§ 80.4.409 - D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.
Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:09/05/2016
Numero:105


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Promozione e coordinamento delle attività di misurazione e valutazione della performance
Art. 3.  Le funzioni svolte dal Dipartimento
Art. 4.  Commissione tecnica per la performance
Art. 5.  Dotazione di personale
Art. 6.  Valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione
Art. 7.  Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche
Art. 8.  Abrogazioni


§ 80.4.409 - D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105.

Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.

(G.U. 17 giugno 2016, n. 140)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

     Visto l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, i commi 10 e 11;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012, recante «Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2015;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta 17 dicembre 2015;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 gennaio 2016;

     Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente regolamento riordina le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con esclusione di quelle di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del predetto decreto legislativo.

     2. Restano ferme le funzioni di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di valutazione e controllo strategico nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

     3. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto, nonchè dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

     4. Ai sensi dell'articolo 74, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009 le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

 

     Art. 2. Promozione e coordinamento delle attività di misurazione e valutazione della performance

     1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito «Dipartimento») promuove e coordina le attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche in conformità con i seguenti criteri:

     a) ridurre gli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche;

     b) promuovere la progressiva integrazione del ciclo della performance e del ciclo di programmazione economico finanziaria;

     c) supportare l'uso di indicatori nei processi di misurazione e valutazione;

     d) garantire l'accessibilità e la comparabilità dei sistemi di misurazione;

     e) introdurre progressivamente elementi di valutazione anche su un orizzonte temporale pluriennale e promuovere il progressivo avvicinamento dei sistemi di misurazione per amministrazioni operanti nei medesimi settori;

     f) differenziare i requisiti relativi al ciclo della performance in ragione della dimensione, del tipo di amministrazione e della natura delle attività delle diverse amministrazioni ed introdurre regimi semplificati;

     g) migliorare il raccordo tra ciclo della performance e il sistema dei controlli interni, incluso il controllo di gestione, e gli indirizzi espressi dall'Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;

     h) accrescere l'indipendenza della valutazione della performance.

 

     Art. 3. Le funzioni svolte dal Dipartimento

     1. Il Dipartimento assicura le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, attraverso:

     a) il raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di assicurare l'allineamento delle indicazioni metodologiche in tema di ciclo della performance con quelle relative alla predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione economico finanziaria, anche con riferimento alle istruzioni tecniche per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

     b) l'individuazione delle caratteristiche e dei contenuti dei documenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, anche mediante la previsione di modelli semplificati;

     c) il monitoraggio del grado di attuazione dei propri indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato anche mediante l'analisi dei documenti di cui alla lettera b);

     d) il sostegno all'attuazione e al miglioramento delle attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa anche mediante il progressivo sviluppo di linee guida che tengano conto delle specificità settoriali;

     e) la promozione di interventi di rafforzamento della capacità amministrativa volti ad accrescere l'efficacia dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance, nonchè la loro integrazione con i sistemi di gestione del rischio;

     f) il sostegno alla sperimentazione di buone pratiche, incoraggiando il confronto tra amministrazioni, anche assumendo a riferimento esperienze nazionali ed internazionali e garantendo la diffusione dei risultati emersi;

     g) l'accessibilità alla piattaforma tecnologica che contiene in formato digitale i documenti e i dati relativi al ciclo della performance anche nell'ottica di una maggiore trasparenza e partecipazione;

     h) la predisposizione di una relazione periodica sul ciclo della performance delle amministrazioni centrali;

     i) la valorizzazione, nell'ambito della Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 7, delle esperienze di valutazione esterna delle amministrazioni pubbliche e dei relativi impatti;

     j) l'acquisizione, a fini informativi e ricognitivi, delle esperienze in materia di misurazione e valutazione della performance realizzate dalle regioni e dagli enti locali, coinvolgendoli nel confronto fra amministrazioni e nello sviluppo delle buone pratiche.

     2. Le attività di cui alle lettere c) e h) sono svolte tenendo conto degli indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata all'esercizio delle funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

     3. Con riferimento agli organismi indipendenti di valutazione, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il Dipartimento:

     a) indirizza l'esercizio delle relative funzioni di valutazione;

     b) tiene e aggiorna un Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 6;

     c) verifica l'operato degli organismi indipendenti di valutazione anche promuovendo la valutazione fra pari;

     d) promuove la razionalizzazione degli organismi indipendenti di valutazione al fine di contenerne il numero ed accrescerne la funzionalità, attraverso indirizzi di comparto volti ad assicurare: specializzazione per contesti di attività, non duplicazione delle funzioni, concentrazione a livello territoriale, integrazione tra amministrazioni in ragione delle dipendenza organizzativa e finanziaria, integrazione nel caso di gestioni associate;

     e) elabora criteri e parametri di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, che tengano conto della complessità organizzativa delle amministrazioni, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, entro i limiti delle risorse complessive destinate ai compensi dei predetti componenti dall'insieme delle amministrazioni;

     f) promuove e supporta iniziative di collaborazione tra organismi indipendenti di valutazione;

     g) indirizza e promuove, anche in collaborazione con la Scuola nazionale di amministrazione (SNA), attività di aggiornamento e formazione dei componenti gli organismi indipendenti di valutazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

     4. Il Dipartimento identifica strumenti e modalità di raccordo tra l'esercizio delle proprie funzioni in tema di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e le attività delle esistenti agenzie di valutazione. Mediante intesa tra la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e il Dipartimento della funzione pubblica, sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo per quanto di competenza delle Autonomie territoriali.

     5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in riferimento al sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e alle relative funzioni svolte dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 in quanto applicabili.

 

     Art. 4. Commissione tecnica per la performance [1]

     [1. È istituita presso il Dipartimento la Commissione tecnica per la performance, di seguito denominata Commissione tecnica.

     2. La Commissione tecnica è organo consultivo del Dipartimento per l'indirizzo tecnico-metodologico necessario allo sviluppo delle attività di misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche, coerenti con i criteri di cui all'articolo 2.

     3. La Commissione tecnica è costituita da cinque componenti nominati con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione scelti tra professori o docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche ed esperti provenienti dal settore delle imprese, dotati di requisiti di competenza, esperienza e integrità. I componenti durano in carica per un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta.

     4. Non possono far parte della Commissione tecnica componenti in carica di Organismi indipendenti di valutazione, di collegi dei revisori dei conti o di altri organismi di controllo interni alle amministrazioni. Non possono, altresì, far parte della Commissione tecnica soggetti deputati allo svolgimento di funzioni di controllo esterno alle amministrazioni, inclusi i magistrati contabili. I componenti non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti alla nomina. I componenti, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione tecnica.

     5. La Commissione tecnica opera assicurando stabilmente il coinvolgimento dei soggetti rilevanti nei diversi territori e comparti della pubblica amministrazione.

     6. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti non residenti sono posti a carico del pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento.]

 

     Art. 5. Dotazione di personale

     1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento e a supporto delle attività della Commissione tecnica di cui all'articolo 4, il Dipartimento si avvale del contingente di personale previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 90 del 2014, in posizione di fuori ruolo o di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferma restando la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente è composto da un massimo di venticinque unità di personale, delle quali cinque con qualifica dirigenziale non generale e venti unità con qualifica non dirigenziale. Al personale dirigenziale non generale, proveniente da ministeri e, in misura non superiore a due unità, da altre amministrazioni pubbliche sono conferiti incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale non dirigenziale è proveniente dai ministeri e, in misura non superiore a sette, da altre amministrazioni pubbliche.

     2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il corrispondente personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     3. Il Dipartimento può avvalersi anche di personale assunto con contratto a tempo determinato e di esperti nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per i progetti assegnati al Dipartimento, sulla base dell'accordo di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, nonchè di altri eventuali progetti.

     4. All'attuazione dei commi 1 e 2 e alle altre spese di funzionamento, pari a euro 1.134.375,00 per l'anno 2016 e a euro 1.512.500,00 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

 

     Art. 6. Valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione

     1. La valutazione indipendente della performance è assicurata in ogni amministrazione pubblica dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

     2. L'organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 con l'obiettivo di supportare l'amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l'amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale. Ai fini della valutazione della performance organizzativa, promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti.

     3. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento.

     4. Possono chiedere di essere iscritti all'Elenco nazionale soggetti, dotati dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità stabiliti con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con il quale sono stabiliti anche i limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione.

     5. I commi 3 e 4 si applicano a partire dai rinnovi degli organismi indipendenti di valutazione successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4. I componenti degli organismi già nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.

 

     Art. 7. Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche

     1. Il Dipartimento promuove la costituzione di una Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche (di seguito «Rete Nazionale») al fine di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti che vengono condotte in specifici ambiti e settori, favorire la condivisione di tali esperienze e definire metodologie di valutazione comuni.

     2. Con l'obiettivo di favorire la comunicazione tra i soggetti coinvolti nella Rete nazionale e garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle loro attività, il Dipartimento sviluppa le funzionalità del Portale della performance, già Portale della Trasparenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014.

 

     Art. 8. Abrogazioni

     1. Al decreto legislativo n. 150 del 2009 sono abrogati:

     a) l'articolo 7, comma 3;

     b) l'articolo 10, commi 2, 3 e 4;

     c) l'articolo 13, comma 5 e comma 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n), o);

     d) l'articolo 14, commi 3, 5 e 7.

     2. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti delle leggi regionali e dei regolamenti adottati dagli enti locali in attuazione dei principi recati dalle norme di cui al comma 1.

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1576

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.