§ 80.9.933 - D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95.
Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:19/05/2010
Numero:95


Sommario
Art. 1.  Amministrazione centrale
Art. 2.  Segretario Generale
Art. 3.  Cerimoniale diplomatico della Repubblica
Art. 4.  Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero
Art. 5.  Direzioni generali
Art. 6.  Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati
Art. 7.  Consiglio di amministrazione
Art. 8.  Comitati
Art. 9.  Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale
Art. 9 bis.  (Funzioni attribuibili a dirigenti).
Art. 10.  Valutazione degli assetti organizzativi
Art. 11.  Dotazioni organiche
Art. 12.  Disposizioni transitorie
Art. 13.  Abrogazioni


§ 80.9.933 - D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95.

Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [1].

(G.U. 24 giugno 2010, n. 145)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis e l'articolo 5, comma 3, lettere a) e a-bis);

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 404;

     Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

     Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15;

     Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 [2];

     Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 [3];

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell' 8 settembre 2009, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri;

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, recante «Attività di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche»;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;

     Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010;

     Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Amministrazione centrale

     1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri è articolata nelle seguenti strutture di primo livello:

     a) Segreteria generale;

     b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;

     c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

     d) Direzioni generali:

     1) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza;

     2) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali;

     3) Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale [4];

     4) Direzione generale per la promozione del sistema Paese;

     5) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

     6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

     6-bis) Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale [5];

     7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione;

     8) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.

     e) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati [6].

     2. Ciascun Direttore generale è coadiuvato da Vice direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di ventidue, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale [7].

     2-bis. Nell'ambito della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, con il decreto di nomina adottato conformemente all'articolo 16, commi terzo, secondo periodo, quinto e decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad un Vice direttore generale/direttore centrale è conferito il titolo di Capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, nel rispetto del numero complessivo di posti di funzione di Vice direttore generale/direttore centrale stabilito dal comma 2, ed è attribuito il trattamento economico riconosciuto al Vice direttore generale/direttore centrale [8].

     3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e l'innovazione viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualità di consiglieri ministeriali.

     4. [Presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni sono altresì nominati tra i Dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, rispettivamente, un Vice direttore generale / Direttore centrale per ciascuna Direzione generale.] Presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, un incarico di Vice direttore generale / Direttore centrale può essere attribuito ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento delle funzioni vicarie del Direttore generale [9].

     5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centodieci unità, nonchè alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni [10].

 

     Art. 2. Segretario Generale

     1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la continuità delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attività.

     2. Il Segretario generale è assistito da un Vice segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie. Essi si avvalgono delle unità e degli uffici della Segreteria generale.

     3. La funzione di coordinamento è volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero, nonchè a promuovere i processi di innovazione e l'utilizzo di nuove tecnologie [11].

     3-bis. Nell'ambito della Segreteria generale, opera l'Autorità nazionale - UAMA di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese e agli altri compiti previsti dalla predetta legge e successive modificazioni; nonchè segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a duplice uso e ad altri regimi di controllo conformemente al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 [12].

     4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più Direzioni generali e Servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

 

     Art. 3. Cerimoniale diplomatico della Repubblica

     1. Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate le seguenti funzioni:

     a) tratta gli affari generali del corpo diplomatico;

     b) intrattiene i rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali; cura le onorificenze;

     c) cura l'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero;

     d) segue l'organizzazione di eventi internazionali di carattere multilaterale;

     e) provvede al servizio di traduzioni e interpretariato.

     2. Il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un Vice capo del Cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali.

     3. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica può stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale.

 

     Art. 4. Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

     1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'amministrazione; promuove la cultura della legalità; definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti e con le altre direzioni generali, le misure in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, dando ad esse attuazione per la parte non di competenza di altri uffici o strutture [13].

     2. L'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il Vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Le funzioni di ispettore sono attribuite altresì al dirigente di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 4) [14].

     3. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.

 

     Art. 5. Direzioni generali

     1. La Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza attende ai seguenti compiti:

     a) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale e per assicurarne l'unitarietà - quelle della Politica estera e di sicurezza comune e della Politica di sicurezza e di difesa comune, nonchè le questioni attinenti all'Alleanza Atlantica, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti ed alla non proliferazione [15];

     b) tratta le questioni politiche di competenza del sistema delle Nazioni Unite;

     c) cura, in raccordo con le altre Direzioni generali interessate, la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani;

     d) cura la cooperazione internazionale contro le minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed il narcotraffico;

     d-bis) cura, d'intesa con le Direzioni generali di cui ai commi 3, 4 e 5 e il Servizio di cui all'articolo 6, i negoziati per la definizione dei regimi sanzionatori internazionali, ferme restando le competenze dell'unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 [16];

     d-ter) cura le attività di competenza del Ministero in materia di proibizione delle armi chimiche, ferme restando le competenze dell'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 [17];

     e) segue le tematiche politiche e di sicurezza inerenti ai processi G8/G20;

     f) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'America settentrionale, la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione europea, i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del Medio Oriente, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;

     g) cura la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera f);

     2. Al Direttore generale per gli affari politici e di sicurezza, nella sua qualità di Direttore politico, spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale.

     3. La Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali attende ai seguenti compiti:

     a) cura i processi e le materie relativi alla governance globale;

     b) segue le tematiche economiche, finanziarie e globali inerenti ai processi relativi ai gruppi dei Paesi più industrializzati [18];

     c) tratta le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente;

     d) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la coerenza delle politiche di sostenibilità;

     d-bis) tratta le questioni relative alle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti per le materie di cui alle lettere da a) a d) [19];

     g) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro - meridionale e sud-orientale, dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America centrale e meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;

     h) cura la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera g).

     4. La Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale attende ai seguenti compiti [20]:

     a) cura le attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea, sul funzionamento dell'Unione europea e dell'EURATOM;

     b) concorre con le altre competenti amministrazioni dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e ne assicura la rappresentazione e la coerenza presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea; cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in raccordo con la Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna;

     c) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;

     c-bis) cura i negoziati sulle questioni attinenti alla politica commerciale internazionale [21];

     d) collabora con la Scuola nazionale dell'amministrazione nella formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie [22];

     e) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi membri e candidati dell'Unione europea, i Paesi dello Spazio economico europeo, nonchè i Paesi dei Balcani, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale.

     f) cura la partecipazione italiana alle attività delle altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.

     5. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese attende ai seguenti compiti:

     a) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, anche attraverso la rete degli uffici all'estero, la coerenza complessiva delle attività di promozione, sostegno e valorizzazione con l'estero del Paese e di tutte le sue componenti;

     b) promuove la diffusione della scienza, della tecnologia e della creatività italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento della rete degli addetti scientifici e spaziali e tratta le questioni attinenti alle organizzazioni internazionali competenti in ambito scientifico e tecnologico [23];

     b-bis) tratta le questioni di competenza del Ministero relative allo spazio e all'aerospazio [24];

     c) promuove, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, anche in relazione ad enti di rispettivo riferimento, l'internazionalizzazione del sistema Paese e segue i rapporti con le realtà produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonchè con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attività con l'estero;

     d) promuove e sviluppa, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire gli investimenti esteri in Italia;

     e) partecipa alle attività e si coordina con gli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;

     e-bis) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni internazionali per la cooperazione economica e commerciale e quelle relative alla tutela della proprietà intellettuale [25];

     f) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonchè l'attività presso università ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani;

     g) [cura le attività di competenza del Ministero degli affari esteri relative alle borse di studio, nonchè agli scambi giovanili] [26];

     h) promuove, d'intesa con le competenti amministrazioni pubbliche, la collaborazione internazionale e bilaterale nel settore dello sport.

     6. Al Direttore generale per la promozione del sistema Paese spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni e nella realizzazione delle attività, condotte dal Ministero e dagli enti vigilati, in materia di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, nonchè nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle iniziative di promozione integrata del sistema Paese, ivi comprese quelle finanziate con il fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 [27].

     7. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti:

     a) promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;

     b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo;

     c) cura la promozione sociale delle collettività italiane all'estero [28];

     d) provvede agli affari consolari, ivi incluse le questioni attinenti al rilascio dei visti di ingresso [29];

     d-bis) cura, d'intesa con la Direzione generale di cui al comma 9, l'organizzazione degli uffici consolari di seconda categoria [30];

     e) segue, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le politiche migratorie e le questioni concernenti gli stranieri in Italia [31];

     f) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.

     8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, e in particolare:

     a) cura, d'intesa con le altre direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea, ivi incluse quelle relative agli strumenti finanziari europei in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato nonchè al Fondo europeo di sviluppo, con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi;

     b) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione della cooperazione allo sviluppo in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo alla definizione della programmazione annuale per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125, con il contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17 della legge medesima, e avvalendosi, per i profili finanziari, della società Cassa depositi e prestiti SpA;

     c) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nella definizione dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali e dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge medesima, e nell'individuazione degli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125;

     d) negozia gli accordi con i Paesi partner per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e gli altri accordi internazionali in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo;

     e) valuta l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica il raggiungimento degli obiettivi programmatici, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

     f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti con la medesima Agenzia e con la società Cassa depositi e prestiti SpA per le finalità di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125;

     g) assicura i servizi di segretariato e di supporto del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo e del Comitato congiunto;

     h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125;

     i) cura i compiti e le funzioni derivanti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo [32].

     8-bis. [La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo include non più di sette uffici di livello dirigenziale non generale.] I servizi di segretariato di cui al comma 8, lettera g), sono posti alle dipendenze di dirigenti o di funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8 la Direzione generale opera in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con modalità stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [33].

     8-ter. La Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale attende ai seguenti compiti:

     a) cura la comunicazione istituzionale del Ministro e del Ministero e ne valorizza e divulga le attività e le iniziative presso l'opinione pubblica nazionale e internazionale, in collaborazione con gli uffici centrali del Ministero e le sedi estere;

     b) provvede alla raccolta, alla selezione, all'elaborazione e alla diffusione agli uffici centrali del Ministero, alle sedi estere e ad altre amministrazioni pubbliche, delle notizie e delle informazioni nazionali e internazionali di maggiore rilevanza;

     c) fornisce alle sedi estere e ad altre amministrazioni pubbliche, d'intesa con gli uffici centrali del Ministero interessati, materiale informativo e di supporto per le attività di promozione all'estero dell'identità e dei caratteri originali ed evolutivi dell'Italia, analizzando gli sviluppi e le tendenze della percezione internazionale del Paese;

     d) cura i rapporti con la stampa italiana ed internazionale, che informa sulle attività del Ministro e del Ministero; segue le questioni relative all'accreditamento ed all'attività professionale in Italia dei giornalisti stranieri;

     e) coordina le relazioni degli uffici centrali del Ministero e delle sedi estere con il pubblico;

     f) elabora ricerche e studi in materia di relazioni internazionali e di diplomazia pubblica, in collaborazione con le altre direzioni generali, con le amministrazioni pubbliche interessate nonchè con il mondo accademico e con la società civile; elabora analisi e proposte di linee strategiche di politica estera;

     g) promuove il dibattito pubblico, la formazione e la ricerca in materia di relazioni internazionali e diplomazia pubblica;

     h) promuove la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali;

     i) custodisce l'archivio storico e la biblioteca, di cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione;

     l) tratta le questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze di tutela del Ministero della cultura nell'azione di recupero di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale illecitamente esportati all'estero;

     m) promuove, nel rispetto delle competenze della Direzione generale per la promozione del sistema Paese, la diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli istituti italiani di cultura e del sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento con gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana;

     n) cura le attività di competenza del Ministero in relazione alle borse di studio e ai programmi di scambio scolastici e accademici [34].

     9. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione attende ai seguenti compiti:

     a) assicura la programmazione e la coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie;

     b) promuove l'innovazione organizzativa e la semplificazione normativa e delle procedure amministrative;

     c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero, fatto salvo quanto disposto dal comma 7, lettera d-bis) [35];

     d) predispone il bilancio e cura l'allocazione strategica delle risorse finanziarie;

     e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti del personale;

     f) promuove l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunità;

     g) cura la liquidazione del trattamento economico spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi e trasporti;

     h) provvede alla determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;

     i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;

     l) tratta il contenzioso del personale e provvede ai procedimenti disciplinari;

     m) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva integrativa;

     n) [concorre alla promozione della presenza di personale italiano presso le organizzazioni internazionali] [36];

     o) provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri, avvalendosi d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione con cui segue la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica [37].

     10. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni attende ai seguenti compiti:

     a) tratta le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali;

     b) provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'amministrazione degli affari esteri;

     c) dispone finanziamenti alle sedi all'estero e provvede ai relativi controlli;

     d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche;

     e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture; cura la sicurezza informatica;

     f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attività nei settori della cifra e delle comunicazioni;

     g) cura la ricezione, la spedizione e la distribuzione del corriere diplomatico e della corrispondenza ordinaria;

     h) promuove l'innovazione tecnologica negli ambiti di competenza.

 

     Art. 6. Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati [38]

     1. [Il Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale attende ai seguenti compiti:

     a) provvede alla diffusione di dichiarazioni ufficiali, materiali, informazioni, nonchè all'elaborazione dei relativi contenuti, d'intesa con le Direzioni generali interessate;

     b) assiste il Capo del servizio nello svolgimento delle sue funzioni di portavoce del Ministro;

     c) provvede alla diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero ed all'invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero;

     d) cura la raccolta, l'elaborazione, la diffusione e la pubblicazione, anche attraverso strumenti multimediali, delle informazioni su questioni attinenti ai rapporti internazionali e la loro diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero, nonchè ad altri organi, amministrazioni ed enti;

     e) fornisce agli uffici all'estero, anche d'intesa con le Direzioni generali interessate, contributi informativi all'attività di promozione all'estero dell'immagine del Paese, di cui segue gli sviluppi e le tendenze;

     f) intrattiene i contatti con i giornalisti italiani ed esteri in Italia, che informa sulle attività del Ministero ed assiste nelle missioni al seguito del Ministro; cura le questioni relative all'accreditamento ed all'attività dei giornalisti esteri in Italia;

     g) tratta le questioni bilaterali e multilaterali nel campo della informazione, nonchè i negoziati e l'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in tale materia;

     h) promuove con apposite iniziative, anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche e multimediali, l'immagine del Ministero e cura la comunicazione istituzionale nei confronti del cittadino; intrattiene le relazioni con il pubblico, a norma delle disposizioni generali vigenti;

     i) provvede ad ogni altra attività concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero, ove necessario anche in raccordo con altri organismi istituzionali competenti in materia di comunicazione] [39].

     2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai seguenti compiti:

     a) svolge la consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dal Ministro e dagli uffici dell'amministrazione, assicurando l'uniformità della trattazione delle questioni sia contenziose, sia consultive, anche nei rapporti con l'Avvocatura dello Stato;

     b) provvede all'attività di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali;

     c) provvede all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali;

     d) cura la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali;

     e) cura la raccolta e la pubblicazione dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia;

     e-bis) appone, previa verifica di autenticità, la formula esecutiva negli atti dell'Unione europea nei casi previsti dal diritto unionale, salvo che la competenza sia attribuita ad altra amministrazione [40];

     f) collabora con gli agenti del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali;

     g) tratta, in raccordo con le strutture e gli uffici ministeriali interessati, il contenzioso dell'amministrazione con soggetti esterni.

 

     Art. 7. Consiglio di amministrazione

     1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

     a) Ministro;

     b) Segretario generale;

     b-bis) Capo di gabinetto [41];

     b-ter) Vice Segretario generale [42];

     c) Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;

     d) Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;

     e) Direttori generali;

     e-bis) Capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati [43].

     2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

     a) esprime valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero;

     b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità, riservatezza ed economicità dei servizi;

     c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;

     d) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica;

     e) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

     3. Il Consiglio è presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale. I membri di cui al comma 1, lettere b-bis), c), d), e) ed e-bis), in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dai rispettivi vicari. I capi degli altri uffici di diretta collaborazione e il coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione, quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze [44].

     4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse e l'innovazione di grado non inferiore a consigliere di legazione.

 

     Art. 8. Comitati

     1. Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro può istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, speciali comitati per l'esame di questioni attinenti all'ambito di competenza del Ministero, affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione [45].

     2. Il decreto di cui al comma 1 ne determina le attribuzioni, la composizione e la durata. Ai componenti di tali Comitati non spetta alcun compenso o rimborso comunque denominato.

 

     Art. 9. Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale

     1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo comma, le parole: «ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni»;

     b) al quarto comma, primo periodo, le parole: «capo dell'Unità per il contenzioso diplomatico e dei trattati» sono sostituite dalle seguenti: «capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati»; al primo periodo, le parole: «, di capo dell'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonchè» sono soppresse. E' altresì soppresso il secondo periodo;

     c) al settimo comma, dopo il secondo periodo è aggiunto, infine, il seguente: «Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.»;

     d) al nono comma, dopo il primo periodo è aggiunto, infine, il seguente: «Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.».

 

     Art. 9 bis. (Funzioni attribuibili a dirigenti). [46]

     1. Al personale dirigente di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuiti incarichi presso l'amministrazione centrale e posti-funzione presso uffici all'estero nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto e dei seguenti limiti complessivi [47]:

     a) otto unità di livello dirigenziale generale;

     b) quarantaquattro unità di livello dirigenziale non generale dell'area amministrativa [48];

     c) otto unità di livello dirigenziale non generale dell'area della promozione culturale.

     2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a) sono individuate fra le seguenti posizioni organizzative:

     a) direttore generale della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;

     b) consiglieri ministeriali presso l'amministrazione centrale in numero non superiore a sette, di cui:

     1) tre per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal presente decreto;

     2) due con le funzioni di vice direttore generale/direttore centrale presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;

     3) uno con le funzioni di coordinatore dell'attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3;

     4) uno con funzioni di ispettore presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

     c) non più di tre posti funzione di capo di consolato generale;

     d) non più di un posto-funzione di esperto amministrativo capo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, anche con competenza estesa su più Paesi.

     3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:

     a) dieci incarichi di capi di uffici dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale, determinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;

     b) non oltre cinque ulteriori incarichi di capo di ufficio dirigenziale non generale presso l'amministrazione centrale, individuati nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;

     c) consiglieri ministeriali in numero non superiore a quindici per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio o per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale;

     d) non più di dodici posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato o di collaborazione nei consolati generali;

     e) non più di dieci posti-funzione di esperto amministrativo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307.

     4. Le funzioni di cui al comma 1, lettera c) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:

     a) non più di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale o la Direzione generale per il sistema Paese [49];

     b) non più di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale, individuato nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5 [50];

     c) non più di sei incarichi di direttore di istituti italiani di cultura.

     5. Gli incarichi dirigenziali presso l'amministrazione centrale di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono attribuibili a funzionari della carriera diplomatica, ad eccezione della titolarità degli uffici di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4, lettera b), che, sentito il Consiglio di amministrazione, può essere conferita a funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti.

     6. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente al conferimento di incarichi presso l'amministrazione centrale, la destinazione a funzioni presso uffici all'estero di cui al presente articolo resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dagli articoli 34, 110 e 110-bis, primo comma, del precitato decreto.

 

     Art. 10. Valutazione degli assetti organizzativi [51]

     [1. Nel termine previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'amministrazione effettua, sentite le organizzazioni sindacali, una valutazione del funzionamento degli assetti organizzativi previsti, anche alla luce delle risorse umane e finanziarie disponibili. Provvede, entro lo stesso termine, all'adeguamento delle dotazioni organiche, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, tenendo conto della rideterminazione già effettuata ai sensi dell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.]

 

     Art. 11. Dotazioni organiche [52]

     1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono rideterminate secondo la Tabella 1 allegata al presente decreto.

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie

     1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 5, le funzioni interessate dal riordino di cui al presente regolamento continuano ad essere svolte dalle pre-esistenti strutture dirigenziali.

 

     Art. 13. Abrogazioni

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, ad eccezione dell'articolo 12. Sono altresì fatti salvi gli effetti abrogativi di cui all'articolo 13 del citato decreto.

 

     Tabella 1 [53]

 

     Dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 11)

 

 

     Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2010  Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 187


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[2] Capoverso inserito dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[3] Capoverso inserito dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[4] Numero così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[5] Numero inserito dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[8] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[9] Il primo periodo è stato soppresso dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260.

[10] Comma già modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260, dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 settembre 2023, n. 163, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 settembre 2023, n. 163, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260 e così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 settembre 2023, n. 163, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260.

[15] Lettera già modificata dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[16] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 settembre 2023, n. 163, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 settembre 2023, n. 163, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260.

[19] Le previgenti lett. e) ed f) sono state sostituite dall'attuale lett. d bis) dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260.

[20] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[22] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[25] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260.

[26] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[27] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[28] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260.

[29] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[30] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 settembre 2023, n. 163, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[32] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260.

[33] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260. Il primo periodo è stato soppresso dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 settembre 2023, n. 163, con la decorrenza ivi prevista.

[34] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[35] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 settembre 2023, n. 163, con la decorrenza ivi prevista.

[36] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[37] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260.

[38] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[39] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[40] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211 e così modificata dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 settembre 2023, n. 163, con la decorrenza ivi prevista.

[41] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[42] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[43] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[44] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[45] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260.

[46] Articolo inserito dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260.

[47] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 settembre 2023, n. 163, con la decorrenza ivi prevista.

[48] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[49] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[50] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[51] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260.

[52] Articolo già sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211.

[53] Tabella inserita dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211 e così sostituita dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 settembre 2023, n. 163, con la decorrenza ivi prevista.