Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 25/09/2023 |
Numero: | 163 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 |
§ 80.9.1206 - D.P.C.M. 25 settembre 2023, n. 163.
Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.
(G.U. 16 novembre 2023, n. 268)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 29 agosto 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2023;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 1, al comma 5, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «centodieci»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 3, dopo le parole: «all'estero» sono inserite le seguenti: «, nonchè a promuovere i processi di innovazione e l'utilizzo di nuove tecnologie»;
2) al comma 3-bis, le parole: «doppio uso» sono sostituite dalle seguenti: «duplice uso e ad altri regimi di controllo conformemente al
c) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) cura, d'intesa con le Direzioni generali di cui ai commi 3, 4 e 5 e il Servizio di cui all'articolo 6, i negoziati per la definizione dei regimi sanzionatori internazionali, ferme restando le competenze dell'unità di cui all'articolo 7-bis della
d-ter) cura le attività di competenza del Ministero in materia di proibizione delle armi chimiche, ferme restando le competenze dell'Unità di cui all'articolo 7-bis della
2) al comma 7, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) cura, d'intesa con la Direzione generale di cui al comma 9, l'organizzazione degli uffici consolari di seconda categoria;»;
3) al comma 8-bis, il primo periodo è soppresso;
4) al comma 9, lettera c), dopo le parole: «all'estero» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dal comma 7, lettera d-bis)»;
d) all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis), dopo la parola: «unionale» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che la competenza sia attribuita ad altra amministrazione»;
e) all'articolo 9-bis, comma 1, alinea, le parole: «dei seguenti limiti complessivi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «della dotazione organica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto e dei seguenti limiti complessivi»;
f) la tabella 1 è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
2. Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che adegua il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 5, del
Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2906
Allegato
Allegato
(art. 1, comma 1, lettera f)
«TABELLA I
Dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 11)
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