§ 46.6.66 - Legge 20 ottobre 1960, n. 1189.
Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:20/10/1960
Numero:1189


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.  [7]
Art. 8.  [8]
Art. 9.  [9]
Art. 10.  [10]
Art. 11.  [11]
Art. 12.  [12]
Art. 13.  [13]
Art. 14.  [14]
Art. 15.  [15]
Art. 16.  [16]
Art. 17.  [17]
Art. 18.  [18]
Art. 19.  [19]
Art. 20.  [20]
Art. 21.      Le disposizioni di cui all'art. 7 della presente legge si applicano anche per l'avanzamento dei tenenti e sottotenenti di complemento della Guardia di finanza
Art. 22.      L'art. 7 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 23.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 46.6.66 - Legge 20 ottobre 1960, n. 1189.

Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, alla legge 6 marzo 1958, n. 247 sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina, e alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(G.U. 29 ottobre 1960, n. 266)

 

Capo I

 

MODIFICHE ALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137, SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

 

     Art. 1. [1]

     Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui ai seguenti articoli dal 2 al 13.

 

          Art. 2. [2]

     L'art. 48, quale risulta modificato dall'art. 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3. [3]

     L'art. 70 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4. [4]

     L'art. 75 è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5. [5]

     All'art. 89 è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 6. [6]

     L'art. 101, quale risulta modificato dall'art. 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 7. [7]

     Nell'art. 115, il primo comma è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 8. [8]

     Alla tabella n. 1 annessa alla legge, quale risulta modificata dall'art. 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

     Quadro I. Ruolo unico dei generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

     Alla colonna 3:

     in corrispondenza del grado di generale di divisione, il testo è sostituito dal seguente (Omissis).

     Quadri II, III, IV, V E VI. Ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

     Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono soppresse le parole (Omissis).

     Quadro IV. Ruolo dell'Arma di cavalleria.

     Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 9. [9]

     Il quadro XV - Ruolo del servizio veterinario - della tabella n. 1 annessa alla legge, è sostituito dal seguente:

     Quadro XV. Ruolo del servizio veterinario.

 

Grado

Forma di avanzamento al grado superiore

Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi e esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento

Organico del grado

Promozioni annuali al grado superiore

Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)

Maggiore generale

-

-

1

-

-

Colonnello

scelta

-

4

1 ogni quattro anni (g)

1 ogni anno (l)

Tenente colonnello

scelta

2 anni di direttore di veterinaria o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.

13

1 (p)

1/5 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (p).

Maggiore

anzianità

-

24

-

-

Capitano

scelta

2 anni di direttore del servizio veterinario presso unità mobili o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di veterinaria.

30

(2 o 3) (m) (p)

1/4 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (p).

Tenente

anzianità

-

18

-

-

 

          Art. 10. [10]

     La nota (p) in calce alla tabella n. 1 annessa alla legge è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 11. [11]

     Alla tabella n. 2 annessa alla legge è apportata la seguente modifica:

     Quadro XI. Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto.

     Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il testo è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 12. [12]

     Alla tabella n. 3 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

     Quadro I. Ruolo naviganti normale.

     Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente (Omissis).

     Quadro VI. Ruolo ingegneri - Categoria geofisici.

     Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono inserite le parole (Omissis).

 

          Art. 13. [13]

     Alla tabella n. 4 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

     nel quadro II, prima colonna, l'ultimo comma è sostituito dal seguente (Omissis).

     Nella nota in calce alla tabella è soppresso il secondo periodo.

 

          Art. 14. [14]

     Fino al 31 ottobre 1962 ai fini del completamento del periodo di comando previsto per il grado di generale di divisione dalla tabella n. 1, colonna 3, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è valido il comando di brigata anche se tenuto in parte col grado di generale di divisione.

 

          Art. 15. [15]

     In deroga a quanto previsto alla colonna 6 del quadro XI della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per gli anni 1961, 1962 e 1963, il numero dei capitani del ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) da ammettere a prima valutazione non può essere inferiore a quattro.

 

          Art. 16. [16]

     Le disposizioni dei precedenti articoli 9 e 10 si applicano per le valutazioni degli ufficiali veterinari ai fini della formazione dei quadri di avanzamento dal 1° gennaio 1961.

     I nuovi organici di cui all'art. 9 hanno vigore dal 1° gennaio 1961.

 

          Art. 17. [17]

     Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, rientrano nei ruoli a decorrere dalla data stessa e sono sostituiti nella posizione di soprannumero da un pari numero di ufficiali idonei nell'ordine di ruolo, i quali, se già sottoposti a tre valutazioni, possono richiedere di essere collocati, con la medesima decorrenza, nella posizione di "a disposizione".

     Qualora non avanzino tale richiesta, essi sono nuovamente valutati e collocati a disposizione, se dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, con decorrenza dall'inizio di validità del quadro di avanzamento successivo al loro collocamento in soprannumero.

 

          Art. 18. [18]

     Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri - categoria ingegneri - al ruolo commissariato ed al ruolo ufficiali medici, i termini stabiliti nell'art. 169 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e prorogati di due anni ai sensi della legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1960.

 

          Art. 19. [19]

     Gli ufficiali nella riserva che, dopo la cessazione dal servizio permanente effettivo ed il collocamento in ausiliaria, non abbiano conseguito alcuna promozione, possono ottenere una promozione anche se non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, semprechè non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento nella posizione di ausiliaria.

     Il presente articolo ha effetto dal 22 dicembre 1955.

 

Capo II

 

MODIFICHE ALLA LEGGE 6 MARZO 1958, N. 247, SULLA COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DEI REPARTI ELICOTTERI DELL'ESERCITO E DELLA MARINA

 

          Art. 20. [20]

     Il primo comma dell'art. 4 della legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

Capo III

 

MODIFICHE ALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1959, N. 1089, SULLO STATO ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

 

          Art. 21.

     Le disposizioni di cui all'art. 7 della presente legge si applicano anche per l'avanzamento dei tenenti e sottotenenti di complemento della Guardia di finanza.

     Alla tabella n. 2, allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, in corrispondenza del grado di tenente, sono soppresse le parole: "superare il corso di perfezionamento".

     Il corso di applicazione per i sottotenenti della Guardia di finanza provenienti dai corsi dell'Accademia iniziati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, ha la durata di un anno.

     Il nuovo ordine di anzianità dei sottotenenti che superino il corso di applicazione di cui al precedente comma è stabilito, in deroga a quanto dispone il primo comma dell'art. 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, esteso alla Guardia di finanza per effetto dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine dei corso annuale di applicazione.

 

          Art. 22.

     L'art. 7 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 23.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[7] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[8] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[9] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[10] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[11] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[12] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[13] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[14] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[15] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[16] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[17] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[18] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[19] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[20] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.