Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.7 unione europea |
Data: | 04/08/2022 |
Numero: | 127 |
Sommario |
Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea |
Art. 2. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea |
Art. 3. Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni [...] |
Art. 4. Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento [...] |
Art. 5. Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che [...] |
Art. 6. Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità [...] |
Art. 7. Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante [...] |
Art. 8. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la [...] |
Art. 9. Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea [...] |
Art. 10. Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento [...] |
Art. 11. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che [...] |
Art. 12. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di [...] |
Art. 13. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. |
Art. 14. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di [...] |
Art. 15. Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. |
Art. 16. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi [...] |
Art. 17. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE. |
Art. 18. Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. |
Art. 19. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti [...] |
Art. 20. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, [...] |
Art. 21. Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. |
§ 23.7.62 - L. 4 agosto 2022, n. 127.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021.
(G.U. 26 agosto 2022, n. 199)
Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonchè alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata
Art. 2. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della
Art. 3. Principi e criteri direttivi per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della
b) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della
c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;
d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività di impresa, purchè regolati dalla legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;
e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;
f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della
g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorità competente in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della
h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal
i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;
l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86-quaterdecies, 86-sexdecies, 127, 128, 160-quaterdecies e 160-sexdecies della
m) individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della
n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;
o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal
p) prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160-vicies della
q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del
r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4. Principi e criteri direttivi per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al
b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo, di cui al
c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al
d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della
e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del
f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonchè in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.
Art. 5. Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al
a) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del
b) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del
c) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del
d) individuare la CONSOB quale punto di contatto unico con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del
e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera c), nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal
f) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera c) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del
g) attuare l'articolo 39 del
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6. Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali con la finalità di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonchè la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica;
b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, alla quale è attribuita la presidenza, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;
c) prevedere che alle sedute del Comitato assista una rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, senza diritto di voto, e che il presidente possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;
d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato stabilendo:
1) che il Comitato deliberi, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi partecipanti;
2) che, in caso di parità, il voto del presidente valga doppio;
3) che le raccomandazioni di cui alla lettera l), nonchè le segnalazioni e i pareri di cui alla lettera m), espressi su iniziativa del Comitato, siano approvati con il consenso o l'astensione dell'autorità cui la raccomandazione è indirizzata o che sia specificamente competente per la materia che costituisce l'oggetto principale della segnalazione o del parere;
4) i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;
f) attribuire al Comitato il compito di identificare, analizzare, classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso;
g) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
h) attribuire al Comitato il compito di definire indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per l'uso degli strumenti macroprudenziali;
i) attribuire al Comitato il potere di definire e perseguire strategie e obiettivi intermedi rispetto a quelli di cui alla lettera a) e di rivederli periodicamente in considerazione dei rischi per la stabilità finanziaria;
l) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e prevedere che tali autorità motivino l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;
m) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni alle Camere, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato, aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonchè di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;
n) prevedere che il Comitato possa elaborare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri in materia attribuiti a singole autorità partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore;
o) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
p) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; prevedere che il Comitato condivida con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
q) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera p), siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; prevedere che alle violazioni delle richieste di informazioni della Banca d'Italia si applichino gli articoli 144-quater, 145 e 145-quater del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che la Banca d'Italia possa avvalersi del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;
r) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività;
s) apportare alle legislazioni di settore relative alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP le modifiche necessarie alla corretta e integrale attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 e, in particolare, prevedere modifiche all'articolo 188 del codice delle assicurazioni private, di cui al
3. Nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del
a) designare il Comitato per le politiche macroprudenziali, ai sensi dell'articolo 23-ter, paragrafo 7, del
b) prevedere che il Comitato renda pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione di cui alla lettera a);
c) prevedere che il Comitato si doti delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera a);
d) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le opportune modificazioni volte a consentire una gestione ordinata delle conseguenze derivanti dalla cessazione di un indice di riferimento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del
e) prevedere che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito internet i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del
f) prevedere che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio ai piani di cui alla lettera e), le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
g) prevedere che, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo, individuati ai sensi della lettera f), siano comunicati al cliente trenta giorni prima che la modifica o la cessazione dell'indice di riferimento assumano efficacia; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso prevedere che il cliente abbia diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
h) stabilire che le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alle lettere da e) a g) siano inefficaci e che in tale caso si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del
i) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da f) a h) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del
l) prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente comma le banche e gli intermediari finanziari:
1) rendano nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto indicato alla lettera e);
2) comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste alla lettera f); la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
m) prevedere che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alla lettera l) siano inefficaci; in caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, prevedere che si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del
n) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere l), numero 2), e m) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7. Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'attuazione del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) ferme restando le attribuzioni previste dal
b) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero incaricato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del
c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima di dare attuazione a decisioni dell'autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:
1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
2) abbiano implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale;
d) definire la ripartizione tra la Banca d'Italia e la CONSOB dei poteri previsti dai titoli III, IV e V del
e) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal
f) prevedere che il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della
1) all'esercizio delle funzioni disciplinate dal
2) all'esercizio, da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei poteri di intervento precoce disciplinati dal
g) prevedere che, per gli atti compiuti in attuazione di provvedimenti dell'autorità di risoluzione, la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai sensi dell'articolo 2, numero 23), e dell'alta dirigenza, ai sensi dell'articolo 2, numero 37), del
h) non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione ex ante da parte dell'autorità giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 74, paragrafo 1, del
i) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui al
l) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto previsto dall'articolo 73 del
m) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal
1) introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, del
1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a controparti centrali o a partecipanti diretti delle stesse controparti centrali nei cui confronti siano accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonchè dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:
1.2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;
1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;
1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile;
2) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di irrogare le sanzioni; definire, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 85 del
3) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il compito di comunicare all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 84 del
4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
5) prevedere, ove compatibili con il
6) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di adottare le misure previste dal
7) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del
8) stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del
n) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione e attuazione del
o) fermo restando quanto previsto dalla lettera n), apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al
p) prevedere che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del
b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal
d) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 9. Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonchè la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all'articolo 40 del
b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del
c) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del
d) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al
e) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al
Art. 11. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e la posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'aggiunto, nonchè dell'assistente, in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte, fermo restando, per il profilo economico, quanto previsto dall'articolo 13 del
b) individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede dell'Eurojust;
c) prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale può essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del
d) armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del
e) regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del
f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del
g) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
Art. 12. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) prevedere che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f), del
b) prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca sia allegata una copia autentica del provvedimento di cui si chiedono il riconoscimento e l'esecuzione, fermo restando il potere dell'autorità di esecuzione di chiedere la trasmissione dell'originale del provvedimento, ove necessario ai fini della decisione;
c) individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del
d) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a chiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del
e) determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del
f) in relazione ai provvedimenti di sequestro:
1) individuare, quale autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del
2) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo;
3) prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali essa può essere esercitata;
4) individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, numero 8), del
g) in relazione ai provvedimenti di confisca:
1) individuare quale autorità di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del
2) prevedere che, nei casi previsti dall'articolo 21 del
3) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca e i relativi termini, prevedendo la partecipazione anche dell'autorità di emissione, di coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, del Ministero della cultura;
4) prevedere che contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca sia ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, stabilendo, ove necessario, specifiche norme procedurali per la trattazione del ricorso;
5) prevedere che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca sia eseguita solo dopo che sia divenuta irrevocabile e che al procedimento esecutivo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del
6) prevedere che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30 del
7) individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, numero 8), del
8) predisporre, attraverso la previsione dell'accesso a un rimedio restitutorio, la disciplina necessaria ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del
h) provvedere, ove necessario, a modificare o abrogare le disposizioni del
i) apportare le necessarie modifiche agli articoli 419, 429 e 552 del codice di procedura penale, prevedendo l'avvertimento all'imputato della possibile adozione del provvedimento di confisca nel processo celebrato in sua assenza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), punto i), del
l) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 13. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
a) modificare, in conformità alla disciplina della
b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della
d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.
Art. 14. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonchè al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
b) assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera a) ai principi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;
c) adottare ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, alle norme sul casellario giudiziale e a quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nonchè della
Art. 15. Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al
a) individuare le autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), del
b) individuare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della
c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del
d) individuare le autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del
e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del
f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2 del
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 16. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal
b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;
c) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del
Art. 17. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del
b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonchè le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
c) rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal
d) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del
e) prevedere l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il
f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del
g) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;
h) prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zooiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del
Art. 18. Delega al Governo per l'attuazione del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali;
b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;
c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto «in ovo sexing») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini;
d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;
e) adottare i provvedimenti necessari affinchè le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 19. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonchè l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del
b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al
c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;
d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;
e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal
f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni;
g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonchè le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;
h) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del
i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del
l) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonchè delle campagne comunicative di sensibilizzazione;
m) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.
Art. 20. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonchè alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
a) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada nonchè di condizioni di lavoro per i conducenti e di uso dei tachigrafi, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, determinando altresì le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;
c) potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea sulle sanzioni irrogate per violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.
Art. 21. Principi e criteri direttivi per il recepimento della
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le autorità competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonchè la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;
b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;
c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;
d) attribuire all'Istituto superiore di sanità le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonchè della gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA;
e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di acceso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;
f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della
Allegato A
(Articolo 1, comma 1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
[1] Alinea così modificato dall'art. 1 della