§ 46.8.258 - Legge 8 marzo 1958, n. 233.
Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:08/03/1958
Numero:233


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, svolgono compiti inerenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi logistici ed operativi degli enti e [...]
Art. 2.      Con effetto dal 1° gennaio 1958, l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è fissato come segue
Art. 3.      I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono tratti
Art. 4.      La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo agli allievi di cui alla lettera a) dell'art. 3 è conferita, nei limiti dei posti disponibili nell'organico del [...]
Art. 5.      L'anzianità assoluta dei sottotenenti reclutati ai sensi della lettera b) dell'art. 3 decorre dalla data del decreto di nomina
Art. 6.      Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, addetti al controllo della circolazione aerea nonchè agli ufficiali dell'Arma e ruolo predetti addetti al controllo [...]
Art. 7.      Il numero massimo degli ufficiali che possono essere destinati ai compiti specifici indicati dall'art. 6 stabilito in 600 unità
Art. 8.      Le tabelle 3 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, sono modificate, nelle parti relative al ruolo servizi, in conformità delle tabelle 1 e 2 annesse [...]
Art. 9.      Per la prima copertura dei nuovi organici dei capitani e dei subalterni stabiliti dall'art. 2, il Ministro per la difesa è autorizzato a bandire, entro sei mesi [...]
Art. 10.      Dopo effettuate le nomine dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 9, per la prima copertura dei posti ancora eventualmente disponibili nei gradi di capitano e di [...]
Art. 11.      Agli effetti dei precedenti articoli 9 e 10, si considerano disponibili nel grado di capitano i posti che non possono essere coperti mediante promozioni negli anni 1958 [...]
Art. 12.      Fino alla completa copertura dei posti di capitano i tenenti non possono essere promossi se non abbiano compiuto tre anni di anzianità di grado
Art. 13.      In deroga all'art. 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'anno 1958 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio [...]
Art. 14.      Fino alla completa copertura dei posti di tenente colonnello, i maggiori non possono essere promossi se non abbiano compiuto tre anni di anzianità di grado
Art. 15.      Per la formazione del quadro di avanzamento per l'anno 1958 dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, l'aliquota [...]
Art. 16.      Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta i quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ufficiali dell'Arma [...]
Art. 17.      Sono abrogati gli articoli 10 e 11 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, quali risultano successivamente [...]
Art. 18.      Alla copertura dell'onere di lire 40 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 sarà provveduto mediante riduzione degli [...]


§ 46.8.258 - Legge 8 marzo 1958, n. 233. [1]

Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare.

(G.U. 2 aprile 1958, n. 80)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, svolgono compiti inerenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi logistici ed operativi degli enti e reparti centrali e periferici dell'Aeronautica militare.

     Detti ufficiali possono essere ripartiti, ai fini dell'impiego, in specialità, in relazione alle esigenze di servizio.

     Le specialità, i compiti specifici di ciascuna di esse e le modalità per l'assegnazione alle stesse degli ufficiali sono stabilite con determinazione ministeriale.

     Con determinazione ministeriale si provvede altresì all'assegnazione a ciascuna specialità ed ai passaggi da una specialità all'altra degli ufficiali.

 

          Art. 2.

     Con effetto dal 1° gennaio 1958, l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è fissato come segue:

 

maggiore generale

1

Colonnello

34

tenente colonnello

120

Maggiore

160

Capitano

420

Subalterni

365

 

1.100

 

     Nel suddetto organico sono compresi un ufficiale maestro direttore del Corpo musicale e due ufficiali maestri di scherma. Nulla è innovato alle disposizioni che regolano il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di detti ufficiali, salvo per il maestro direttore del Corpo musicale, il quale, raggiunto il limite di età di anni 60, può essere di anno in anno trattenuto in servizio permanente effettivo fino all'età di anni 65, sempre che conservi la piena idoneità fisica e professionale.

 

          Art. 3.

     I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono tratti:

     a) dagli allievi dell'Accademia aeronautica riconosciuti durate il secondo o il terzo anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o mancanti dell'attitudine necessaria per il collegamento del brevetto di pilota militare;

     b) previo concorso per titoli e per esami:

     1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

     2) dai marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado nonchè dai marescialli e dagli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore.

     I limiti di età per la partecipazione al concorso di cui alla lettera b) del comma precedente sono stabiliti in anni ventisette e trentasei rispettivamente per gli ufficiali e i sottufficiali.

     Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

 

          Art. 4.

     La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo agli allievi di cui alla lettera a) dell'art. 3 è conferita, nei limiti dei posti disponibili nell'organico del ruolo, dopo che gli stessi hanno conseguito l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno di corso, a norma dell'ordinamento dell'Accademia Aeronautica.

     L'anzianità assoluta nel grado decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma del suddetto ordinamento. A tale anzianità si applicano le deduzioni previste dai terzo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, fermo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo.

     L'anzianità relativa è stabilita in conformità degli esami al termine del terzo anno di corso.

 

          Art. 5.

     L'anzianità assoluta dei sottotenenti reclutati ai sensi della lettera b) dell'art. 3 decorre dalla data del decreto di nomina.

     L'anzianità relativa dei suddetti ufficiali è determinata dal posto di graduatorie conseguito nel concorso. Tuttavia, quando il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale l'anzianità relativa è definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per un quarto dal voto riportato alla linee del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

     A parità di anzianità assoluta, i sottotenenti reclutati ai sensi della lettera a) dell'art. 3 hanno la precedenza nel ruolo.

 

          Art. 6.

     Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, addetti al controllo della circolazione aerea nonchè agli ufficiali dell'Arma e ruolo predetti addetti al controllo della operazioni aeree della difesa del territorio e a quelli che abbiano superato i corsi per navigatori o radar-navigatori, e che siano effettivamente addetti a tali compiti, è estesa, con le stesse condizioni e modalità, l'indennità prevista per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dall'art. 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 26 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

     L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 10 delle suddetta norme.

     Agli ufficiali che abbiano percepito l'indennità di cui al primo comma del presente articolo sono estese, in materia di pensioni normali e privilegiate, le disposizioni dettate per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dalregio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     Il numero massimo degli ufficiali che possono essere destinati ai compiti specifici indicati dall'art. 6 stabilito in 600 unità.

 

          Art. 8.

     Le tabelle 3 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, sono modificate, nelle parti relative al ruolo servizi, in conformità delle tabelle 1 e 2 annesse alla presente legge.

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 9.

     Per la prima copertura dei nuovi organici dei capitani e dei subalterni stabiliti dall'art. 2, il Ministro per la difesa è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concorsi straordinari per titoli ed esami per la nomina a capitano, tenente e sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

     Al concorso per la nomina a capitano e a tenente possono partecipare rispettivamente i maggiori e i capitani di complemento dell'Aeronautica militare che siano in temporaneo servizio alla data del bando di concorso e abbiano superato i corsi per controllori della circolazione aerea o per controllori della difesa aerea o altri corsi di specializzazione ritenuti validi dal Ministero.

     Al concorso per la nomina a sottotenente possono partecipare i tenenti e sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare che siano in temporaneo servizio alla data del bando di concorso e abbiano superato i corsi di cui al secondo comma del presente articolo nonchè i dipendenti civili dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di licenza di scuola media superiore, che siano incondizionatamente idonei al servizio militare e che alla data del bando di concorso svolgano da almeno diciotto mesi attività di controllo della circolazione aerea.

     Il limite di età per la partecipazione al concorso per la nomina a capitano è stabilito in anni 45; quello per la partecipazione al concorso per la nomina, a tenente e sottotenente in anni 40.

     I concorsi debbono essere banditi nel limite dei posti disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno.

 

          Art. 10.

     Dopo effettuate le nomine dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 9, per la prima copertura dei posti ancora eventualmente disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno, possono essere trasferiti a domanda in detti gradi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nonchè gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo degli altri ruoli dell'Aeronautica militare che abbiano superato i corsi per controllori della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio o altri corsi di specializzazione ritenuti validi dal Ministero.

     L'ufficiale trasferito nel ruolo servizi ai sensi del comma precedente non può conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

     Per la presentazione delle domande deve essere stabilito un termine non superiore a sei mesi alla data di nomina dei vincitori dei concorsi.

     Il trasferimento si effettua con il grado e l'anzianità posseduti nel ruolo di provenienza e deve essere disposto entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

 

          Art. 11.

     Agli effetti dei precedenti articoli 9 e 10, si considerano disponibili nel grado di capitano i posti che non possono essere coperti mediante promozioni negli anni 1958 e 1959.

 

          Art. 12.

     Fino alla completa copertura dei posti di capitano i tenenti non possono essere promossi se non abbiano compiuto tre anni di anzianità di grado.

 

          Art. 13.

     In deroga all'art. 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'anno 1958 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, si effettuano in base al numero dei posti vacanti nel grado stesso.

     Per la formazione del quadro di avanzamento per detto anno sono valutati tutti i capitani che alla data del 31 dicembre 1957 abbiano compiuto dodici anni di anzianità di grado e che, trovandosi a tale data nelle altre condizioni richieste per la valutazione, abbiano superato alla data di entrata in vigore della presente legge, i prescritti esami.

 

          Art. 14.

     Fino alla completa copertura dei posti di tenente colonnello, i maggiori non possono essere promossi se non abbiano compiuto tre anni di anzianità di grado.

 

          Art. 15.

     Per la formazione del quadro di avanzamento per l'anno 1958 dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, l'aliquota degli ufficiali da valutare, prevista dalla tabella 1 annessa alla presente legge, è raddoppiata.

 

          Art. 16.

     Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta i quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, e le valutazioni effettuate ai fini della formazione dei quadri stessi cessano di avere efficacia alla data predetta.

     Le promozioni già effettuate alla data stessa si computano nel numero di quelle previste dalla tabella 1 annessa alla presente legge e dal precedente art. 13.

     Per la formazione dei nuovi quadri di avanzamento gli ufficiali dichiarati idonei ma non promossi sono considerati non ancora valutati.

 

          Art. 17.

     Sono abrogati gli articoli 10 e 11 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, quali risultano successivamente modificati, nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

 

          Art. 18.

     Alla copertura dell'onere di lire 40 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabelle

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, escluso articolo 6.