§ 77.5.66 – L. 6 dicembre 1965, n. 1368.
Valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:06/12/1965
Numero:1368


Sommario
Art. 1.      A favore degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed [...]
Art. 2.      Le disposizioni contenute nel precedente art. 1 si applicano altresì agli iscritti all'Opera di previdenza di cui allo stesso art. 1 per i servizi prestati presso gli [...]
Art. 3.      Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche al personale postelegrafonico iscritto al Fondo per il trattamento di cui all'art. 77 del decreto [...]
Art. 4.      Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano anche nei confronti dei dipendenti di ruolo in servizio dell'Azienda autonoma ferrovie dello [...]


§ 77.5.66 – L. 6 dicembre 1965, n. 1368.

Valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

(G.U. 21 dicembre 1965, n. 317).

 

     Art. 1.

     A favore degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è data facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, dei servizi statali civili e militari prestati nonchè dei periodi di studio universitario e dei corsi di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita.

     La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni contenute nel precedente art. 1 si applicano altresì agli iscritti all'Opera di previdenza di cui allo stesso art. 1 per i servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali e per i quali non sia stata già liquidata dagli enti stessi analoga indennità previdenziale, e che, ai sensi delle vigenti norme, siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche al personale postelegrafonico iscritto al Fondo per il trattamento di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale.

     Per il personale di cui al precedente comma la valutazione dei servizi viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi rispettivamente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e dal Comitato amministratore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale in base a coefficienti attuariali, previsti da apposite tabelle da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano anche nei confronti dei dipendenti di ruolo in servizio dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato iscritti all'Opera di previdenza istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641 e successive modificazioni.

     Per il personale di cui al precedente comma la valutazione dei servizi sarà effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal Comitato amministratore della predetta Opera di previdenza in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro.