§ 46.8.161 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1472 .
Provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:07/05/1948
Numero:1472


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la [...]
Art. 2.  [2].
Art. 3.      I sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica non in carriera continuativa ma vincolati a ferma o rafferma [...]
Art. 4.      Ai fini di stabilire la durata e l'entità dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2
Art. 5.      Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia più concesso l'assegno [...]
Art. 6.      Le norme contenute nell'art. 10 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, si applicano anche agli ufficiali contemplati dal presente decreto che siano in [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 46.8.161 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1472 [1].

Provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45.

(G.U. 3 gennaio 1949, n. 1)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, collocati, a seconda dei rispettivi ordinamenti, nella riserva o in congedo assoluto, o dispensati dal servizio, o collocati in riforma od a riposo, per avere conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, in conseguenza di ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra, nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto al trattamento risultante dalla pensione ordinaria per anzianità di servizio, determinata ai sensi dell'art. 32, lettere b) e c) della legge 9 maggio 1940, n. 369, e relativo caroviveri e dalla indennità speciale, di cui agli art. 48 e 57 della legge 9 maggio 1940, n. 369, 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 734 e 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con cui cessano dal servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento suddetto a quello spettante a titolo di stipendio, indennità militare e di carovita ai pari grado del servizio permanente e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria è computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato.

     Gli ufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza fra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.

 

          Art. 2. [2].

     Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi ed i sergenti maggiori dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica, in carriera continuativa, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, dispensati dal servizio o collocati in riforma o a riposo per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, in conseguenza di ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto alla pensione ordinaria per anzianità di servizio determinata ai sensi dell'art. 5, n. 1, lettera a) e dell'art. 6, n. 1 lettera a) dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e relativo caroviveri, faccia corrispondere per un periodo sino al raggiungimento del limite di età prescritto per la cessazione dalla carriera continuativa e, comunque, per non oltre due anni, il trattamento economico complessivo mensile a quello spettante a titolo di stipendio o paga, indennità militare e di carovita ai pari grado della carriera continuativa e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età', e per i sergenti maggiori per una durata non superiore ai quattordici anni, faccia corrispondere il trattamento economico complessivo ai quattro quinti del trattamento dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria è computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato.

     I sottufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza tra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio o paga, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.

 

          Art. 3.

     I sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica non in carriera continuativa ma vincolati a ferma o rafferma con diritto a premio, rinviati dalle armi perchè trovantisi nelle condizioni di non idoneità di cui al precedente art. 2, hanno diritto all'intero premio di fine ferma o rafferma qualunque sia la durata del servizio prestato nella ferma o rafferma, oltre alla aliquota di premio prevista dall'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, dall'art. 38 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e dall'art. 59 del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     Ai fini di stabilire la durata e l'entità dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2:

     a) ai capitani, ai maggiori, ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli delle varie armi, e del servizio automobilistico dell'Esercito non trasferiti nei ruoli di mobilitazione si applicano i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti per i pari grado dei ruoli di mobilitazione; agli ufficiali di vascello del ruolo comandi navali ed agli ufficiali del genio navale del ruolo delle direzioni si applicano i limiti di età vigenti rispettivamente per gli ufficiali di pari grado del ruolo comandi marittimi e del genio navale del ruolo servizi; agli ufficiali dell'Arma aeronautica del ruolo naviganti si applicano i limiti di età vigenti per i pari grado del ruolo servizi; ai generali dell'aeronautica si applicano i limiti di età previsti dal decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1499;

     b) per i sottufficiali si considera in ogni caso il limite di età di 55 anni;

     c) lo stipendio si considera per il personale già cessato dal servizio permanente, nella misura prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello che cesserà dal servizio da una data posteriore, nella misura stabilita a tale data. L'indennità militare si considera nella misura stabilita alla data del 31 marzo 1948. Per l'indennità di carovita si terra conto invece in ogni caso delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

     Il tempo intercorso dal giorno del collocamento nella riserva od in congedo assoluto o della dispensa dal servizio o del collocamento in riforma od a riposo, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si considera come servizio permanente effettivo esclusa in ogni caso la corresponsione di assegni arretrati.

 

          Art. 5.

     Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia più concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di avere vigore le disposizioni del presente decreto. Nei confronti di essi si applicano le norme di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 122 della legge 9 maggio 1940, n. 369.

 

          Art. 6.

     Le norme contenute nell'art. 10 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, si applicano anche agli ufficiali contemplati dal presente decreto che siano in possesso della idoneità fisica necessaria per disimpegnare le mansioni inerenti agli impieghi civili.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 18 dicembre 1952, n. 2990.

[2]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l’art. unico della L. 14 febbraio 1964, n. 39.