Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 18/12/1952 |
Numero: | 2990 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, è ratificato con la modificazione di cui al seguente art. 2 |
Art. 2. Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo, è computato sia ai fini [...] |
Art. 3. La maggiore spesa di lire 145.250.000, derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, sarà fronteggiata per lire 115.000.000 [...] |
§ 46.8.20g - Legge 18 dicembre 1952, n. 2990.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45.
(G.U. 13 gennaio 1953, n. 9).
Il
Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo, è computato sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.
La maggiore spesa di lire 145.250.000, derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, sarà fronteggiata per lire 115.000.000 con i fondi già stanziati sui capitoli 12 (lire 75.000.000) e 26 (lire 40.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e per lire 30.250.000 mediante riduzione di un pari importo del capitolo 229 dello stato di previsione medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.