Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 06/12/1965 |
Numero: | 1368 |
Sommario |
Art. 1. A favore degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed [...] |
Art. 2. Le disposizioni contenute nel precedente art. 1 si applicano altresì agli iscritti all'Opera di previdenza di cui allo stesso art. 1 per i servizi prestati presso gli [...] |
Art. 3. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche al personale postelegrafonico iscritto al Fondo per il trattamento di cui all'art. 77 del decreto [...] |
Art. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano anche nei confronti dei dipendenti di ruolo in servizio dell'Azienda autonoma ferrovie dello [...] |
§ 77.5.66 – L. 6 dicembre 1965, n. 1368.
Valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
(G.U. 21 dicembre 1965, n. 317).
A favore degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è data facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con
La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le disposizioni contenute nel precedente art. 1 si applicano altresì agli iscritti all'Opera di previdenza di cui allo stesso art. 1 per i servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali e per i quali non sia stata già liquidata dagli enti stessi analoga indennità previdenziale, e che, ai sensi delle vigenti norme, siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche al personale postelegrafonico iscritto al Fondo per il trattamento di cui all'art. 77 del
Per il personale di cui al precedente comma la valutazione dei servizi viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi rispettivamente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e dal Comitato amministratore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale in base a coefficienti attuariali, previsti da apposite tabelle da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano anche nei confronti dei dipendenti di ruolo in servizio dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato iscritti all'Opera di previdenza istituita con la
Per il personale di cui al precedente comma la valutazione dei servizi sarà effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal Comitato amministratore della predetta Opera di previdenza in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro.