§ 46.5.14 - Legge 6 marzo 1958, n. 247.
Costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.5 esercito
Data:06/03/1958
Numero:247


Sommario
Art. 1.      Presso l'Esercito e la Marina militare, per integrare i rispettivi servizi e l'efficacia dei rispettivi mezzi di impiego, sono costituiti "reparti elicotteri"
Art. 2.      I reparti elicotteri dell'esercito e della Marina militare sono organicamente inseriti nelle formazioni previste dall'ordinamento di ciascuna Forza armata e sono [...]
Art. 3.      L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale [...]
Art. 4.      Sono istituiti
Art. 5.      Agli ufficiali ed ai sottufficiali in possesso del brevetto militare di pilota di elicottero, agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa in [...]
Art. 6.      Al personale di cui al primo comma del precedente art. 5 sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del regio [...]
Art. 7.      Alla copertura dell'onere annuo di lire 132 milioni derivante dalla presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-1958, a carico dei capitoli 31 (lire [...]


§ 46.5.14 - Legge 6 marzo 1958, n. 247. [1]

Costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina.

(G.U. 5 aprile 1958, n. 83)

 

 

     Art. 1.

     Presso l'Esercito e la Marina militare, per integrare i rispettivi servizi e l'efficacia dei rispettivi mezzi di impiego, sono costituiti "reparti elicotteri".

 

          Art. 2.

     I reparti elicotteri dell'esercito e della Marina militare sono organicamente inseriti nelle formazioni previste dall'ordinamento di ciascuna Forza armata e sono ordinati in "Sezioni elicotteri".

     Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito e della Marina militare, piloti di elicottero e specialisti di elicottero appartengono ai ruoli delle varie Armi, Corpi e Servizi della predette Forze armate e sono compresi negli organici dei rispettivi ruoli.

 

          Art. 3.

     L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione nonchè all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facoltà da parte dell'Esercito e della Marina di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unità.

     All'Aeronautica militare competono, inoltre, la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività che comportino il concorso di elicotteri di più Forze armate.

 

          Art. 4.

     Sono istituiti:

     a) il brevetto militare di pilota di elicottero;

     b) il brevetto militare di specialista di elicottero;

     c) il brevetto militare di pilota-osservatore dell'elicottero [2] .

     Al rilascio dei brevetti e alle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicottero provvede l'Aeronautica militare, la quale, ricorrendone le circostanze, può disporre il ritiro del brevetto o sospendere temporaneamente dall'attività di volo il titolare dello stesso.

 

          Art. 5.

     Agli ufficiali ed ai sottufficiali in possesso del brevetto militare di pilota di elicottero, agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa in possesso del brevetto di specialista di elicottero, in servizio presso i reparti elicotteri, spettano rispettivamente l'indennità mensile normale di aeronavigazione e l'indennità mensile di volo previste, per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e per gli specialisti dell'Aeronautica militare, dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

     Al personale dei reparti elicotteri in servizio presso gli eliporti sono applicabili l'art. 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, per quanto riguarda la razione viveri in contanti, e, per la parte riguardante il trattamento tavola, gli articoli 23 e 24 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

     Le indennità e gli assegni di cui ai commi precedenti sono corrisposti con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dalle citate disposizioni e non sono cumulabili con gli assegni previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

     Le norme relative alla disciplina dell'attività di volo degli ufficiali e dei sottufficiali piloti di elicottero nonchè degli ufficiali, dei sottufficiali, graduati e militari di truppa specialisti di elicotteri saranno stabilite dalla rispettiva Forza armata d'intesa con l'Aeronautica militare.

 

          Art. 6.

     Al personale di cui al primo comma del precedente art. 5 sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 1° aprile 1937, n. 326.

 

          Art. 7.

     Alla copertura dell'onere annuo di lire 132 milioni derivante dalla presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-1958, a carico dei capitoli 31 (lire 13.500.000), 59 (lire 6.000.000), 137 (lire 31.500.000), 143 (lire 10.000.000), 144 (lire 22.000.000), 166 (lire 13.500.000), 171 (lire 16.500.000), 174 (lire 8.000.000) e 177 (lire 11.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto. Per l'esercizio finanziario 1958-59 sarà provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli anzidetti.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 20 della L. 20 ottobre 1960, n. 1189.