§ 46.8.246 - Legge 2 aprile 1957, n. 227.
Aumento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale dei ruoli speciali della Marina militare e autorizzazione a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:02/04/1957
Numero:227


Sommario
Art. 1.      I limiti di età stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in [...]
Art. 2.      Con effetto dal 1° luglio 1956 e fino al 31 dicembre 1959 sono consentite eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno del ruolo normale del Corpo delle armi navali nel [...]


§ 46.8.246 - Legge 2 aprile 1957, n. 227.

Aumento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale dei ruoli speciali della Marina militare e autorizzazione a mantenere temporanee eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno nel ruolo normale del Corpo delle armi navali.

(G.U. 26 aprile 1957, n. 107)

 

 

     Art. 1.

     I limiti di età stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a 28 e 33 anni.

 

          Art. 2.

     Con effetto dal 1° luglio 1956 e fino al 31 dicembre 1959 sono consentite eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno del ruolo normale del Corpo delle armi navali nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale inferiore del corrispondente ruolo speciale.

     Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.