Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 07/05/1948 |
Numero: | 1472 |
Sommario |
Art. 1. Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la [...] |
Art. 2. [2]. |
Art. 3. I sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica non in carriera continuativa ma vincolati a ferma o rafferma [...] |
Art. 4. Ai fini di stabilire la durata e l'entità dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2 |
Art. 5. Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia più concesso l'assegno [...] |
Art. 6. Le norme contenute nell'art. 10 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, si applicano anche agli ufficiali contemplati dal presente decreto che siano in [...] |
Art. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 46.8.161 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1472 [1].
Provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45.
(G.U. 3 gennaio 1949, n. 1)
Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, collocati, a seconda dei rispettivi ordinamenti, nella riserva o in congedo assoluto, o dispensati dal servizio, o collocati in riforma od a riposo, per avere conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla
Gli ufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza fra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.
Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi ed i sergenti maggiori dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica, in carriera continuativa, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, dispensati dal servizio o collocati in riforma o a riposo per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla
I sottufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza tra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio o paga, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.
I sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica non in carriera continuativa ma vincolati a ferma o rafferma con diritto a premio, rinviati dalle armi perchè trovantisi nelle condizioni di non idoneità di cui al precedente art. 2, hanno diritto all'intero premio di fine ferma o rafferma qualunque sia la durata del servizio prestato nella ferma o rafferma, oltre alla aliquota di premio prevista dall'art. 12 del testo unico approvato con
Ai fini di stabilire la durata e l'entità dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2:
a) ai capitani, ai maggiori, ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli delle varie armi, e del servizio automobilistico dell'Esercito non trasferiti nei ruoli di mobilitazione si applicano i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti per i pari grado dei ruoli di mobilitazione; agli ufficiali di vascello del ruolo comandi navali ed agli ufficiali del genio navale del ruolo delle direzioni si applicano i limiti di età vigenti rispettivamente per gli ufficiali di pari grado del ruolo comandi marittimi e del genio navale del ruolo servizi; agli ufficiali dell'Arma aeronautica del ruolo naviganti si applicano i limiti di età vigenti per i pari grado del ruolo servizi; ai generali dell'aeronautica si applicano i limiti di età previsti dal
b) per i sottufficiali si considera in ogni caso il limite di età di 55 anni;
c) lo stipendio si considera per il personale già cessato dal servizio permanente, nella misura prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello che cesserà dal servizio da una data posteriore, nella misura stabilita a tale data. L'indennità militare si considera nella misura stabilita alla data del 31 marzo 1948. Per l'indennità di carovita si terra conto invece in ogni caso delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.
Il tempo intercorso dal giorno del collocamento nella riserva od in congedo assoluto o della dispensa dal servizio o del collocamento in riforma od a riposo, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si considera come servizio permanente effettivo esclusa in ogni caso la corresponsione di assegni arretrati.
Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia più concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di avere vigore le disposizioni del presente decreto. Nei confronti di essi si applicano le norme di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 122 della
Le norme contenute nell'art. 10 del regio
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l’art. unico della