§ 46.8.268 - Legge 14 luglio 1959, n. 494.
Riordinamento degli assegni di imbarco al personale della Marina militare e nuove misure degli assegni stessi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:14/07/1959
Numero:494


Sommario
Art. 1.      Le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, annesse al regolamento sugli assegni di imbarco al personale della Marina militare, approvato con regio decreto 15 luglio [...]
Art. 2.      Sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 12 del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, contenente varianti al regolamento sugli assegni [...]
Art. 3.      Nei confronti dei personali di cui alla tabella F allegata alla presente legge sono convalidati i pagamenti degli assegni per imbarco sui sommergibili disposti fino alla [...]
Art. 4.      E' soppresso l'art. 1, secondo comma, del regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156. La legge 8 aprile 1952, n. 356, è abrogata
Art. 5.      Alla copertura dell'onere annuo di lire 519.200.000 a carico dell'esercizio 1959-60 sarà provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo [...]


§ 46.8.268 - Legge 14 luglio 1959, n. 494. [1]

Riordinamento degli assegni di imbarco al personale della Marina militare e nuove misure degli assegni stessi.

(G.U. 22 luglio 1959, n. 174)

 

 

     Art. 1.

     Le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, annesse al regolamento sugli assegni di imbarco al personale della Marina militare, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, quali risultano modificate dalla legge 8 aprile 1952, n. 356, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 12 del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, contenente varianti al regolamento sugli assegni di imbarco al personale della Marina militare, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156:

     Art. 5. - L'assegno collettivo previsto dal paragrafo primo dell'art. 23 del regolamento sugli assegni d'imbarco è calcolato in ragione di lire 3 giornaliere per ogni individuo.

     Le misure della quota massima individuale di cui al paragrafo terzo di detto art. 23 sono elevate, rispettivamente, da lire 300 a lire 600 e da lire 200 a lire 300.

     Art. 6. - La misura della retribuzione collettiva di cui al paragrafo primo dell'art. 24 del regolamento è elevata da lire 18 a lire 30 per tonnellata o frazione di tonnellata.

     Le misure delle retribuzioni collettive previste dal paragrafo secondo di detto art. 24 sono, rispettivamente, elevate, per ogni tonnellata, da lire 22,50 a lire 45, da lire 14,40 a lire 25, da lire 30 a lire 50 e da lire 45 a lire 90.

     I soprassoldi giornalieri previsti dal paragrafo terzo dello stesso art. 24 sono stabiliti in lire 45 per i sottufficiali e in lire 30 per i sottocapi e comuni.

     Art. 7. - Le misure dell'assegno collettivo previste dal paragrafo primo dell'art. 25 del regolamento sono, rispettivamente, aumentate da lire 180 a lire 500 e da lire 90 a lire 250.

     Art. 8. - Gli assegni mensili a titolo di premio previsti dal paragrafo primo dell'art. 26 del regolamento sono, rispettivamente, elevati da lire 130 a lire 500, da lire 150 a lire 400, da lire 120 a lire 300, da lire 75 a lire 150.

     Art. 9. - L'assegno giornaliero previsto dal paragrafo primo dell'art. 28 del regolamento è elevato da lire 1,20 a lire 2, per ciascun allievo. La somma massima di cui al paragrafo secondo di detto articolo 28 è elevata da lire 75 a lire 150.

     Art. 12. - Le misure dei soprassoldi giornalieri previsti dal paragrafo terzo dell'art. 45 del regolamento sono elevate, rispettivamente, da lire 6 a lire 15 e da lire 4 a lire 10.

 

          Art. 3.

     Nei confronti dei personali di cui alla tabella F allegata alla presente legge sono convalidati i pagamenti degli assegni per imbarco sui sommergibili disposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge in misure non superiori a quelle previste dalla predetta tabella F.

 

          Art. 4.

     E' soppresso l'art. 1, secondo comma, del regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156. La legge 8 aprile 1952, n. 356, è abrogata.

 

          Art. 5.

     Alla copertura dell'onere annuo di lire 519.200.000 a carico dell'esercizio 1959-60 sarà provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio corrispondente al capitolo n. 159 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1958-59.

     Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione: pertanto agli stessi si provvederà nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60 concernente spese per i servizi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella A - Assegni giornalieri spettanti agli ufficiali ed aspiranti dei vari Corpi ed allievi dell'Accademia navale.

 

     Gli assegni previsti alle colonne 2 e 3 della presente tabella sono aumentati del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di imbarco e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio. Gli assegni previsti dalla colonna 4 sono aumentati del 10 per cento dopo il compimento di ogni triennio di imbarco successivo ai primi 4 anni.

     Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella). E' fatta eccezione per il solo assegno del n. 17, che è cumulabile con qualsiasi altro.

     Gli assegni di cui ai numeri 5 e 7 sono aumentati di L. 150 per la posizione di armamento e di L. 120 per quella di riserva quando non è costituita la mensa comandante e questi partecipa alla mensa ufficiali.

     L'assegno in comando spetta per il comando di singola unità e per quello di gruppi di unità.

     Il periodo di imbarco è quello effettivamente compiuto da ufficiale su navi in armamento o in riserva.

     Per gli ufficiali del Genio navale (D. M.) provenienti dall'ex Scuola macchinisti di Venezia e per gli ufficiali del C.E.M.M. è consentito, ai fini della determinazione degli assegni di cui alla presente tabella, il cumulo dei periodi di imbarco da ufficiale con quelli da sottufficiale.

 

 

Destinazione su navi

Altre destinazioni di servizio (con almeno 4 anni d'imbarco) 4

Grandi, cariche o funzioni 1

Armamento 2

Riserva 3

 

1. Ammiraglio di armata

3.000

1.800

200

2. Ammiraglio di squadra e gradi corrispondenti

2.100

1.260

200

3. Ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti

1.700

1.020

200

4. Contrammiraglio e gradi corrispondenti

1.400

840

200

5. Capitano di vascello, in comando, o capo di Stato Maggiore di Forze navali

1.250

725

--

6. Capitano di vascello e gradi corrispondenti, altri incarichi

1.200

720

190

7. Capitano di fregata, in comando, o capo di Stato Maggiore o sottocapo di Stato Maggiore di Forze navali

1.200

720

--

8. Capitano di fregata e gradi corrispondenti, altri incarichi

1.100

660

190

9. Capitano di corvetta e gradi corrispondenti, in comando

1.050

630

--

10. Capitano di corvetta e gradi corrispondenti, altri incarichi

1.000

600

190

11. Tenente di vascello, in comando

950

570

--

12. Tenente di vascello e gradi corrispondenti, ufficiale in 2ª o capo servizio

780

470

--

13. Tenente di vascello e gradi corrispondenti, altri incarichi

750

450

180

14. Sottotenente di vascello e guardiamarina, in comando

700

420

--

15. Sottotenente di vascello e guardiamarina e gradi corrispondenti, ufficiale in 2ª o capo servizio

300

180

--

16. Sottotenente di vascello e guardiamarina e gradi corrispondenti, altri incarichi

200

120

80

17. Ufficiali o Aspiranti Genio navale

150

90

--

18. Ufficiale del C.E.M.M. di qualunque grado, in comando

700

420

--

19. Ufficiali del C.E.M.M. di qualunque grado, altri incarichi

300

180

150

20. Allievi dell'Accademia navale, durante il periodo di imbarco compreso tra il termine degli studi a terra della 2ª classe e la nomina ad aspirante

150

90

--

 

     Tabella B - Assegni giornalieri spettanti ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe.

 

     Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella).

     Gli assegni per i consegnatari (responsabili di materiale di dotazione, depositi viveri, vestiario ed effetti letterecci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale.

     Gli assegni previsti dalle colonne 2 e 3 della presente tabella sono aumentati del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di imbarco e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio. Gli assegni previsti alla colonna 4 sono aumentati del 10 per cento dopo il compimento di ogni triennio di imbarco successivo ai primi quattro anni.

     L'anzianità di imbarco è computata dalla data di nomina a secondo capo.

 

 

Destinazione su nave

Altre destinazioni di servizio (con almeno 4 anni d'imbarco) 4

Gradi ed incarichi 1

Armamento 2

Riserva 3

 

Capi di 1ª classe:

 

 

 

Comandanti di unità o conduttori di macchine

460

275

--

Consegnatari - Capi impianto radar - Conduttori di centrale operativa - Capi impianto artiglieria - Capi impianto sistemazione antisom - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio

400

240

--

Altri incarichi

335

200

60

Capi di 2ª classe:

 

 

 

Comandanti di unità o conduttori di macchine

380

230

--

Consegnatari - Capi impianto radar - Conduttori di centrale operativa - Capi impianto artiglieria - Capi impianto sistemazione antisom - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio

300

180

--

Altri incarichi

255

150

50

Capi di 3ª classe:

 

 

 

Comandanti di unità o conduttori di macchine

350

210

--

Consegnatari - Capi impianto radar - Conduttori di centrale operativa - Capi impianto artiglieria - Capi impianto sistemazione antisom - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio

250

150

--

Altri incarichi

200

120

40

 

     Tabella C - Assegni di bordo giornalieri spettanti ai secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni.

 

     Gli assegni previsti dalla presente tabella sono stabiliti per la posizione di armamento. Per la posizione di riserva sono ridotti a sei decimi.

     Non sono cumulabili fra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella).

     Gli assegni per consegnatari (responsabili di materiali, depositi viveri, vestiario ed effetti letterecci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale.

 

Gradi ed incarichi

Armamento

Secondi capi:

 

Comandanti di unità o conduttori di macchine

310

Consegnatari - Capi impianto radar - Conduttori di centrali operative - Capi impianto artiglieria - Capi impianto sistemazione antisom - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio

220

Altri incarichi

180

Sergenti volontari:

 

Comandanti di unità o conduttori di macchine

270

Consegnatari - Capi impianto radar - Conduttori di centrali operative - Capi impianto artiglieria - Capi impianto sistemazione antisom - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio

180

Altri incarichi

150

Sottocapi volontari:

 

Comandanti di unità o conduttori di macchine

180

Consegnatari - Capi impianto radar - Conduttori di centrali operative - Capi impianto artiglieria - Capi impianto sistemazione antisom - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio

130

Altri incarichi

110

Comuni di 1ª classe volontari

70

Comuni di 2ª classe volontari

45

Sergenti di leva o raffermati di leva:

 

Comandanti di unità o conduttori di macchine

160

Consegnatari - Capi impianto radar - Conduttori di centrali operative - Capi impianto artiglieria - Capi impianto sistemazione antisom - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio

100

Altri incarichi

80

Sottocapi di leva o raffermati di leva:

 

Comandanti di unità o conduttori di macchine

130

Consegnatari - Capi impianto radar - Conduttori di centrali operative - Capi impianto artiglieria - Capi impianto sistemazione antisom - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio

90

Altri incarichi

65

Comuni di 1ª classe di leva o raffermati di leva

55

Comuni di 2ª classe di leva o raffermati di leva

45

 

     Tabella D - Maggiori assegni giornalieri ai sottufficiali e militari del C.E.M.M. imbarcati.

 

     I soprassoldi della presente tabella non sono cumulabili fra loro. Non sono neanche cumulabili con l'indennità di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 15. Sono corrisposti in aggiunta a quelli delle tabelle B, C e F, limitatamente però alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza alle infermerie di bordo.

 

A) Maggiori assegni spettanti nella sola posizione di armamento:

 

 

1) Ai brevettati ecogoniometristi, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato:

 

 

sergente di leva

L.

95

sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva

"

90

2) Ai brevettati idrofonisti e radaristi, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato:

 

 

sergenti di leva

"

85

sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva

"

80

3) Ai puntatori scelti, ai telemetristi e stereotelemetristi, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato:

 

 

a) destinati alle torrette, rilevatori telemetri, inclinometri e agli strumenti vari per la direzione del tiro, mitraglieri:

 

 

sergenti di leva

"

45

sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva

"

40

b) destinati ai cannoni di piccolo calibro sia effettivi che di riserva (sino al calibro 100 incluso):

 

 

sergenti di leva

"

60

sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva

"

55

c) destinati ai cannoni di medio calibro (da oltre 100 a 200 incluso) non in torre:

 

 

sergenti di leva

"

75

sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva

"

70

d) destinati ai complessi in torre ed alla direzione raffinata di apparecchiatura di punteria generale:

 

 

sergenti di leva

"

85

sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva

"

80

e) puntatori scelti centrali:

 

 

sergenti di leva

"

100

sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva

"

95

B) Maggiori assegni spettanti nella posizione di armamento o in quella di riserva (nella posizione di riserva sono ridotti a sei decimi):

 

 

4) Agli elettricisti addetti alle dinamo in azione ed ai meccanici e motoristi navali, gli uni e gli altri imbarcati su navi di superficie di dislocamento superiore alle 500 tonnellate

"

45

5) Ai timonieri orizzontali sui sommergibili

"

85

6) Ai panettieri

"

45

7) Ai conduttori di autoveicoli

"

45

C) Maggiori assegni spettanti in tutte le posizioni amministrative delle unità (nella posizione di riserva sono ridotti a sei decimi, in quella di disponibilità ed allestimento a quattro decimi):

 

 

8) Agli incaricati nel servizio radiotelefonico:

 

 

sergenti di leva

"

45

sottocapi di leva

"

40

comuni di 1ª e 2ª classe di leva

"

30

9) Ai fuochisti motoristi navali per motori a combustione interna ed ai fuochisti abilitati alla condotta di macchinari nei limiti stabiliti dalle tabelle di equipaggiamento:

 

 

sergenti di leva

"

30

sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva

"

25

10) Ai militari facenti funzioni di cuochi e domestici delle mense ufficiali, cuochi delle mense sottufficiali e cuochi dell'equipaggio:

 

 

sergenti (quando non sono imbarcati i cuochi e domestici borghesi e sono regolarmente costituite le mense)

"

60

sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe (quando non sono imbarcati i cuochi e domestici borghesi e sono regolarmente costituite le mense)

"

55

11) Ai militari cuochi unici delle mense sottufficiali (regolarmente costituite) ed equipaggio

"

55

12) Ai militari del C.E.M.M. addetti ai reparti aerei di bordo

"

30

13) Ai militari del C.E.M.M. addetti al servizio di serpante

"

85

14) Ai fuochisti O per caldaie a vapore nei limiti delle tabelle di equipaggiamento:

 

 

sergenti di leva

"

25

sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva

"

20

 

     Tabella E - Trattamento tavola alle mense di bordo - (Articoli 11 e 12 del regolamento).

 

     Le diverse quote di aumento per ogni nave e per ogni mensa vengono corrisposte secondo il numero dei commensali previsti dalla tabella di equipaggiamento e non secondo il numero effettivo. Determinate le quote spettanti col criterio di cui sopra, il conteggio alle mense si fa in base al numero effettivo dei commensali.

 

 

Posizione delle navi

Mense

Armamento

Riserva

Disponibilità o allestimento

Mensa di ufficiale ammiraglio

425

320

--

Mensa di comandante di nave (capitano di vascello o di fregata)

375

275

--

Mensa ufficiali

250

190

[a] 55

Mensa aspiranti e allievi Accademia navale quando non sono ammessi alla mensa ufficiali

110

80

--

Quote di aumento:

 

 

 

per la mensa ammiraglio

30

20

 

per la mensa di un solo commensale (comandante ed ufficiali)

50

35

--

per la mensa di più di un commensale e meno di sei (comandante ed ufficiali)

30

20

--

per la mensa da sei commensali a meno di dieci (comandante ed ufficiali)

20

10

--

Mensa sottufficiali

100

75

25

Quote di aumento per mensa sottufficiali:

 

 

 

per la mensa con meno di sei commensali

10

7

5

per la mensa da sei commensali a meno di dieci

5

5

2

 

     [a] Quando sulle navi in disponibilit presso i Gruppi amministrativi non costituita la mensa, l'assegno di trattamento tavola corrisposto alla persona nelle misure seguenti:

 

Capitano di vascello

L.

55

Capitano di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti

"

35

Tenente di vascello e gradi corrispondenti

"

20

 

     Tabella F - Assegni spettanti al personale imbarcato sui sommergibili.

 

     Gli assegni previsti dalla presente tabella vanno corrisposti in aumento ai normali assegni d'imbarco.

     Le misure previste sono quelle spettanti per la posizione di armamento. Nella posizione di riserva sono ridotte a sei decimi.

     Non sono dovuti nella posizione di allestimento.

     Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'art. 5 del regolamento.

 

Ufficiali:

 

 

Ufficiali ammiragli e superiori

L.

750

Ufficiali inferiori

"

600

Sottufficiali e militari del C.E.M.M.:

 

 

Capi di 1ª, 2ª, 3ª classe e secondi capi

"

400

Sergenti

"

300

Sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe

"

130

 

     Tabella G - Assegni giornalieri per il personale imbarcato su navi addette a speciali servizi o su navi mercantili - (Articoli 30, 31 e 32 del regolamento).

 

     Gli assegni previsti dai numeri 1, 2 e 3 della presente tabella sono cumulabili coi normali assegni personali e sono dovuti nella sola posizione di armamento. Quelli previsti dai numeri 4 e 5 non sono cumulabili coi normali assegni personali, salvo le eccezioni espressamente indicate.

     Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'art. 5 del regolamento, fatta eccezione pei numeri 3 e 4.

     1. Navi addette al servizio di dragaggio delle mine (per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche).

 

Ufficiali di qualsiasi grado:

 

 

 

Capo flottiglia

L.

270

 

Capo squadriglia

"

210

 

Comandante di unità

"

135

 

Osservatore

"

85

 

Altri incarichi

"

55

 

Sottufficiali e militari del C.E.M.M.:

 

 

 

Capi di 1ª, 2ª, 3ª classe e secondi capi

"

35

 

Sergenti e sottocapi

"

30

 

Comuni di 1ª e 2ª classe

"

15

 

2. Navi che compiono campagne idrografiche, cablografiche o addette a compiti connessi con il servizio dei fari, fanali e segnalamenti marittimi.

a) A tutto il personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche o per il servizio dei fari, fanali e segnalamenti marittimi delle coste nazionali:

 

In Mediterraneo

Non in Mediterraneo

Ufficiali superiori

L.

325

L.

490

Ufficiali inferiori

"

230

"

350

Capi di 1ª, 2ª, 3ª classe e secondi capi

"

160

"

250

Sergenti e sottocapi

"

80

"

125

Comuni di 1ª e 2ª classe

"

50

"

75

b) Al personale del C.E.M.M. distaccato da bordo per lavori idrografici, sulle imbarcazioni o a terra; in aumento agli assegni di cui alla lettera a):

Capi di 1ª, 2ª, 3ª classe e secondi capi

L.

65

 

Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe

"

30

 

3. Navi adibite al trasporto carbone, nafta e munizioni.

 

 

 

Ufficiali di qualsiasi grado

L

30

Sono dovuti nelle sole giornate di effettivo trasporto, imbarco e sbarco

Capi di 1ª, 2ª, 3ª classe e secondi di capi

"

15

 

Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª classe

"

10

 

4. Navi mercantili impiegate a scopo militare, catturate, requisite o noleggiate:

Ufficiali e assimilati della Marina militare:

Comandante militare o commissario se capitano di vascello o grado corrispondente; colonnello medico direttore di ospedale galleggiante

L.

1350

Cumulabile con l'assegno previsto dalla colonna 4 della Tabella A se dovuto.

 

 

 

 

 

Comandante militare o commissario se capitano di fregata o grado corrispondente; tenente colonnello medico direttore di ospedale galleggiante

"

900

 

 

Comandante militare o commissario se capitano di corvetta o grado corrispondente; maggiore medico direttore di ospedale galleggiante

"

770

 

 

Comandante militare o commissario se tenente di vascello o grado corrispondente; capitano medico direttore di ospedale galleggiante

"

390

 

 

Comandante militare o commissario se ufficiale subalterno di qualsiasi corpo

"

390

 

 

 

     Ufficiali superiori con determinato incarico: soprassoldo di altri incarichi in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella A, posizione armamento).

     Ufficiali inferiori con determinato incarico: soprassoldo di capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella A, numeri 12 e 15, posizione armamento).

     Ufficiali e sottufficiali di garanzia: il Ministero stabilisce di volta in volta il trattamento economico entro i limiti degli assegni normali d'imbarco.

     5. Navi della Marina militare cedute temporaneamente in gestione a ditte private.

     Ufficiali di qualsiasi Corpo, commissari di bordo:

     Ufficiali superiori: soprassoldo di altri incarichi in relazione al grado ed alle condizioni richieste (tabella A, posizione armamento).

     Ufficiali inferiori: soprassoldo di capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella A, numeri 12 e 15, posizione armamento).

     Sottufficiali, sovraccarico:

     Soprassoldo giornaliero di altri incarichi (tabella B, o tabella C, posizione armamento) in relazione al grado, alla categoria ed alle altre condizioni richieste.

 

     Tabella H - Assegni giornalieri per il personale imbarcato su navi appoggio perchè designato ad imbarcare su navi ancora in costruzione o in allestimento(Articolo 33 del regolamento).

 

     Gli assegni previsti dalla presente tabella sono dovuti esclusivamente al personale imbarcato su navi appoggio designato ad imbarcare poi su navi tuttora in costruzione o in allestimento.

     Sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza a bordo, nonchè durante le brevi licenze. Non sono dovuti durante le missioni.

     Non sono cumulabili con alcun altro assegno previsto dal regolamento, ad eccezione di quelli di alloggio previsti dalla tabella L, n. 1, e di quelli specificatamente indicati nella presente tabella:

 

Capitano di vascello e gradi corrispondenti

L.

175

Al controindicato personale spetta un contributo mensa di L. 240 se ufficiale superiore e di L. 230 se ufficiale inferiore, oltre la razione viveri e l'assegno previsto dalla colonna 4 della tabella A se dovuto

Capitano di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti

"

140

 

 

Tenente di vascello e gradi corrispondenti

"

55

 

 

Ufficiali subalterni

"

35

 

 

 

 

 

 

Capi di 1ª classe

L.

65

Oltre ai normali assegni di vitto relativi alla posizione di disponibilità ed all'assegno previsto dalla colonna 4 della tabella B se dovuto.

Capi di 2ª classe

"

60

 

 

Capi di 3ª classe

"

50

 

 

Secondi capi

"

40

 

 

Sergenti volontari

"

15

 

 

Sergenti di leva

"

10

 

 

Sottocapi volontari

"

15

 

 

Sottocapi di leva

"

10

 

 

Comuni di 1ª classe volontari

"

10

 

 

Comuni di 1ª classe di leva

"

7

 

 

Comuni di 2ª classe volontari o di leva

"

5

 

 

 

     Ai sottufficiali, sottocapi e comuni designati ad imbarcare sulle unità subacque in allestimento, vengono corrisposti dalla data di inizio delle prove preliminari del sommergibile, data fissata dal Ministero, per tutta la durata delle prove le seguenti quote giornaliere in aggiunta al trattamento di cui sopra:

 

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe

L.

85

Secondi capi

"

60

Sergenti

"

30

Sottocapi

"

25

Comuni

"

20

 

     Tabella I - Assegni giornalieri dovuti al personale destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni, di passaggio su navi della Marina militare - (Articolo 34 del regolamento).

 

     I soprassoldi previsti dalla presente tabella sono cumulabili soltanto con gli assegni personali di cui alla colonna 4 della tabella A ed alla colonna 4 della tabella B se dovuti. Essi non sono cumulabili con quote di indennità di missione.

     Sono dovuti nelle sole giornate di effettiva presenza a bordo.

 

Ufficiali superiori

L.

105

Ufficiali inferiori

"

65

Ufficiali subalterni

"

45

Capi di 1ª classe

"

35

Capi di 2ª classe

"

30

Capi di 3ª classe

"

25

Secondi capi

"

20

Sergenti

"

15

Sottocapi

"

10

Comuni

"

8

 

     Tabella L - Assegni di bordo eventuali - (Articolo 35 del regolamento).

 

     Gli assegni previsti dalla presente tabella sono cumulabili con qualsiasi altro assegno.

     Non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'art. 5 del regolamento, nè delle riduzioni alle diverse posizioni amministrative delle navi.

     1. Assegno per alloggio a terra.

     Agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento e riserva quando non possono alloggiare a bordo delle unità su cui sono imbarcati è dovuto un assegno giornaliero pari ad un quarto dell'indennità di missione.

     L'assegno di cui sopra è dovuto anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perchè designati ad imbarcare su navi in costruzione o allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio, ed agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su sommergibili quando non possono raggiungere il bordo perchè la nave è in crociera.

     L'assegno è cumulabile con qualsiasi altro assegno d'imbarco ed è dovuto per le sole giornate in cui il personale deve prendere alloggio a terra, comunque non fornito dall'Amministrazione.

     2. Assegni per comando di guardia.

     Ai sottufficiali in comando di guardia per le giornate di effettiva navigazione, sono dovuti i seguenti assegni giornalieri:

 

Capi di 1ª classe

L.

85

Capi di 2ª classe

"

80

Capi di 3ª classe

"

65

Secondi capi

"

60

 

     3. Assegni per navi in Estremo Oriente.

     Ai sergenti, sottocapi e comuni del C.E.M.M. imbarcati sulle navi in Estremo Oriente, sono dovuti i seguenti assegni giornalieri:

 

Sergenti

L.

130

Sottocapi

"

125

Comuni di 1ª e 2ª classe

"

65

 

     4. Assegno per lavori con fiamma ossidrica o acetilenica.

     Ai militari che eseguono lavori autogeni con fiamma ossidrica o acetilenica, è dovuto un assegno di L. 15 per ogni ora di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo armamenti navali, in base ad ordine del giorno del comando di bordo, da cui risulti il numero delle ore di lavoro effettuato.

     5. Assegno per lavori da carpentiere, calafato e velaio.

     Ai militari adibiti a lavori di carpentiere, calafato e velaio, esclusi quelli della categoria carpentieri, spetta un assegno giornaliero di L. 10 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo armamenti navali, in base ad ordine del giorno del comando di bordo, da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuato.

     6. Assegno ai carbonai eventuali.

     Ai comuni di 2ª classe, adibiti al servizio di carbonai eventuali spetta un assegno di L. 60 giornaliere per le sole giornate di effettivo lavoro e nelle sole posizioni di armamento e riserva.

     7. Assegno per pulizia interna di caldaie, doppi fondi e celle vinarie.

     Ai militari delle categorie marinai, fuochisti, furieri S. adibiti ai lavori di pulizia interna delle caldaie, dei doppi fondi e delle celle vinarie, spetta un assegno di L. 30 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo armamenti navali, in base ad ordine del giorno del comando di bordo da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuate.

 

     Tabella M - Assegni di cancelleria - (Articolo 27 del regolamento).

 

Numero d'ordine

Comandi di forze navali ed unità del naviglio dello stato

Quote mensili (lire)

A 1

Comando in capo di armata

22.000

2

Comando in capo di squadra

18.000

3

Comando di divisione, Comando sommergibili, Comando motosiluranti o gruppi navali corrispondenti

6.000

4

Comando di flottiglia o gruppi navali corrispondenti

2.000

5

Comando di squadriglia o gruppi navali corrispondenti

1.500

6

Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini

8.000

7

Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini

6.000

8

Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 899 uomini

5.000

9

Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini

4.000

10

Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini

3.500

11

Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini

2.500

12

Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 75 a 99 uomini

2.000

13

Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 50 a 74 uomini

1.500

14

Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 20 a 49 uomini

1.000

15

Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio inferiore a 20 uomini

500

B

Per i Comandi navali da cui direttamente dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:

 

1

Per ogni squadra

2.000

2

Per ogni divisione (Comando sommergibili, Comando motosiluranti o gruppi navali corrispondenti)

2.000

3

Per ogni flottiglia o gruppo navale corrispondente

1.000

4

Per ogni squadriglia o gruppo navale corrispondente

500

5

Per ogni unità

200

C

Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti i seguenti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera A:

 

1

Gruppi composti da 10 unità o meno

1.000

2

Gruppi di oltre 10 unità

1.500

D 1

Assegno speciale alla flottiglia Scuola comando oltre al normale assegno di cui alla lettera A, n. 4

15.000

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.