Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 30/07/1950 |
Numero: | 739 |
Sommario |
Art. 1. Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone di confine determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il [...] |
Art. 2. L'indennità di accantonamento prevista dall'art. 1 è attribuita, con carattere di continuità, fino al 30 giugno 1953 ed è soggetta alle stesse riduzioni cui è sottoposta [...] |
Art. 3. Agli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura della spesa di lire 330 milioni derivante dall'applicazione della presente legge fino [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...] |
§ 46.8.185 - Legge 30 luglio 1950, n. 739.
Aumento della indennità di accantonamento per il personale militare dell'Esercito dislocato in zone di confine.
(G.U. 21 settembre 1950, n. 217)
Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone di confine determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'indennità di accantonamento prevista dall'art. 1 del
Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone immediatamente a ridosso di quelle suindicate, anch'esse determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro, l'indennità di accantonamento è attribuita in misura pari al 25% dell'indennità di marcia di cui al
L'indennità di accantonamento prevista dall'art. 1 è attribuita, con carattere di continuità, fino al 30 giugno 1953 ed è soggetta alle stesse riduzioni cui è sottoposta l'indennità di marcia.
Agli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura della spesa di lire 330 milioni derivante dall'applicazione della presente legge fino al 30 giugno 1949 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1948.