagliato ad un anno per quinquennio e proporzionalmente per le frazioni. Sono esclusi dall'aumento di valutazione del servizio i funzionari delle carriere dirigenziali e direttive collocati a riposo con i benefici di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     I periodi di interruzione di servizio, esclusa l'aspettativa per ragioni di interesse privato, sono recuperabili nel limite massimo di due anni con le norme valevoli per il fondo pensioni, giusta l'art. 7 del relativo testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e subordinatamente al pagamento dei contributi.

     Le assenze per servizio militare comunque prestato dopo la nomina a ruolo, con e senza stipendio, non costituiscono interruzioni di servizio ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita; i relativi contributi a favore dell'Opera, qualunque sia la durata dell'assenza, debbono essere versati durante l'assenza medesima oppure dopo la ripresa del servizio ferroviario, in una sola volta oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente.

 

          Art. 16. Indennità di buonuscita ai superstiti [2]

     Nei casi di morte del dipendente in attività di servizio l'indennità di buonuscita maturata è corrisposta al coniuge superstite - salvo il caso di cui al terzo comma del presente articolo - ove non esista sentenza di separazione personale, passata in giudicato, pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi.

     In mancanza del coniuge, o se questi non ne abbia diritto, l'indennità spetta, divisa per capi, ai figli minori nonché ai figli maggiorenni inabili permanentemente a proficuo lavoro.

     Nei casi di concorso del coniuge superstite con i figli nati dal suo matrimonio con il dipendente, l'indennità è corrisposta per intero al coniuge superstite; ove questo concorra oltre che con i figli nati dal suo matrimonio con il dipendente anche con i figli nati da precedenti matrimoni del dipendente stesso, l'indennità di buonuscita è corrisposta per metà al coniuge superstite e per l'altra metà, ripartita per capi, ai figli nati dai precedenti matrimoni del dipendente stesso.

     Nei confronti dei figli devono sussistere le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

     In mancanza delle persone di cui ai precedenti commi l'indennità di buonuscita viene corrisposta, ripartita per capi, ai discendenti in linea diretta del dipendente deceduto.

     In mancanza anche delle persone di cui al precedente comma l'indennità di buonuscita viene corrisposta agli ascendenti, se a carico del dipendente defunto, nonché ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico, di età non superiore ai 21 anni, oppure di qualsiasi età se inabili permanentemente a proficuo lavoro. La buonuscita è corrisposta in ragione della metà se l'avente causa è uno solo, ed in misura intera, ripartita per capi, se gli aventi causa sono due o più.

     Ove non esistano persone aventi diritto all'indennità di buonuscita secondo le norme precedenti, l'Opera ha facoltà di corrispondere, a titolo di sussidio, un decimo dell'indennità medesima tanto a chi abbia avuto cura del dipendente nella sua ultima malattia, quanto a chi abbia sostenuto le spese di sepoltura.

     I due decimi sono cumulabili a favore di una sola persona.

 

          Art. 17. Altre prestazioni

     Le altre prestazioni previste dall'art. 2, le misure e le condizioni per l'erogazione delle medesime sono determinate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su proposta del consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dell'Opera.

 

Titolo III

LA GESTIONE DEL CREDITO

 

          Art. 18. Istituzione della gestione del credito

     L'OPAFS provvede ad esercitare il credito ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in attività di servizio.

 

          Art. 19. Commissione speciale per il credito

     All'attività creditizia svolta dall'Opera è preposta una speciale commissione, nominata dal consiglio di amministrazione nel suo seno, con il compito:

     a) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Opera la misura delle ritenute per i rischi, di cui al secondo comma, lettere a) e c), del successivo art. 20 e del tasso d'interesse da applicare sui prestiti;

     b) di proporre al consiglio di amministrazione le deliberazioni sulle questioni generali che abbiano riferimento con l'esercizio del credito e con l'andamento dei servizi relativi;

     c) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui alla lettera b) del secondo comma ed all'ultimo comma del successivo art. 20 e di stabilire le direttive per la loro erogazione;

     d) di proporre al consiglio di amministrazione dell'Opera l'imputazione, a carico della gestione, dei residui crediti inesigibili, ad eccezione dei residui crediti che, in forza dell'art. 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono considerati estinti in conseguenza della morte del debitore.

 

          Art. 20. Fondo garanzia cessioni delle ferrovie dello Stato

     Col primo gennaio dell'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge sono soppressi il Fondo garanzia cessioni istituito a norma delle leggi 25 giugno 1909, n. 372, e 13 luglio 1910, n. 444, e la gestione mutui al personale delle ferrovie dello Stato di cui all'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

     Dalla stessa decorrenza le loro attribuzioni sono trasferite all'Opera di previdenza, la quale provvede:

     a) a garantire gli istituti e gli enti di cui all'art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, contro i rischi di perdite per i prestiti accordati verso la cessione di quote di stipendio, per i quali l'Opera abbia prestato garanzia;

     b) a concedere agli iscritti all'Opera prestiti diretti verso cessione di quote di stipendio nei limiti delle disponibilità esistenti all'atto del trasferimento delle attività e passività di cui al primo comma del successivo art. 23 e degli altri fondi che, in ciascun anno, il consiglio di amministrazione dell'Opera stessa riterrà di destinare a tale scopo;

     c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestiti diretti.

     Le operazioni di cui sopra sono regolate, per quanto non in contrasto con le norme della presente legge, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, e dalle leggi speciali riguardanti il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 21. Trattenute per spese d'amministrazione

     Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, dovrà essere trattenuta a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato una somma calcolata in ragione dello 0,50 per cento per spese di amministrazione. Tale percentuale può essere modificata con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 22. Garanzia sui prestiti

     Per i prestiti accordati verso cessione di quote di stipendio dagli istituti ed enti di cui all'art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non è ammessa altra garanzia che quella dell'Opera di previdenza.

 

          Art. 23. Trasferimento di attività e passività conseguenti all'assistenza creditizia

     Sono trasferite all'Opera di previdenza le attività e passività della "Gestione dei mutui al personale delle ferrovie dello Stato" e quelle del "Fondo di garanzia cessioni delle ferrovie dello Stato" comprese le somme comunque accantonate sino all'entrata in vigore della presente legge per effetto delle ritenute praticate al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base all'art. 4 della legge 2 marzo 1954, n. 19.

     Ai trasferimenti patrimoniali previsti nel comma precedente si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sulla base dei dati consuntivi delle gestioni autonome "Mutui al personale" e "Fondo garanzia cessioni" risultanti dal rendiconto generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 24. Destinazione del contributo di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19

     Con la stessa decorrenza fissata dall'art. 20 il contributo di cui all'art. 4 della legge 2 marzo 1954, n. 19, è soppresso. Le quote già accreditate non sono più rimborsabili.

 

          Art. 25. Determinazione del saggio di interesse e delle altre ritenute

     La misura degli interessi e delle ritenute per rischi da applicare sui prestiti è stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Opera di previdenza con propria delibera.

     La ritenuta per i rischi non potrà, comunque, superare le misure del 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni e del 4 per cento per quelli estinguibili oltre il quinquennio, fissato rispettivamente dall'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e dall'art. 8, secondo comma, della legge 28 dicembre 1922, n. 1682.

 

          Art. 26. Interessi sui finanziamenti

     Sui finanziamenti che la "Gestione dei mutui al personale", istituita con l'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, ha ottenuto dal Fondo pensioni e sussidi, ai sensi delle leggi 15 dicembre 1949, n. 965, e 7 ottobre 1964, n. 961, l'OPAFS seguiterà a corrispondere a favore del predetto fondo l'interesse annuo del 5 per cento.

 

          Art. 27. Agevolazioni fiscali

     L'OPAFS gode, per l'attività creditizia esercitata in base alla presente legge, degli stessi diritti e delle stesse facilitazioni, anche fiscali, già riconosciute al Fondo garanzia cessioni dal regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

 

          Art. 28. Regolamento di esecuzione

     Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS, con propria delibera, approva il regolamento relativo all'attuazione delle norme del presente titolo.

 

          Art. 29. Norma transitoria

     Sino a quando non entra in vigore il regolamento previsto dall'art. 28 della presente legge, le operazioni relative all'esercizio del credito sono disciplinate dal regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850, e successive modificazioni.

 

Titolo IV

LA GESTIONE FINANZIARIA

 

          Art. 30. Esercizio finanziario

     L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

     Per ogni esercizio finanziario sono compilati:

     a) il bilancio di previsione per l'anno che inizia il 1° gennaio successivo;

     b) il rendiconto per l'anno scaduto il 31 dicembre precedente.

 

          Art. 31. Bilancio di previsione

     Nel bilancio di previsione sono iscritte le entrate e le spese di competenza dell'esercizio.

     La materia del bilancio è ripartita in capitoli:

     per le entrate, secondo le principali fonti di provenienza;

     per le spese, distintamente per quelle di funzionamento, per quelle relative alle singole categorie di prestazioni e per quelle di investimento.

     Fra le spese di funzionamento quelle di personale sono tenute distinte dalle altre.

     Le entrate e le spese derivanti dall'esercizio del credito di cui al titolo III della presente legge, formano oggetto di distinti capitoli atti a rilevare il risultato netto della relativa gestione.

     Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.

 

          Art. 32. Rendiconto annuale

     I risultati della gestione annuale sono riassunti e dimostrati nel rendiconto il quale è costituito:

     a) dal conto consuntivo, in cui sono messi a confronto gli stanziamenti iscritti in ciascun capitolo del bilancio di previsione con le somme riscosse e da riscuotere, per le entrate, e con le somme pagate e da pagare, per le spese;

     b) dal conto del patrimonio, in cui sono indicate le consistenze delle attività e delle passività all'inizio dell'anno, le variazioni verificatesi nel corso del medesimo e le consistenze alla fine di esso.

     Il rendiconto dell'esercizio scaduto, compilato a cura dell'ufficio amministrativo entro il 31 marzo successivo, deve essere esaminato dal comitato esecutivo e da questo presentato al collegio dei sindaci, con la relazione illustrativa ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello che verrà fissato, non più tardi del 31 maggio, per la convocazione del consiglio di amministrazione che ne deve deliberare l'approvazione.

     Il collegio dei sindaci deve riferire al consiglio d'amministrazione e fare le sue osservazioni sulle risultanze del conto consuntivo e dello stato patrimoniale.

     Il rendiconto, insieme con le relazioni del comitato esecutivo e del collegio dei sindaci, deve essere comunicato ai membri del consiglio di amministrazione quindici giorni prima della data fissata per la riunione dello stesso consiglio di amministrazione.

 

          Art. 33. Rendimento dei conti dell'OPAFS

     Il bilancio di previsione, le sue eventuali variazioni ed il rendiconto annuale debbono essere trasmessi al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile corredati della relazione del comitato esecutivo e dell'estratto della deliberazione risultante dal verbale della riunione del consiglio di amministrazione.

     Il rendiconto deve essere altresì corredato della relazione del collegio dei sindaci.

     Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile può formulare motivate osservazioni sui documenti di cui al comma precedente entro quindici giorni dalla data di ricevimento e rinviare i bilanci e le note di variazioni a nuovo esame del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

 

          Art. 34. Bilancio di regime a lungo termine

     Ogni cinque anni, a cominciare dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'OPAFS provvede alla compilazione di un bilancio di regime a lungo termine per verificare l'esistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento nel tempo dell'equilibrio finanziario della gestione e per assicurare la continuità delle prestazioni, anche attraverso la costituzione di adeguati fondi di riserva.

     Quando intervengono notevoli variazioni nelle basi delle previsioni, la compilazione di un nuovo bilancio di regime viene anticipata.

 

          Art. 35. Investimento delle disponibilità finanziarie

     L'OPAFS è autorizzata ad investire le proprie disponibilità di cassa:

     a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle degli istituti italiani di credito fondiario o in titoli equiparati;

     b) in beni immobili occorrenti per i servizi dell'Opera o da cedersi in locazione ai canoni di mercato e previa costituzione di adeguata cauzione;

     c) nei mutui al personale di cui al titolo III della presente legge;

     d) in depositi fruttiferi presso l'Amministrazione postale, presso la Banca nazionale delle comunicazioni o presso altri istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale;

     e) negli altri modi che potranno essere autorizzati con formale delibera del consiglio di amministrazione dell'OPAFS.

     I fondi di riserva disponibili possono essere utilizzati purchè i conseguenti investimenti patrimoniali presentino requisiti di liquidità compatibili con le esigenze che debbono essere fronteggiate con i fondi medesimi.

 

          Art. 36. Entrate ordinarie

     Per far fronte alle proprie spese l'OPAFS dispone delle seguenti entrate ordinarie:

     1) le ritenute a carico degli iscritti, ragguagliate, a partire dal 1° gennaio dell'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, al 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattente;

     2) il contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato pari al 9 per cento dell'80 per cento del totale delle competenze di cui al precedente punto;

     3) una somma annua a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per concorso alle spese di amministrazione, pari all'1 per cento delle ritenute cui sono assoggettati gli iscritti e del contributo di cui al precedente punto;

     4) l'importo delle multe inflitte al personale per mancanze disciplinari;

     5) utili derivanti dall'esercizio del credito a favore degli iscritti;

     6) interessi, canoni ed altri proventi derivanti dal patrimonio dell'ente;

     7) sovvenzioni od assegnazioni di fondi eventualmente disposte da altri enti, nonché lasciti e donazioni fatti dagli iscritti o da terzi a favore dell'OPAFS salvo che per disposizione degli oblatori siano da portarsi in incremento del patrimonio;

     8) rette e contributi per l'ammissione degli iscritti o loro familiari negli istituti di educazione e di istruzione, nei soggiorni di vacanza e nelle case di riposo.

     Sono altresì devoluti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'OPAFS nei limiti del gettito annuo al 31 dicembre 1972:

     1) i canoni per le concessioni delle rivendite di tabacchi, libri e giornali;

     2) i proventi della pubblicità negli impianti ferroviari e nei treni esercitata per concessione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alle condizioni da essa stabilite.

 

          Art. 37. Cooperazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

     Gli uffici tecnici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, centrali e periferici, prestano l'opera di assistenza tecnica richiesta dall'OPAFS per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, le migliorie e la manutenzione dei suoi immobili.

 

          Art. 38. Effettuazione del servizio di cassa

     Per i propri servizi di cassa l'OPAFS si avvale delle proprie casse, dell'Amministrazione postale, della Banca nazionale delle comunicazioni o di altri istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale.

     L'Opera può anche affidare l'esecuzione dei propri servizi di cassa alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che vi provvede, in tal caso, con le modalità previste dai propri ordinamenti.

 

          Art. 39. Periodicità di acquisizione delle entrate

     Le ritenute al personale, i contributi ordinari dovuti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e le altre entrate patrimoniali, di carattere ricorrente e continuativo, previste nei precedenti articoli sono versati mensilmente all'OPAFS, in ragione di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nei relativi capitoli del bilancio, salvo conguaglio al termine di ogni esercizio finanziario.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 40. Personale "in prova" cessato dal servizio

     Le somme trattenute agli iscritti a favore dell'OPAFS sono rimborsate senza interessi:

     a) agli iscritti in prova esonerati, licenziati o dispensati;

     b) agli iscritti in prova dimissionari o dichiarati decaduti dal servizio.

     Non si procede al rimborso delle ritenute nè alla liquidazione della buonuscita:

     a) agli iscritti in prova cessati dal servizio per cause che diano luogo a liquidazione di pensione eccezionale;

     b) ai superstiti di iscritti in prova cessati dal servizio per morte.

     Le persone di cui al comma precedente conservano titolo a tutte le prestazioni dell'OPAFS.

 

          Art. 41. Figli legittimi - Equiparazione ai figli legittimi

     Le prestazioni dell'OPAFS sono erogate a favore dei figli legittimi anche se nati da matrimonio contratto dall'iscritto dopo il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Agli effetti delle prestazioni dell'ente, ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i figli naturali riconosciuti o dichiarati giudizialmente, i figli adottivi.

     Sono, altresì, equiparati gli affiliati, purchè l'atto di affiliazione sia di data anteriore alla cessazione dal servizio.

 

          Art. 42. Accertamento delle condizioni di "a carico" e di inabilità al lavoro

     In tutti i casi in cui sia richiesta la condizione di "a carico dell'iscritto" questa deve risultare dagli atti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ovvero, in mancanza, da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle leggi vigenti.

     Quando per le concessioni dell'Opera sia richiesta l'inabilità al lavoro, questa deve essere constatata da una commissione medica composta di sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Si intendono in ogni caso inabili le persone che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

 

          Art. 43. Regime fiscale - Indagini informative

     L'OPAFS è parificata, agli effetti delle imposte e delle tasse, alle amministrazioni dello Stato, anche per quanto riguarda le erogazioni da essa disposte.

     Le domande per il conseguimento dei benefici dell'OPAFS e i documenti che le corredano sono esenti da imposte di bollo.

     Le rette e i contributi per l'ammissione nei collegi, nei soggiorni di vacanze e nelle case di riposo, i premi, i contributi straordinari ed i reintegri dovuti all'OPAFS sono esenti da imposte, tasse e diritti.

     Le donazioni e le elargizioni comunque fatte all'OPAFS sono esenti anche dalle imposte di successione e da quelle ipotecarie.

     L'OPAFS è parificata all'amministrazione dello Stato anche ai fini delle indagini informative necessarie per l'esercizio della sua attività previdenziale ed assistenziale.

 

          Art. 44. Ricorsi, vincoli, termini prescrizionali

     Contro i provvedimenti dell'OPAFS concernenti le prestazioni previste dalla presente legge, è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato o dalla data in cui ne abbia avuto piena conoscenza.

     Il consiglio di amministrazione delibera in via definitiva nei novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.

     Contro i provvedimenti definitivi dell'OPAFS in materia di prestazioni obbligatorie è ammesso ricorso alla Corte dei conti.

     L'indennità di buonuscita e tutti gli assegni di carattere previdenziale ed assistenziale erogati dall'OPAFS non sono pignorabili nè sequestrabili.

     Le prestazioni di diritto a carattere continuativo a favore dei superstiti dell'iscritto decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la morte dell'iscritto. Ove siano richiesti dopo un anno dalla morte dell'iscritto, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     Le prestazioni facoltative a carattere continuativo decorrono dalla data stabilita di volta in volta dal comitato esecutivo ed indicata nel provvedimento di concessione.

     L'indennità di buonuscita si prescrive dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio del dipendente.

     Il sussidio funerario si prescrive dopo due anni dalla morte del dante causa.

 

          Art. 45. Crediti dell'OPAFS

     I crediti dell'OPAFS sono parificati ai crediti dello Stato sia agli effetti della sospensione dei pagamenti eventualmente disposti a favore dei debitori verso l'OPAFS da amministrazioni statali, sia agli effetti delle ritenute su stipendi e pensioni dei predetti debitori, sia agli effetti della procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali.

 

          Art. 46. Assistenza legale

     L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'OPAFS sono affidate all'Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 47. Termini e modalità per l'attuazione delle norme concernenti l'OPAFS

     Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31 dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge [3] .

     La situazione finanziaria e patrimoniale dell'OPAFS all'inizio della sua attività sarà accertata sulla base delle risultanze del conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla data indicata nel precedente comma.

     Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attività necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS medesima, alla quale verserà il contributo di cui al punto 3 del primo comma dell'art. 36, al netto delle spese di amministrazione da essa sostenute [4] .

 

          Art. 48. Abrogazione di norme precedenti - Norma transitoria

     Le disposizioni riguardanti l'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato che siano in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.

     Le prestazioni di carattere continuativo già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle norme abrogate di cui al precedente comma sono mantenute ad personam e per l'importo previsto dalle norme abrogate, semprechè sussistano le condizioni alle quali la concessione è subordinata e per i beneficiari non siano previste dalla presente legge altre prestazioni sostitutive delle precedenti.

 

          Art. 49. Decorrenza

     La presente legge ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Le prestazioni a carattere obbligatorio di cui all'art. 2, comprese quelle di nuova istituzione sono regolate secondo le norme stabilite dagli articoli 14, 15, 16 e 17 a decorrere dal 1° gennaio 1973.

     Per quanto riguarda l'art. 16, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 1973 e fino alla data di cui al primo comma del presente articolo, seguitano ad avere effetto, relativamente ai destinatari delle prestazioni in esso previste, le disposizioni precedentemente in vigore.


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 1993, n. 243, ha dichiarato la illegittimità del combinato disposto dell'art. 1, terzo comma, lett. b) e c), della legge 27 maggio 1959, n. 324, e del presente articolo, nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 1999, n. 195, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 18 ottobre 1977, n. 792.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 18 ottobre 1977, n. 792.