Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.5 esercito |
Data: | 06/03/1958 |
Numero: | 247 |
Sommario |
Art. 1. Presso l'Esercito e la Marina militare, per integrare i rispettivi servizi e l'efficacia dei rispettivi mezzi di impiego, sono costituiti "reparti elicotteri" |
Art. 2. I reparti elicotteri dell'esercito e della Marina militare sono organicamente inseriti nelle formazioni previste dall'ordinamento di ciascuna Forza armata e sono [...] |
Art. 3. L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale [...] |
Art. 4. Sono istituiti |
Art. 5. Agli ufficiali ed ai sottufficiali in possesso del brevetto militare di pilota di elicottero, agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa in [...] |
Art. 6. Al personale di cui al primo comma del precedente art. 5 sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del regio [...] |
Art. 7. Alla copertura dell'onere annuo di lire 132 milioni derivante dalla presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-1958, a carico dei capitoli 31 (lire [...] |
§ 46.5.14 - Legge 6 marzo 1958, n. 247. [1]
Costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina.
(G.U. 5 aprile 1958, n. 83)
Presso l'Esercito e la Marina militare, per integrare i rispettivi servizi e l'efficacia dei rispettivi mezzi di impiego, sono costituiti "reparti elicotteri".
I reparti elicotteri dell'esercito e della Marina militare sono organicamente inseriti nelle formazioni previste dall'ordinamento di ciascuna Forza armata e sono ordinati in "Sezioni elicotteri".
Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito e della Marina militare, piloti di elicottero e specialisti di elicottero appartengono ai ruoli delle varie Armi, Corpi e Servizi della predette Forze armate e sono compresi negli organici dei rispettivi ruoli.
L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione nonchè all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facoltà da parte dell'Esercito e della Marina di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unità.
All'Aeronautica militare competono, inoltre, la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività che comportino il concorso di elicotteri di più Forze armate.
Sono istituiti:
a) il brevetto militare di pilota di elicottero;
b) il brevetto militare di specialista di elicottero;
c) il brevetto militare di pilota-osservatore dell'elicottero [2] .
Al rilascio dei brevetti e alle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicottero provvede l'Aeronautica militare, la quale, ricorrendone le circostanze, può disporre il ritiro del brevetto o sospendere temporaneamente dall'attività di volo il titolare dello stesso.
Agli ufficiali ed ai sottufficiali in possesso del brevetto militare di pilota di elicottero, agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa in possesso del brevetto di specialista di elicottero, in servizio presso i reparti elicotteri, spettano rispettivamente l'indennità mensile normale di aeronavigazione e l'indennità mensile di volo previste, per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e per gli specialisti dell'Aeronautica militare, dal regio
Al personale dei reparti elicotteri in servizio presso gli eliporti sono applicabili l'art. 3, lettera c), del
Le indennità e gli assegni di cui ai commi precedenti sono corrisposti con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dalle citate disposizioni e non sono cumulabili con gli assegni previsti dal regolamento approvato con
Le norme relative alla disciplina dell'attività di volo degli ufficiali e dei sottufficiali piloti di elicottero nonchè degli ufficiali, dei sottufficiali, graduati e militari di truppa specialisti di elicotteri saranno stabilite dalla rispettiva Forza armata d'intesa con l'Aeronautica militare.
Al personale di cui al primo comma del precedente art. 5 sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del regio
Alla copertura dell'onere annuo di lire 132 milioni derivante dalla presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-1958, a carico dei capitoli 31 (lire 13.500.000), 59 (lire 6.000.000), 137 (lire 31.500.000), 143 (lire 10.000.000), 144 (lire 22.000.000), 166 (lire 13.500.000), 171 (lire 16.500.000), 174 (lire 8.000.000) e 177 (lire 11.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto. Per l'esercizio finanziario 1958-59 sarà provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli anzidetti.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 20 della