§ 46.8.185 - Legge 30 luglio 1950, n. 739.
Aumento della indennità di accantonamento per il personale militare dell'Esercito dislocato in zone di confine.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:30/07/1950
Numero:739


Sommario
Art. 1.      Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone di confine determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il [...]
Art. 2.      L'indennità di accantonamento prevista dall'art. 1 è attribuita, con carattere di continuità, fino al 30 giugno 1953 ed è soggetta alle stesse riduzioni cui è sottoposta [...]
Art. 3.      Agli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura della spesa di lire 330 milioni derivante dall'applicazione della presente legge fino [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...]


§ 46.8.185 - Legge 30 luglio 1950, n. 739.

Aumento della indennità di accantonamento per il personale militare dell'Esercito dislocato in zone di confine.

(G.U. 21 settembre 1950, n. 217)

 

 

     Art. 1.

     Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone di confine determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'indennità di accantonamento prevista dall'art. 1 del regio decreto 10 giugno 1926, n. 1156, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto 18 marzo 1929, n. 394, è attribuita in misura pari al 50 per cento della indennità di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e comunque in misura non inferiore a lire dieci nette giornaliere per i graduati e militari di truppa.

     Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone immediatamente a ridosso di quelle suindicate, anch'esse determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro, l'indennità di accantonamento è attribuita in misura pari al 25% dell'indennità di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e comunque non inferiore a lire sette nette giornaliere per i graduati e militari di truppa. E' fatta eccezione per il personale appartenente a reparti mobili delle truppe corazzate con particolari impieghi, al quale, anche in tale dislocazione, l'indennità di accantonamento è attribuita nella misura stabilita dal comma precedente.

 

          Art. 2.

     L'indennità di accantonamento prevista dall'art. 1 è attribuita, con carattere di continuità, fino al 30 giugno 1953 ed è soggetta alle stesse riduzioni cui è sottoposta l'indennità di marcia.

 

          Art. 3.

     Agli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura della spesa di lire 330 milioni derivante dall'applicazione della presente legge fino al 30 giugno 1949 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (dodicesimo provvedimento). Per l'esercizio finanziario 1949-50 alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con le somme già stanziate nei capitoli 46 e 194 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1948.