§ 46.6.65 - Legge 15 dicembre 1959, n. 1089.
Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:15/12/1959
Numero:1089


Sommario
Art. 1.      Agli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nelle [...]
Art. 2.      Le attribuzioni devolute, per gli ufficiali dell'Esercito, al Ministro per la difesa ed ai comandanti di Corpo d'armata o ai comandanti militari territoriali dalle leggi [...]
Art. 3.      La tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e le tabelle n. 1 e n. 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, debbono intendersi sostituite, ai [...]
Art. 4.      Il divieto posto dal secondo comma dell'art. 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, s'intende riferito, per l'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza, [...]
Art. 5.      1. Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Guardia di finanza si compone di ufficiali in servizio permanente del Corpo di grado superiore a quello rivestito [...]
Art. 6.      Quando vi è corresponsabilità fra ufficiali della Guardia di finanza e ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, oppure connessione tra i fatti ad essi [...]
Art. 7.  [4]
Art. 8.      Il punto di merito di cui al secondo comma dell'art. 25 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono
Art. 9.      Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo [...]
Art. 10.      Gli ufficiali iscritti in quadro d'avanzamento a scelta, che non conseguano la promozione nell'anno di validità del quadro, sono iscritti nel medesimo ordine, senza che [...]
Art. 11.      Quando nel grado di generale di divisione non si verificano vacanze per quattro anni, alla data di scadenza di tale periodo viene formata vacanza collocando a [...]
Art. 12.      L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo, fino al grado di tenente colonnello, nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio di attribuzioni proprie della [...]
Art. 13.      I generali di brigata, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), della legge [...]
Art. 14.      Il vantaggio di carriera spettante ai tenenti e ai capitani, che, in possesso del brevetto aeronautico militare, abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella [...]
Art. 15.      Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo
Art. 16.      La posizione di "fuori quadro" e di "fuori organico" e la categoria del congedo provvisorio, previste dalla legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, [...]
Art. 17.      Gli ufficiali nei cui riguardi ha trovato applicazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 45 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, [...]
Art. 18.      La categoria degli ufficiali maestri di scherma è conservata fino ad esaurimento
Art. 19.      Nell'applicare agli ufficiali della Guardia di finanza disposizioni delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, che [...]
Art. 20.      Oltre quanto è stabilito dal precedente art. 19, per l'estensione agli ufficiali della Guardia di finanza, in quanto applicabili, delle disposizioni transitorie [...]
Art. 21.      Gli esami per l'avanzamento a scelta speciale continuano a svolgersi fino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge
Art. 22.      I tenenti colonnelli e i maggiori che al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge si trovano mantenuti in servizio permanente [...]
Art. 23.      Per l'avanzamento del maestro direttore di banda restano ferme le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1942, n. 52, e 7 maggio 1949, n. 217
Art. 24.      Non si applicano agli ufficiali della Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'art. 114 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e negli articoli 46, 47, 48, 184 e [...]
Art. 25.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 46.6.65 - Legge 15 dicembre 1959, n. 1089.

Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(G.U. 24 dicembre 1959, n. 311)

 

 

     Art. 1.

     Agli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 12 novembre 1955, n. 1137, 3 febbraio 1957, n. 34, 18 febbraio 1958, n. 160 e 27 febbraio 1958, n. 295, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Le attribuzioni devolute, per gli ufficiali dell'Esercito, al Ministro per la difesa ed ai comandanti di Corpo d'armata o ai comandanti militari territoriali dalle leggi indicate nel precedente art. 1, sono rispettivamente conferite, per gli ufficiali della Guardia di finanza, al Ministro per le finanze e al comandante generale del Corpo, salvo i casi in cui la presente legge stabilisca diversamente.

 

          Art. 3.

     La tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e le tabelle n. 1 e n. 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, debbono intendersi sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza delle disposizioni delle leggi anzidette che vi fanno riferimento, dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate alla presente legge.

 

Titolo I

 

STATO DEGLI UFFICIALI

 

Capo I

 

UFFICIALI IN CONGEDO

 

          Art. 4.

     Il divieto posto dal secondo comma dell'art. 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, s'intende riferito, per l'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza, all'esercizio di qualsiasi attività presso imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione finanziaria.

 

Capo II

 

DISCIPLINA

 

          Art. 5.

     1. Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Guardia di finanza si compone di ufficiali in servizio permanente del Corpo di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di ufficiale generale. [1]

     2. Il presidente del consiglio di disciplina non può essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale. [2]

     3. In caso di indisponibilità di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate. [3]

 

          Art. 6.

     Quando vi è corresponsabilità fra ufficiali della Guardia di finanza e ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, oppure connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro per la difesa.

     In tal caso concorrono a formare il Consiglio di disciplina ufficiali della Guardia di finanza, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 82 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Essi sono designati dal Ministro per le finanze o dal comandante generale, a seconda del grado rivestito dal giudicando, ai sensi dell'art. 79 della legge anzidetta.

     Se i giudicandi sono più di tre ed appartengono all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e alla Guardia di finanza, sono tratti due membri dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano e un membro da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente.

 

Titolo II

 

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI

 

Capo I

 

AUTORITA' COMPETENTI AD ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO

 

          Art. 7. [4]

     Esprimono giudizi sull'avanzamento: La Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria di avanzamento.

     La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. Essa è composta del generale di Corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dei generali di divisione della Guardia di finanza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

     La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa è composta del generale di Corpo di armata comandante generale, che la presiede, del generale di divisione comandante in 2 e di quattro ufficiali generali o colonnelli della Guardia di finanza designati dal Ministro su proposta del comandante generale.

 

Capo II

 

VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO

 

          Art. 8.

     Il punto di merito di cui al secondo comma dell'art. 25 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

     Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

     a) qualità morali, di carattere e fisiche;

     b) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

     c) qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo agli incarichi assolti;

     d) esercizio del comando, benemerenze di servizio e di guerra.

     Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è diviso per quattro, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

     Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di brigata, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c) e d), considerati nel loro insieme: la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale della Commissione.

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

 

          Art. 9.

     Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo comprendono, oltre gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di ufficiali, non ancora valutati, a partire dal primo di essi, pari al triplo delle vacanze prevedibili, se si tratta di generali, colonnelli e tenenti colonnelli, o al doppio delle vacanze prevedibili, se si tratta di capitani.

     Qualora nel corso dell'anno di validità di un quadro di avanzamento si verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facoltà di disporre che sia valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di quadri suppletivi. Tuttavia, nei casi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, finchè vi sono ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, il Ministro procede alla formazione di quadri suppletivi, iscrivendovi detti ufficiali, senza disporre nuove valutazioni.

 

Capo IV

 

PROMOZIONI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

 

          Art. 10.

     Gli ufficiali iscritti in quadro d'avanzamento a scelta, che non conseguano la promozione nell'anno di validità del quadro, sono iscritti nel medesimo ordine, senza che occorra una nuova valutazione, in testa al quadro dell'anno successivo.

 

          Art. 11.

     Quando nel grado di generale di divisione non si verificano vacanze per quattro anni, alla data di scadenza di tale periodo viene formata vacanza collocando a disposizione il generale di divisione avente maggiore permanenza nel grado o, a parità di permanenza, quello più vicino al limite di età.

 

Capo V

 

AVANZAMENTO PER MERITI ECCEZIONALI

 

          Art. 12.

     L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo, fino al grado di tenente colonnello, nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio di attribuzioni proprie della Guardia di finanza abbia reso eccezionali servizi e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

     Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nel primo terzo del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

     La proposta è direttamente sottoposta all'esame della Commissione ordinaria di avanzamento.

 

Capo VI

 

AVANZAMENTO NEI VARI GRADI

 

          Art. 13.

     I generali di brigata, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

 

Capo VII

 

VANTAGGI DI CARRIERA

 

          Art. 14.

     Il vantaggio di carriera spettante ai tenenti e ai capitani, che, in possesso del brevetto aeronautico militare, abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 3 annessa alla presente legge, è attribuito in seguito a giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, espresso a maggioranza di voti.

 

Capo VIII

 

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

 

          Art. 15.

     Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.

     Il parere sulle proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra, formulate nei confronti di ufficiali aventi grado da sottotenente a colonnello, è espresso dalla Commissione ordinaria di avanzamento.

 

Titolo III

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 16.

     La posizione di "fuori quadro" e di "fuori organico" e la categoria del congedo provvisorio, previste dalla legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, sono soppresse.

     Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano fuori quadro o fuori organico continuano ad applicarsi le disposizioni esistenti prima della data anzidetta anche per quanto riguarda il computo, agli effetti della pensione, del periodo di permanenza in ausiliaria.

     Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in congedo provvisorio, sono trasferiti nella riserva, ed ottengono la liquidazione della pensione come se avessero compiuto venti anni di servizio effettivo; ma se vengono a percepire un trattamento economico inferiore a quello goduto nel congedo provvisorio, essi conservano la differenza del trattamento economico quale assegno ad personam per il tempo in cui avrebbero dovuto rimanere nella categoria del congedo provvisorio.

 

          Art. 17.

     Gli ufficiali nei cui riguardi ha trovato applicazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 45 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, continuano a rimanere nella posizione di servizio permanente.

 

          Art. 18.

     La categoria degli ufficiali maestri di scherma è conservata fino ad esaurimento.

     Per l'avanzamento degli ufficiali anzidetti restano ferme le disposizioni contenute nelle leggi 26 gennaio 1942, n. 52, e 24 luglio 1951, n. 625.

 

          Art. 19.

     Nell'applicare agli ufficiali della Guardia di finanza disposizioni delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, che stabiliscono termini riferiti alla lata di entrata in vigore delle leggi stesse, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi, però, i diversi termini stabiliti espressamente per singole disposizioni della presente legge o da altre leggi con cui è stata parzialmente estesa alla Guardia di finanza la legge 10 aprile 1954, n. 113.

 

          Art. 20.

     Oltre quanto è stabilito dal precedente art. 19, per l'estensione agli ufficiali della Guardia di finanza, in quanto applicabili, delle disposizioni transitorie contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, si osservano le seguenti norme.

     I termini del 31 dicembre 1955, del 1° gennaio 1956 e del 31 dicembre 1957, stabiliti dagli articoli 140, 143 e 179 della legge anzidetta, si intendono sostituiti, rispettivamente, con quelli del 31 dicembre dell'anno in cui entra in vigore la presente legge, del 1° gennaio dell'anno successivo e del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa. Questo ultimo termine sostituisce anche quelli del 31 dicembre 1957 e del 31 dicembre 1960, stabiliti dall'art. 144.

     Il riferimento all'anno 1958, contenuto negli articoli 143 e 144 è sostituito col riferimento al terzo anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

     Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 140 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, si applicano anche per i quadri suppletivi di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, relativi all'anno in cui entrerà in vigore la presente legge, che fosse necessario formare dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Per la formazione di tali quadri o per la valutazione degli ufficiali da iscrivervi si osservano le norme precedentemente in vigore.

     Il richiamo alle disposizioni della legge 9 maggio 1940, n. 370, contenuto negli articoli 142, 143, 146, 147, 150 e 178, è sostituito col richiamo alle corrispondenti disposizioni della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, e del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni.

     Il richiamo al testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, contenuto nell'art. 178, è sostituito col richiamo al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, e successive modificazioni.

     Le disposizioni contenute negli articoli 148 e 150 si applicano anche all'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza che si trova nelle condizioni previste dagli articoli stessi.

 

          Art. 21.

     Gli esami per l'avanzamento a scelta speciale continuano a svolgersi fino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     Gli ufficiali che abbiano acquisito o che acquisiranno titolo all'avanzamento a scelta speciale, non frequentano i corsi previsti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. Essi vengono spostati, esclusivamente nel ruolo del proprio grado, di un numero di posti pari alle aliquote previste dall'art. 61 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, e vengono successivamente valutati, iscritti in quadro di avanzamento, se idonei, e promossi, secondo le norme stabilite dalla presente legge. Lo spostamento in ruolo ha luogo alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ufficiali che abbiano già acquisito il titolo a tale data, ovvero alla data in cui successivamente avranno acquisito il titolo.

     L'ufficiale che acquisisce titolo a vantaggio di carriera in seguito alla frequenza dei corsi previsti dalla presente legge, non può oltrepassare, per effetto dello spostamento in ruolo, altro ufficiale già di lui più anziano che, avendo conseguito titolo all'avanzamento a scelta speciale, abbia usufruito nel ruolo del proprio grado dello spostamento previsto dal secondo comma del presente articolo.

     Gli ufficiali, che nella prima applicazione della presente legge, abbiano già titolo a vantaggio di carriera per aver compiuto i prescritti periodi di volo, possono usufruirne per una sola volta e limitatamente al ruolo del proprio grado; il titolo si considera acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta salva per essi la possibilità di usufruire dell'ulteriore vantaggio consentito, se successivamente ne acquisiscono il titolo.

 

          Art. 22.

     I tenenti colonnelli e i maggiori che al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge si trovano mantenuti in servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono collocati a disposizione nella data anzidetta e vi rimangono per il residuo periodo di tempo che avrebbero ancora dovuto trascorrere in servizio permanente effettivo in applicazione della predetta legge 27 febbraio 1955, n. 84.

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 23.

     Per l'avanzamento del maestro direttore di banda restano ferme le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1942, n. 52, e 7 maggio 1949, n. 217.

 

          Art. 24.

     Non si applicano agli ufficiali della Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'art. 114 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e negli articoli 46, 47, 48, 184 e 185 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

 

          Art. 25.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Tabelle - (Omissis) [5]


[1]  Comma così modificato dall'art. 38-bis del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 38-bis del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 38-bis del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 22 della L. 20 ottobre 1960, n. 1189.

[5]  Tabella modificata dalla L. 20 ottobre 1960, n. 1189.