§ 46.6.50 - Legge 27 febbraio 1955, n. 84.
Modificazioni alle norme di avanzamento e reclutamento degli ufficiali e provvedimenti per sottufficiali e militari della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:27/02/1955
Numero:84


Sommario
Art. 1.      I capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono mantenuti in servizio permanente effettivo per quattro anni, [...]
Art. 2.      A modifica degli articoli 11 e 19 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni, i colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per [...]
Art. 3.      I capitani ed i maggiori non prescelti per l'avanzamento e mantenuti in servizio permanente effettivo, a norma del precedente art. 1, non sono computati nelle aliquote [...]
Art. 4.      E' abrogato l'art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 234
Art. 5.      I marescialli maggiori della Guardia di finanza possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva del Corpo secondo le modalità di cui all'art. [...]
Art. 6.      I sottufficiali della Guardia di finanza appartenenti al contingente del servizio sedentario possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva, [...]
Art. 7.      I capitani che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi inferiore e superiore della Scuola di guerra conseguono un vantaggio di carriera mediante lo [...]
Art. 8.      Ai capitani della Guardia di finanza che compirono, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra prima dell'8 settembre 1943, si applicano le norme di cui al [...]
Art. 9.      I capitani di complemento provenienti dagli ufficiali in servizio permanente effettivo possono conseguire la promozione al grado superiore qualora abbiano frequentato, [...]
Art. 10.      L'ufficiale della Guardia di finanza nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente di cui all'art. 41 della legge 16 giugno 1935, [...]
Art. 11.      L'art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 316, è sostituito dal seguente (Omissis)


§ 46.6.50 - Legge 27 febbraio 1955, n. 84.

Modificazioni alle norme di avanzamento e reclutamento degli ufficiali e provvedimenti per sottufficiali e militari della Guardia di finanza.

(G.U. 23 marzo 1955, n. 67)

 

 

     Art. 1.

     I capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono mantenuti in servizio permanente effettivo per quattro anni, ma non oltre il raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, e sono successivamente collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneità.

     Gli ufficiali di cui al precedente comma non sono ripresi in esame per la formazione dei quadri di avanzamento successivi a quello cui si riferiscono le dichiarazioni di non prescelto.

 

          Art. 2.

     A modifica degli articoli 11 e 19 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni, i colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro senza alcuna limitazione, a norma degli articoli 26 e 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche.

 

          Art. 3.

     I capitani ed i maggiori non prescelti per l'avanzamento e mantenuti in servizio permanente effettivo, a norma del precedente art. 1, non sono computati nelle aliquote di ruolo previste per l'avanzamento a scelta speciale dall'art. 61 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche.

 

          Art. 4.

     E' abrogato l'art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 234.

     I sottufficiali della Guardia di finanza che non possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento del Corpo, a norma dell'art. 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915, per aver superato i limiti di età previsti dall'art. 68 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, possono essere nominati sottotenenti nella riserva.

 

          Art. 5.

     I marescialli maggiori della Guardia di finanza possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva del Corpo secondo le modalità di cui all'art. 8, n. 4, della legge 4 agosto 1942, n. 915, anche se appartengano alla Forza in congedo quali trattenuti o richiamati.

 

          Art. 6.

     I sottufficiali della Guardia di finanza appartenenti al contingente del servizio sedentario possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva, semprechè siano stati riconosciuti fisicamente idonei ai relativi servizi.

 

          Art. 7.

     I capitani che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi inferiore e superiore della Scuola di guerra conseguono un vantaggio di carriera mediante lo spostamento nel ruolo, alla data di acquisizione del titolo, di un numero di posti pari ad un quindicesimo dell'organico del grado in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui il vantaggio viene concesso.

     Qualora nell'effettuare lo spostamento di cui al precedente comma si debba entrare nel ruolo dei maggiori, i capitani sono promossi a scelta ordinaria, previa frequenza del relativo corso valutativo, ma non fruiscono nel ruolo anzidetto della differenza residua di posti che rimarrebbero da concedere.

 

          Art. 8.

     Ai capitani della Guardia di finanza che compirono, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra prima dell'8 settembre 1943, si applicano le norme di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899.

     I predetti ufficiali vengono promossi con decorrenza dalla data in cui entrarono nel primo quinto dell'organico del grado, purchè essa non sia anteriore a quella in cui ultimarono il periodo di servizio applicativo presso i comandi di grandi unità di cui al regio decreto 2 ottobre 1942, n. 1453.

     L'applicazione del presente articolo non dà luogo alla corresponsione degli assegni arretrati.

 

          Art. 9.

     I capitani di complemento provenienti dagli ufficiali in servizio permanente effettivo possono conseguire la promozione al grado superiore qualora abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso valutativo previsto dall'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore.

 

          Art. 10.

     L'ufficiale della Guardia di finanza nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente di cui all'art. 41 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, cessa dal servizio permanente medesimo anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

     Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o un verdetto che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta ad ogni effetto per tale causa, ferma restando la decorrenza con la quale era stata disposta.

 

          Art. 11.

     L'art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 316, è sostituito dal seguente (Omissis).