Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 20/10/1960 |
Numero: | 1189 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. [2] |
Art. 3. [3] |
Art. 4. [4] |
Art. 5. [5] |
Art. 6. [6] |
Art. 7. [7] |
Art. 8. [8] |
Art. 9. [9] |
Art. 10. [10] |
Art. 11. [11] |
Art. 12. [12] |
Art. 13. [13] |
Art. 14. [14] |
Art. 15. [15] |
Art. 16. [16] |
Art. 17. [17] |
Art. 18. [18] |
Art. 19. [19] |
Art. 20. [20] |
Art. 21. Le disposizioni di cui all'art. 7 della presente legge si applicano anche per l'avanzamento dei tenenti e sottotenenti di complemento della Guardia di finanza |
Art. 22. L'art. 7 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 23. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 46.6.66 - Legge 20 ottobre 1960, n. 1189.
Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, alla legge 6 marzo 1958, n. 247 sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina, e alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.
(G.U. 29 ottobre 1960, n. 266)
Capo I
MODIFICHE ALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137, SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA
Alla
L'art. 48, quale risulta modificato dall'art. 6 della
L'art. 70 è sostituito dal seguente (Omissis).
L'art. 75 è sostituito dal seguente (Omissis).
All'art. 89 è aggiunto il seguente comma (Omissis).
L'art. 101, quale risulta modificato dall'art. 11 della
Nell'art. 115, il primo comma è sostituito dal seguente (Omissis).
Alla tabella n. 1 annessa alla legge, quale risulta modificata dall'art. 19 della
Quadro I. Ruolo unico dei generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.
Alla colonna 3:
in corrispondenza del grado di generale di divisione, il testo è sostituito dal seguente (Omissis).
Quadri II, III, IV, V E VI. Ruoli delle Armi dei carabinieri, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.
Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono soppresse le parole (Omissis).
Quadro IV. Ruolo dell'Arma di cavalleria.
Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente (Omissis).
Il quadro XV - Ruolo del servizio veterinario - della tabella n. 1 annessa alla legge, è sostituito dal seguente:
Quadro XV. Ruolo del servizio veterinario.
Grado |
Forma di avanzamento al grado superiore |
Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi e esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento |
Organico del grado |
Promozioni annuali al grado superiore |
Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a) |
Maggiore generale |
- |
- |
1 |
- |
- |
Colonnello |
scelta |
- |
4 |
1 ogni quattro anni (g) |
1 ogni anno (l) |
Tenente colonnello |
scelta |
2 anni di direttore di veterinaria o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore. |
13 |
1 (p) |
1/5 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (p). |
Maggiore |
anzianità |
- |
24 |
- |
- |
Capitano |
scelta |
2 anni di direttore del servizio veterinario presso unità mobili o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di veterinaria. |
30 |
(2 o 3) (m) (p) |
1/4 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (p). |
Tenente |
anzianità |
- |
18 |
- |
- |
La nota (p) in calce alla tabella n. 1 annessa alla legge è sostituita dalla seguente (Omissis).
Alla tabella n. 2 annessa alla legge è apportata la seguente modifica:
Quadro XI. Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto.
Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il testo è sostituito dal seguente (Omissis).
Alla tabella n. 3 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:
Quadro I. Ruolo naviganti normale.
Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente (Omissis).
Quadro VI. Ruolo ingegneri - Categoria geofisici.
Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono inserite le parole (Omissis).
Alla tabella n. 4 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:
nel quadro II, prima colonna, l'ultimo comma è sostituito dal seguente (Omissis).
Nella nota in calce alla tabella è soppresso il secondo periodo.
Fino al 31 ottobre 1962 ai fini del completamento del periodo di comando previsto per il grado di generale di divisione dalla tabella n. 1, colonna 3, annessa alla
In deroga a quanto previsto alla colonna 6 del quadro XI della tabella n. 1, annessa alla
Le disposizioni dei precedenti articoli 9 e 10 si applicano per le valutazioni degli ufficiali veterinari ai fini della formazione dei quadri di avanzamento dal 1° gennaio 1961.
I nuovi organici di cui all'art. 9 hanno vigore dal 1° gennaio 1961.
Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 48 della
Qualora non avanzino tale richiesta, essi sono nuovamente valutati e collocati a disposizione, se dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, con decorrenza dall'inizio di validità del quadro di avanzamento successivo al loro collocamento in soprannumero.
Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri - categoria ingegneri - al ruolo commissariato ed al ruolo ufficiali medici, i termini stabiliti nell'art. 169 della
Gli ufficiali nella riserva che, dopo la cessazione dal servizio permanente effettivo ed il collocamento in ausiliaria, non abbiano conseguito alcuna promozione, possono ottenere una promozione anche se non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 118 della
Il presente articolo ha effetto dal 22 dicembre 1955.
Capo II
MODIFICHE ALLA LEGGE 6 MARZO 1958, N. 247, SULLA COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DEI REPARTI ELICOTTERI DELL'ESERCITO E DELLA MARINA
Il primo comma dell'art. 4 della
Capo III
MODIFICHE ALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1959, N. 1089, SULLO STATO ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA
Le disposizioni di cui all'art. 7 della presente legge si applicano anche per l'avanzamento dei tenenti e sottotenenti di complemento della Guardia di finanza.
Alla tabella n. 2, allegata alla
Il corso di applicazione per i sottotenenti della Guardia di finanza provenienti dai corsi dell'Accademia iniziati prima della data di entrata in vigore del
Il nuovo ordine di anzianità dei sottotenenti che superino il corso di applicazione di cui al precedente comma è stabilito, in deroga a quanto dispone il primo comma dell'art. 65 della
L'art. 7 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[14] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[15] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[16] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[17] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[18] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[19] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[20] Articolo abrogato dall'art. 2268 del